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Gli strumenti di tutela preferenziale del credito nella crisi familiare: profili processuali dell’iscrizione ipotecaria di cui all’art. 156, comma 5 cc. Note a Corte di appello di Firenze, seconda sez. civ., 25 febbraio 2017

di Beatrice Ficcarelli
associato di procedura civile, Università di Siena
L’Autrice, delineato il quadro normativo in cui si inserisce la previsione (iscrizione di ipoteca giudiziale sulla base della sentenza che pronunzia la separazione, a tutela dei crediti di mantenimento, a contenuto non patrimoniale), ritiene non totalmente condivisibile l’orientamento giurisprudenziale della suprema Corte e della giurisprudenza di merito maggioritaria, che richiede, per procedersi a iscrizione ipotecaria, anche la sussistenza del requisito del periculum in mora. La opposta, rigorosa, interpretazione (che richiede la sola esistenza del titolo ai fini della iscrizione), viene ritenuta preferibile, ma necessitante di correttivi rinvenibili sia nella tutela di urgenza azionabile dal debitore a fronte di un danno grave e irreparabile derivante dalla iscrizione ipotecaria sia nell’alternativo ricorso, da parte del creditore, alle misure coercitive previste dall’ordinamento (o da prevedersi).

1. Inquadramento del tema

Sulla scia della originaria formulazione della legge sul divorzio che prevedeva un sistema di garanzie per le ipotesi di inadempimento alla corresponsione dell’assegno stabilito in favore dei figli o del coniuge, con la riforma del diritto di famiglia del 1975, anche per il caso di separazione, sono stati introdotti nel sistema strumenti di tutela privilegiata del credito. 

Come noto, il legislatore ha predisposto, ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 156 cc, un variegato apparato di norme a tutela della soddisfazione degli obblighi di mantenimento a seguito di separazione personale tra coniugi.

Si tratta di una serie di “strumenti” processuali collocati al di fuori del processo esecutivo e finalizzati, se non ad evitarlo o prevenirlo, sicuramente a meglio prepararlo e ad agevolarne i risultati[1].

È vero infatti che l’assegno di mantenimento è una obbligazione futura a carattere periodico e la periodicità di corresponsione rende difficile, o quantomeno non opportuna, una tutela esecutiva immediata all’esito dell’inadempimento delle singole mensilità.

In altre parole, strutturalmente, il diritto al mantenimento è poco idoneo ad essere eseguito nelle forme esecutive tradizionali, giacché gli inadempimenti dell’obbligato divengono attuali in coincidenza di ogni singola mensilità non corrisposta.

Ciò costringe, almeno in astratto, il creditore ad attivarsi esecutivamente un numero indefinito di volte, con le conseguenze che ne derivano in termini di costi e dispendio di attività processuale.

D’altra parte, vero è anche che l’assegno di mantenimento ha la funzione di garantire il soddisfacimento di bisogni primari della vita del creditore, rispondendo ad esigenze spesso improrogabili legate al benessere fisico, salutare e psichico della famiglia.  L’obbligazione di pagamento che ne deriva, di conseguenza, è insuscettibile di permanere inadempiuta per lungo tempo senza che il beneficiario subisca danni, anche irreparabili[2].

In assenza della scelta, che a nostro avviso sarebbe stata invece del tutto opportuna, di ricorrere all’esecuzione indiretta tramite misure coercitive con la funzione di dissuadere eventuali inadempienze[3], il nostro legislatore ha optato per una soluzione che, da una parte, confermasse o ribadisse, per la sentenza di separazione, l’idoneità ad essere titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale ai sensi dell’art. 2818 cc; dall’altra, che prevedesse la possibilità per il giudice di imporre all’obbligato idonea garanzia reale o personale qualora esista il pericolo che lo stesso possa sottrarsi al dovere di mantenimento nei confronti del coniuge o dei figli nonché, su richiesta dell’avente diritto, di disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e di ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere somme di denaro all’obbligato stesso, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto[4].

 

2. L’iscrizione ipotecaria di cui all’art. 156, comma 5 cc

 

Secondo il dettato dell’art. 156, comma 5 cc, la sentenza di separazione costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale ai sensi dell’art. 2818 cc.

La norma si esprime così, in modo semplice ma, a quanto pare, tassativo.

D’altronde, lo stesso art. 2818 cc prevedeche ogni sentenza portante condanna al pagamento di una somma è titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore.

