Magistratura democratica
Magistratura e società

La violenza contro le donne

di Donatella Donati
Giudice del Tribunale dei Minorenni di Bologna
Una lettura del fenomeno come discriminazione di genere
La violenza contro le donne

1. Condizione della donna in Italia e manifestazioni della violenza di genere.

Il rapporto della Special Rapporteur delle Nazioni Unite sulla “violenza contro le donne le sue cause e conseguenze” (15-26 gennaio 2012) descrive un quadro allarmante delle manifestazioni di violenza di genere riscontrate nel nostro paese ed esamina, in parallelo, la condizione generale della donna nella società italiana.

Quanto alla condizione femminile emerge che, in Italia, “gli stereotipi di genere che predeterminano i ruoli di uomini e donne nella società sono profondamente radicati, le donne portano un pesante fardello in termini di cura della casa, mentre il contributo degli uomini ad essa è tra i più bassi del mondo”.  Viene segnalato che, quanto alla rappresentazione delle donne italiane nei media, i dati relativi all’anno 2006 (e da allora ad oggi non vi sono stati cambiamenti politico sociali che facciano pensare ad alcun miglioramento ndr) riportano che “il 53% delle donne apparse in televisione non parlava, mentre il 46% era associato a temi quali il sesso, la moda e la bellezza e solo il 2% a questioni di impegno sociale e professionale”.

Si rileva poi come, nonostante l'articolo 51 della Costituzione riconosca il principio della parità di genere, le donne siano sottorappresentate nell’ambito dell’impiego pubblico e privato, a livello nazionale, regionale e locale e come “le alte posizioni manageriali in entrambi i settori, pubblico e privato, sono ancora dominate dagli uomini, anche nei luoghi di lavoro dove le donne costituiscono la maggioranza della forza lavoro” e i tassi di disoccupazione delle donne e dei giovani sul territorio sono superiori rispetto a quelli degli uomini.

In relazione al fenomeno della violenza sulle donne si legge che la diffusione del fenomeno  raggiunge in Italia percentuali quantificate tra il 70 e 87 per cento (a seconda della fonte) e che la violenza domestica costituisce la forma di violenza più pervasiva che colpisce le donne in tutto il paese.

Si evidenzia come il persistere della violenza intrafamiliare si rifletta sul numero crescente delle vittime di femminicidio:  nel 2006 sono state uccise (dal partner, dal marito o dall'ex partner) 101 donne, e nel 2010 il numero delle  donne uccise da uomini è aumentato a 127.  

Si aggiunge che la  maggior parte delle manifestazioni di violenza sono sotto-denunciate “nel contesto di una società patriarcale dove la violenza domestica non è sempre percepita come un crimine, dove le vittime in gran parte dipendono economicamente dagli autori della violenza e persiste la percezione che le risposte dello Stato non saranno appropriate o utili” (cfr. Rapporto della Special Rapporteur).

Ancora una volta la prospettiva sovranazionale fa emergere la necessità di fornire una lettura del fenomeno della violenza sulle donne in Italia (e nel mondo) come discriminazioni di genere, declinate come violazioni dei diritti umani.  Si tratta di forme di violenza fisica e psicologica che annientano l’identità privata e pubblica della donna, assoggettandola fisicamente o psicologicamente, e spesso economicamente al volere degli autori del sopruso: esse costituiscono il principale ostacolo alla autodeterminazione individuale e sociale ed al godimento dei diritti fondamentali di più di metà della popolazione mondiale.

L’esistenza di obblighi positivi degli Stati in materia di rispetto della vita privata e familiare è stata affermata dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo in più occasioni con una interpretazione dell’art. 8 CEDU che prevede per i singoli Stati non solo obblighi negativi (divieto di ingerenze arbitrarie che violano la privacy) ma anche positivi (adozione di  misure contro ingerenze arbitrarie ed ingiustificate) per ciò che attiene la tutela dell’integrità fisica e psichica e dell’autodeterminazione della persona nel contesto familiare (caso M.C. contro Bulgaria, sentenza del 4.12.2003; caso Kontrovà contro Slovacchia, sentenza del 31.5.2007 e caso Bevacqua contro Bulgaria, sentenza del 12.06.2008).

