Magistratura democratica
Giurisprudenza e documenti

CGUE e dati relativi al traffico telefonico e telematico. Uno schema di lettura

di Giuseppe Battarino
giudice del tribunale di Varese

La sentenza del 2 marzo 2021 nella causa C- 746/18 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea individua limiti all'accesso di autorità pubbliche ai dati relativi al traffico telefonico e telematico, che coinvolgono la loro richiesta e utilizzo a fini di indagine. Incombe ora sulla concreta attività di pubblici ministeri, difensori, giudici, uno “scenario mobile” suscettibile di essere affrontato con una serie di strumenti.

1. La sentenza della CGUE

La sentenza del 2 marzo 2021 nella causa C- 746/18 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, resa relativamente a un caso sorto in Estonia[1], dove un imputato di furto, uso illecito di carta di credito e di violenza nei confronti di persone partecipanti a un procedimento giudiziario, era stato condannato sulla base dei dati personali acquisiti da fornitori di servizi di comunicazione, ha individuato, con riferimento  all'articolo 15, paragrafo 1[2], della Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, due limiti di compatibilità:

- l’accesso ai dati relativi al traffico telefonico e telematico deve essere circoscritto a procedure aventi per scopo la lotta contro le forme gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica («conformemente al principio di proporzionalità, soltanto la lotta contro le forme gravi di criminalità e la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica sono idonee a giustificare ingerenze gravi nei diritti fondamentali sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta»: punto 33)[3];

- l’accesso ai dati non può avvenire direttamente da parte del pubblico ministero in quanto parte del procedimento penale in fase di istruttoria.

Secondo la Corte, quindi, «L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, la quale consenta l’accesso di autorità pubbliche ad un insieme di dati relativi al traffico o di dati relativi all’ubicazione, idonei a fornire informazioni sulle comunicazioni effettuate da un utente di un mezzo di comunicazione elettronica o sull’ubicazione delle apparecchiature terminali da costui utilizzate e a permettere di trarre precise conclusioni sulla sua vita privata[4], per finalità di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati, senza che tale accesso sia circoscritto a procedure aventi per scopo la lotta contro le forme gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica, e ciò indipendentemente dalla durata del periodo per il quale l’accesso ai dati suddetti viene richiesto, nonché dalla quantità o dalla natura dei dati disponibili per tale periodo[5].
L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, come modificata dalla direttiva 2009/136, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, la quale renda il pubblico ministero, il cui compito è di dirigere il procedimento istruttorio penale e di esercitare, eventualmente, l’azione penale in un successivo procedimento, competente ad autorizzare l’accesso di un’autorità pubblica ai dati relativi al traffico e ai dati relativi all’ubicazione ai fini di un’istruttoria penale».

Al fine di garantire il rispetto di quest’ultima condizione, è necessario che l’accesso ai dati sia subordinato ad un controllo preventivo effettuato o da un giudice o da un’entità amministrativa indipendente e che la decisione di tale giudice o di tale entità intervenga a seguito di una richiesta motivata presentata nel quadro di procedure di prevenzione o di accertamento di reati o di azioni penali instaurate. 

Il requisito di indipendenza che l’autorità incaricata di esercitare il controllo preventivo deve soddisfare impone che tale autorità abbia la qualità di terzo rispetto a quella che chiede l’accesso ai dati, di modo che la prima sia in grado di esercitare tale controllo in modo obiettivo e imparziale al riparo da qualsiasi influenza esterna.

L’ulteriore affermazione della Corte, secondo cui spetta al diritto nazionale stabilire i presupposti in presenza dei quali i fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche possono concedere l’accesso ai dati di cui essi dispongono ma, per soddisfare il requisito di proporzionalità, tale normativa deve prevedere regole chiare e precise che disciplinino la portata e l’applicazione della misura in questione e fissino dei requisiti minimi, di modo che le persone i cui dati personali vengono in discussione dispongano di garanzie sufficienti che consentano di proteggere efficacemente tali dati contro i rischi di abusi e in modo da garantire che l’ingerenza sia limitata allo stretto necessario[6], è oggetto, nell’ordinamento nazionale italiano, del complesso delle norme contenute negli articoli 132, 2-undecies del decreto legislativo n. 196 del 2003 e nell’articolo 391-quater del c.p.p. (in relazione alle facoltà difensive in materia).

