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Giurisprudenza e documenti

Mancanza di videoregistrazione del colloquio dinanzi alla Commissione territoriale e obbligatorietà dell’udienza di comparizione delle parti nel giudizio di protezione internazionale: la posizione della Corte di cassazione

di Gabriele Serra
giudice del Tribunale di Cagliari
La sentenza n. 17717 del 5 luglio 2018 della Cassazione qui annotata, risolve la questione interpretativa in ordine alla obbligatorietà o meno della udienza di comparizione delle parti nel giudizio di protezione internazionale, nell’ipotesi in cui non sia possibile acquisire la videoregistrazione dell’audizione del ricorrente svoltasi presso la Commissione territoriale. La Corte, nel sostenere la tesi dell’obbligatorietà dell’udienza, in contrasto con la tesi sostenuta da parte della giurisprudenza di merito, utilizza i diversi criteri ermeneutici letterale, sistematico e della ratio legis, fornendo peraltro argomentazioni che possono essere lette in chiave generale quanto ai giudizi in materia di protezione internazionale

1. Premessa

Con la sentenza in commento, la Prima sezione civile della Corte di cassazione affronta la questione interpretativa di cui all’art. 35-bis, commi 10 e 11 del d.lgs n. 25/2008, inserito dal dl 17 febbraio 2017, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, inerente l’udienza di comparizione personale delle parti nel giudizio per il riconoscimento della protezione internazionale.

La disciplina in parola è, appunto, frutto della novella legislativa che, nel prevedere l’istituzione delle sezioni specializzate in materia di protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea presso i Tribunali sedi di Corte d’appello, ha altresì segnato il ritorno al rito camerale, prevedendo la competenza collegiale, dopo che si era, nel 2011, prevista l’applicabilità del rito sommario di cognizione.

La riforma è poi intervenuta in ordine ad alcuni profili particolarmente delicati inerenti la disciplina processuale di tale categoria di giudizi, poiché involgenti la salvaguardia delle garanzie e del principio di effettività della tutela, nell’ambito di un processo volto al riconoscimento di un diritto fondamentale della persona, quale quello alla protezione internazionale.

Si inserisce in questo quadro la norma in apertura citata oggetto della pronuncia della suprema Corte, la quale infatti era già stata fatta oggetto di applicazioni discordanti nella giurisprudenza di merito.

In particolare, il combinato disposto degli artt. 12, 14 e 35-bis del d.lgs n. 25/2008, come modificati, ci consegna un modello nel quale il colloquio del richiedente innanzi alla Commissione territoriale «è videoregistrato con mezzi audiovisivi e trascritto in lingua italiana con l'ausilio di sistemi automatici di riconoscimento vocale» e «quando il colloquio non può essere videoregistrato, per motivi tecnici o nei casi di cui al comma 6-bis, dell'audizione è redatto verbale sottoscritto dal richiedente».

A fronte di tale impostazione, l’art. 35-bis, commi 10 e 11, dispone che sia «fissata udienza per la comparizione delle parti esclusivamente quando il giudice:

a) visionata la videoregistrazione di cui al comma 8, ritiene necessario disporre l'audizione dell'interessato;

b) ritiene indispensabile richiedere chiarimenti alle parti;

c) dispone consulenza tecnica ovvero, anche d'ufficio, l'assunzione di mezzi di prova»,

e quando «ricorra almeno una delle seguenti ipotesi:

a) la videoregistrazione non è disponibile;

b) l'interessato ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso introduttivo e il giudice, sulla base delle motivazioni esposte dal ricorrente, ritenga la trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione;

c) l'impugnazione si fonda su elementi di fatto non dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo grado».

Tale impianto normativo ha dato origine a contrastanti interpretazioni in merito alla necessità di fissare sempre l’udienza di comparizione personale delle parti laddove la videoregistrazione non sia disponibile; problematica da subito emersa nelle aule giudiziarie in ragione della indisponibilità della strumentazione per la videoregistrazione delle audizioni che si svolgono davanti alla commissione territoriale.

