Magistratura democratica
Leggi e istituzioni

La magistratura al tempo delle leggi razziali *

di Piergiorgio Morosini
giudice del Tribunale di Palermo
In un ritorno ciclico, sempre possibile, dello scarto tra giustizia e neutralità, l’ombra lunga delle leggi antiebraiche impone una rinnovata attenzione per l’assetto e i valori costituzionali. Poteri esercitati “per decreto”, remissività istituzionale, dichiarazioni di (non) appartenenza razziale sono sintomi di un’eclissi della coscienza − civile e collettiva − che porta alla persecuzione delle vite. Una lezione per il magistrato contemporaneo

1. Isolati dalla società nazionale; fortemente limitati nei diritti civili e politici; mortificati nella dignità in quanto esclusi da scuole, lavoro, vita civile: fu questa la sorte comune alle persone di origine ebrea all’indomani dell’introduzione delle leggi razziali del 1938. Una pagina a lungo dimenticata o minimizzata, dopo gli orrori dei campi di sterminio, per il cosiddetto “peso Auschwitz”. Eppure, attraverso la persecuzione dei diritti si preparò il terreno per quella che, di lì a poco, sarebbe stata la persecuzione delle vite.

Ricordare quella tetra stagione della vita italiana significa, pure, interrogarsi su questioni che tornano ciclicamente alla ribalta. Quali responsabilità per la magistratura del tempo? Esistevano strumenti costituzionali per reagire alla “notte” dei diritti, con uno Statuto albertino che, all’art. 24, riconosceva l’eguaglianza di tutti i cittadini del Regno? C’era spazio per una interpretazione della legge idonea a sterilizzare o disapplicare il diritto diseguale? E, ancora: i magistrati di allora avevano spazi di autonomia di fronte al potere politico? Esisteva un’associazione di magistrati in grado di esprimere una coscienza critica, alimentando una dialettica istituzionale e un confronto pubblico attorno al valore fondamentale del rispetto dell’essere umano, in qualunque condizione esso si trovi?

2. Se leggiamo le sentenze dell’epoca (1938-1943), notiamo un orientamento dei giudici italiani diverso rispetto a quello espresso dai colleghi della Germania nazista. Non sposarono mai approcci smaccatamente filo-regime, in cui il giudice “costituisce il legame tra diritto e politica”, facendosi interprete del “comune sentimento del popolo”. Sulla carta, i giudici italiani si rifugiarono nel tecnicismo. La maggior parte di loro si attenne a una rigorosa lettura delle norme, dandone una interpretazione restrittiva, ma la presunta neutralità e apoliticità di tale agire non evitò loro il ruolo di “dispensatori di ingiustizia”. Non ebbero, neppure, la forza di mettere in discussione un nuovo assetto dei poteri dello Stato che si delineava sulla questione razziale: l’interpretazione di quell’art. 26 del regio decreto legge n. 1728/1938 che riservava al Ministro degli interni (sì, avete capito bene) la risoluzione delle controversie sull’applicazione delle leggi razziali, senza la possibilità di alcuna impugnazione, aprendo così un delicatissimo problema di equilibrio tra potere giurisdizionale ed esecutivo.

3. Non vi fu solo l’ignavia giurisprudenziale. Pur raggiunti in prima persona dalla capillarità delle interdizioni antisemite, i magistrati rimasero inerti e silenti. Un esempio sugli altri. Nel 1939, il Ministro della giustizia Arrigo Solmi chiese a tutti magistrati una dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica al fine di verificare «la purezza razziale dell’intero apparato». Era già accaduto, pochi mesi prima, con gli insegnanti e gli studenti nelle scuole. In grandi sedi giudiziarie così come in alcuni piccoli tribunali, da un giorno all’altro, non si presentarono più magistrati di diverso rango − da giovani uditori giudiziari ai consiglieri di appello e di cassazione −, ma non si ebbe alcuna reazione. Come ricorda lo studioso Guido Neppi Modona, «Non risulta che alcuno dei circa 4200 magistrati in servizio abbia in qualche modo preso le distanze, magari rifiutando di rispondere alla richiesta di dichiarare la propria appartenenza razziale, ovvero in qualche modo manifestando solidarietà nei confronti dei colleghi rimossi dal servizio» [1]. Tutto continuò come se nulla fosse successo.

