Magistratura democratica
Giurisprudenza e documenti

G8, scontri di piazza e suggestione della folla in tumulto

di Daniele Cappuccio
consigliere della Corte di cassazione
Note alla sentenza della Corte di appello di Genova (13 novembre 2013, Pres. Fenizia, est. De Matteis)
G8, scontri di piazza e suggestione della folla in tumulto

G8, scontri di piazza e suggestione della folla in tumulto: una recente pronunzia della Corte di appello di Genova (13 novembre 2013, Pres. Fenizia, est. De Matteis).

1. Premessa. 2. L’attenuante dell’avere agito per suggestione di una folla in tumulto. 3. Il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione. 4. Il giudizio di rinvio. 5. Due brevi notazioni.

 1. La storia giudiziaria dei fatti avvenuti in occasione delle manifestazioni connesse al vertice del G8 di Genova del luglio 2001 si arricchisce di un ulteriore capitolo con il nuovo intervento della Corte di appello ligure (sentenza del 13 novembre 2013, Pres. Fenizia, Est. De Matteis), originato dal parziale annullamento, in sede di legittimità (Cassazione penale, Sez. I, 13 luglio29 ottobre 2012, n. 42130, Arculeo e altri), della decisione emessa il 9 ottobre 2009 da altra sezione della medesima corte territoriale.

In specie, è accaduto che nell’ambito del processo promosso a carico degli autori, tra l’altro, di episodi qualificati in termini di devastazione e saccheggio, la Cassazione, rigettati i motivi di ricorso relativi all’affermazione della penale responsabilità di cinque imputati, abbia, invece, censurato la pronunzia di merito nella parte in cui ha negato l’applicazione della circostanza attenuante comune dell’avere “agito per suggestione di una folla in tumulto”, prevista dall’art. 62, n. 3, c.p..

A fondamento del disposto annullamento con rinvio, i giudici di legittimità hanno addotto l’insufficienza dell’argomento utilizzato dalla Corte di appello per negare l’attenuante – stando al quale i colpevoli non sarebbero stati indotti dalla folla in tumulto perché, a differenza delle decine di migliaia di manifestanti pacifici, i violenti erano stati autori primi dei disordini sediziosi –ed enunciato i criteri interpretativi cui il giudice del rinvio è tenuto a conformarsi.

2. L’attenuante di cui si discute, introdotta nel codice penale del 1930 sotto l’influsso delle concezioni psicologiche di stampo positivistico all’epoca in voga, ha avuto, tanto più nei decenni a noi prossimi, limitatissimo spazio applicativo.

Essa muove dal dato di esperienza secondo cui le folle sono in grado di esercitare un’efficacia suggestiva tale da allentare i freni inibitori e facilitare la commissione dei reati: il soggetto, in altri termini, subisce una condizione improvvisa di eccitazione, provocata dalla contestuale presenza in un dato luogo di una moltitudine di persone agitate da spiccata passione[1], ciò che incide, riducendole, sull’intensità del dolo e sulla stessa capacità a delinquere.

Si verifica, dunque, un’alterazione della psiche che, lungi dal risolversi in mero - ed irrilevante - stato emotivo e passionale, fa sì che l’agente compia ciò che, altrimenti, non avrebbe compiuto, ovvero produce una fondamentale spinta operativa nei confronti di uno o più individui che, all’atto di unirsi all’assembramento, non avevano intenzione di commettere il reato.

Ciò assegna centralità, nella costruzione della fattispecie, al nesso di causalità tra la suggestione della folla tumultuante e l’azione criminosa e porta, per converso, ad escluderne la ricorrenza qualora l’iniziativa illecita non sia sorta in modo spontaneo ed improvviso ma, piuttosto, sia stata appositamente preordinata[2].

Ne discende, logicamente, la preclusione all’accesso all’attenuante nei confronti di chi abbia assunto un ruolo organizzativo o direttivo delle violenze o degli scontri ma non anche di chi abbia, invece, partecipato in veste parimenti qualificata alla preparazione della manifestazioni senza, tuttavia, essere animato da intenzioni francamente delittuose.

La condizione in radice ostativa alla concessione dell’attenuante va pertanto ravvisata, secondo la migliore interpretazione, non già nell’avere liberamente deciso di partecipare alla manifestazione – ciò che introdurrebbe l’inammissibile applicazione in malam partem del principio dell’actio libera in causa - ma, piuttosto, nell’essere stato l’agente mosso ab origine da finalità illecite, sì da escludere che la forza suggestionante della folla in tumulto possa avere prodotto su di lui un decisivo effetto causale.

Del tutto evidente appare la difficoltà di discernere, sul piano processuale della prova, le diversità delle situazioni che possono venire in rilievo e di comprendere, in particolare, quando e da quali elementi sia rilevabile un comportamento condizionato, quale sia il momento iniziale in cui la spinta psicologica fornita dalla folla cominci ad operare, quale l’influenza della natura della riunione o dell’assembramento[3]: non deve sorprendere, allora, che nei vari progetti di riforma della parte generale del codice penale susseguitisi nell’ultimo trentennio non ne sia stato previsto il mantenimento.