2. Profili (rigettati) di illegittimità costituzionale

La Corte è stata, in via preliminare, investita di alcune questioni di legittimità costituzionale della disciplina in parola, le quali sono state tuttavia rigettate perché ritenute non rilevanti e manifestamente infondate.

Senza dilungarsi su questo specifico aspetto della pronuncia, in disparte le questioni inerenti la violazione dell’art. 77 Cost. in ordine al difetto dei requisiti per la decretazione d’urgenza con cui è stata introdotta la novella in esame, si ritiene di dover unicamente richiamare l’argomentazione della Corte in ordine alla manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost. in ragione della previsione del rito camerale ex artt. 737 e ss. cpc per le controversie in materia di protezione internazionale.

La Cassazione ha infatti ricordato come «non v'è alcun dubbio che il procedimento camerale, da sempre impiegato anche per la trattazione di controversie su diritti e status, sia idoneo a garantire l'adeguato dispiegarsi del contraddittorio con riguardo al riconoscimento della protezione internazionale, neppure potendo riconoscersi rilievo all'eventualità della soppressione dell'udienza di comparizione, sia perché essa è circoscritta a particolari frangenti nei quali la celebrazione dell'udienza si risolverebbe in un superfluo adempimento, tenuto conto dell'attività in precedenza svolta, sia perché il contraddittorio è comunque pienamente garantito dal deposito di difese scritte».

La soluzione appare peraltro del tutto in linea con la posizione più volte espressa dalla Corte costituzionale in merito, la quale ha costantemente affermato che «la previsione del rito camerale per la composizione di conflitti di interesse mediante provvedimenti decisori non è di per sé suscettiva di frustrare il diritto di difesa, in quanto l'esercizio di quest'ultimo può essere modulato dalla legge in relazione alle peculiari esigenze dei vari procedimenti […] purché ne vangano assicurati lo scopo e la funzione (sentenza n. 103 del 1985, ordinanze n. 121 del 1994 e n. 141 del 1998[1].

La scelta del rito camerale per il giudizio di protezione internazionale, con udienza peraltro solo eventuale ed espunta la possibilità di proporre appello, era stata oggetto di rilievi di incostituzionalità anche in dottrina, la quale, peraltro, è apparsa più volte critica nei confronti del crescente ricorso da parte del legislatore al rito camerale [2].

Sul punto tuttavia, senza poter analizzare funditus tale profilo, ad avviso di chi scrive, anche alla luce di tutte le considerazioni che seguiranno in ordine all’interpretazione data dalla Cassazione circa l’obbligatorietà dell’udienza di comparizione, sembra corretta la valutazione di infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma in discorso.

In tal senso infatti, il rito camerale non può di per sé essere considerato lesivo del diritto di difesa, se anzi, al contrario e come si vedrà, si pone mente alla circostanza per cui in esso vengono valorizzati i poteri istruttori officiosi del giudice che, nel giudizio in tema di protezione internazionale, risultano quanto mai centrali [3].

Allora, ciò che è invece opportuno sottolineare, è la necessità di interpretare il rito camerale introdotto in tema di protezione internazionale, e le disposizioni processuali ad esso inerenti, in chiave costituzionalmente e convenzionalmente orientata.

In tale direzione infatti, la Corte costituzionale in via consolidata, ha ricordato come «le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice decida di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali» [4].

Valorizzando quindi la tecnica interpretativa descritta, il rito camerale non appare, a nostro avviso, non suscettibile di interpretazione che la renda compatibile con il diritto di difesa garantito dalla Costituzione, tanto più in una materia involgente diritti fondamentali; quanto, al contrario, si può ritenere che sia necessario interpretare le norme che lo regolano in guisa da garantire che tale diritto sia esplicato pienamente, in particolare con riferimento al principio del contraddittorio.

Il che è, come emergerà di seguito, quanto fatto dalla Corte di cassazione, la quale, attraverso diversi criteri ermeneutici, ha cercato di garantire lo svolgimento di un giudizio, per quanto nella forma camerale, rispettoso dei diritti fondamentali e dei principi del giusto processo e del contraddittorio, oltre che dell’effettività della tutela.