Secondo la Corte «la normativa nazionale in questione deve fondarsi su criteri oggettivi per definire le circostanze e le condizioni in presenza delle quali deve essere concesso alle autorità nazionali competenti l’accesso ai dati in questione. A questo proposito, un accesso siffatto può, in linea di principio, essere consentito, in relazione con l’obiettivo della lotta contro la criminalità, soltanto per i dati di persone sospettate di progettare, di commettere o di aver commesso un illecito grave, o anche di essere implicate in una maniera o in un’altra in un illecito del genere. Tuttavia, in situazioni particolari, come quelle in cui interessi vitali della sicurezza nazionale, della difesa o della sicurezza pubblica siano minacciati da attività di terrorismo, l’accesso ai dati di altre persone potrebbe essere parimenti concesso qualora sussistano elementi oggettivi che permettano di ritenere che tali dati potrebbero, in un caso concreto, fornire un contributo effettivo alla lotta contro attività di questo tipo» (punto 50).

La Corte, infine, si sofferma sulla veste del pubblico ministero, ricostruita in funzione della sua posizione nel procedimento penale e non nell’ordinamento giudiziario[7].

Il giudice del rinvio rileva che i suoi dubbi riguardo all’indipendenza richiesta dal diritto dell’Unione sono principalmente dovuti al fatto che il pubblico ministero non solo dirige il procedimento istruttorio, ma rappresenta anche la pubblica accusa nel processo; e la Corte afferma che il pubblico ministero (estone) «è tenuto, conformemente al diritto nazionale, ad agire in modo indipendente, è soggetto soltanto alla legge e deve esaminare gli elementi a carico e quelli a discarico nel corso del procedimento istruttorio» ma lo stesso organo rappresenta la pubblica accusa nel processo, di cui è parte.

E’ questo dunque che qualifica il pubblico ministero come «parte» e non gli opposti canoni della sua soggezione alla «sfera di competenza del Ministero della Giustizia» secondo le norme di ordinamento giudiziario ovvero del suo compito (ai sensi dell’art. 211 del c.p.p. estone) di verificare «gli elementi a carico e quelli a discarico raccolti nei confronti del sospettato o dell’indagato» prima di esercitare l’azione penale, con disposizione che riecheggia il nostro art. 358 c.p.p.

La sentenza della Corte incide sull’ordinamento nazionale, e i percorsi argomentativi e pratici che nel paragrafo successivo verranno sintetizzati sono condizionati dalla risposta al quesito se essa sia suscettibile di applicazione diretta: risposta che necessita di più compiuto approfondimento, mentre in questa sede ci si limiterà a descrivere un ventaglio di opzioni, secondo una bipartizione che vede da un lato la possibilità per il giudice nazionale di procedere immediatamente sulla base dell’adesione a un’interpretazione eurounitariamente orientata o, ancor più incisivamente, della non applicazione della norma nazionale contrastante con quella eurounitaria come letta dalla Corte[8]; dall’altro la necessità di un intervento ulteriore, proveniente dalla Corte costituzionale o dal legislatore.

La questione coinvolge la complessa dialettica tra ordinamenti connotata dalle spinte delle giurisdizioni nazionale ed europea al primato incondizionato eurounitario piuttosto che a “controlimiti”; ma non va dimenticata l’opzione, offerta dalla stessa CGUE, di sospendere temporaneamente la disapplicazione della norma interna in contrasto con la norma di diritto dell’Unione, al ricorrere di talune precise condizioni, che potrebbe rilevare nel caso di specie[9]

Che la sentenza della Corte incida sull’ordinamento nazionale è fuor di dubbio.

La stessa giurisprudenza della Cassazione formatasi in tempi recenti sulla questione ha assunto come base orientamenti della CGUE che la sentenza del 2 marzo 2021 supera e articola diversamente.

La lettura di Cass., II, n. 5741 del 10 dicembre 2019 – 13 febbraio 2020, (così massimata: «in tema di acquisizione di dati contenuti in tabulati telefonici, la disciplina italiana di conservazione dei dati di traffico - c.d. data retention – di cui all'art. 132, d.lgs 30 giugno 2003, n. 196, è compatibile con le direttive n. 2002/58/CE e 2006/24/CE in tema di tutela della privacy, come interpretate dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE 8 aprile 2014, Digital Rights, C-293/12 e C-594/12; CGUE 21 dicembre 2016, Tele 2, C-203/15 e C-698/15), poiché la deroga stabilita dalla norma alla riservatezza delle comunicazioni è prevista per un periodo di tempo limitato, ha come esclusivo obiettivo l'accertamento e la repressione dei reati ed è subordinata alla emissione di un provvedimento da parte di un'autorità giurisdizionale») è in tal senso illuminante: i presupposti di legittimità dell’acquisizione costituiti dall’accertamento di reati (non necessariamente gravi) e del provvedimento di una autorità giurisdizionale (id est, il pubblico ministero) sono per l’appunto quelli posti in discussione dalla più recente sentenza della CGUE.

