Magistratura democratica

Fascicolo 2/2017

Le nuove disuguaglianze
Beni comuni

     Dedicato a Stefano Rodotà

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Sommario

Editoriale

Obiettivo 1
Le nuove disuguaglianze

Le nuove disuguaglianze

Franco Ippolito

Dopo i decenni dell’egemonia liberista iniziata negli anni del thatcherismo e del reaganismo, finalmente anche le istituzioni economiche mondiali hanno scoperto che l’abnorme disuguaglianza tra gli uomini finisce col compromettere le stesse prospettive di sviluppo dell’economia. Ma le disuguaglianze, specialmente oggi, non si esauriscono sul piano dell’economia, coinvolgono la libertà, l’identità culturale e religiosa correlate alla condizione di immigrato, i rapporti tra i generi, l’accesso alle informazioni, ai servizi fondamentali, e incidono sullo stesso funzionamento dei processi democratici. In questo contesto, va rinnovata la scelta di campo dei magistrati democratici, quella indicata dall’art. 3 cpv. della Costituzione, sorretta dalla indispensabile conoscenza dei nuovi meccanismi, normativi e di fatto, istituzionali e sociali, che determinano e accrescono le disuguaglianze.

Crescita “inclusiva” e lotta alle disuguaglianze

Paolo Guerrieri

Le disuguaglianze economiche stanno crescendo all’interno di molti Paesi, mentre si stanno riducendo quelle tra Paesi avanzati e Paesi emergenti.

Nell’area più avanzata l’aumento maggiore si registra negli Stati Uniti; in Europa gli andamenti medi rivelano forti differenze tra i Paesi del Nord, con livelli sostanzialmente stabili, e Paesi del Sud, tra cui l’Italia, che hanno visto al contrario aumentare le disuguaglianze al loro interno. Dietro questo andamento non è rinvenibile alcun trend strutturale, ma grandi ondate cicliche di crescita e successiva riduzione.

Globalizzazione, progresso tecnologico, finanziarizzazione delle economie, inefficacia delle politiche fiscali e del welfare sono tra i principali fattori alla base dell’aumento delle disuguaglianze, che va contrastato mediante politiche di “crescita inclusiva”, orientate a ripristinare il giusto equilibrio tra mercati e fornitura di beni pubblici compromesso nella fase del liberismo ideologico e della globalizzazione senza regole.

La povertà oggi in Italia.
Recenti tendenze e quattro nodi critici

Elena Granaglia

Le statistiche italiane registrano nel 2015 il 7,6% della popolazione in condizioni di povertà assoluta, il 13,7% in condizioni di povertà relativa, il 28,7% a rischio di povertà o esclusione sociale, con un incremento del 140% della povertà rispetto a dieci anni prima, soprattutto tra i giovani e gli stranieri.

Il nostro Paese si colloca spesso ai vertici delle statistiche europee riguardanti la povertà e il disagio sociale. Le ragioni risiedono nella bassa/assente crescita economica e nell’inefficacia del sistema di tax and transfer.

Occorre superare l’anomalia italiana dell’assenza di un sistema uniforme di reddito minimo, sciogliendo i nodi critici relativi alle risorse necessarie, alla selezione dei beneficiari, ai presupposti, alla collocazione delle politiche contro la povertà all’interno della più complessiva politica economica e sociale.

Ripartire dalle disuguaglianze.
Giudici e nuovi disuguali. I compiti della giurisdizione

Nello Rossi

Spesso le disuguaglianze non si “vedono”, perché ci appaiono naturali o almeno incancellabili ed inevitabili in quanto indistricabilmente connesse con gli assetti sociali, economici e culturali, e perché nascoste sotto la coltre dell’uguaglianza formale, sotto gli schemi dell’autonomia privata, sotto il peso del senso comune.

Si distinguono agevolmente gli “ultimi” – i migranti, i vecchi e nuovi marginali, i detenuti – i quali restano il metro della effettività dei diritti, che sugli ultimi appunto si misura. Ma occorre saper riconoscere anche i tanti “penultimi”, che alla giurisdizione si rivolgono nella speranza di ascolto o tutela: per esempio il risparmiatore, frastornato dalla complessità del mercato, non di rado ingannato e depredato; gli analfabeti di ritorno del digitale, divenuto indispensabile dalla stipula dei contratti di servizio al funzionamento degli apparati assistenziali e burocratici; i precari permanenti di una classe lavoratrice frantumata e dispersa.