3. Nel caso in esame, la Corte di Cassazione ha ritenuto il difetto di motivazione della sentenza genovese sul rilievo che “la Corte territoriale … non si è fatta carico di valutare se, quali e quanti tra i ricorrenti, al di là della partecipazione ai fatti di devastazione e saccheggio, preordinarono la manifestazione agli atti di violenza, non potendosi desumere dalla loro partecipazione ai delitti il ruolo di protagonisti delle condotte violente”.

Osservato che “la circostanza attenuante non spetta a colui che abbia provocato i disordini, che si sia predisposto per determinarli e che abbia programmato la sua partecipazione alla manifestazione di protesta in funzione appunto della commissione di atti di violenza”, i giudici di legittimità hanno aggiunto che “la prova di questa attività di vera e propria promozione non può però trarsi soltanto dal fatto che i ricorrenti confluirono a Genova, in occasione del vertice ‘G8’, con l'intenzione di concorrere alle manifestazioni di protesta, perché essa non rivela, ancora e di per sé, che costoro presero parte ad un gruppo costituitosi al fine precipuo di spingere ad atteggiamenti violenti”, per poi concludere che “in buona sostanza e per dirla in negativo, affinché possa negarsi l'applicabilità della circostanza in esame, occorre escludere che gli autori dei fatti di violenza collettiva si determinarono a quelle illecite condotte soltanto perché, trovatisi in mezzo ad una diffusa situazione di disordine, ebbero una minore resistenza psichica alle spinte criminali e si lasciarono andare ad atti di violenza nella misura in cui furono contaminati dalla ‘fermentazione psicologica per contagio che si sprigiona dalla folla’ (Sez. 3, n. 2715 del 13/10/1965 - dep. 13/11/1965, Matera, Rv. 99947)”.

4. Tangibile la coerenza tra l’enunciato principio di diritto e l’inquadramento sistematico dell’istituto evocato, il giudice del rinvio si è accostato al compito affidatogli – invero non agevole - rilevando, innanzitutto, che l’attenuante non può essere esclusa in favore di chi abbia partecipato alla manifestazione anche animato da propositi battaglieri, magari addobbato con accessori potenzialmente utilizzabili negli scontri, ma, tuttavia, si sia abbandonato ad atti violenti solo per il contagio determinato dalla folla tumultuante.

E’ stata, per questa via, introdotta la distinzione tra generica predisposizione allo scontro di piazza e concreta partecipazione alle violenze, che è stata successivamente utilizzata quale cartina di tornasole per delibare le posizioni dei singoli imputati.

Il fatto, d’altro canto, di avere fatto ricorso alla violenza, ancorché essa sia stata assai intensa e si sia tradotta in condotte di devastazione e saccheggio, e che gli autori fossero persone aduse allo scontro di piazza e, nell’occasione, ad esso disponibili ed in vista di esso attrezzate[4], non dimostra ancora, rileva la corte ligure, che la commissione dei reati fosse stata inizialmente preordinata.

L’indagine, di tipo indiziario, volta a sceverare la condizione psicologica di ciascuno dei cinque imputati è stata, dunque, effettuata avuto riguardo, da un canto, agli elementi di conoscenza acquisiti in ordine all’apporto di ciascuno di loro ai reati perpetrati e, dall’altro, al tipo di pressione psicologica cui gli stessi furono esposti.

L’efficace e coinvolgente ricostruzione del contesto nel quale si svolse il corteo del 20 luglio 2001[5] offre alla Corte di appello il destro per tratteggiare una situazione, quella in cui gli imputati commisero i reati per cui sono stati condannati, unica e peculiare, tale “da giustificare l’attenuante di cui all’art. 62 n. 3 c.p. anche a favore di persone non certo pacifiche”, nonché l’adozione della più ampia estensione interpretativa della disposizione invocata.

Ne è conseguita la concessione dell’attenuante a quegli imputati che, lungi dall’avere rivestito ruoli di promozione e organizzazione del corteo e degli scontri, hanno mantenuto posizione sostanzialmente gregaria, sì da indurre a ritenere, anche in considerazione della giovane età, che la loro partecipazione alle violenze sia stata determinata dal contagio della folla.

Diversamente, l’attenuante è stata negata all’unico, tra i giudicabili, che, peraltro più avanti negli anni, aveva concorso all’organizzazione di manifestazione e scontri, per come dimostrato dal possesso delle chiavi del furgone, in prossimità del quale venne sorpreso ed al cui interno si trovavano oggetti funzionali al conseguimento dell’obiettivo criminoso (aste, bandiere, caschi, cacciaviti, forbici, fotocopie di carte stradali delle zone della città interessate dagli scontri).

