Articoli di Questione Giustizia su richiedenti asilo
Le proposte di regolamento, presentate ad aprile e maggio 2025, al fine di emendare la disciplina del regolamento procedure relativa agli istituti del paese di origine sicuro e del paese terzo sicuro, oltre a sollevare taluni profili di compatibilità con il diritto primario dell’Unione, destano delle preoccupazioni in termini di coerenza valoriale e di sistema. Entrambe le proposte appaiono infatti improntate a una corsa al ribasso delle tutele che emerge nella volontà della Commissione di ampliare l’ambito di applicazione degli istituti attraverso una riduzione degli standard di tutela dei diritti dei richiedenti al minimo necessario imposto dal diritto internazionale e dal diritto UE.
Il presente contributo esamina alcuni dei profili emersi a seguito delle recenti pronunce del Tribunale di Catania e del Tribunale di Firenze tramite le quali è stato messo in discussione l’impianto normativo che vede l’automatica applicazione di una procedura accelerata in frontiera con annesso trattenimento del richiedente asilo proveniente da un Paese di origine designato come sicuro. In primo luogo si analizzerà il profilo relativo ai trasferimenti finalizzati al trattenimento dei richiedenti asilo tra zone di frontiera differenti, e in seguito si cercherà di approfondire la stretta relazione che lega la restrizione della libertà personale in zona di frontiera e il decreto sui Paesi di origine sicuri del 17.03.2023, al fine di cogliere ulteriori rilievi di illegittimità che si celano nelle disposizioni recentemente introdotte dal Legislatore.
Il contributo esamina tre problemi che si pongono avanti alla commissione territoriale e al giudice in ipotesi di manifesta infondatezza per chi viene da un Paese di origine sicuro. In particolare, ci si interroga se sia necessaria una procedura accelerata ai fini della dichiarazione di manifesta infondatezza; che valutazione debba farsi delle allegazioni del richiedente asilo ai fini della manifesta infondatezza; che valutazioni siano possibili quando oggetto del giudizio non sia il ribaltamento della presunzione, ma la sua contestazione.
Sommario. 1. Necropolitica e guerra ai migranti; 2. Le potenzialità del diritto di asilo: argomenti contro la distinzione fra migranti economici e richiedenti asilo; 2.1. Il dato testuale: l’art. 10, c. 3, Cost.: libertà democratiche ed effettività; 2.2. Il principio di non-refoulement e il divieto di trattamenti inumani o degradanti; 2.3. Diritti universali, uguaglianza e solidarietà: il «pieno sviluppo della persona umana» nella comunità mondiale di «pace e giustizia»; 3. Diritto di migrare, emancipazione e trasformazione
Riflessioni a margine della più recente evoluzione della giurisprudenza di legittimità
Un passo avanti nell’adozione di strumenti di coordinamento tra i sistemi della protezione internazionale e della protezione delle vittime di tratta e di meccanismi standardizzati di referral. Le possibili ulteriori prospettive.
Con una recente pronuncia, la Cassazione torna sul tema fondamentale della necessità di stabilire un contatto diretto tra il giudice ed il richiedente asilo attraverso lo strumento processuale dell’audizione.