La sentenza di separazione, nella parte in cui pone a carico di un coniuge l’obbligo di versare all’altro un assegno, è una sentenza di condanna a tutti gli effetti[5] e rientra già di per sé, di conseguenza, nell’ambito di applicazione dell’art. 2818, comma 1, cc[6].

La norma di cui all’art. 156 cc, comma 5, è stata definita, non a caso, pleonastica[7] poiché, anche in sua assenza, la sentenza di separazione resta comunque titolo per l’iscrizione ipotecaria, proprio a causa della sua natura composita che contiene anche provvedimenti condannatori.

È più probabile, tuttavia, che il legislatore, inserendo in una norma di diritto di famiglia dedicata agli «effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra coniugi»[8] una disposizione ad hoc in tema di iscrizione ipotecaria, considerati i delicati e preminenti diritti che emergono in ambito familiare, abbia voluto espressamente eliminare ogni possibile dubbio in ordine all’idoneità della sentenza di separazione a costituire titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Se così fosse, la norma non può essere considerata del tutto superflua, considerato il carattere di obbligazione futura dell’assegno di mantenimento[9].     

Nonostante l’apparente chiarezza normativa, la Cassazione, seguita dalla maggior parte della giurisprudenza di merito e da qualche voce della dottrina, ne ha offerto una lettura diversa. Una lettura che richiede, quale requisito per l’iscrizione ipotecaria per effetto di sentenza di separazione, la sussistenza di un pericolo di inadempimento da parte del coniuge obbligato.

Secondo questa impostazione, la sentenza, di per sé, non è titolo sufficiente per produrre o, per meglio dire, rendere stabile l’effetto dell’iscrizione ipotecaria. Conseguentemente, l’ipoteca di cui al comma 5 dell’art. 156 cc può essere cancellata, su ordine del giudice ai sensi dell’art. 2884 cc qualora si accerti la mancanza, originaria o sopravvenuta, del pericolo di inadempimento del coniuge obbligato[10].

Precisamente, secondo tale impostazione, la facoltà di iscrivere ipoteca viene attribuita direttamente al creditore, cui è rimessa la valutazione circa la sussistenza del pericolo di inadempimento.

Tale valutazione resta comunque sindacabile nel merito tanto che, qualora il pericolo non sussista, viene meno lo scopo per cui la legge stabilisce il vincolo e ciò determina l’estinzione della garanzia ipotecaria.

Di qui, il diritto dell’obbligato ad ottenere dal giudice, dietro accertamento delle condizioni anzidette, l’emanazione dell’ordine di cancellazione.   

Si tratta, all’evidenza, di un’interpretazione che tende a rendere diremmo omogenei, quanto ai presupposti per la loro attivazione, tutti gli strumenti di tutela preferenziale del credito derivante da sentenza di separazione disciplinati dai distinti commi 4, 5 e 6 dell’art. 156 cc senza, tuttavia, tenere conto delle loro sostanziali differenze.

Se è vero infatti che riguardo ai mezzi di cui ai commi 4 e 6 della norma suddetta − ovvero la prestazione di idonea garanzia reale o personale ed il sequestro di parte dei beni dell’obbligato −, la legge impone l’esistenza di un pericolo di inadempimento (quanto al primo) ed un inadempimento conclamato (quanto al secondo)[11], tali requisiti o presupposti non compaiono affatto nel comma 5 dell’art. 156 cc. 

La norma, del resto, al di là della sua opinabile collocazione[12], più che prevedere un ulteriore e specifico mezzo di tutela del credito con riguardo agli assegni di mantenimento, si limita a sottolineare che lo strumento dell’iscrizione ipotecaria, di cui ogni sentenza di condanna costituisce titolo, può essere (a maggior ragione, diremmo) utilizzato per tutelare il diritto di credito al mantenimento oggetto del capo condannatorio della sentenza di separazione, considerato che l’assegno di mantenimento ha la funzione di soddisfare i bisogni primari della vita del destinatario.

Del resto, ottenuta la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria, il debitore potrebbe iniziare improvvisamente a non onorare il pagamento dell’assegno e, parallelamente, i suoi beni immobili essere aggrediti da iscrizioni ipotecarie di creditori ulteriori e diversi di cui l’avente diritto all’assegno stesso non fosse a conoscenza (la qual cosa è frequente e plausibile nella crisi familiare in cui si perdono contatti e conoscenza delle condizioni economiche dei componenti della famiglia).