Forse tutto questo era anche il frutto dell’assenza di un associazionismo tra magistrati in grado di far sentire la sua voce su grandi questioni. Un tema su cui, anche oggi, ci si confronta con toni aspri e orientamenti molti diversi. D’altronde, l’importanza dell’associazionismo tra magistrati, attualmente sottovalutato da molti colleghi, era stata colta nella sua pienezza dallo statista Vittorio Emanuele Orlando sin dal 1909. Criticando la nascita dell’Associazione generale dei magistrati italiani (Agmi), Orlando mostrava preoccupazione non solo per la sua “connaturata combattività” sulle questioni corporativo-stipendiali, ma anche per la fisiologica acquisizione di una coscienza collettiva, presupposto per una partecipazione attiva al dibattito pubblico sui grandi temi della giustizia. Quella intuizione si è rivelata corretta, se solo pensiamo al peso che avrà, a partire dagli anni Sessanta, l’Associazione nazionale magistrati sulle questioni inerenti alla riforma della giustizia e dell’ordinamento giudiziario, in chiave di costituzionalizzazione del circuito istituzionale e di qualità della giurisdizione.

Coloro i quali, oggi, avversano fortemente l’Anm devono sapere che la fascistizzazione della magistratura cominciò proprio con lo scioglimento dell’Agmi nel dicembre del 1926 e con l’epurazione di magistrati di spicco come il segretario generale Vincenzo Chieppa. Poco prima dell’avvento del fascismo, l’elaborazione dell’Agmi era diventata più dettagliata e la sua azione più incisiva. Nel 1921 fu ottenuta l’estensione della inamovibilità ai pretori e l’elettività del Csm da parte di tutto il corpo giudiziario. Con il fascismo cambiò tutto. Già nel 1923, il Csm fu nuovamente reso di nomina governativa e furono collocati a riposo i magistrati di sicura fede democratica, come il presidente della Cassazione Lodovico Mortara e il procuratore generale Raffaele De Notaristefani.

Nel punto 9 del cosiddetto Manifesto della razza viene precisato che gli ebrei non fanno parte della “razza italiana”. Il Manifesto, pubblicato in forma anonima sul Giornale d’Italia del 15 luglio 1938 con il titolo Il Fascismo e i problemi della razza, segna l’inizio ufficiale dell’antisemitismo di Stato. Razzismo italiano, “La Difesa della Razza”, 5 agosto 1938. Fondazione Museo della Shoah, Roma.

4. L’introduzione delle leggi antiebraiche avvenne in presenza di un ordinamento giudiziario già fortemente segnato dall’assenza di anticorpi a presidio dell’autonomia e dell’indipendenza dei magistrati. Proprio rileggendo le cronache di quei tempi, riusciamo ad apprezzare la grandezza dell’attuale assetto costituzionale nel suo statuto relativo all’ordine giudiziario. Un assetto, purtroppo, messo ciclicamente in discussione negli ultimi trent’anni, da forze politicamente trasversali.

Nel 1938, la magistratura operava priva delle più elementari garanzie di autonomia e indipendenza, sia esterna, nei confronti del potere politico, sia interna, con riferimento alla subordinazione gerarchica dei pubblici ministeri e dei giudici inferiori o dipendenti nei confronti dei magistrati superiori.

Trasferimenti, promozioni e interventi disciplinari spettavano al Ministro della giustizia ovvero a Commissioni formate da alti magistrati da lui nominati e istituite presso il Ministero, con forti ricadute sull’esercizio della giurisdizione per vicende politicamente sensibili.

Il rafforzamento della gerarchica interna, cioè dei vincoli di dipendenza dei magistrati inferiori nei confronti dei capi degli uffici e dei vertici dell’organizzazione giudiziaria, interferivano anch’essi pesantemente sul libero esercizio delle funzioni giudiziarie dei singoli magistrati, rappresentando una sorta di delega del controllo politico del Ministro.