3. L’obbligatorietà dell’udienza di comparizione nella giurisprudenza di merito

Venendo al merito allora, la pronuncia in commento ha scrutinato e cassato l’interpretazione che di tale norma aveva dato il Tribunale di Napoli, il quale, con decreto del 23 ottobre 2017 [5], aveva rilevato la non obbligatorietà dell’audizione del richiedente asilo presso l’autorità giudiziaria, anche alla luce della disciplina dell’art. 35-bis, argomentando come la giurisprudenza comunitaria avesse chiarito che il diritto ad essere ascoltato non si configura come diritto assoluto e che non è necessaria un’udienza pubblica e che l’omissione dell’udienza risponde anche all’esigenza di prendere una decisione in tempi rapidi, se ad essa si può pervenire attraverso un esame documentale adeguato e completo [6].

L’impostazione restrittiva dell’obbligo dell’udienza di audizione del richiedente è stata sostenuta da ulteriore giurisprudenza di merito, la quale ha rilevato che la fissazione dell’udienza sarebbe obbligatoria unicamente laddove non siano disponibili «o la videoregistrazione o il verbale dell’audizione, mentre qualora siano agli atti o l’una o l’altro non troverà applicazione la disposizione», utilizzando una, invero criticabile, interpretazione sistematica dell’art. 35-bis e dell’art. 14, nella parte in cui prevede che, se per motivi tecnici, non è disponibile la videoregistrazione, è redatto verbale [7].

Ancora, il Tribunale di Milano, con decreto del 22 febbraio 2008, ha seguito una impostazione restrittiva dell’obbligo di fissazione dell’udienza e di necessità dell’audizione del ricorrente, in ragione della logica interpretativa per cui tale necessità si impone solo laddove sia necessario «l’approfondimento di ulteriori temi di indagine o il chiarimento di contraddizioni su elementi fondamentali del racconto, attraverso la rinnovazione dell’audizione» [8]. E che, quanto all’interpretazione dell’art. 35-bis, 10 e 11, ha ritenuto che «tali indicazioni, tuttavia, oltre a non essere immediatamente applicabili al caso in cui attualmente si trovano ad operare le commissioni territoriali (che ancora non dispongono dei mezzi di videoregistrazione) sono inoltre evidentemente prive di automatismo, posto che la regola fondamentale che deve guidare il Giudice nella scelta se fissare o meno udienza è data, come indicato dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza[Corte di Giustizia, seconda sezione 26 luglio 2017 sentenza Moussa Sacko c. Commissione Territoriale di Milano]e come previsto in via generale dall’art. 35-bis, comma 10, dalla necessità di acquisire ulteriori elementi necessari per la decisione in ossequio al dovere di cooperazione» [9].

L’impostazione restrittiva sposata dal descritto filone giurisprudenziale è stata criticata in dottrina, la quale ha avuto modo di rilevare la fallacia dell’equiparazione tra videoregistrazione e verbale, poiché essa è, da un lato, priva di supporto normativo, posto che la disciplina si limita a disporre che, in assenza di videoregistrazione, debba essere redatto verbale, ma non che il secondo è equivalente al primo; dall’altro, come tale equiparazione sia anche “ontologicamente” insostenibile, giacché solo la videoregistrazione «consente di verificare la completezza e pertinenza alle domande delle risposte del richiedente asilo nella sua lingua ed eventualmente di effettuare un controllo sulla qualità della traduzione. Inoltre, la percezione visiva delle dichiarazioni rese dal richiedente è qualità della sola videoregistrazione e non anche del verbale» [10].

La medesima dottrina ha altresì confutato l’argomento, che potremmo definire di ratio legis, per cui la finalità della fissazione dell’udienza e audizione sarebbe unicamente quella di acquisire elementi nuovi rispetto a quelli già acquisiti dalla Commissione territoriale e che, perciò, laddove tali elementi non siano dedotti nel ricorso, non vi sarebbe mai obbligo di rinnovare l’audizione, ancorché non sia disponibile la videoregistrazione del colloquio condotto dalla Ct.