Contro la disuguaglianza ripartire dalla realtà

Roberto Riverso

Ripartire dalla disuguaglianza, per un giudice, significa in fondo ripartire dalla realtà, che registra nel nostro Paese un massiccio spostamento di ricchezza dal lavoro al capitale e alla rendita e il forte indebolimento del potere contrattuale dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali.

Questa realtà non è il frutto ineluttabile delle trasformazioni tecnologiche o della competitività giocata sul mercato globale, bensì il frutto di politiche del lavoro orientate alla flessibilità senza sicurezza.

Tocca a Md assolvere al compito di riagganciare la giustizia alla realtà, superando derive formalistiche e distorsioni burocratiche.

Ai margini della pena.
Riflessioni su disuguaglianze e diritto penale

Riccardo De Vito

In troppi casi il diritto e la giurisdizione penale scaricano i loro effetti a senso unico sui marginali, gli esclusi, i subalterni. Alcune fotografie della composizione sociale del carcere chiariscono l’affermazione in maniera plastica. Occorre indagare i nessi causali, dalle strutture normative, alle prassi giurisdizionali, dalle culture professionali ai modelli organizzativi.

L’inversione di rotta può nascere soltanto dalla rivitalizzazione di un modello di giudice e giurista che non si limiti alla contemplazione dell’esistente.

La (impossibile) giustificazione delle disuguaglianze

Nadia Urbinati

L’argomento più accattivante usato per giustificare le disuguaglianze è quello del merito. Ciascuno – si dice – prevale nella competizione economica e sociale grazie ai propri meriti (trascurando però che col succedersi delle generazioni taluni accumulano sugli altri, per successione, un vantaggio ingiustificato destinato per di più ad aumentare nel corso della gara) secondo una regola naturale su cui la legge degli uomini non deve incidere.

Nella relazione tra economia e legge, la teoria della disuguaglianza meritata implica che nessun bene è sottratto al mercato, neppure la salute, l’educazione, l’arte. Invece la società può reggersi soltanto sul cemento invisibile della solidarietà, della consapevolezza che alcuni beni seguono il bisogno, altri l’intelligenza o l’amore, non la possibilità economica o il reddito.

Obiettivo 2
Beni comuni

Beni comuni, un lodevole vicolo cieco?

Ermanno Vitale

Rappresenta la dottrina dei beni comuni – in tutte o in alcune delle sue distinte declinazioni – un’alternativa credibile, praticabile e desiderabile alla visione del mondo neoliberale oggi dominante? Oppure, sia pur mossa dalle migliori intenzioni, si tratta di una proposta teorica alla fine inconsistente, un esercizio di retorica che alimenta nostalgie e pericolose illusioni, senza peraltro neppure scalfire le pareti dell’edificio del capitalismo contemporaneo? La discussione mostra, di tanto in tanto, un corto circuito fra dimensione giuridica della ricerca intorno ai beni comuni e la proposta politica imperniata sui beni comuni.

L'Autore rilancia la riflessione di Luigi Ferrajoli, secondo cui quel che occorre non è l’andare a cercare il comune in un mitico oltre, oltre al pubblico e al privato, ma la riqualificazione del pubblico mediante una sua più rigorosa costituzionalizzazione

I beni comuni come istituzione giuridica

Ugo Mattei

In questo saggio l’autore affronta il tema dei beni comuni nella prospettiva dell’ecodiritto e cioè di un sistema di regole ispirato alla protezione della natura e prodotto dalle comunità impegnate nell’attività di cura dei commons. Il testo è tratto da Ecologia del diritto. Scienza, politica, beni comuni di U. Mattei e F. Capra, di recente edito per i tipi di Aboca (San Sepolcro, 2017).

Il paesaggio e il patrimonio storico e artistico: un unico bene comune

Tomaso Montanari

L’altissimo progetto della Costituzione della Repubblica sul paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione affonda le sue radici in una storia plurisecolare che ha messo quell’inestimabile bene comune come fondamento stesso della nostra identità nazionale. Oggi, al contrario, una serie di gravi scelte politiche mette radicalmente in discussione questo progetto, sostituendolo con una visione estrattiva ed economicistica. Ma invertire la rotta è possibile.