Le informazioni dei capi degli uffici, da sempre acquisite in relazione alla vita professionale e personale dei magistrati e determinanti al fine di eventuali promozioni, sotto il regime divennero il principale strumento di controllo dell’attività dei magistrati e di denuncia di comportamenti sospetti. I Consigli giudiziari non si limitarono più a valutare i provvedimenti giudiziari dei candidati o i loro rapporti con i colleghi, il personale e il foro, ma estendevano la valutazione al possesso, da parte dei magistrati, dei “requisiti fascisti” (come l’anzianità di iscrizione al Pnf e alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale).

Anche sulla formazione dei magistrati ci fu un forte investimento della politica. Nel 1935, il guardasigilli Solmi riorganizzò l’uditorato, includendovi anche nozioni in materia di politica fascista.

5. In quelle condizioni, e nell’assenza di categorie giuridiche che consentissero ai magistrati una critica istituzionale ai testi normativi − come oggi accade con la devoluzione alla Corte costituzionale −, la giurisprudenza sulla legislazione antisemita seguì inevitabilmente lo spirito del sistema politico e l’indirizzo desiderato dal Governo. Questa pagina storica pone più di un interrogativo al magistrato del tempo presente. I termini della questione sono posti con singolare efficacia da un importante contributo dello storico del diritto Giuseppe Speciale [2]. Fanno riflettere ciascuno di noi le sue parole: «L’ebreo, il discriminato, il perseguitato, il diverso da espellere, l’oggetto della legislazione razziale meticolosamente dettagliata, finisce, al di là di ogni sua intenzione, per costituire e incarnare l’elemento scandaloso che costringe l’altro, il non ebreo, il giudice a riflettere prima di tutto su se stesso, sulla propria storia, sulla propria identità».

È un discorso che chiama in causa la nostra libertà di coscienza secondo i doveri che si richiedono a uomini e donne chiamati a essere “operatori di giustizia”: doveri valevoli in ogni tempo e in ogni luogo. 

Anche in quel periodo di oscurantismo, alcuni magistrati continuarono a svolgere le loro funzioni interpretando le leggi nel superiore interesse della legalità e della giustizia, e subendone le nefaste conseguenze. Alcuni pagarono il rigore professionale con il trasferimento di sede e un arresto della propria carriera. Altri andarono a combattere per la liberazione e pagarono con la vita. Non si possono dimenticare figure coraggiose, come il giudice Vincenzo Giusto, del Tribunale di Cuneo, morto partigiano e medaglia d’oro alla Resistenza, o il consigliere della Corte d’appello di Torino Carlo Alberto Ferrero, arrestato nel 1944, percosso, insultato come “traditore” e infine fucilato dagli uomini della 34esima Divisione della Wehrmacht.

Ogni anno, come Associazione nazionale magistrati o come Consiglio superiore della magistratura, commemoriamo giustamente le vittime del terrorismo e della mafia. Magistrati leali, coraggiosi, che si sono distinti per una passione civile e democratica e che hanno pagato con la vita il loro impegno.

Credo che dovremmo dedicare almeno un giorno alla memoria dei magistrati che, in quell’epoca, si sono battuti contro la violenza nazi-fascista.

Anche a loro va attribuito un posto nel pantheon dei Giusti.



[*] È l'intervento tenuto, nella sua qualità di direttore dell’Ufficio Studi e di componente del Csm, al plenum del Csm il 13 settembre 2018 dall'autore in occasione della presentazione del volume di A. Meniconi - M. Pezzetti (a cura di), Razza e inGiustizia. Gli avvocati e i magistrati al tempo delle leggi antiebraiche, pubblicazione promossa da Cnf, Csm, Senato della Repubblica e Ucei.

[1] G. Neppi Modona, Magistratura e leggi antiebraiche, in Ha keillah, rivista bimestrale del Gruppo di studi ebraici, Torino, n. 215/2018, p. 4.

[2] G. Speciale, Giudici e razza nell’Italia fascista, Giappichelli, Torino, 2007.

28/11/2018
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