Magistratura democratica

Ragione tecnologica e processo: ovvero delle ere del processo telematico

di Pasquale Liccardo

L’individuazione delle possibili linee di sviluppo del processo telematico sia esso civile che penale, deve necessariamente muovere da una ricognizione della sua storia recente, dello stato attuale dei sistemi realizzati ed in corso di realizzazione, evidenziando l’intreccio realizzato tra norma, tecnologie ed istituzioni della giuridicità.

Le attività in corso sono state oggetto di analitica esposizione nelle sedi istituzionali Qui si cercherà uno sguardo di insieme.

La difficoltà registrata dalle istituzioni della giuridicità nel terzo millennio nella loro relazione con il concreto non è episodica ma riflette la condizione stessa della modernità declinante ormai incapace di manifestare nella legge la propria ragione ordinante e giustificatrice del mondo: si è interrotto il meccanismo di traduzione nella norma di concetti, di universi simbolici, di idee che hanno connotato per lungo tempo il processo di giuridificazione del concreto, sempre più lontano dalla norma statale per essere retto da regole prodotte dall’economia globalizzata, dal pragmatismo delle relazioni di forza, dallo specialismo delle tecniche contrattuali prive di ogni aspirazione valoriale: l’eccedenza del mondo dal diritto non può essere colmata dalle sole tecnologie ma semmai per il loro tramite letta.

L’intelligenza connettiva è la pratica di moltiplicazione delle intelligenze le une in rapporto alle altre all’interno del tempo reale di un’esperienza
 Derrick De Kerckhove

Premessa

L’individuazione delle possibili linee di sviluppo del processo telematico sia esso civile che penale, deve necessariamente muovere da una ricognizione della sua storia recente, dello stato attuale dei sistemi realizzati ed in corso di realizzazione, evidenziando l’intreccio realizzato tra norma, tecnologie ed istituzioni della giuridicità.

La difficoltà registrata dalle istituzioni della giuridicità nel terzo millennio nella loro relazione con il concreto non è episodica ma riflette la condizione stessa della modernità declinante ormai incapace di manifestare nella legge la propria ragione ordinante e giustificatrice del mondo[1]: si è interrotto il meccanismo di traduzione nella norma di concetti, di universi simbolici, di idee che hanno connotato per lungo tempo il processo di giuridificazione del concreto, sempre più lontano dalla norma statale per essere retto da regole prodotte dall’economia globalizzata, dal pragmatismo delle relazioni di forza, dallo specialismo delle tecniche contrattuali prive di ogni aspirazione valoriale: “l’eccedenzadel mondo dal diritto” non può essere colmata dalle sole tecnologie ma semmai letta per il loro tramite.

Il diritto, nella globalizzazione, tende ad esprimersi per il tramite delle istituzioni giudiziarie che da luogo di affermazione di una normatività astratta e assoluta propria della legge, mutano in luogo di traduzione e lettura del contingente e della sua moderna mutevolezza[2].

Il diritto muta in diritto giurisprudenziale, è diritto al presente[3], si frantuma nell’orientamento degli uffici giudiziari, nell’opera ricostruttiva degli interpreti, disperdendo nella sua relazione con il concreto, la prescrittività autosufficiente della norma positivamente posta[4].

Il decentramento giuridico nella produzione della norma, lo sguardo spesso breve delle «aspettative normative» prodotte dalle moderne leggi, necessitano di luoghi di produzione di «aspettative cognitive»[5] estremamente votati alla definizione del contingente, in cui il raccordo tra generale e particolare costituisca l’esito - sia pur temporaneo - di una mediazione conoscibile e per ciò stesso, misurabile dagli attori della società civile.

Né sembri che un simile mutamento sia dovuto all’opera invasiva della nuove tecnologie ICT. Il diritto da sempre si ri/produce per il tramite delle tecnologie che ne ratificano la condizione di positività governante della concretezza, non fosse altro perché la norma vive nella tecnologia della sua scrittura la sua condizione genetica prima: nell’epoca postmoderna, le istituzioni della giuridicità guardano alla tecnologia non come strumento per il recupero del dominio prima esercitato dalla norma astratta sul concreto ma come restituzione/ricostruzione di una condizione dialogante della concretezza normata, votata non più alla sistematicità ordinamentale ma alla coerenza temporale dei valori con il contesto sociale in cui opera[6]. Il ritorno del diritto al fatto sottolineato da Paolo Grossi[7] evidenzia il cambio complessivo di paradigma della relazione tra norma e concreto, rendendo illusorio ogni recupero di astrattezza sistematica.