La Corte in diverse occasioni ha riconosciuto la violazione dell’art.14 CEDU (che tutela anche la uguaglianza tra sessi) in via indipendente, considerando il principio di non discriminazione un vero e proprio diritto sostanziale (riconosciuto dalla Convenzione) e cioè un parametro autonomo per valutare la illegittimità di comportamenti dei singoli Stati che favoriscono un’ingiustificata disparità di trattamento.

La violenza sulle donne - e i reati integrati dalle condotte tenute dagli autori della violenza - sono, dunque, riconosciute come comportamenti che violano il principio di uguaglianza “di genere”, diritto fondamentale della persona.

Anche la Convenzione del Consiglio d’Europa (Istanbul 11 maggio 2011) sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (ratificata dall’Italia il 10.9.2013 a seguito della approvazione della legge di ratifica nel giugno del 2013 ) riconosce che “il raggiungimento dell’uguaglianza di genere de jure e de facto è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne”, che “la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi” che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione e che la “violenza di genere è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini”.

La Convenzione di Istanbul così come le raccomandazioni della Special Rapporteur delle Nazioni Unite evidenziano come l’analisi del problema debba prendere le mosse dalla lettura della condizione della donna nel nostro paese.

Si raccomanda che gli interventi volti a contrastare la violenza di genere e domestica, attraverso modifiche legislative e politiche, pongano rimedio alla frammentazione normativa in materia, rimuovano gli ostacoli che incidono sulla parità di genere affrontando le attuali disparità nei settori pubblico e privato, garantiscano “protezione” alle  donne vittime di violenza e una effettiva tutela dei loro diritti (in particolare quelli di essere informate, assistite e protette) durante il processo.   

Si pone l’accento sulla necessità di dare corso a campagne di sensibilizzazione con lo scopo di eliminare atteggiamenti stereotipati circa i ruoli e le responsabilità delle donne e degli uomini, in famiglia, nella società e sul lavoro e si sottolinea l’esigenza di una attività di formazione approfondita e puntuale volta a rafforzare le competenze degli operatori del diritto; si evidenzia inoltre la necessità di servizi di supporto (di coordinamento, di raccolta dati e statistiche, di rilevazione dei rischi) condivisi tra le istituzioni (ministeri, forze dell’ordine, magistratura) e organizzazioni della società civile per la valutazione del fenomeno, per approntare misure idonee a contrastarlo e per monitorare gli esiti degli interventi.   

Quanto all’intervento giudiziario si evidenzia, tra l’altro, la necessità garantire che i reati previsti in conformità alle convenzioni e leggi interne siano puniti con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che tengano conto della loro gravità (art. 45 – Sanzioni e misure repressive - Convenzione cit.) e si stabilisce che gli stati possano prevedere circostanze aggravanti quando il reato è stato commesso contro l’attuale o l’ex coniuge o partner, da un componente della famiglia, dal convivente della vittima, o da una persona che ha abusato della propria autorità; nel caso in cui  il reato sia stato commesso ripetutamente, o contro una persona in circostanze di particolare vulnerabilità, o su un bambino o in presenza di un bambino; quando il reato sia compiuto da  due o più persone che hanno agito insieme, oppure  con violenza grave o con minaccia o uso di armi, o qualora il crimine abbia  provocato gravi danni fisici o psicologici alla vittima (Cfr. art. 46 -Circostanza aggravanti - Convenzione cit).

Si osserva che, nel nostro paese, le previsioni normative prevedono “in astratto” una protezione sufficiente per la violenza contro le donne; tuttavia la frammentazione del quadro giuridico, le punizioni inadeguate dei colpevoli e la mancanza di efficaci rimedi giuridici per le donne vittime di violenza sono fattori che contribuiscono “al silenzio e all’invisibilità che circondano la violenza contro le donne, le sue cause e le conseguenze” (cfr. art. 46 - Circostanza aggravanti - Convenzione cit)..