Tale argomentazione, si è detto, muove invero da una interpretatio abrogans della lettera a) del comma 11 dell’art. 35-bis, poiché l’ipotesi ora descritta di non necessità dell’audizione è già contemplata dal legislatore alla lettera c) del medesimo articolo, derivandone perciò, a seguire l’interpretazione criticata, la sopravvivenza di sola tale seconda ipotesi, venendo assorbita in essa quella di cui alla lettera a) [11].

4. La posizione di Cass. Civ., Sez. I, 5 luglio 2018, n. 17717

Venendo alla decisione della Corte di cassazione in commento, la stessa ha recisamente cassato l’interpretazione restrittiva data alla disciplina in parola dalla giurisprudenza di merito sopra riassunta.

In particolare, la Prima sezione, dopo aver riportato i sopra descritti commi 10 e 11 dell’art. 35-bis d.lgs 25/2008, afferma, senza messe misure, che «bastava dunque che il Tribunale, dopo aver letto il comma 10, della nuova norma, che sembra essere posto a base della decisione adottata, si soffermasse anche sull'undicesimo, e si avvedesse che, non essendo nel caso di specie disponibile la videoregistrazione, l'udienza andava senza meno disposta. Il dato normativo, difatti, non lascia adito, come si diceva, al benché minimo dubbio, e cioè che, in mancanza della videoregistrazione, l'udienza debba essere fissata, senza che il giudice disponga di alcun potere discrezionale in proposito (…)».

La Corte non si limita tuttavia ad applicare il criterio dell’interpretazione letterale, pure considerato di particolare rilevanza [12], chiarendo altresì come, a ben vedere, conduca a tale soluzione ermeneutica, anche il criterio dell’interpretazione sistematica tra i due commi in esame, e quello della ratio legis.

Quanto al primo infatti, nella pronuncia in commento si legge che «dal raffronto tra l'ipotesi di cui al comma 10, e quelle indicate dal comma 11 (…) nel primo di essi il legislatore ha raggruppato i casi di cui il giudice può fissare discrezionalmente l'udienza (sia perché ritiene di approfondire quanto emerge dal colloquio videoregistrato, sia perché ritiene di dar corso all'istruzione probatoria), distinguendoli da quelli, menzionati al comma 11, in cui egli, almeno tendenzialmente, deve fissarla: ossia se la videoregistrazione non è disponibile, in questo caso senza alcun margine di diversa valutazione; se l'interessato lo ha chiesto, salvo che il giudice, specificamente replicando alle motivazioni addotte dal ricorrente, ritenga l'udienza non essenziale ai fini della decisione; se l'impugnazione si fonda su elementi di fatto non dedotti nel corso della procedura amministrativa, nuovamente, in simile caso, senza alcun margine di apprezzamento discrezionale».

Quanto alla ratio legis, la Corte afferma che «l'intenzione del legislatore, pure rilevante ai sensi del citato art. 12, conferma l'esito interpretativo: il rilievo del colloquio, destinato ad essere valutato secondo i parametri indicati dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, ha indotto il legislatore a prevedere la videoregistrazione, tale da rendere direttamente percepibili nella loro integralità, finanche sotto il profilo dei risvolti non verbali, le dichiarazioni dell'istante, così da consentire lo svolgimento della successiva eventuale fase giurisdizionale nelle forme del rito camerale non partecipato, potendo per l'appunto il giudice basarsi sulla visione della videoregistrazione; ma se questa manca, occorre consentire − in ossequio al disegno istituito dal legislatore − il pieno dispiegamento del contraddittorio attraverso lo svolgimento dell'udienza di comparizione delle parti».

Infine, quanto alla non immediata applicabilità di tale norma in ragione della mancanza dei mezzi di videoregistrazione presso le Ct, la sentenza in commento arriva a scomodare l’argomento interpretativo ab absurdo, affermando infatti che è «semplicemente assurdo pensare che la mancata adozione di dette specifiche tecniche possa ribaltare il chiaro significato della disposizione ormai entrata in vigore».