 

2. Nodi problematici e strumenti processuali 

Si è sin qui riportato e sistematizzato il contenuto della sentenza della CGUE in funzione delle questioni che essa pone in relazione all’ordinamento italiano, anche in considerazione delle specificità del procedimento a quo.

Si intende di seguito, sempre nei limiti di una prima lettura e di un approccio schematico, sintetizzare i nodi problematici di tipo processuale che la sentenza impone di affrontare.

Va premesso che il valore euristico dell’acquisizione, analisi, conciliazione con altri strumenti investigativi dei dati sul traffico telefonico e telematico è imprescindibile: e proprio la ricostruzione dei dati personali oggetto di valutazione nella sentenza della Corte è un valore aggiunto in fase di indagine.

Si pone dunque il problema di come la sentenza possa incidere sullo stato delle cose e su come affrontare tale incidenza.

La prima questione riguarda il grado di immediata effettività nell’ordinamento nazionale.

Ipotizzandola come integralmente sussistente si deve pensare che l’acquisizione dei dati debba transitare attraverso un giudice, che, nella sistematica del codice di rito, deve essere «il giudice che procede»; il quale, nella medesima sistematica dovrà rispondere a una richiesta del pubblico ministero.

Tuttavia la lettura delle parti più significative della sentenza, che sopra si sono riportate, insieme alle decisioni sulle tre questioni pregiudiziali, rende impervia tale immediata effettività.

La Corte, infatti, non solo richiama più volte la legislazione nazionale, ma ricostruisce i limiti all’acquisizione dei dati con riferimento a una pluralità di elementi, come si dirà anche oltre.

Ma ipotizziamo che comunque – come sta avvenendo in diverse sedi giudiziarie - il giudice per le indagini preliminari venga adito dal pubblico ministero con una richiesta di acquisizione di dati.

Va intanto detto che la richiesta dovrebbe essere formulata ai sensi dell’articolo 132 del decreto legislativo n. 196 del 2003, che allo stato legittima il pubblico ministero all’acquisizione diretta.

Inoltre la richiesta dovrà affrontare la necessità di giustificazione della sua necessità in relazione a «reati gravi»: qui le alternative sono quelle di una valutazione argomentata sulla fattispecie su cui si indaga, o, con più stabile riferimento, la qualificazione giuridica del fatto, in quanto rientrante in "cataloghi" di «reati gravi» già presenti nel diritto processuale: quali quelli (di diversa estensione) di cui all’articolo 407, comma 2, dell’articolo 51, dell’articolo 266 c.p.p. .

Il giudice adito può ritenere che, in assenza di esplicita previsione legislativa e di immediata efficacia della pronuncia sovranazionale, alla richiesta si debba rispondere con un non luogo a provvedere (non corretta pare in questo caso una formula del diniego).

Postulando invece una propria competenza, il giudice si troverebbe di fronte alla necessità di dover ricostruire, sulla base delle affermazioni della Corte, una nuova disciplina.

Orbene i due punti essenziali (limitazione a reati gravi, provvedimento di un giudice) non sembrano poter essere oggetto di possibile immediata integrazione o modifica della legislazione vigente.

Quanto alla competenza del giudice (che procede) i tòpoi normativi “aggredibili” sono il più volte citato articolo 132 del decreto legislativo n. 196 del 2003, nel quale la legittimazione del pubblico ministero dovrebbe essere sostituita da un procedimento che veda un provvedimento del giudice (decreto?) su richiesta del pubblico ministero; ovvero un’estensione delle dinamiche processuali regolate dagli articoli 266ss. c.p.p. all’acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico.

Quest’ultima soluzione fornirebbe argomenti per la seconda necessaria integrazione, quella relativa alla “gravità” dei reati, essendo contenuto nell’articolo 266 c.p.p. un catalogo di reati che consentono le intercettazioni.

