Magistratura democratica
Leggi e istituzioni

Il dl n. 11 del 2020 e l’udienza in videoconferenza: un’opportunità anche per il futuro

Insieme con il decreto Dgsia, il testo di legge offre a tutti gli operatori della giustizia un’occasione unica per predisporre e testare sul campo modalità di gestione udienza a distanza che potranno essere utilissime anche quando l’emergenza sanitaria sarà finalmente passata

 

1. L’art. 2 c. 2 lett. f) del dl 8 marzo 2020 n. 11 consente “la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell’udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti. Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All’udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell’identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale”.

La lettera h) consente “lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.

Per il processo penale, il comma 7 del medesimo dl prevede che “ferma l’applicazione dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 maggio 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 146 bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271”.

 

2. In esecuzione delle prescrizioni dell’art. 2 c. 2 lett. f) e c. 3, poi, il 10 marzo scorso, la Dgsia ha emanato il decreto attuativo delle previsioni normative sopra richiamate, individuando (art. 1) i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili e delle udienze penali come previsto dall’art. 2 del decreto legge.

Si è dunque previsto, per il processo civile, che le udienze possono svolgersi “mediante collegamenti da remoto organizzati dal giudice” utilizzando i programmi che hanno già a disposizione e in particolare “Skype for business” e “Teams”, specificando che i collegamenti possono aver luogo sia da dispositivi dell’ufficio, sia da computer personali.

Per le udienze penali, si prevede che – ove possibile – esse si svolgano “utilizzando gli strumenti di videoconferenza già a disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari ai sensi dell’art. 146 bis” citato.

Si prevede, però, “in alternativa” la possibilità di utilizzare gli strumenti previsti per l’udienza civile, “laddove non sia necessario garantire la fonia riservata tra la persona detenuta, internata o in stato di custodia cautelare ed il suo difensore e qualora il numero degli imputati, che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, consenta la reciproca visibilità”.

Già in alcuni Tribunali, peraltro, si è cercato di ovviare a tale criticità, disponendo che, in mancanza della possibilità di utilizzare il sistema multiconferenza ministeriale di cui all’art. 146 bis, qualora il difensore non intenda partecipare dal luogo ove è presente l’indagato/imputato (carcere, ma anche Caserma Carabinieri, Questura, …), il collegamento in video conferenza dal Tribunale (effettuato tramite Skype o Teams) gli sarà messo a disposizione un quarto d’ora (o più) prima dell’inizio dell’udienza, in modo da dargli la possibilità di conferire privatamente con il suo assistito.

 

3. Per il processo civile, dunque, il legislatore prevede la possibilità di celebrare in via cartolare – sfruttando le possibilità del processo telematico – le udienze che possano svolgersi con la presenza dei soli difensori (es. udienze di precisazione delle conclusioni e, nella maggior parte dei casi, udienze ex art. 183 cpc), mentre prevede la videoconferenza per quelle in cui non sia prevista la presenza di altre persone, oltre ai difensori e alle parti (udienza di comparizione dei coniugi davanti al presidente o al collegio?, amministrazione di sostegno?).

Si comprende, allora, che, in questa fase, l’ambito di applicazione della video conferenza (in presenza della norma sull’udienza cartolare) è destinato inevitabilmente a ridursi.

Ciononostante, l’introduzione dello strumento della videoconferenza per la celebrazione delle udienze civili è assai significativa perché può portare a legittimare e regolamentare prassi virtuose già vigenti.

E, del resto, che cosa impedirà – con l’accordo delle parti – di celebrare udienza in videoconferenza anche dopo il 31 maggio 2020?

Nel nostro ordinamento vige pur sempre il principio di libertà delle forme (artt. 121, 131 co. 2 cpc) e il giudice, in virtù dei suoi poteri di direzione dell’udienza (artt. 127-128 cpc) può proporre alle parti la trattazione in videoconferenza (eventualmente anche solo per alcune delle parti che ne facciano richiesta adducendo legittime motivazioni).

I programmi messi a disposizione dal Ministero offrono, peraltro, la possibilità di scambiare documenti tra i partecipanti alla videoconferenza (si pensi, ad esempio, alla discussione di un procedimento cautelare, in cui l’avvocato potrà esibire documenti a confutazione delle eccezioni altrui), salvo – ovviamente – l’onere di successivo deposito nel fascicolo telematico e condividere lo schermo del proprio computer (il giudice potrà mostrare il processo verbale alle parti).

Si pensi alle numerose applicazioni pratiche che tale strumento può avere: può consentire al trattazione a distanza di udienze anche con soggetti che hanno difficoltà a recarsi in Tribunale per ragioni di salute o di sicurezza (es. beneficiari di amministrazione di sostegno, ovvero richiedenti asilo).