5. La decisione in commento muove a due brevi notazioni. I giudici genovesi, consapevoli della non facile missione loro affidata dalla Cassazione, si sono impegnati nella lucida, ancorché sintetica, descrizione degli antecedenti remoti e prossimi di quei fatti e, soprattutto, del clima nel quale si svolse la manifestazione del 20 luglio 2001, che la rese capace di produrre sui partecipanti una forza suggestionante straordinariamente elevata.

Il giudice del rinvio, chiamato a svolgere un’indagine ardua perché volta a mettere a fuoco, grazie alle sole informazioni già in atti, un profilo di natura soggettiva e psicologica, si è sforzato di valutare in profondità gli indici di cui disponeva e, con operazione perspicua, si è servito della ricostruzione di un contesto in cui la tensione raggiunse livelli tanto alti che a tutti, in definitiva, la situazione sfuggì di mano al punto che “abbandonarsi alla violenza doveva apparire a molti così ‘naturale’o ‘giustificato’ da fare venire meno ogni freno inibitore, determinando quella ‘minorata capacità di discernimento e di resistenza alle pulsioni’ che costituisce il presupposto dell’attenuante”.

Condivisibilmente, l’inquadramento dei fatti influisce sugli esiti di un’investigazione che, per quanto schiettamente indiziaria, non è, solo per questo, meno ambiziosa.

Il risultato dello sforzo profuso si traduce, quindi, nel ricorso a canoni probatori - fondati sulla “alta probabilità” ovvero, in un caso, sulla “plausibilità” - di stampo marcatamente garantistico e sottratti, almeno in chiave terminologica, alla categoria della certezza, criteri che la Corte di appello privilegia consapevolmente nel dichiarato tentativo di operare scelte consequenziali rispetto alle indicazioni tratte dal contesto in cui maturarono le condotte di devastazione e saccheggio.

Residua, sullo sfondo, la diversa valutazione delle posizioni individuali, affidata, in ultimo, all’argomento, del quale si rinvengono tracce nella scarna giurisprudenza formatasi in materia, relativo all’assunzione di compiti organizzativi, condotta che, ritiene il collegio genovese, è ragionevolmente dimostrativa, per di più in assenza di indicazioni di segno contrario, dell’essersi uno degli agenti recato alla manifestazione con la volontà di concorrere alle violenze che, in ultima analisi, erano già state previamente programmate.

Si tratta di criterio discretivo nitidamente delineato ma che, nondimeno, non si palesa sicuramente risolutivo giacché, ove si assuma, come è stato fatto, che i partecipanti muniti di bottiglia molotov, guanto ignifugo o coltello a serramanico giunsero a Genova predisposti allo scontro di piazza ma non per questo animati da propositi violenti, analogo percorso ermeneutico avrebbe potuto essere, quantomeno in astratto, seguito con riferimento al manifestante che assunse, preventivamente, l’incarico di custodire il furgone contenente, tra l’altro, supporti logistico–operativi da utilizzare nell’eventualità di scontri che, in ipotesi, egli potrebbe non avere programmato ab initio.

A supporto di questo sottile discrimen si pone, come la Corte di appello sostanzialmente ammette, il diverso livello di maturità degli agenti, tale da far presupporre una minore capacità di resistenza agli impulsi esterni – id est una più facile suggestionabilità – in capo agli imputati in età assai giovane.



[1] Il così detto “tumulto popolare”, che può consistere tanto in una comune passione quanto in una pluralità di passioni contrastanti e contrapposte, tali da indurre la folla a perdere l’ordinario controllo e ad abbandonarsi a manifestazioni turbolente. Si rompono, quindi, i freni del normale comportamento sociale, ed i singoli partecipanti, sotto l’influsso di impulsi di varia natura, perdono l’autonomia dell’individuo ed agiscono per mutua imitazione, contagio e sostegno psicologico in una situazione di inebriamento collettivo. 

[2] Ciò che accade, ad esempio, laddove l’agente si sia mescolato alla moltitudine al precipuo fine di delinquere più facilmente (Cassazione penale, Sez. V, 23 marzo8 giugno 1973, n. 4557, Revoldini; Cassazione penale, Sez. I, 11 gennaio19 ottobre 1988, n. 10234, Marcioni; Cassazione penale, Sez. V, 27 febbraio3 maggio 1990, n. 6396, Colagrossi) ovvero se l’autore abbia concorso e confluito con altri per provocare l’assembramento delle persone e compiere il reato (Cassazione penale, Sez. I, 2 febbraio13 aprile 2011, n. 15111, Calogero).

[3] In questo senso cfr. Maffiodo Lange, In tema di suggestione proveniente da folla in tumulto, in Giur. It., 1979, II, 61.

[4] Alcuni degli imputati de quibus agitur disponevano, rispettivamente, di un coltello a serramanico, un giubbotto antiproiettile, un manganello, una catena, una bottiglia molotov, un guanto ignifugo.

[5] Per la quale si rimanda alla lettura della sentenza in commento.

27/02/2014
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