In un caso come questo, l’avente diritto all’assegno avrebbe perso la garanzia ipotecaria di primo grado, con ogni possibile pregiudizio per il credito al mantenimento oggetto della sentenza di separazione (salva ovviamente la possibilità di ricorrere alle procedure di cui all’art. 156, comma 4 e 6 spesso, però, di più difficile fattibilità).       

In base alle argomentazioni che precedono, può così non essere del tutto condivisibile l’orientamento della giurisprudenza prevalente che impone la sussistenza di un pericolo da inadempimento quale presupposto per l’iscrizione ipotecaria.

Un pericolo, per giunta, accertabile e valutabile dal giudice su istanza del debitore soltanto dopo che l’iscrizione si è perfezionata automaticamente per effetto del comportamento attivo del creditore (la qual questione mai è stata messa in dubbio[13]).

Ciò a meno che non si voglia affermare che la sentenza di separazione sia meritevole di una tutela attenuata rispetto alle altre sentenze di condanna.

Come sostenuto da autorevole dottrina[14], il dato normativo sembra così condurre verso un’unica soluzione estremamente rigorosa: quella per cui il diritto di credito al mantenimento, futuro ma certo, liquido ed esigibile, una volta accertato e oggetto del capo condannatorio della sentenza di separazione, è garantito dall’iscrizione ipotecaria al pari di ogni altro diritto di credito ed in assenza di altri presupposti.

 

3. La sentenza Corte d’Appello di Firenze del 25 febbraio 2017

 

Nell’ottica della suestesa interpretazione dell’art. 156, 4 comma cc strettamente aderente al dato normativo, si pone la sentenza della Corte d’Appello di Firenze del 25 febbraio 2017 che, nel confermare la sentenza di primo grado del Tribunale di Grosseto n. 403/2009 e ponendosi in contrasto con la prevalente giurisprudenza, anche di legittimità, ritiene che l’art. 156 cc, 5 comma non richieda, per la sua emanazione, la valutazione di un periculum in mora.           

Si trattava di un caso avente ad oggetto l’accertamento dell’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria effettuata da una moglie sui beni immobili del marito ex art. 156, comma 5 cc, nonché il risarcimento dei danni derivanti da tale asseritamente illegittima iscrizione.

In primo grado, il Tribunale di Grosseto, dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla domanda originaria volta alla cancellazione ipotecaria atteso il consenso manifestato alla cancellazione stessa da parte di colei che l’aveva a suo tempo richiesta, in punto della legittimità dell’iscrizione e della conseguente richiesta di risarcimento dei danni, aveva ritenuto che unico requisito fosse la sussistenza del titolo, senza necessità di controllo sull’inadempimento o sul pericolo di inadempimento.

Di conseguenza, aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno emergente, personale e all’immagine derivante, a ragione dell’istante, ipso jure dall’iscrizione ipotecaria già quantificato in euro 2.500.000.

La Corte d’appello di Firenze, adita per la riforma dell’impugnata decisione, per prima cosa analizza criticamente l’orientamento della giurisprudenza di legittimità richiamata dall’appellante a sostegno del proprio atto introduttivo, dichiarando di non condividerne l’impostazione.

La sentenza richiamata, precisamente Cass. 3 marzo 2004, n. 12309 aveva infatti ritenuto che, sulla base di una lettura sistematica del combinato disposto delle disposizioni di cui all’art. 156 cc commi 4, 5 e 6, fosse inevitabile ritenere che la valutazione del creditore, ai fini dell’iscrizione ipotecaria, circa la sussistenza del pericolo, restasse sindacabile nel merito, onde la relativa mancanza, originaria o sopravvenuta, avrebbe determinato, venendo appunto meno lo scopo per cui la legge consente il vincolo, l’estinzione della garanzia ipotecaria già prestata e, di conseguenza, il sorgere del diritto dell’obbligato ad ottenere dal giudice, dietro accertamento delle condizioni anzidette, l’emanazione del corrispondente ordine di cancellazione ai sensi dell’art. 2884 cc.

Il ragionamento della Corte d’appello si snoda in un percorso argomentativo semplice, lineare, coerente con la combinazione e interpretazione di tutti gli istituti, le norme e le fattispecie applicabili al caso in questione dalla stessa espressamente richiamati.

Per prima cosa, la Corte medesima richiama l’attenzione sulla necessità di distinguere, nell’ambito dell’art. 156 cc, la prestazione di idonea garanzia ed il sequestro dei beni -per la concessione dei quali è ovviamente ed espressamente richiesto il pericolo dell’inadempimento o l’inadempimento vero e proprio- dall’ipoteca giudiziale che tali requisiti invece non richiama, ritenendo che ciò non sia rinvenibile neppure da una lettura sistematica.