In questo quadro, le tecnologie del processo telematico assumono una rilevanza fondativa del modo stesso di proporsi del diritto pos-moderno nella sola misura in cui si propongano come strumentario per la rinnovata interazione dei valori costituzionali attraverso l’ampliamento dei confini della giuridicità: “il pos-moderno valorizza, al contrario, la effettività, con la disponibilità ad ampliare i confini della giuridicità fino a ricomprendervi tutti quei fatti che, muniti di forza interiore, sono capaci di incidere sulla realtà circostante”.[8]

1. La prima era del processo telematico[9]

La ricognizione dello stato dell’arte costituisce un’operazione preliminare per la definizione di una nuova fase strategica del processo telematico.

La distanza che ci separa dalla “prima età del processo telematico”come ad oggi realizzata non ci deve far perdere di vista le metodologie necessarie alla corretta progettazione dell’evoluzione che miriamo a realizzare. Qui va nuovamente osservato come:

a) la progettazione dei sistemi informativi differisce profondamente da qualsiasi altra tecnologia di produzione, non fosse altro per la predominanza della propensione conformativa dell’organizzazione interessata dalla sua introduzione e/o diffusione: al riguardo, pur in epoca matura per le esperienza condotta negli anni dal settore giudiziario, si deve sempre aver chiaro che i processi di rimodulazione organizzativa non sono propri della sola fase iniziale ma semmai producono attriti organizzativi e criticità più forti in epoca matura ;

b) la storia recente anche dell’informatizzazione giudiziaria ha conosciuto processi di avanzamento dei sistemi informativi non sempre supportati da metodologie progettuali capaci di coniugare innovazione tecnologica e cambiamento organizzativo: «le tendenze mimetiche della tecnologia rispetto al contesto vengono favorite a detrimento della possibilità per essa di divenire veicolo di innovazione organizzativa», consacrando rigidità nei ruoli e nelle competenze professionali ben diversamente riposizionabili[10]. Qui va solo evidenziato come la distanza che connota lo stato dell’informatizzazione del settore civile rispetto al settore penale deve costituire momento di una riflessione autocritica estremamente articolata in quanto capace di cogliere le differenze culturali, le necessità normative e il grado di resilienza delle organizzazioni;

c) la progettazione dei sistemi non può fondarsi unilateralmente sul dispiegamento del “dispositivo tecnologico” ma su una coerente rimodulazione delle leve culturali, organizzative e territoriali degli uffici, indispensabili alla ricostruzione di senso dell’azione realizzata: a fronte di facili spinte pantecnologiche vissute dal settore, deve infatti ribadirsi che alle tecnologie è devoluto il solo ruolo di “veicolo cognitivo dinamico”, capace di interagire con gli assetti istituzionali e strutturali propri dell’organizzazione giudiziaria riscrivendone la sua relazione con la dinamica del processo e per il suo tramite, con tutti gli attori sociali. Solo così governata, l’innovazione tecnologica sfugge: i) al rischio di reificazione, di riduzione ad artefatto, divenendo strumento collettivo orientato alla produzione di significato sociale dell’azione realizzata dalle istituzioni della giuridicità[11]; ii) al pressappochismo degli adeguamenti acritici all’avanzamento tecnologico, tanto più pericolosi laddove si abbia riguardo all’assoluta specificità del formante giudiziario, alle problematiche intrinseche di coerenza ordinamentale e di sostenibilità economica e sicuritaria.

Ciò posto, in uno sguardo di sintesi dei processi fino ad oggi realizzati con riferimento primo al processo civile telematico, si può affermare come la storia della prima era del processo telematico sia la storia dell’”analogismo tecnologico”, ovverosia della riproduzione in logica digitale della consistenza, struttura e qualità delle relazioni processuali definite dal codice e dalle regole d’organizzazione sottostanti.

