Magistratura democratica
Osservatorio internazionale

Sessant'anni dai Trattati di Roma: ciò che dobbiamo alla giustizia dell’Unione

di Giuseppe Tesauro
presidente emerito della Corte costituzionale

I trattati, come le leggi, sono pezzi di carta, che devono essere letti e interpretati perché possano correttamente tutelare diritti, verificare l’assolvimento di doveri, definire controversie. In breve vanno fatti vivere. È al giudice che l’ordinamento affida questo compito, non da poco.

Il Trattato di Roma del 1957 ha prefigurato un sistema di controllo giurisdizionale affidato al giudice comunitario e al giudice nazionale, da soli, ma anche insieme, costruendo quel meccanismo sinergico che è il rinvio pregiudiziale e che si è rivelato fondamentale per il successo del processo di integrazione complessivamente considerato. È un meccanismo che conosciamo bene, perché somiglia molto a quello in Italia affidato alla Corte costituzionale. D’altra parte, se la Costituzione segna un primo cerchio di legittimità delle leggi, i Trattati dell’Unione europea rappresentano un secondo cerchio di legittimità, nel senso che è richiesta una coerenza delle norme interne anche con quelle dell’Unione.

Il ruolo del giudice comunitario nell’applicazione dei Trattati e degli atti che da essi traggono la loro forza vincolante, col senno di oggi, ma non solo, si è rivelato strutturalmente decisivo per lo sviluppo del sistema, con passaggi della giurisprudenza che hanno scandito lo sviluppo più significativo dell’attuale livello di civiltà giuridica. Basti pensare alla decisione Van Gend en Loos, che afferma come ad ogni dovere di uno Stato corrisponde un diritto del singolo a che quel dovere sia rispettato; a Costa-Enel, che fa prevalere i Trattati su una legge successiva che li contraddice; a Factortame, che, richiamando implicitamente Calamandrei, attribuisce al giudice nazionale che non l’abbia il potere di sospendere in via cautelare l’applicazione di una legge in attesa che se ne accerti in via definitiva la legittimità; a Francovich, che afferma la responsabilità dello Stato per la violazione di una normativa comunitaria che produce un danno; a Schmidberger, che fa prevalere il diritto di sciopero sul principio della libera circolazione delle merci.

Né si può dimenticare la messe di sentenze a tutela dei diritti fondamentali dei singoli, anche al di là di quanto garantito dalle Costituzioni nazionali e nel silenzio assordante degli stessi Trattati comunitari. In definitiva, il giudice dell’Unione ha saputo spostare il baricentro del sistema dalla dimensione prevalentemente economica della libera circolazione delle merci e dei servizi a quella solidaristica della libera circolazione delle persone, con il suggello della tutela dei diritti fondamentali della persona in quanto tale, che lavori o no, di qualunque colore della pelle o nazionalità o età o sesso. In breve ha reso il mercato comune l’ambito nel quale trovano riconoscimento non solo le libertà economiche fondamentali (scambi e concorrenza), ma anche l’insieme delle istanze (tutela e promozione del lavoro, delle donne, dei giovani, dell’ambiente, della cultura, delle aree sfavorite) che sono patrimonio comune e qualificante delle moderne democrazie.

Resta il problema della mancanza di una politica economica dell’Unione, competenza che gli Stati fin dall’origine non hanno voluto delegare e che pertanto è rimasta alla loro responsabilità.

L’anomalia è poi risultata ancor più evidente quando la politica monetaria è stata viceversa attribuita all’Unione ed in particolare alla beata solitudine della Banca centrale europea. La conseguenza è stata che gli Stati membri hanno dovuto cercare al di fuori dell’assetto istituzionale comunitario i necessari rimedi, dunque con accordi internazionali (leggi Fiscal Compact, ad esempio). Peraltro, anche a tale proposito non è mancato il contributo della Corte di giustizia, che, sia pure faticosamente e con qualche disinvoltura (sentenze Pringle e OMT), è riuscita a mantenere entro il binario dell’Unione ciò che era a stento possibile.

In definitiva, sessant'anni di giurisprudenza della Corte di giustizia e insieme dei giudici nazionali come giudici comuni del diritto dell’Unione rappresentano bene l’Europa che c’è, che mantiene – nonostante le crisi, i fili spinati, le uscite e una retorica anticomunitaria di chi non conosce e improvvisa – una serie di valori che vale la pena di tramandare ai giovani.

25/03/2017
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