A conferma di tale impostazione, il Giudice di seconde cure aggiunge che, del resto, al momento dell’emanazione della sentenza di condanna al pagamento dell’assegno, l’inadempimento non è previsto né prevedibile e che, al pari di ogni sentenza di condanna, la tutela del creditore è fornita dalla possibilità di iscrivere ipoteca giudiziale ex art. 2818 cc.

Su questa base, i giudici fiorentini sottolineano che, ragionare diversamente, significherebbe tutelare il credito al mantenimento in modo differenziato ed inferiore rispetto ai crediti ordinari, il che condurrebbe ad una soluzione inaccettabile, considerati i bisogni ed i beni della vita alla cui soddisfazione l’assegno di mantenimento è preposto.

Un ulteriore argomento a sostegno alla tesi della automaticità della iscrizione ipotecaria è quello per cui il creditore non può sostituirsi al giudice nella valutazione del periculum in mora all’atto dell’iscrizione stessa, giacché la valutazione dei presupposti per la cautela è, e deve essere, atto proprio del giudice o della legge (come nel caso di specie).

Non può pertanto essere “congruente” la suprema Corte laddove prevede una «sorta di riesame giudiziario ex post della valutazione del periculum rimessa alla discrezionalità della parte».

L’argomento pare dirimente.

La Corte di merito, ciò premesso, può così proporre agevolmente la propria ricostruzione di rottura con la giurisprudenza di legittimità, una ricostruzione ricavata dalla lettera della legge.

Anche il credito di mantenimento è assistito dalla garanzia patrimoniale generica di cui all’art. 2740 cc e, a tutela dell’integrità del patrimonio del debitore, è prevista l’iscrizione ipotecaria di cui all’art. 156, comma 5, cc sulla base della sentenza di separazione.

Il fatto che il credito non sia cristallizzato nel suo preciso ammontare − è tipica della separazione la condanna a crediti futuri- non ne elimina la natura di credito certo e liquido e la sua meritevolezza di tutela.

Ed ecco la soluzione della Corte atta a prospettare l’unico rimedio a disposizione del debitore per far valere l’eventuale comportamento “vessatorio” del creditore: il ricorso all’azione di riduzione di ipoteca ex art. 2872 cc giacché, se il creditore ha tenuto un comportamento colposo, ciò non attiene all’iscrizione dell’ipoteca in sé e per sé ma si può rinvenire, eventualmente, solo nell’iscrizione per un valore eccedente il presumibile calcolo del mantenimento.

A temperare tale rigorosa impostazione fondata su una valutazione ex ante del periculum da parte del legislatore, è il carattere temporaneo dei crediti “assistiti” dall’ipoteca e la natura rebus sic stantibus  delle pronunce in materia di separazione e divorzio, siccome sempre suscettibili di essere modificate in caso di sopravvenienza di mutamento delle condizioni di fatto (l’assegno di mantenimento può essere revocato quando alla separazione succede il divorzio e per i figli l’obbligo cessa con la raggiunta indipendenza economica). 

 

 

5. Riflessioni per una conclusione

 

Il percorso argomentativo seguito dalla Corte fiorentina arricchisce di contenuto e contribuisce a sostenere autorevolmente la tesi favorevole all’automaticità dell’iscrizione ipotecaria a seguito di sentenza di separazione, a prescindere da qualsivoglia valutazione riguardante il pericolo di inadempimento o l’inadempimento.

Tale impostazione ha ovviamente un riflesso negativo sulle richieste di risarcimento dei danni maturati a seguito delle iscrizioni ipotecarie asseritamente illegittime per insussistenza del periculum, le quali si svuoterebbero di contenuto e dovrebbero essere dichiarate illegittime e, in quanto tali, rigettate (come è accaduto nel caso sottoposto all’attenzione della Corte).

L’ impostazione è innegabilmente rigorosa e abbisogna, a parere di chi scrive, di correttivi o rimedi che non si riducano all’azione di riduzione ex art. 2872 cc.

Considerati gli effetti pregiudizievoli che l’iscrizione ipotecaria talvolta può avere sul patrimonio del debitore non inadempiente, occorre pensare a strumenti che siano in grado di operare un corretto bilanciamento tra i contrapposti interessi ed i diritti coinvolti. La tutela di un credito particolarmente delicato qual è quello di mantenimento, da una parte, i diritti del debitore non inadempiente, dall’altra.