Si tratta di una dinamica conosciuta in altri settori, sia privati che pubblici, necessaria alla prima diffusione dei sistemi informativi, ma che sconta una visione delle tecnologie in qualche modo minore e errata: l’informatica, rispetto ad ogni altra tecnologia, è capace di produrre costantemente «una rimodulazione delle attività realizzate per il suo tramite sia ridefinendo ruoli, soggetti e competenze, sia ingenerando processi estesi e diffusi di auto-riproduzione delle dinamiche cognitive sottese all’azione realizzata dagli attori sociali del sistema».

Non è un caso che nell’ottica prescelta, l’informatizzazione si sia curata quasi esclusivamente solo delle relazioni telematiche, della loro sequenza produttiva, demandando ai registri informatizzati di cancelleria il sostegno dell’intero sistema di relazioni prodotte dall’invio telematico degli atti, sostegno reso possibile da una strutturazione estremamente accurata delle macchine stato-evento proprie dei primi registri informatizzati.

L’informatizzazione della prima era del processo telematico ha pertanto fortemente riscritto la relazione degli attori sociali del processo riproducendone esteriormente le logiche d’azione, sostenendo in modo massivo i legami impliciti ed espliciti realizzati dall’organizzazione degli uffici sia nelle relazioni interne che nelle relazioni esterne. L’esperienza degli Osservatori sulla giustizia civile e della loro interlocuzione continua con i sistemi informativi risulta al riguardo eloquente e significativa, segnalando una difficoltà non solo tecnologica ma di contesto normativo che è stato interessato dal costante intervento del legislatore. La variabilità del formante normativo, la sua volatilità non pare del resto condizione temporanea dell’ordinamento, il cui impatto sui sistemi ICT possa essere attenuato da logiche architetturali multilivello e modulari come lego: il puzzle normativo scompagina le tessere già assemblate, richiedendo nuove scritture conformative delle logiche architetturali per il tramite di interventi rapidi e dispendiosi, raramente assicurati nel recente passato.

Ciò ha inevitabilmente condannato la struttura di base dei sistemi ad una lunga fase di stasi da “disallineamento”, difficilmente recuperabile nel breve periodo soprattutto laddove si considerino le difficoltà insite nei processi di diffusione e le ripercussioni prodotte sui meccanismi di fidelizzazione degli attori sociali, immotivatamente demotivati dalla caduta di significato processuale della loro relazione tecnologicizzata: la rincorsa necessaria negli interventi evolutivi non manifesta solo un limite della relazione della norma con il concreto, di cui sono parte sempre più rilevante i sistemi ICT in quanto rivela - ove mai ce ne fosse bisogno - la natura metamorfica del meccanicismo tecnologico che non può mai essere interrotto nel suo costante riflettersi nella norma e nella sua variazione.

Lo stesso legislatore sembra vittima del protagonismo tecnologico imperante laddove rimanda sempre più fideisticamente alle tecnologie il ruolo di strumento performativo dell’innovazione normativa.

Gli esiti della prima fase dell’introduzione del processo telematico sul settore civile possono così sintetizzarsi:

a) il “deperimento del valore sociale”di attività prima ritenute fondanti della relazione processuale (es. iscrizione a ruolo, formazione del fascicolo d’ufficio, deposito atti, certificazione di conformità) restituisce all’attenzione dell’interprete, il mimetismo delle tecnologie che va invece disvelato in favore di una diversa allocazione delle azioni esplicate dai vari attori del processo: l’apparente immobilismo delle strutture processuali merita una rinnovata attenzione proprio perché non governata attraverso una nuova grammatica processuale dell’atto e del suo valore;

b) la scrittura digitale risulta analogicamente nascosta nel formato immagine, senza alcuna scomposizione modulare dei processi decisionali che ne consenta il recupero per apparati cognitivi e per strutture decisionali ;