La Corte, nel rilevare come perciò l’unica ipotesi in cui, in assenza di videoregistrazione, non debba essere fissata l’udienza sia quella di istanza del richiedente di non avvalersi del supporto della videoregistrazione, tuttavia conclude anche riaffermando la piena portata della giurisprudenza della Corte di giustizia, sentenza 26 luglio 2017, Moussa Sacko, chiarendo come all’obbligo di fissazione dell’udienza non consegue la necessaria audizione del ricorrente, nell’ipotesi in cui sia manifestamente infondata la domanda di protezione internazionale.

5. Osservazioni conclusive

L’impostazione ermeneutica data dalla Corte di cassazione è senz’altro condivisibile, avendo la stessa chiarito la obbligatorietà della fissazione dell’udienza di comparizione personale delle parti in materia di protezione internazionale nell’ipotesi di mancanza della videoregistrazione del colloquio svolto in sede amministrativa; anzi, potrebbe meglio dirsi, stante l’affermazione della Corte sulla diretta applicabilità della norma in parola, obbligatorietà fin tanto che le Ct non saranno dotate degli strumenti di videoregistrazione.

Per giungere a tale soluzione è senz’altro di notevole interesse la scelta della Cassazione di non limitarsi all’applicazione del criterio dell’interpretazione letterale il quale, soprattutto a mente della giurisprudenza della stessa Corte in tema, sarebbe stato sufficiente a condurre a tale risultato [13].

Tale scelta dimostra, al contrario, la consapevolezza della Cassazione del ruolo del giudice nella dipanazione di questioni interpretative in un giudizio, quale quello in materia di protezione internazionale, ove le peculiarità della fattispecie oggetto di indagine e il coinvolgimento di diritti fondamentali della persona, impongono al giudice una lettura del testo normativo quanto più ispirata al modello dell’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata.

In tal senso allora, lo sforzo interpretativo condotto dalla Corte di cassazione, in particolare con riferimento alla ratio legis, pone un ulteriore tassello, di carattere anche generale, in ordine alla logica interpretativa che ispira l’intera disciplina in materia di protezione internazionale.

Ciò è reso palese dal ragionamento svolto dalla pronuncia in commento, laddove essa pone al centro del dubbio interpretativo il principio del contraddittorio, che pienamente si esplica attraverso il colloquio del richiedente asilo, tanto in sede amministrativa, quanto in sede giudiziale. E, in linea con questa idea, mai potrà essere obliterata l’udienza di comparizione delle parti laddove il giudice non disponga della videoregistrazione del colloquio, non potendo, in caso contrario, percepire le dichiarazioni dell’istante, anche sotto il profilo dei «risvolti non verbali».

Il riferimento è particolarmente apprezzabile, richiamando quegli studi dottrinali che hanno evidenziato come, nel giudizio in materia di protezione internazionale, è massimo il rischio di “incomprensione”, in ragione della diversità culturale profonda tra chi è ascoltato e chi ascolta – e deve decidere sulla domanda – ove perciò massima è l’esigenza di fornire quanti più strumenti possibili per garantire un contatto tra i soggetti del processo, al fine di verificare la sussistenza o meno degli elementi normativamente previsti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale.

In particolare, la dottrina, richiamandosi agli studi sulla psicologia della comunicazione, aveva rilevato «che la comunicazione orale comprende anche il linguaggio non verbale: secondo gli studiosi della materia, solo per le espressioni facciali si contano circa 7000 movimenti» [14].

E ancora, il ragionamento interpretativo fatto proprio dalla Corte di cassazione opera un bilanciamento tra l’esigenza di semplificazione del rito applicabile alla protezione internazionale, che all’evidenza – e forse criticabilmente – permea la novella del 2017 [15], con quella fondamentale di garantire un giudizio rispettoso del principio di effettività della tutela.

Sul punto, già la dottrina aveva evidenziato criticamente «il sacrificio delle garanzie sull’altare del risparmio di risorse» e l’accelerazione del rito operati dal legislatore, richiamando la necessità di condurre un ragionevole bilanciamento tra esse e il principio di effettività della tutela di cui all’art. 47 della Carta di Nizza e il rispetto dei diritti fondamentali costituzionalmente tutelati [16].

