Articoli di Questione Giustizia su appello
La crisi in cui versa la giustizia civile, non solo e non tanto per la difficoltà, pur in presenza di uno sforzo straordinario, di rispettare il disposition time imposto dal PNRR, ma anche e soprattutto per le prospettive di grave incertezza che si aprono dopo il 30 giugno 2026 con il ritorno al regime ordinario, trova una delle ragioni principali nell’eccessività del sistema delle impugnazioni. La drammaticità del momento richiede una riforma radicale delle impugnazioni che, mediante gli opportuni aggiustamenti nella disciplina della revocazione, fra cui l’estensione dell’errore di fatto previsto dall’art. 395 n. 4 c.p.c. anche alla sentenza di primo grado, trasformi l’appello da gravame in rimedio impugnatorio, a motivi illimitati in diritto, e limitati in fatto al vizio motivazionale corrispondente al vigente art. 360 n. 5 c.p.c., mentre il ricorso per cassazione dovrebbe essere previsto esclusivamente per i motivi di cui ai primi tre numeri dell’art. 360, facendo della nullità della sentenza e del procedimento (il numero 4 dell’art. 360) un motivo di revocazione ordinaria. Tutto questo comporta il riconoscimento, in continuità ad un modello che potrebbe ricavarsi dalla stessa Costituzione, della centralità del giudizio di primo grado, quale sede autentica di formazione nel contraddittorio della decisione giurisdizionale.
Il d.lgs n. 149 del 2022 mantiene l’attuale fisionomia del processo di secondo grado quale controllo pieno sulla controversia caratterizzato da effetto devolutivo e divieto di nova, abroga l’ordinanza di inammissibilità ex art. 348-bis cpc, prevedendo in sostituzione un modulo di decisione semplificato in caso di manifesta infondatezza del gravame e reintroduce la figura del consigliere istruttore, conformando la struttura del giudizio di appello a quella di primo grado.
L’articolo analizza i mutamenti più rilevanti della riforma relativi al procedimento d’appello, mettendo in luce alcune indubbie criticità, taluni profili di dubbia legittimità costituzionale, ma anche le potenzialità della nuova normativa.
Per funzionare appieno, quest’ultima richiederà però, da un lato, un mutamento di approccio da parte del giudice di secondo grado e, dall’altro, un potenziamento di alcune strutture (in particolare dell’Uepe) e un maggiore raccordo operativo tra gli uffici coinvolti.
La disciplina attuale del processo civile ordinario di cognizione, considerati i limiti all’ammissibilità di nuove prove in appello, non è tale da garantire i principi del giusto processo. Le proposte ministeriali di riforma della giustizia civile appaiono inidonee a tradursi in un progetto politico adeguato ai problemi concreti della giustizia italiana, anche perché ancorate all’obiettivo di “far presto a tutti i costi” cui l’Europa ha subordinato gli aiuti economici contemplati nel Next Generation Eu. Particolarmente grave, perché in contrasto con la garanzia dei diritti fondamentali riconosciuti alla persona dall’art. 2 della Cost., è la perdurante esclusione dell'appello riguardo alle decisioni di rigetto della domanda dello straniero volta ad ottenere il permesso di soggiorno in Italia.