c) l’apporto “metrico”dell’informatica alla misurazione delle istituzioni della giuridicità risulta evidente nella mole dei dati numerici ad oggi acquisiti, che permettono per la prima volta uno sguardo d’insieme sull’andamento degli uffici, sulla numerosità delle relazioni, sul loro posizionamento temporale. Il Data Wharehouse realizzato per il sistema statistico per la prima volta permette un esame d’insieme della condizione della giuridicità assicurata dai singoli uffici, senza peraltro superare il velo della superficie numerica per disvelare la natura posizionale dei diritti intercettati dalla logica rito-materia-oggetto;

d) la rete unitaria della giustizia, l’accentramento sistemico operato dalle sale server assicura nuova visibilità agli uffici interrompendo l’oscurantismo editoriale che condizionava la partecipazione al formante giudiziario senza peraltro innescare processi di riarticolazione significativa della loro relazione con il territorio.

Il rischio di una tale fase è implicito nella sua stessa autoconsistenza, ovverosia nella consacrazione delle architetture cognitive realizzate che necessitano solo di semplici adeguamenti tecnologici: la dimensione funzionale realizzata dall’ICT introduce nella fase, contrariamente alla sua genesi, logiche di mero adeguamento per automotricità indotta dallo stesso formante tecnologico, artefice unico di ogni avanzamento di un’organizzazione giudiziaria schiacciata dall’incedere normativo e dal protagonismo tecnologico. La ragione sociale del processo telematico rischia la dispersione nei meandri di un sapere meramente tecnologico interamente votato al suo protagonismo in quanto non guidato dalla dinamica valoriale della regola processuale e del suo significato sociale. Il recupero di una tale visione risulta tanto più necessario se si ha riguardo al contesto nel quale le istituzioni della giuridicità sono chiamate ad operare.

2. La seconda era del processo telematico

Lo sviluppo dei sistemi informativi deve muovere da una condizione di contesto tecnologico: molti economisti e studiosi parlano espressamente di una seconda età delle macchine caratterizzata da una potenza di calcolo infinita, da progressi nell’elaborazione del linguaggio naturale, nell’apprendimento automatico, nella mappatura e localizzazione simultanee.

Lo stesso legame tra ciclo economico e innovazione tecnologica sembra assumere le sembianze della rapida crescita incrementale piuttosto che l’andamento sussultorio conosciuto da altre epoche storiche con la rivoluzione industriale..

Nell’era della terza rivoluzione delle macchine[12], la conoscenza riproducibile costituisce la primaria leva produttiva di ogni settore, sia esso istituzionale che privato[13]. Non è questa la sede per un esame esteso del valore riconosciuto alla conoscenza riproducibile come “fattore produttivo” peculiare della pos-modernità.

La conoscenza riproducibile assume a suo connotato paradigmatico:

a) la costruzione di sistemi informativi capaci di proporsi come costrutti cognitivi, capaci di costituire una condizione ambientale per qualsiasi azione produttiva che assuma la conoscenza come suo veicolo motivazionale;

b) la riduzione dei tempi di ri-produzione della conoscenza potenzia la capacità di assestamento delle strutture pubbliche e private, capaci di una risposta connotata da tempestività riflessiva in quanto capaci di alimentare costantemente un sistema di conoscenze capace di coniugare l’emergenza del caso con l’attualità predittiva del conosciuto;

c) la velocità di propagazione della conoscenza acquisita tanto nello spazio quanto nel tempo, interrompendo ogni legame con il luogo della sua prima creazione: la diffusione su scala globale di beni, servizi, trovati costituisce la condizione prima delle relazioni economiche globalizzate, votate ad una visione ormai sempre più lontana dalla contingenza localistica.

In questo quadro e pur nella difficoltà vissuta dal nomos nell’epoca postmoderna, le istituzioni della giuridicità sono quindi chiamate ad un ripensamento della qualità e consistenza della loro produzione sociale, restituendo alla loro azione una condizione di attualità quanto mai necessaria in ragione della perdita di senso dell’azione regolativa realizzata

Rispetto alla prima era del processo telematico, lo sviluppo dei sistemi informativi deve mirare alla continua produzione di“conoscenza riflessiva” per tutti gli attori coinvolti, capace cioè di restituire ad ognuno di essi la complessità latente del processo di reificazione della norma nel concreto. [14]