2. L’efficacia dell’intervento giudiziario in Italia e in altri paesi.

La legislazione italiana, garantisce “formalmente” alle donne le cosiddette “pari opportunità” e i diritti fondamentali; tuttavia in Italia, come in molti altri Paesi, nonostante i principi della CEDAW siano stati declinati in una normativa interna “di pari opportunità”, di fatto la donna viene ancora discriminata ed è soggetta a violenza quotidiana. Qui, e in altri luoghi, i diritti fondamentali delle donne a livello normativo sono riconosciuti, quello che manca però è una concreta attuazione del quadro normativo esistente, una efficace risposta di prevenzione e repressione oltre ad adeguati stanziamenti di fondi che garantiscano alle donne il concreto godimento dei loro diritti.

In altri paesi (ad. es. Regno Unito)  prevale un approccio culturale alla violenza domestica che colloca la risposta  delle istituzioni – coordinata e sistematica –  tra le priorità delle politiche governative, come suggerito dalle raccomandazioni internazionali rispetto alla situazione italiana (Cfr. Rapporto della Special Rapporteur cit. par. VII n. 92). In quei paesi l’efficacia dell’intervento giudiziario è assicurata dal lavoro dei tribunali specializzati che è parte integrante di un’operare coordinato tra forze di Polizia, magistrati inquirenti e giudicanti, servizi di aiuto alle vittime (agenzie).

Gli obiettivi dichiarati e perseguiti della risposta comunitaria coordinata sono la tutela della sicurezza della vittima e testimoni e l’assicurazione dei colpevoli alla giustizia. La sicurezza delle vittime (e testimoni) è garantita dall’aiuto e ascolto incondizionato e specialistico offerto loro tramite il lavoro di rete, dalla responsabilizzazione dello Sato (e delle agenzie) nel lavoro di identificazione del fenomeno della violenza nelle relazioni intrafamiliari; dalla deresponsabilizzazione della vittima e dallo “sradicamento” del senso di colpa nelle vittime; dal coordinamento degli interventi delle agenzie, delle politiche e delle prassi.

E  l’assicurazione dei  colpevoli alla giustizia è garantita da  misure appropriate disposte  subito dopo la denuncia per responsabilizzare i colpevoli (misure cautelari chiare e applicabili); dall’esercizio di azioni giudiziarie tempestive ed efficaci e dalla attenzione prestata alle  recidive; dal monitoraggio costante dei casi violenza, dalla rapidità della consultazione dei casi, dalla priorità della trattazione dei casi di violenza nelle relazione intime su altri casi, dai tempi rapidi del processo.

3. Il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito in legge 15 ottobre 2013, n. 119

In Italia il metodo con cui viene affrontato il fenomeno della  violenza di genere è prevalentemente centrato sulla considerazione del problema dal punto di vista della “sicurezza pubblica” (che pure esiste ed è grave), mentre si fatica a trattare il problema come esigenza di tutela dei diritti fondamentali delle donne e mancano interventi organici che, partendo da un approccio socio-culturale al problema, garantiscano una risposta sistematica e interdisciplinare alla violenza intrafamiliare. 

Anche la nuova normativa titolata “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province” (DL 14 agosto 2013, n. 93 convertito in legge 15 ottobre 2013 ) risente di queste criticità. Si legge infatti nelle motivazioni del provvedimento che le disposizioni di legge sono state rese necessarie  dal “..susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza  in danno di donne e il conseguente allarme sociale che  ne  e'  derivato..”.

Il decreto legge ha ricevuto forti critiche dalla magistratura, dall’avvocatura, dall’accademia e dagli operatori che si occupano della protezione delle vittime (associazioni, case delle donne) che hanno evidenziato, tra l’altro, la mancanza di sistematicità del provvedimento di urgenza, l’assenza di una adeguata indagine conoscitiva preliminare, una linea di intervento che privilegia la finalità di ridurre l’allarme sociale connesso alla commissione di gravi reati “in danno di soggetti deboli”, piuttosto che la tutela del diritto fondamentale della donna all’integrità psicofisica.

Occorre tuttavia apprezzare come la legge di conversione, portatrice di importati modifiche del testo originario, sia stata preceduta da un’approfondita indagine conoscitiva svolta della commissione giustizia della Camera dei Deputati.