Un’ulteriore strada interpretativa potrebbe consistere nell’estensione analogica del concetto di “comunicazioni” ai dati sul traffico in quanto – al pari delle comunicazioni – tali da consentire di «trarre conclusioni precise, o addirittura molto precise, sulla vita privata delle persone i cui dati sono stati conservati, come le abitudini della vita quotidiana, i luoghi di soggiorno permanenti o temporanei, gli spostamenti giornalieri o di altro tipo, le attività esercitate, le relazioni sociali di tali persone e gli ambienti sociali da esse frequentati» (punto 36 della sentenza CGUE).

Ostano a questa conclusione la distinzione normativa prevista tra intercettazioni e acquisizione di dati e l’inequivoca conferma giurisprudenziale, sotto più profili, di tale distinzione.

Quanto al presupposto della gravità dei reati, taluni elementi utili alla integrazione in sede giudiziaria della normativa nazionale si potrebbero trarre da Cass., III, n. 2235 del 25 settembre – 2 dicembre 2019.

Indotta da un’acuta prospettazione difensiva che muoveva da una lettura delle norme in materia di acquisizione del traffico telefonico vicina all’arresto attuale della CGUE, la Corte di Cassazione richiama ed esamina compiutamente le decisioni Digital Rights Ireland (C-293/12 dell’8 aprile 2014)[10], Tele2 Sverige (C-203/15 del 21 dicembre 2016)[11] e Ministerio Fiscal (C-207/16 del 2 ottobre 2018)[12] della CGUE, ricostruendo la necessità di «una valutazione in concreto della proporzione tra gravità dell'ingerenza nel diritto fondamentale alla vita privata che l’accesso ai dati comporta e gravità del reato oggetto di indagine» intesa come verifica che il giudice di merito deve compiere in concreto. 

Ma se questa valutazione può essere rimessa all’autorità giudiziaria, ciò significa che in mancanza del “catalogo normativo” il giudice che ritenesse di essere competente sulla richiesta del pubblico ministero potrebbe provvedere sull’acquisizione dei dati con proprio apprezzamento da condurre in base a un bilanciamento di interessi guidato dall’articolo 15 della Direttiva 2002/58/CE come interpretato dalla CGUE.

Peraltro, l’apertura alla verifica in concreto da parte del giudice offre la prospettiva di una valutazione che potrebbe avvenire non con un procedimento autorizzativo (normativamente allo stato non previsto) bensì in sede processuale, attivando le norme in materia di ammissibilità delle prove (191, 495 c.p.p.) ovvero di utilizzabilità delle stesse, non dimenticando la giurisprudenza formatasi in tema di inutilizzabilità patologica[13] e la chiusura offerta dall’articolo 178 c.p.p. .

 

3. Uno scenario mobile: la soluzione costituzionale e quella normativa

Questo insieme di opzioni, qui meramente enunciate, ma tutte incombenti sulla concreta attività di pubblici ministeri, difensori, giudici, fa sì che ci si trovi in presenza di uno “scenario mobile”, nel quale le acquisizioni di indagine già ottenute sulla base delle norme nazionali vigenti potrebbero essere messe in dubbio; e quelle che attualmente si rendessero necessarie dovrebbero essere fondate su provvedimenti del pubblico ministero successivamente contestabili o su provvedimenti del giudice potenzialmente resi inutiliter o extra ordinem, con ulteriori conseguenze processuali.

A questo quadro si aggiunge l’opzione del giudizio incidentale di legittimità costituzionale[14], i cui parametri sono deducibili dalle osservazioni sin qui svolte e che potrebbe avere ad oggetto le norme del decreto legislativo n. 132 del 2006 o le norme del Codice di procedura penale in materia di intercettazioni.

Il limite di questa opzione è dato dall’alternativa che prima facie si offre all’interprete (e al potenziale remittente) di un’iniziativa puramente demolitiva dell’articolo 132 del decreto legislativo n. 196 del 2003 (che parrebbe eccedere il dictum della CGUE); ovvero della richiesta di una sentenza additiva della medesima norma nella parte in cui non prevede una definizione di reati gravi e un procedimento di acquisizione con l’intervento del giudice o dell’articolo 266 del c.p.p. nella parte in cui non prevede l’acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico e telematico.

Forse davvero troppo anche per una Corte Costituzionale proattiva; né potrebbe essere risolutiva una sentenza interpretativa di rigetto, di principio. 