Nella stessa direzione di pensiero seguita dalla Cassazione, è nota la peculiarità del giudizio in tema di protezione internazionale quanto alla prova delle allegazioni sui cui si fonda la domanda e al relativo onere; un giudizio, per quanto governato dalle regole del processo civile, nel quale è massimo il dovere di cooperazione del giudice e dove egli stesso è chiamato a svolgere una attività istruttoria officiosa, con evidente attenuazione della regola di cui all’art. 2697 cc [17].

Infine la Corte richiama, come detto, la perdurante vigenza del principio espresso dalla sentenza Corte di giustizia, 26 luglio 2017, Moussa Sacko, la quale, come noto, ha affermato che gli articoli 12, 14, 31 e 46 della direttiva 2013/32/Ue, letti alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea vanno interpretati «nel senso che non osta a che il giudice nazionale, investito di un ricorso avverso la decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale manifestamente infondata, respinga detto ricorso senza procedere all’audizione del richiedente qualora le circostanze di fatto non lascino alcun dubbio sulla fondatezza di tale decisione, a condizione che, da una parte, in occasione della procedura di primo grado sia stata data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale, conformemente all’articolo 14 di detta direttiva, e che il verbale o la trascrizione di tale colloquio, qualora quest’ultimo sia avvenuto, sia stato reso disponibile unitamente al fascicolo, in conformità dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva medesima, e, dall’altra parte, che il giudice adito con il ricorso possa disporre tale audizione ove lo ritenga necessario ai fini dell’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto contemplato all’articolo 46, paragrafo 3, di tale direttiva».

Sul punto, come visto tuttavia, al contrario di quanto ritenuto nei decreti dei Tribunali di Napoli e Milano, l’interpretazione data dalla Corte di cassazione di detto orientamento non giunge a determinare la non obbligatorietà della fissazione dell’udienza in caso di mancanza di videoregistrazione, bensì unicamente a ritenere che possa non essere disposta l’audizione del ricorrente laddove la domanda risulti manifestamente infondata. Tuttavia, la stessa Corte lascia aperto il nodo interpretativo in ordine al concetto di non manifesta infondatezza, ritenendo che non vi fosse ragione di prendere posizione sull’esatto significato di detta locuzione.

Senza poter in questa sede affrontare pienamente tale ulteriore questione, pare opportuno comunque concludere ricordando come la dottrina si fosse già fatta carico della problematica interpretativa scaturente da tale concetto, sostenendo come sia ragionevole ritenere che la Corte di giustizia avesse fatto riferimento alle ipotesi di manifesta infondatezza tipizzate dal diritto dell’Unione, in particolare dall’art. 31, par. 8 della direttiva 2013/32/Ue, la quale è più ampia di quella di cui all’art. 28 bis, comma 2, lett. a), d.lgs n. 25/2008 nel quale è stata recepita unicamente l’ipotesi, tra le varie previste dall’art. 31, par. 8 della direttiva, in cui «il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale» [18] .

 



[1] Corte Cost. ord. 29 maggio2009, n. 170, in Giur. cost., 2009, 3, p. 1898. In precedenza, nella citata sentenza 103 del 1985, la Corte aveva altresì chiarito che «quanto all'attività probatoria, questa non è totalmente preclusa alle parti in ragione dei poteri di indagine spettanti al giudice, bensì soltanto limitata a quei mezzi di prova che sono comunemente ritenuti ammissibili nel rito camerale (produzione di documenti, presentazione e audizione di terzi informatori, interrogatorio delle parti, deposito di pareri tecnici e di memorie illustrative ed ogni altro mezzo che possa esplicarsi nelle forme compatibili con la natura del procedimento: cfr. le sentenze di questa Corte n. 22 del 1973; n. 202 del 1975)».

[2] Cfr., anche per riferimenti bibliografici, A.D. De Santis, L’eliminazione dell’udienza (e dell’audizione) nel procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale. Un esempio di sacrificio delle garanzie, in Questione Giustizia trimestrale, n. 2/2017, p. 207-209, in part. note 8 e 20, http://questionegiustizia.it/rivista/2018/2/l-eliminazione-dell-udienza-edell-audizione-nelpro_547.php.