In questa fase, si devono privilegiare nell’opera di conformazione tecnologica dei sistemi, le azioni che assicurino:

a) il rafforzamento delle infrastrutture centrali e periferiche volte al governo della rete per assicurare la continuità delle relazioni processuali, il posizionamento strategico dell’organizzazione giudiziaria liberata dalle routine ripetitive a basso contenuto cognitivo, l’esatto dimensionamento dei presidi tecnologici e architetturali indispensabili alla conformazione unitaria del formante giudiziario. La rete non costituisce soltanto una infrastruttura veicolare votata alla mera trasmissione degli atti, in quanto realizza un processo di conglomerazione orizzontale degli uffici quanto a uniformizzazione dei servizi assicurati, a logiche relazionali interno/esterno, a posizionamento strategico degli uffici quanto a dinamica sociale interessata dalla loro azione. La stessa nozione di territorio ne esce fortemente innovata laddove si dia corso ad azioni di verifica della tenuta degli uffici quanto ad altri dimensionamenti sociali ed economici, come ad esempio di distretti produttivi, le aree omogenee ecc. ecc.

b) il rafforzamento dei processi che assicurano tracciabilità, visibilità e riproducibilità all’azione realizzata dagli attori del processo, sia per il tramite di rivisitazione delle logiche architetturali proprie della traduzione informatica delle fasi processuali sia per il tramite di una complessiva implementazione della logica dei registri, comunque ancora troppo pervasiva dell’intera organizzazione giudiziaria. La riflessione sui registri di cancelleria deve essere condotta con realismo istituzionale e lungimiranza progettuale: in particolare, la funzione assolta dai registri come ordito dell’azione realizzata dagli attori sociali rimanda per sua stessa genesi, all’azione realizzata in via esclusiva dall’organizzazione amministrativa. I registri di cancelleria definiscono un perimetro non solo soggettivo d’azione (l’organizzazione giudiziaria) ma anche cognitivo per la qualità e la selezione delle informazioni dagli stessi intercettate.

La necessità che il sistema informativo si faccia carico di un pluralità di informazioni ben maggiori per fase del processo richiede che si sostituisca al monocromatismo dei registri di cancelleria (parti, rito, materia, oggetto), l’articolazione concettuale delle informazioni ad oggi veicolate dagli atti e dalla loro implementazione cognitiva per fase del processo.

È quindi necessaria la creazione di un nuovo strato architetturale in sui si collocano selettivamente informazioni da scomposizione cognitiva dell’atto, da evento modificativo di stato prodotte dagli stessi attori sociali del processo, per consentire la contestualizzazione dell’attività realizzata per parti ricorrenti, per azioni promosse, per quantificazioni economiche, per dispositivi normativi, per metriche ponderali.

La ridefinizione cognitiva del Data Wharehouse appare così l’evoluzione naturale della sua capacità di intercettare flussi statistici e al contempo, registrare dinamiche cognitive aggregate.

c) la costruzione di sistemi che consentano la costante esteriorizzazione degli orientamenti assunti dagli uffici giudiziari, sia nella relazione orizzontale con il territorio che in quella verticale che ne traccia la navigazione nei vari gradi di giudizio assicurando: i) la conoscenza e lo studio anche degli unreported case (precedenti occulti), per i quali ad oggi gli uffici giudiziari operano solo la rilevazione statistica; ii) il superamento della vecchia distinzione tra sentenze motivate in diritto e sentenze motivate in fatto, solo le prime destinate agli onori della editoria giudiziaria. Quanto sia errato un simile approccio, appare evidente non solo laddove si consideri la distanza dai sistemi caratterizzati da un massive repertoring quali ad esempio quello americano, quanto piuttosto sedimenta sul versante strettamente delle culture degli attori del processo (magistrati ed avvocati), spesso rivolte alla divagazione retorica rispetto alla concisione codicistica; iii) lo studio della litigiosità definita dagli uffici, con apertura verso la ricerca di strumenti di lettura della litigiosità ben più sofisticati di quelli ad oggi assicurati per il tramite delle macro classificazioni dall’architettura rito, materia, oggetto.