Le cose che abbiamo in comune.
Una riflessione su beni comuni ed economia collaborativa

Alessandra Quarta

Il saggio si propone di indagare le analogie e le differenze che esistono tra la categoria dei beni comuni e quella dei beni oggetto della condivisione. Quest’ultima sta emergendo anche nel discorso giuridico, in parallelo alla grande diffusione dell’economia collaborativa, e presenta molti elementi che consentirebbero di associarla all’idea dei commons. Lo studio, che si sviluppa a partire dall’analisi delle caratteristiche delle cose e quindi dallo statuto dei beni, ricostruisce il contesto giuridico in cui le categorie in esame si sono sviluppate per capire come esse possono contribuire da una parte a fondare una teoria dei beni finalmente libera dal soggetto e, dall’altra, a disegnare nuove forme di appartenenza.

L’uso dello spazio urbano fra questione proprietaria e accesso alla giustizia

Maria Rosaria Marella

Dopo aver richiamato le sfide che il riconoscimento dei beni comuni pone al diritto, evidenziandone i limiti, e aver tracciato il perimetro della loro rilevanza giuridica, l’articolo si concentra sullo spazio urbano considerato come bene comune nella sua interezza e complessità. La lettura dello spazio urbano come commons non è tuttavia neutra dal punto di vista giuridico; al contrario essa solleva questioni tanto complesse quanto delicate che impattano direttamente sulla nozione di proprietà che si assuma come vigente nel sistema attuale. La nozione di comune (e di spazio urbano come commons) diventa, infatti, la parola chiave di una strategia che si oppone alla sistematica appropriazione del valore prodotto collettivamente dalla cooperazione sociale. La teoria e le pratiche del comune, in virtù di una rilettura del principio della funzione sociale della proprietà condotta alla luce della centralità assunta nel sistema dai diritti fondamentali, sottendono la possibilità che la proprietà possa essere disarticolata in un fascio di situazioni soggettive scomponibile e variamente allocabile, affinché delle utilità che essa genera nel contesto produttivo della metropoli possano godere anche soggetti diversi dal proprietario. In questa chiave, che si avvale dell’analisi giuridica delle esperienze italiane e internazionali di commoning urbano, i diritti collettivi di accesso e uso dei non proprietari si rivelano non meno centrali dello ius excludendi alios del proprietario, mettendo in crisi la stessa “compattezza” del dominio individuale.

L’articolo si conclude gettando uno sguardo sull’attività della Clinica legale di Perugia «Salute, Ambiente e Territorio», impegnata dal 2013 ad ampliare l’accesso alla giustizia in materia di commons urbani e rurali.

The dark side of the moon.
Internet, ricerca scientifica e la sfida degli open commons

Elisa Contu

La dimensione globale di internet presenta uno scenario particolarmente favorevole per una riconsiderazione del rapporto tra beni e persone, che si ponga come alternativo al modello proprietario classico, attraverso la valorizzazione del profilo relazionale in luogo di quello individuale. Il presente scritto intende analizzare la teoria dei beni comuni con riferimento al sapere prodotto in ambito accademico e diffuso online in formato digitale. In particolare, si vuole riflettere sulla sua configurazione in termini di open access commons, quale presupposto per una valorizzazione di processi di produzione e diffusione della conoscenza maggiormente inclusivi e democratici

Agire per tutti e per nessuno.
Appunti per una teoria processuale dei beni comuni

Antonello Ciervo

L’obiettivo del saggio è quello di individuare quale tipologia di interesse, meritevole di tutela giudiziaria, sia sotteso alla categoria dei beni comuni. A partire dalla recente traduzione in italiano di un importante saggio di Yan Thomas, l’autore ritiene che la tutela processuale dei beni comuni potrebbe essere accostata a quella dei cd. “interessi diffusi”, sebbene tale tipologia di interessi non si adatti perfettamente alla particolare specificità dei beni comuni. In attesa di una presa di posizione da parte del legislatore sul punto, tuttavia, già la magistratura potrebbe dare riconoscimento giuridico a questa ulteriore species di interessi processuali, anche in continuità con la ormai consolidata giurisprudenza in materia di “interessi diffusi”.