[3] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 6 marzo 2018, n. 5255, in Guida al diritto, 2018, 24, 61, che afferma che «l'art. 738 c.p.c., u.c. attribuisce al giudice il potere officioso di assumere informazioni non al fine di sostituirsi e sanare gli obblighi di deduzione, eccezione ed allegazione della parte (Cass. 14227 del 2004) ma per integrarne l'eventuale carenza od incompletezza. In particolare questa Corte ha affermato: "In tema di giudizio camerale, ai sensi dell'art. 738 c.p.c., u.c. (secondo cui il giudice può assumere informazioni), il giudice, senza che sia necessario il ricorso alle fonti di prova disciplinate dal codice di rito, risulta di fatto svincolato dalle iniziative istruttorie delle parti e procede con i più ampi poteri inquisitori, i quali si estrinsecano attraverso l'assunzione di informazioni che, espressamente consentita dalla menzionata disposizione, non resta subordinata all'istanza di parte. (Cass. n. 1947 del 1999)».

[4] Cfr. Corte Cost., 22 ottobre 1996, n. 356, in Giur. cost. 1996, 3096. In dottrina vds., ex multis, G. Zagrebelsky, La giustizia costituzionale nel 2003, in Giur. Cost. 2004; G. Serges, L'interpretazione conforme a Costituzione tra tecniche processuali e collaborazione dei giudici, in Scritti in onore di Franco Modugno, IV, Napoli 2011.

[6] Così la sintesi di M. Flamini e N. Zorzella, Asilo e protezione internazionale, in https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/rassegne/rassegna-di-giurisprudenza-italiana/asilo-e-protezione-internazionale

[7] Cfr. Trib. Torino, decreto 28 novembre 2017. Così anche altro decreto del Tribunale di Napoli, 30 ottobre 2017, che, pur non affrontando espressamente la questione inerente l’art. 35-bis, comma 11, ha rigettato l’istanza di fissazione dell’udienza e audizione, rilevando come il ricorso non presentasse elementi di fatto diversi da quelli già dedotti innanzi alla commissione territoriale.

[8] Sintesi di M. Flamini e N. Zorzella, Asilo e protezione internazionale, cit.

[10] Così L. Breggia, L’audizione del richiedente asilo dinanzi al giudice: la lingua del diritto oltre i criteri di sintesi e chiarezza, in Questione Giustizia trimestrale, n. 2/2017, p. 201, http://questionegiustizia.it/rivista/2018/2/l-audizione-del-richiedente-asilo-dinanzi-al-giudi_546.php. L’autrice rileva altresì come l’equiparazione sia invero smentita proprio da quanto previsto dall’art. 35-bis, comma 11, poiché «che, nel caso di mancanza di videoregistrazione, impone l’audizione. Dunque si considera il verbale non totalmente sostituibile alla videoregistrazione, ma qualcosa di meno».

[11] Cfr. Id., op. ult. cit., la quale altresì sostiene che «l’assunto delle pronunce in commento trascura poi il dato esperienziale: se l’audizione è svolta correttamente, può far emergere, come si è detto, situazioni non dichiarate nell’audizione dinanzi alla Commissione e nemmeno riferite nel ricorso» (p. 202).

[12] Si legge infatti nella pronuncia in commento che «ciò è non soltanto reso palese dalla lettera della disposizione, rilevante ai sensi dell'articolo 12 delle preleggi, in ragione dell'uso dell'indicativo nella locuzione “L'udienza è altresì disposta...”».