La legge contiene un intero capo (con 5 articoli) dedicato alla prevenzione e al contrasto del fenomeno che comprende modifiche alla normativa penale (sostanziale e processuale: artt. 1 e 2), una disposizione che prevede una misura di prevenzione per chi commette “condotte di violenza domestica” (art. 3);  una norma volta alla tutela delle vittime di violenza domestica qualora si tratti di “stranieri” (art. 4); un piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere (art. 5).

3 a  Uno sguardo alle più significative modifiche della normativa penale.

 Si prevedono diverse ipotesi aggravate che paiono rispondere ai criteri suggeriti dalla Convenzione di Istanbul. Tra esse si apprezza l’introduzione della aggravante comune ( art. 61 n. 11- quinquies c.p.) per tutti i delitti non colposi contro la vita e la incolumità individuale, contro la libertà personale (connotati cioè da violenza fisica) oltre che per il delitto di maltrattamenti in famiglia, commessi in danno o in presenza di minori (tout court e non solo infraquattordicenne) o in danno di “persona” in stato di gravidanza. Per la prima volta viene dato rilievo giuridico al fenomeno della violenza assistita intesa come complesso di ricadute fisiche, psicologiche, sociali e cognitive a breve e lungo termine sui minori costretti a episodi di violenza.

E’ un passo importante verso una più efficace tutela dei minori  rispetto al dilagare del fenomeno  in ambito familiare che consiste nel “fare esperienza da parte del/della bambino/bambina di qualsiasi forma di maltrattamento, compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative (definizione proposta al III Congresso del CISMAI - Coordinamento Italiano dei Centri e dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia – Firenze, 2003). Di tale violenza il bambino può fare esperienza direttamente (quando essa avviene nel suo campo percettivo: ad es. vede il padre picchiare la madre ), indirettamente (quando è a conoscenza della violenza: ad es. per averla appresa dai racconti di parenti o conoscenti) e/o percependone gli effetti (ad es. vede la madre piangere o ferita).

La violenza assistita  solo di recente è stata oggetto di studi sistematici ed organici. Gli stereotipi culturali che alimentano la negazione o la minimizzazione della violenza all’interno della famiglia,  la minore evidenza del trauma psicologico ed emotivo del bambino rispetto a quello fisico, e, alle volte, i meccanismi difensivi degli operatori, hanno impedito a lungo di apprezzare la reale portata del fenomeno e i danni riportati dai minori.

In altri paesi (Stati Uniti), proprio in ragione dei gravi danni provocati ai bambini dai comportamenti violenti agiti dal padre nei confronti della madre, ci si sta orientando verso la possibilità di prevedere una responsabilità penale, autonoma e distinta da quella per i maltrattamenti sull’altro genitore, per coloro che permettono ai figli di assistere alle scene di violenza e quindi di subirne  gli effetti. Il riconoscimento a livello giuridico del fenomeno e la previsione della circostanza aggravante devono dunque essere visti con favore.

Anche le altre aggravanti - relative alle ipotesi di  violenza sessuale consumata nei confronti  di donne in stato di gravidanza o nei confronti di persona della quale il colpevole sia coniuge (anche divorziato o separato) ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva (del partner o ex partner) anche senza convivenza -, così  come gli interventi che attengono al delitto di stalking (ipotesi aggravate estese ai fatti commessi dal coniuge separato o divorziato o da persona che “è” o “sia stata” legata da relazione affettiva) vanno nel segno delle disposizioni internazionali e avviano il mutamento “culturale” necessario a rendere più efficace l’intervento giudiziario.

Esse paiono guardare alla “realtà” così come si manifesta: la violenza intrafamiliare è un fenomeno che nasce dalla convinzione di poter dominare i diritti corporei, spirituali, economici e relazionali del partner, ed è, per la maggior parte, fenomeno maschile.

Più complessa è la valutazione delle questioni relative alla “procedibilità” del reato di stalking. Sono note le difficoltà che la revocabilità dell’istanza  di parte comporta in relazione all’andamento del processo penale (possibili estinzioni del reato in situazioni ancora potenzialmente pericolose per la persona offesa, effetti sulle misure cautelari, problemi di “tenuta probatoria” ecc.) e tuttavia la ipotizzata previsione della irrevocabilità della querela non pare sufficiente (in assenza di altri interventi sistematici a sostegno della persona offesa in ambito sociale/interdisciplinare ) a rafforzare la volontà e la determinazione della donna nell’interrompere situazioni di violenza. Come prescindere dalla volontà della donna di “denunciare” in ambito intrafamiliare e  con quali rischi?