Basterà inserire nel verbale (o chiedere alle parti di inviare telematicamente) una dichiarazione del tipo:

“Con riferimento all’udienza di cui in epigrafe del giorno …, dichiara di:

- aderire alla sperimentazione e chiede di effettuare l’udienza in teleconferenza;

- rinunciare ad eccepire nullità connesse alla forma di celebrazione a distanza dell’udienza adottata;

- si impegna a non registrare o videoregistrare il contenuto dell’udienza e, in ogni caso, a non divulgarlo all’esterno”.

 

4. Nel processo penale, al termine del periodo indicato nel decreto legge (il 31 maggio 2020), dovrebbe tornare ad applicarsi l’art. 146 bis disp. att. cpp, che limita l’utilizzo di sistemi di videoconferenza, sia sotto il profilo soggettivo, sia in relazione al mezzo tecnico utilizzabile.

Sotto il primo aspetto, infatti, la videoconferenza è ammessa:

- per le persone in stato di detenzione “per taluno dei delitti indicati nell’articolo 51, comma 3 bis, nonché nell’articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4), del codice”, per “le udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputata, anche relativi a reati per i quali sia in libertà”, nonché “alle udienze penali e alle udienze civili nelle quali deve essere esaminata quale testimone”;

- per “le persone ammesse a programmi o misure di protezione, comprese quelle di tipo urgente o provvisorio”, per le “udienze dibattimentali dei processi nei quali sono imputate”;

- per le persone di cui sopra, per le altre udienze, quando il giudice lo ritenga necessario;

- in ogni caso, “anche quando sussistano ragioni di sicurezza, qualora il dibattimento sia di particolare complessità e sia necessario evitare ritardi nel suo svolgimento, ovvero quando si deve assumere la testimonianza di persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario”.

Sotto il profilo tecnico, “è attivato un collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza e il luogo della custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto”.

Deve essere presente nel luogo in cui si trova l’imputato “un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza designato dal giudice”.

Anche nel processo penale – con le dovute cautele – a nostro avviso la disciplina di cui all’art. 146 bis disp. att. cpp (da integrarsi con la normativa di questo mese) è destinata a ricevere nuova linfa.

Sarà necessaria la collaborazione delle parti e dei loro difensori, questo è certo, ma i mezzi tecnologici forniti ai magistrati potrebbero essere messi a disposizione di alcuni Uffici sul territorio, ad esempio gli edifici dei giudici di pace, ovvero quelli delle ex sezioni distaccate di Tribunale, con collocamento in tali luoghi di postazioni utilizzabili per sentire testimoni a distanza, prevedendo, ovviamente, la presenza in loco di un ausiliario del giudice che provveda ad attestare l’identità e garantendo che non vi siano elementi esterni che possano influenzare la deposizione.

Sarebbe, così, possibile evitare, ad esempio, di costringere i testimoni a spostarsi da un capo all’altro del Paese, magari essendo accompagnate coattivamente, con evidente risparmio di tempo e denaro pubblico.

 

5. Ovviamente, è auspicabile l’adozione di un protocollo (meglio se nazionale) che eviti – come purtroppo capita troppo spesso – il proliferare di prassi di singoli tribunali o distretti.

Al Tribunale di Livorno (uno dei 3 tribunali d’Italia ad aver mantenuto una sezione distaccata, a Portoferraio – Isola d’Elba) già prima dell’emergenza sanitaria, grazie alla collaborazione del locale foro, erano state sperimentate forme di udienza a distanza tra la sede centrale e la sezione distaccata (ove è stata installata una postazione con computer dotato di videocamera, microfono e programma di videoconferenza), con parti, difensori, ausiliari del giudice, testimoni che per ragioni di salute o meteorologiche erano impossibilitate a raggiungere la sede centrale.

Il decreto legge 11 e il decreto Dgsia offrono a tutti gli operatori della giustizia – avvocati e magistrati – un’occasione unica per predisporre e testare sul campo modalità di gestione udienza a distanza che potranno essere utilissime anche quando l’emergenza sanitaria sarà finalmente passata.

Si allegano due brevi Tutorial per l’utilizzo di Microsoft Teams, lato organizzatore (per il quale si ringrazia l’autrice, dr.ssa Maria Giulia Lignani, Rid Perugia) e lato invitato alla riunione.

[**] Gianmarco Marinai, Presidente della sezione penale del Tribunale di Livorno
Federica Santinon, avvocato tesoriere del Consiglio dell’ordine di Venezia

16/03/2020
Se ti piace questo articolo e trovi interessante la nostra rivista, iscriviti alla newsletter per ricevere gli aggiornamenti sulle nuove pubblicazioni.