Dai beni comuni all’uso pubblico e ritorno.
Itinerari di giurisprudenza e strumenti di tutela

Rocco Alessio Albanese

Questo scritto ha due obiettivi. In primo luogo si riassumerà sommariamente la sensibilità che la giurisprudenza civile italiana ha mostrato verso le situazioni collettive di appartenenza. Una attenzione carsica ma costante, quella dei giudici, che culmina nella cd. giurisprudenza di San Valentino, con cui le Sezioni Unite della Cassazione accolsero nel 2011 la nozione di “beni comuni” nel diritto vivente italiano; ma che prende le mosse da pronunce relative ai diritti d’uso pubblico di poco successive all’unificazione.

In secondo luogo, detto itinerario giurisprudenziale consentirà di mostrare che l’omologia tra cose in uso pubblico e commons è stata offuscata dal crescente ruolo teorico della tecnica proprietaria. Al fine di suggerire l’opportunità di rivisitare l’organizzazione tassonomica del diritto italiano dei beni si adotterà allora la prospettiva rimediale, ossia un punto di vista particolarmente affine alla posizione degli operatori pratici del diritto e dei giudici.

Cronache americane

L’evoluzione della disciplina internazionale in materia di terrorismo: qualche spunto recente fra Onu ed Europa

Luigi Marini

A partire dal 2014 la disciplina internazionale in materia di terrorismo ha conosciuto una importante opera di aggiornamento. Evoluzioni significative si registrano anche rispetto al mio intervento in occasione del seminario tenutosi a Pisa nel mese di marzo 2016, i cui atti sono stati pubblicati da questa Rivista. In effetti, alle nuove risoluzioni emanate dalle Nazioni Unite si aggiunge la Direttiva 2017/541 del Parlamento e del Consiglio del marzo 2017.

Il presente intervento intende, innanzitutto, fornire un aggiornamento rispetto ai contenuti resi disponibili un anno fa, concentrando adesso l’attenzione su quelle tematiche che ritengo di più diretto interesse per l’interprete e il pratico che operano nel nostro Paese. Intende, poi, far emergere come in materia di terrorismo l’azione e la disciplina messe in campo dalle Nazioni Unite presentino una incidenza diretta sulla normativa e sull’azione delle istituzioni a livello nazionale e diano vita a categorie interpretative essenziali per l’attività di coloro che quelle norme sono chiamati ad applicare.

Il sasso nello stagno

Le radici del dovere di fedeltà alla luce delle recenti evoluzioni del diritto di famiglia

Elena Falletti

La legge 76/2016 non prevede il dovere di fedeltà tra gli obblighi della coppia dello stesso sesso unita civilmente. Tale circostanza costituisce una discriminazione rispetto ai doveri delle coppie eterosessuali coniugate?

Lo scopo di questo contributo è verificare come il concetto di fedeltà sia mutato nel tempo: da garanzia di certezza legale sulla paternità dei figli avuti dalla moglie in costanza di matrimonio a elemento che rappresenta la lealtà e il rispetto verso la persona con la quale si è scelto di condividere la vita.

Per comprendere come questo passaggio sia potuto avvenire si discutono le influenze di religione, scienza e evoluzione sociale su questo tema.

Post scriptum

Il giudice e la legge penale

Domenico Pulitanò

Il penalista contemporaneo è impegnato su un duplice fronte: contro vecchie versioni ingenue o maliziose del mito dell’interpretazione letterale, e contro moderne, ben intenzionate ideologie. Storicamente, il rifiuto del modello del giudice «bocca della legge» ha favorito lo smantellamento di aspetti inaccettabili della codificazione fascista e la valorizzazione del novum costituzionale. Da respingere è l’idea di un «giudice di scopo», che sottende un modello di funzione giudiziaria cui non sono estranei possibili tratti di autoritarismo. Non si può più trascurare il rilievo che assume nel sillogismo giudiziario l’ermeneutica del diritto e del fatto; tuttavia, il modello illuminista è ancora oggi capace di assicurare le irrinunciabili garanzie che competono agli attori coinvolti nel processo penale e, in definitiva, di assicurare la necessaria legittimazione al potere giudiziario.