Tenendo conto di tali criticità esposte con chiarezza ed efficacia dagli operatori che svolgono opera di “protezione” delle vittime di reato, il legislatore della norma di conversione ha modificato la scelta della irrevocabilità della querela originariamente operata con il decreto.

L’originario disposto dell’art. 612 bis c.p. aveva previsto che il reato fosse procedibile a querela (salvo casi di connessione con reati procedibili d’ufficio o di persona offesa minorenne o disabile) estendendo però il termine per la sua presentazione fino a sei mesi come previsto per i reati sessuali (609 septies cp). Poi, in esito ad un articolato dibattito, il legislatore aveva deciso di non proporre la clausola di irrevocabilità prevista invece per i reati sessuali. Tale decisione aveva sollevato critiche in ragione dei rischi cui poteva essere esposta la vittima, possibile obiettivo di minacce e violenze da parte dell’autore del reato al fine di “guadagnare” il ritiro della querela. Il decreto legge con l’intento di porre rimedio a tali criticità aveva introdotto la irrevocabilità della querela, fortemente criticata nel corso del dibattito che ha seguito l’intervento di urgenza.

All’esito della indagine conoscitiva che ha preceduto l’emanazione la legge di conversione nel tentativo di trovare un equilibro tra l’esigenza del rispetto della libertà della vittima del reato e la tutela della stessa da pressioni indebite ha ripristinato il regime della revocabilità della querela, salvo il caso in cui le condotte persecutorie si realizzano attraverso minacce reiterate gravi ai sensi dell'articolo 612, secondo comma, codice penale. E ha posto come condizione che la remissione sia esclusivamente “processuale”. L’intenzione del legislatore pare essere quella di affidare al giudice il vaglio della spontaneità della remissione e prevenire illeciti condizionamenti”, ipotesi peraltro discutibile, posto che ai sensi degli artt. 340 c.p.p. e 152 c.p. la remissione è “processuale” anche se resa avanti alla polizia giudiziaria o procuratore speciale.

Occorre tuttavia ricordare che l’art. 55 della Convenzione di Istanbul del Consiglio di Europa prevede che la repressione dei reati nell’ambito di cui essa tratta (prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e violenza domestica) non dovrebbe dipendere interamente da una segnalazione o denuncia della vittima; l’intervento legislativo pare dunque non seguire la linea indicata dalla fonte sovranazionale.

Sono da salutare con favore le  pregnanti modifiche volte ad assicurare alla vittima del reato una più efficace informazione e assistenza e protezione, in conformità alle diposizioni della direttiva 2012/29/UE (che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato)e alla Convenzione di Istanbul che prevede che gli stati adottino misure “che consentano alle vittime di ottenere un’informazione adeguata e tempestiva sui servizi di sostegno e le misure legali disponibili” (Cfr. art. 19 Conv. Istanbul cit.), che garantiscano loro adeguata protezione, “assistenza legale e gratuito patrocinio alle condizioni previste dal diritto interno in una lingua che comprendono” (Cfr. art. 57  Conv. Istanbul cit.).

Nel segno di tali raccomandazioni si muovono le previsioni di informative alla persona offesa in sede di denuncia o querela e quelle relative al patrocinio a spese dello Stato: la legge prevede che al momento dell'acquisizione della notizia di reato, da parte rispettivamente del pubblico ministero o della polizia giudiziaria, dette autorità informino la persona offesa dal reato della facoltà di nominare un difensore e di accedere al patrocinio a spese dello Stato, con la precisazione che i limiti di reddito non operano per le persone offese dei reati per i quali già tale deroga era prevista (articoli  609-bis, 609-quater e 609-octies, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati  di  cui  agli  articoli 600, 600-bis,  600-ter,  600-quinquies,   601, 602, 609-quinquies e 609-undecies c. p.) e anche per quelli di cui agli articoli  572,  583-bis,  612-bis c.p. commessi in  danno  di  minori.