Rimane, ultima nello schema di lettura della questione, ma prima quanto ad efficacia, la soluzione della modifica normativa; considerando che la natura e misura degli effetti possibili della pronuncia giurisprudenziale sovranazionale rende legittimo e corretto anche il ricorso allo strumento del decreto-legge, tanto più trattandosi di una forma di ampliamento delle garanzie individuali. E ricordando, nel merito del possibile intervento, che nella sentenza della Corte non sono contenute affermazioni né si evincono postulati, che debbano essere tradotti in norme nazionali, tali da porre in dubbio l’attuale posizione ordinamentale del pubblico ministero in Italia.

Un’iniziativa legislativa, peraltro, soddisferebbe anche i requisiti richiesti dalla CGUE per l’esercizio dell’opzione della sospensione temporanea della disapplicazione della norma interna (v. nota 9).

La sequenza di questo sintetico schema di lettura consente di individuare i luoghi in cui agire e porta a formulare l’ipotesi di interventi il più possibile ridotti.

Il più immediato potrebbe essere il ritorno alla formulazione dell’articolo 132, comma 3, del decreto legislativo n. 196 del 2003, antecedente la novella di cui al decreto-legge n. 144 del 2005 (convertito in legge n. 155 del 2005), e dunque «i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su istanza del pubblico ministero o del difensore dell’imputato, della persona sottoposta a indagini, della persona offesa e delle altre parti private».

Quanto all’individuazione dei «reati gravi» si sono già citati i riferimenti agli articoli vigenti del codice, che potrebbero essere inseriti nel comma 1 dello stesso articolo 132: «per finalità di accertamento e repressione dei reati di cui all’art. 266 (o 51, o 407, comma 2) del codice di procedura penale, mentre, per le medesime finalità…» (in corsivo l’inserimento ipotizzabile).

Un’attenzione particolare dovrebbe essere posta ai casi d’urgenza, disciplinati quanto alle intercettazioni dall’articolo 267, commi 2 e 2-bis, c.p.p., che possono verificarsi anche per l’acquisizione di dati sul traffico telefonico e telematico (si pensi a un sequestro di persona in corso, a un traffico di stupefacenti con il coinvolgimento di una rete di soggetti, ad atti di terrorismo, ecc.) e che potrebbero rivelarsi incompatibili con un eventuale procedimento aggravato rispetto all’attuale, in cui l’organo delle indagini può procedere direttamente in funzione di esigenze che gli si palesano.

Le valutazioni politiche di bilanciamento dei beni e degli interessi coinvolti - e la coerenza con lo sviluppo della giurisprudenza sovranazionale – dovrebbero poi ispirare la costruzione di un adeguato regime intertemporale, non escluso dalla natura processuale delle norme.


 
[1] Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Riigikohus (Corte suprema) dell’Estonia, con decisione del 12 novembre 2018.

[2] «Gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative volte a limitare i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, all’articolo 8, paragrafi da 1 a 4, e all’articolo 9 della presente direttiva, qualora tale restrizione costituisca, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva [95/46], una misura necessaria, opportuna e proporzionata all’interno di una società democratica per la salvaguardia della sicurezza nazionale (cioè della sicurezza dello Stato), della difesa, della sicurezza pubblica; e la prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati, ovvero dell’uso non autorizzato del sistema di comunicazione elettronica. A tal fine gli Stati membri possono tra l’altro adottare misure legislative le quali prevedano che i dati siano conservati per un periodo di tempo limitato per i motivi enunciati nel presente paragrafo. Tutte le misure di cui al presente paragrafo sono conformi ai principi generali del diritto [dell’Unione], compresi quelli di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del trattato sull’Unione europea». Va richiamato anche l’articolo  2 della Direttiva 2002/ (Definizioni): «Salvo diversa disposizione, ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di cui alla direttiva [95/46] e alla direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: a)  “utente”: qualsiasi persona fisica che utilizzi un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata; b)  “dati relativi al traffico”: qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione; c)  “dati relativi all’ubicazione”: ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica o da un servizio di comunicazione elettronica che indichi la posizione geografica dell’apparecchiatura terminale dell’utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico; d)  “comunicazione”: ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse, come parte di un servizio di radiodiffusione, al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica salvo quando le informazioni possono essere collegate all’abbonato o utente che riceve le informazioni che può essere identificato».

[3] Nel diritto estone, come in quello italiano, la richiesta di dati non è limitata alle indagini su particolari categorie di reati.