Conclusioni

Le azioni indicate appaiono di per se stesse connotate da elementi: i) di tendenziale continuità con quanto ad oggi realizzato nelle esperienze più avanzate dei sistemi informativi; ii) da intersezioni di forte significato progettuale in quanto capaci di superare i vizi genetici dell’analogismo informativo.

Il senso delle esperienze in corso deve pertanto essere continuamente rivisitato a secondo dei contesti normativi e tecnologici in cui si è chiamati ad operare, ormai sempre più animati da una propria automotricità produttiva: l’inquietudine critica deve essere sempre coltivata per consentire che non si disperda il significato sotteso alla loro azione congiunta, ovverosia assicurare al diritto vivente della pos-modernità la vitalità necessaria a consentire la concreta attuazione dei principi della nostra Costituzione. «Perché il pos-moderno valorizza, al contrario, la effettività, con la disponibilità ad ampliare i confini della giuridicità fino a ricomprendervi tutti quei fatti che, muniti di forza interiore, sono capaci di incidere sulla realtà circostante».[15]

[1] P. Grossi , Introduzione al Novecento giuridico, Bari 2012; Ibidem, Il ritorno del diritto, Bari 2015; Monateroi P.G., I confini della legge, 2014.

[2] R. Dahrendorf, Dopo la democrazia, a cura di A. Polito, Roma-Bari, 2001, in particolare, pag 65 : «Dall’essere l’anello debole del sistema, il giudiziario è diventato l’anello più forte» ; si veda inoltre, G. Tarello, Orientamenti della magistratura, del giurista – interprete e della dottrina sulla funzione politica, in Politica del diritto, n 3-4, 1972.; H. Le Berre, La Jiurprudence et le temps, in Droits n.30/2000, pag. 78 e ss , per una visione della giurisprudenza come luogo del presente, privo della tensioni alla normatività proprie della legge.; M.R.Ferrarese, Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società trasnazionale, Bologna 2000.

[3] Così efficacemente, M.R. Ferrarese, Il diritto al presente, cit. pag. 197 e ss.

[4] Sul rapporto tra diritto e contingente, si veda E. Resta, Le stelle e le masserizie. Paradigmi dell’osservatore, Roma-Bari, Laterza, 1997, pag.129 e ss.; Sulla novità di ruolo delle istituzioni giudiziarie, con particolare riferimento anche alle corti sovranazionali, si veda A. Baldassarre, Globalizzazione contro democrazia, Roma- Bari, Laterza, 2002, pp.91.

[5] Così Luhmann, Sociologia del diritto, Roma Bari, Laterza, 1977.

[6] Si vedano al riguardo Gorla, La giurisprudenza, Diritto comparato e diritto comune, Milano 1981, 297, per il quale «i mezzi di informazione sono una condizione essenziale del valore della giurisprudenza come fattore del diritto, cosi come di ogni altro fattore del diritto stesso».

[7] P. Grossi, Il ritorno del diritto, cit.

[8] P. Grossi, Il ritorno del diritto, cit.

[9] Le considerazioni muovono dall’analisi del processo civile telematico, ma sembrano possibili livelli di astrazione

[10] Così, con considerazioni ancora attuali, Ciborra, Lavorare assieme. Tecnologie dell’informazione e teamwork nella grandi organizzazioni, Milano, 1996, pag 7.

[11] «Il mondo a costi di ospitalità nulli è quello in cui le tecnologie sono oggetti, le conoscenze dati, il lavoro processo e gli attori dei puri esecutori che devono adeguarsi all’innovazione e al cambiamento che qualcun altro ha scientificamente pianificato per loro». Così Ciborra, op. cit., pag 24.

[12] E. Brynjolfsson- A. McAfee, La nuova rivoluzione delle macchine. Lavoro e prosperità nell’era della tecnologia trionfante, Feltrinelli, 2015.

[13] E. Rullani, La fabbrica dell’Immateriale. Produrre valore con la conoscenza, Roma 2004.

[14] Si veda sul punto, I Labirinti dell’innovazione, Milano 1999, pag 38 e ss.

[15] P. Grossi, Il ritorno del diritto, cit. pag. 28.