[13] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 6 aprile 2001, n. 5128, in Giust. Civ., 2001, 727: «Nell'ipotesi in cui l'interpretazione letterale di una norma di legge o (come nella specie) regolamentare sia sufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, mercé l'esame complessivo del testo, della “mens legis”, specie se, attraverso siffatto procedimento, possa pervenirsi al risultato di modificare la volontà della norma sì come inequivocabilmente espressa dal legislatore. Soltanto qualora la lettera della norma medesima risulti ambigua (e si appalesi altresì infruttuoso il ricorso al predetto criterio ermeneutico sussidiario), l'elemento letterale e l'intento del legislatore, insufficienti in quanto utilizzati singolarmente, acquistano un ruolo paritetico in seno al procedimento ermeneutico, sì che il secondo funge da criterio comprimario e funzionale ad ovviare all'equivocità del testo da interpretare, potendo, infine, assumere rilievo prevalente rispetto all'interpretazione letterale soltanto nel caso, eccezionale, in cui l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione sia incompatibile con il sistema normativo, non essendo consentito all'interprete correggere la norma nel significato tecnico proprio delle espressioni che la compongono nell'ipotesi in cui ritenga che tale effetto sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica cui la norma stessa è intesa».

[14] Così L. Breggia, L’audizione del richiedente asilo dinanzi al giudice: la lingua del diritto oltre i criteri di sintesi e chiarezza, cit., p. 202.

[15] Ci si intende riferire non solo alla tendenziale eliminazione dell’udienza di comparizione delle parti, ma anche all’eliminazione dell’appello e al peculiare regime della decisione di rigetto della domanda, con riguardo alla revoca dell’ammissione al patrocinio a spese delle Stato. Vds., tra i tanti, S. Albano, Protezione internazionale, il diritto di impugnazione e le sezioni specializzate, in questa Rivista on-line, 16 maggio 2018, http://questionegiustizia.it/articolo/protezione-internazionale-il-diritto-di-impugnazione-e-le-sezioni-specializzate_16-05-2018.php.

[16] Cfr. A.D. De Santis, L’eliminazione dell’udienza (e dell’audizione) nel procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale. Un esempio di sacrificio delle garanzie, cit., p. 206 e ss., ove l’A. sostiene che «occorre dunque chiedersi se l’obliterazione del diritto all’udienza sia congrua rispetto al fine (acceleratorio, come emerge dalla relazione illustrativa al decreto legge 13/2017), giacché la lentezza (rectius, la durata irragionevole) dei processi civili non sembra dipendere dallo svolgimento dell’udienza ma, sem­mai, dal numero elevato delle controversie e dalla cronica inadeguatezza delle risorse impiegate».

[17] Vds., ad es., Cass. Civ., Sez. unite, 17 novembre 2008, n. 27310, in Giust. Civ., 2009, 2, p. 324: «Nel giudizio per il riconoscimento dello status di rifugiato le norme interne in materia di onere della prova dovevano essere interpretate, anche prima dell'entrata in vigore dei d.lgs 19 novembre 2007 n. 251 e 28 gennaio 2008 n. 25 di recepimento delle direttive comunitarie, rispettivamente, n. 2004/83/Ce e n. 2005/85/Ce, alla stregua delle dette direttive, chiaramente ispirate al superamento del comune principio dell'onere della prova; deve, pertanto, essere cassata con rinvio la sentenza del giudice del merito che, in applicazione rigorosa dell'art. 2697 cc, omettendo ogni indagine ufficiosa e dichiarando inammissibile, per difetto di articolazione in capitoli, la prova testimoniale dedotta dall'interessato, abbia violato il dovere di cooperazione nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento dello status richiesto». In dottrina Vds. M. Flamini, Il ruolo del giudice di fronte alle peculiarità del giudizio di protezione internazionale, in Questione Giustizia trimestrale, n.  2/2017, p. 176 e ss., http://questionegiustizia.it/rivista/2018/2/il-ruolo-del-giudice-di-fronte-alle-peculiarita-del-giudizio-di-protezione-internazionale_544.php; M. Acierno e M. Flamini, Il dovere di cooperazione del giudice, nell’acquisizione e nella valutazione della prova, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, n. 1/2017, pp. 11 e ss. e p. 17, https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/archivio-saggi-commenti/saggi/fascicolo-2017-n-1/62-il-dovere-di-cooperazione-del-giudice-nell-acquisizione-e-nella-valutazione-della-prova.

[18] Cfr. A.D. De Santis, L’eliminazione dell’udienza (e dell’audizione) nel procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale. Un esempio di sacrificio delle garanzie, cit., p. 212.

13/09/2018
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