[4] «l’accesso a un insieme di dati relativi al traffico o di dati relativi all’ubicazione […] può effettivamente consentire di trarre conclusioni precise, o addirittura molto precise, sulla vita privata delle persone i cui dati sono stati conservati, come le abitudini della vita quotidiana, i luoghi di soggiorno permanenti o temporanei, gli spostamenti giornalieri o di altro tipo, le attività esercitate, le relazioni sociali di tali persone e gli ambienti sociali da esse frequentati» (punto 36).

[5] Si veda il punto 45 della sentenza.

[6] La Corte aveva censurato la conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione nella sentenza del 6 ottobre 2020, La Quadrature du Net e a., C 511/18, C 512/18 e C 520/18.

[7] Come si dirà anche oltre, nella sentenza della Corte non sono contenute affermazioni né da essa si evincono postulati che possano porre in dubbio l’attuale posizione ordinamentale del pubblico ministero in Italia.

[8] A  proposito del rapporto tra le Corti e gli ordinamenti, ampiamente, in questa Rivista: A. Cosentino, Il dialogo fra le Corti e le sorti (sembra non magnifiche, né progressive) dell’integrazione europea, 1° ottobre 2018
https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-dialogo-fra-le-corti-e-le-sorti-sembra-non-magnifiche-ne-progressive-dell-integrazione-europea_01-10-2018.php  V. anche : R.G. Conti, La giurisdizione del giudice ordinario e il diritto Ue, 12 maggio 2017, https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-giurisdizione-del-giudice-ordinario-e-il-diritto-ue_12-05-2017.php

[9] Per la prima volta la possibilità di «una sospensione provvisoria dell’effetto di disapplicazione esercitato da una norma di diritto dell’Unione direttamente applicabile rispetto al diritto nazionale in contrasto con detta norma» (punto 66), in presenza di esigenze imperative di certezza del diritto, è stata riconosciuta dalla Corte nella sentenza Winner Wetten GmbH c. Bürgermeisterin der Stadt Bergheim (CGUE, 8 settembre 2010, C-409/06); nella successiva sentenza Inter-Environnement Wallonie ASBL e Terre wallonne ASBL c. Région wallonne (CGUE, 28 febbraio 2012, C-41/11. https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=8E7301B83B4BBA87C8DA90E4E1469280?text=&docid=119761&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9834103) essa formula i criteri che legittimano sospensione temporanea della disapplicazione. Le condizioni stabilite dalla CGUE (punto 63 della sentenza) sono così sintetizzabili: che l’atto nazionale costituisca comunque una misura di trasposizione corretta della norma eurounitaria; che a seguito della pronuncia venga a crearsi un vuoto giuridico pregiudizievole; che il mantenimento eccezionale degli effetti di un atto valga solo per il lasso di tempo strettamente necessario all’adozione delle misure in grado di rimediare all’irregolarità constatata. Sulla posizione della CGUE si veda: A. Circolo, La disapplicazione del primato: le eccezioni della Corte di giustizia all’efficacia prevalente del diritto dell’Unione sul diritto interno. Note a margine della pronuncia InterEnvironnement Wallonie II,  dUE, novembre 2019, http://images.dirittounioneeuropea.eu/f/sentenze/documento_17tGp_DUE.pdf  

[10] https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-293/12&language=it

[11] https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=186492&doclang=IT

[12] https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-207/16&language=IT Va considerato che in questa sentenza la questione era relativa alla – limitatamente invasiva – acquisizione di dati intesi all’identificazione dei titolari di carte SIM attivate su un telefono cellulare frutto di rapina.

[13]  Cass., V, n. 542 del 15 novembre 2016 – 5 gennaio 2017; Cass., VI, n. 28790 del 1° - 16 ottobre 2020.

[14] Il richiamo alla sentenza n. 269 del 2017 della Corte Costituzionale è necessario; A. Cosentino, Il dialogo, cit. 

21/04/2021
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Con l’entrata in vigore del nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati personali (2016/679), la Cgue rafforza la protezione dei dati delle persone fisiche
10/07/2018
Le applicazioni dell’intelligenza artificiale sono ormai “dentro” il nostro quotidiano, rendendo necessaria una regolamentazione del settore ormai improcrastinabile. Il dibattito si è aperto in sede europea, a livello dottrinale e legislativo, senza dimenticare il ruolo centrale che potranno assumere le Corti, grazie ad una giurisprudenza condivisa (Courts facing Courts), che miri ad una disciplina quanto più possibile uniforme anche dal punto di vista sostanziale in ambito europeo
13/06/2018