Ulteriori tutele sono garantite alle vittime dei reati di lesioni e percosse commessi in ambito familiare: nei casi in cui le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche ricevono dalla vittima notizia dei reati di cui agli articoli 581 e 582 del codice penale nell'ambito della violenza domestica hanno l'obbligo di fornire  alla  vittima tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in  particolare, nella  zona  di  residenza  della vittima e di mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.

L’obbligo sussiste in ordine a notizie dei reati di cui si è detto commessi nell’ambito della violenza domestica di cui il legislatore fornisce per la prima volta la definizione: “più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima” (Cfr. art.3 comma 5 DL 14 agosto 2013, conv. in L.15 ottobre 2013, n. 119).

Inoltre si prevede l’obbligo di comunicazione alla persona offesa delle richieste di revoca e sostituzione delle misure cautelari e dei provvedimenti di revoca e sostituzione delle misure applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona.

Viene poi estesa la possibilità di acquisire testimonianze con modalità protette quando la vittima è persona maggiorenne che versa in uno stato di particolare vulnerabilità e i reati di stalking, maltrattamenti familiari, 609 bis e 609 octies e 612 bis cp vengono inseriti tra quelli alla cui trattazione è assicurata la “priorità assoluta”.

Si prevede inoltre  l’arresto obbligatorio in flagranza di reato  di chiunque è colto in flagranza dei delitti di cui agli artt. 572 e 612 bis c.p., consumati o tentati e la facoltà di disporre la misura dell’allontanamento d'urgenza dalla casa familiare ad opera della polizia giudiziaria  (e il possibile giudizio direttissimo) nei confronti di chi e' colto in flagranza di gravi delitti (tra i quali violazione degli obblighi di assistenza familiare, abuso di mezzi di correzione, lesioni aggravate, riduzione in schiavitù, prostituzione minorile, reati sessuali, minacce gravi, commessi in danno di prossimi congiunti o conviventi) ove sussistano fondati motivi per  ritenere  che  le  condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.

Tale facoltà del tutto nuova nel panorama dell’intervento delle forze di polizia risulta conforme alle previsioni della Convenzione di Istanbul che all’art. 52 prevede - Misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice- e recita: gli stati “adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le autorità competenti si vedano riconosciuta la facoltà di ordinare all’autore della violenza domestica, in situazioni di pericolo immediato, di lasciare la residenza della vittima o della persona in pericolo per un periodo di tempo sufficiente e di vietargli l’accesso al domicilio della vittima o della persona in pericolo o di impedirgli di avvicinarsi alla vittima. Le misure adottate in virtù del presente articolo devono dare priorità alla sicurezza delle vittime o delle persone in pericolo”.

Le previsioni normative relative all’arresto obbligatorio e allontanamento dell’autore del reato dalla casa familiare, se pure presentano imprecisioni e difetti di coordinamento rilevati dai primi commentatori e già evidenziate nelle prime applicazioni della nuova legge, meritano attenzione, non fosse altro che per la loro rispondenza alle esigenze di protezione immediata della vittima.

E’ noto infatti che le richieste che le donne rivolgono al sistema penale sono “anzitutto domande di protezione e sicurezza di un intervento immediato e diretto a controllare e a far cessare le violenze. La domanda di giustizia intesa come punizione del colpevole, come male da infliggere in risposta a un male ricevuto appare un obiettivo residuale” (cfr. Arcidiacono - Crocitti in “Se le donne chiedono giustizia”).   

Solo una interpretazione della novella che sappia cogliere le ragioni profonde della domanda di giustizia potrà stimolare prassi applicative capaci di fornire adeguata risposta al fenomeno della violenza di genere. Occorre essere consapevoli del fatto che, di frequente, le richieste che le donne rivolgono al sistema penale appaiono in forte contrasto con le percezioni e le aspettative dei soggetti interni al sistema. Troppo spesso infatti l’attività degli operatori del diritto, orientata all’applicazione della norma, tende ad essere informata unicamente all’ “obiettivo intrasistemico di fare andare avanti il procedimento” e le richiese delle vittime volte al raggiungimento di obiettivi concreti, quali la cessazione della violenza o le richieste di  risarcimento dei danni, anziché essere valutati come elementi rilevatori della esigenza di tutela delle donne, rischiano addirittura di destare sospetto.