Se è vero infatti che l’art.156, comma 5, ha inteso ribadire per le sentenze di separazione il quid pluris già stabilito per le ordinarie sentenze di condanna dall’art. 2818 cc, ci pare che possa senz’altro prospettarsi l’esperibilità, da parte del debitore, di un ricorso d’urgenza ex art. 700 cpc volto alla cancellazione dell’iscrizione pregiudizievole quantomeno in presenza di un pregiudizio grave e irreparabile allegato dall’obbligato (ad es. impossibilità di vendere il bene gravato di ipoteca con connesso rischio di fallimento). In tal senso constano peraltro alcune pronunce giurisprudenziali favorevoli[15].

Non volendosi pertanto accogliere l’orientamento della giurisprudenza prevalente che richiede un pericolo di inadempimento -che, in effetti, non emerge né dalla lettera della legge né dà un’interpretazione sistematica delle norme coinvolte-, ci pare che il ricorso alla tutela cautelare d’urgenza, qualora ne sussistano i requisiti previsti dalla legge, possa ed anzi debba essere senz’altro ammesso.

In tal caso, la garanzia in favore dell’avente diritto all’assegno cederebbe di fronte non già ad un mero pericolo di inadempimento, bensì dinanzi ad un pregiudizio grave e irreparabile incidente su un diritto, per lo più a contenuto e funzione non patrimoniale, che si pone, pertanto, sullo stesso piano del diritto di credito al mantenimento.

Occorrerebbe, inoltre, cercare di promuovere, in alternativa o in sostituzione dell’iscrizione ipotecaria, l’applicabilità degli altri strumenti di tutela privilegiata del credito di cui ai commi 4 e 6 dell’art. 156 cc rendendo più agevoli e veloci le relative procedure e prevedendo sanzioni in caso di inosservanza all’ordine del giudice.   

Il vero rimedio, tuttavia, può essere rappresentato dalla coercizione indiretta, cioè dal ricorso a misure coercitive volte a dissuadere eventuali inadempienze che in questo ambito potrebbero essere effettivamente efficaci presupponendosi l’esistenza di beni su cui potersi successivamente soddisfare.

Non ci si riferisce solo al sistema progressivo di misure di cui all’art.709 ter cpc − già di per sé peraltro astrattamente applicabile − ma anche all’art. 614 bis cpc che, de jure condendo, potrebbe essere utilizzato anche per dare attuazione alle obbligazioni di carattere pecuniario (nonostante il dettato normativo attualmente lo escluda, limitandolo agli obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro[16]). 

Sarebbe pertanto auspicabile che il legislatore, de jure condendo, operasse un ripensamento in ordine all’iscrizione ipotecaria a garanzia di crediti futuri quali sono quelli di mantenimento, valorizzando il ricorso alla dissuasione per coercizione.

De jure condito, difatti,come ribadito dai giudici fiorentini, la garanzia dell’iscrizione ipotecaria appare forte e difficilmente superabile, avuto riguardo al peculiare ambito del diritto di famiglia in cui l’art.156, 5 comma che la legittima è collocato e si trova ad operare.



[1] Vds. in generale, M. Acone, La tutela dei crediti di mantenimento, Jovene, Napoli, 1985.

[2] Per tali considerazioni vds. A. Graziosi, L’esecuzione forzata dei provvedimenti in materia di famiglia, in Diritto processuale di famiglia, a cura di A. Graziosi, Torino, 2016, p. 252.

[3] La norma che aprirebbe a questa possibilità è l’art. 709 ter comma 2. Sul punto vds. A. Graziosi,da ultimo in L’esecuzione forzata dei provvedimenti in materia di famiglia, cit. p. 252. Vds. anche I. Zingales, Misure sanzionatorie e processo civile: osservazioni a margine dell’art.709 ter c.p.c, in Dir. fam. e pers., 2009, 409. Ci sia consentito il rinvio anche a B. Ficcarelli, L’esecuzione dei provvedimenti relativi ai minori: l’esperienza italiana e francese a confronto, in Fam. dir., 2016, 109. Contrari sono invece Danovi, Le misure sanzionatorie a tutela dell’affidamento (art.709 ter c.p.c.), in Riv. dir. proc., 2008, 618 e Lupoi, Aspetti processuali della normativa sull’affidamento condiviso, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2006, 1093.

[4] Si tratta di strumenti che hanno sempre avuto una scarsa applicazione pratica dovuta, probabilmente, alla necessità di attivare una procedura autonoma, con i tempi ed i costi che ne derivano. Vds. B. De Filippis, La separazione personale dei coniugi ed il divorzio, Cedam, Padova, 2012, p. 610 il quale, con riguardo specifico al 156, comma 4 cc, rileva che, non prevedendosi specifiche sanzioni in caso di inadempimento, il rimedio non ha avuto successo. Per un’accurata analisi di ogni singola garanzia ed il relativo procedimento nonché per un’ampia bibliografia e riferimenti giurisprudenziali in materia, si rinvia a A. Graziosi, op. cit., pp. 258 ss.

[5] Vds. per tutti A. Graziosi, La sentenza di divorzio, Milano, 1997, pp. 133 ss. La norma è estensibile al verbale di separazione consensuale dopo l’intervento correttivo della Corte costituzionale con la sentenza n. 186/1988 (in Giust. civ., 1988, I, pp. 879 ss.).

[6] Si dia conto che, con riferimento ai figli di coppia non sposata, l’art. 3, comma 2 della legge n. 219/2012 specifica che «i provvedimenti definitivi costituiscono titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale ai sensi dell’art. 2818 c.c.». Tale norma, sia pur non trasfusa nel decreto attuativo della riforma e sia pur non comparendo nell’attuale versione dell’art. 38 disp. att. cc, rappresenta una autonoma previsione vigente e in quanto tale applicabile. Sull’art. 3 comma 2 e la sua portata vds. da ultimo B. Poliseno, Profili di tutela del minore nel processo civile, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2017, pp. 378 ss. 

[7] Così A. Finocchiaro, Diritto di famiglia, Commento sistematico della legge 19 maggio 1975, n. 151, vol. I, Milano, 1984, 652 e A. Graziosi, op. cit., p. 258.

[8] Questa la rubrica dell’art.156 cc.

[9] Si tratta comunque pur sempre di crediti certi e liquidi. 

[10] Vds. Cass., 6 luglio 2004, n. 12309, in Foro it., 2005, I, p. 174; Trib. Roma 21 marzo 2007, in De jure; Trib. Vicenza, 9 febbraio 2010, in Corr. merito, 2010, p. 285, con nota di S. Bianchi, I presupposti per l’iscrizione di ipoteca giudiziale ai sensi dell’art. 156 c.c.; Trib. Pordenone, 5 ottobre 2016, n. 620 in Fam. dir., 2017, p. 281.

[11] Sulla natura non cautelare del sequestro ex art. 156 cc proprio giacché correlato all’inadempimento di un provvedimento (la sentenza di separazione) già emanato e rimasto inadempiuto vds. diffusamente A. Graziosi, op. cit., p. 259.

[12] Il legislatore avrebbe forse più opportunamente dovuto collocare la norma in calce all’art. 156 cc, quale ultimo comma. In tal modo avrebbe distinto i mezzi specifici di garanzia del credito in ambito di separazione dall’iscrizione ipotecaria quale strumento generale di garanzia patrimoniale.

       

[13]  Difatti, l’esistenza di una precisa disposizione di legge in ordine alla possibilità di iscrivere ipoteca rende superflua e quindi inammissibile la domanda giudiziale presentata a tal fine. Vds. Cass. 20 novembre 1991, n. 12428, in Giust. civ., 1992, I, p. 681.

[14]  Vds. F. Danovi, Il processo di separazione e divorzio, in Trattato di diritto civile e commerciale, vol. IV, La crisi della famiglia, Giuffrè, Milano, 2015, p. 673 secondo cui con la disposizione in esame, il legislatore ha inteso rafforzare il diritto del creditore, consentendogli di iscrivere l’ipoteca secondo le sue personali e insindacabili valutazioni, e in modo indipendente da un’effettiva sussistenza del pericolo di inadempimenti futuri. Contra G. Oberto, I rimedi all’inadempimento degli obblighi di mantenimento nell’ambito della crisi di famiglia, in Fam. dir., 2008, p. 82 il quale dimostra adesione all’orientamento della giurisprudenza prevalente richiedente il pericolo di inadempimento.

[15]  Vds., ad es., Trib. Milano, sez. X, Ord., 25 ottobre 2013 in pluris-cedam.utetgiuridica.it.

[16] Vds. ancora il nostro L’esecuzione dei provvedimenti relativi ai minori: l’esperienza italiana e francese a confronto, cit.,pp. 108 ss. 

15/12/2017
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