3. Conclusioni

Per promuovere il cambiamento culturale necessario ad affrontare il fenomeno della violenza di genere declinato come violazione dei diritti fondamentali della persona e migliorare l’efficacia dell’intervento giudiziario resta molto da fare.  

Occorrono investimenti, risorse umane e progettualità capaci di farsi carico della realtà della condizione delle donne in Italia e degli ostacoli materiali che le vittime incontrano quando vogliono uscire dalla violenza, offrendo loro supporto e protezione. Il piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere previsto dalla novella va nella direzione giusta ma è solo un primo passo, cui necessariamente dovranno seguirne altri.

E’ indispensabile un’opera di sensibilizzazione e formazione anche degli operatori del diritto (magistrati avvocati e forze dell’ordine): l’esperienza dimostra che “tanto più alta è la specializzazione e tanto maggiore è la tutela effettiva dei diritti lesi. La mancanza di conoscenza del fenomeno, di una specializzazione e di un formazione in materia, di una cultura che riconosca il disvalore sociale e criminale dei maltrattamenti agiti dagli uomini nelle relazioni di intimità produce gravi pregiudizi alla parte offesa e la pone a rischio della vita” (cfr. “Dossier in tema di reati di violenza domestica nei confronti delle donne”).

Solo dove si incrociano specializzazione e lavoro di rete, l’attività investigativa è più efficace e la qualità della risposta giudiziale migliora.

 

 

NOTA ESSENZIALE

 

Rapporto della Special Rapporteur sulla violenza contro le donne, le sue cause e conseguenze, Rashida Manjoo, missione in Italia del 15-26 gennaio 2012,  traduzione non ufficiale a cura di Ilenia Granitto, law/comitato per la promozione e protezione dei diritti umani, recepita da Amnesty International sezione italiana, a cura di Giulia Testa in http://www.amnesty.it/flex/cm/pages/

Programma di azione ONU sull’eliminazione della violenza contro le donne sancito a  Vienna del 1993

CEDAW Convenzione per l’Eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne adottata nell’anno 1979 e ratificata dall’Italia nel 1985 (legge n. 132 del 14 marzo 1985) ed entrata in vigore il 10 luglio dello stesso anno

La direttiva 2012/29/UE, che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI sulla stessa materia, dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 16 novembre 2015; per quanto riguarda l'Italia, la direttiva figura nell'allegato B della Legge di delegazione europea 2013 (Legge 6 agosto 2013, n 96). Essa si propone di garantire che le vittime di reato siano informate dei loro diritti e delle cause che li riguardano in un modo a loro comprensibile,  siano protette durante la fase delle indagini e quella del procedimento penale; possano prendere parte al procedimento se lo desiderano e siano aiutate ad assistere al processo. La direttiva reca inoltre disposizioni affinché le vittime vulnerabili come minori, vittime di stupro o persone disabili siano identificate e siano adeguatamente tutelate e prevede l'introduzione di percorsi di formazione specifica per le autorità di contrasto e per gli operatori nel settore.

Davide Arcidiacono e Stefania Crocitti in “Se le donne chiedono giustizia”, a cura di Giuditta Creazzo, Il Mulino, 2012.

“Dossier in tema di reati di violenza domestica nei confronti delle donne” realizzato  dalle avvocate della rete nazionale dei centri antiviolenza, rif. 4/RI/2008 VI del protocollo inviato alla commissione CSM dalle avvocate Teresa Manente e Manuela Ulivi

16/12/2013
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23/08/2021
Gli stereotipi di genere tra prospettiva sociologica e codice rosso
La lettura del volume di Fabrizio Filice La violenza di genere (ed. Giuffré Francis Lefebvre) e la prospettiva sociologica che lo ispira, offre alcuni interessanti spunti di riflessione sull’approccio normativo e giudiziario ai reati di violenza di genere
14/09/2019
I prodromi e i volti della violenza di genere. Come riconoscerli, prevenirli, arginarli
Relazione tenuta all’Aula Magna del Tribunale di Torino per il convegno sul tema della violenza di genere organizzato il 25 novembre 2016, in occasione della «Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne»
10/01/2017