Magistratura democratica
Giurisprudenza e documenti

Auto-addestramento con finalità di terrorismo

di Federico Piccichè
Avvocato del Foro di Monza e membro del Consiglio Direttivo della Scuola Forense di Monza
Nota a Cass. Pen., Sez. V, Sent. 19 luglio 2016 (dep. 9 febbraio 2017), n. 6061, Pres. Fumo, Rel. Micheli

La sentenza, che si annota, merita attenzione perché, per la prima volta, viene esaminata la condotta descritta nell'ultima parte dell'art. 270-quinquies, comma 1, cp, relativa al soggetto che si auto-addestra per il compimento di attività con finalità di terrorismo[1].

Nel caso di specie il difensore dell'indagato ha proposto ricorso avverso l'ordinanza di rigetto di una richiesta di riesame di un precedente provvedimento restrittivo in carcere emesso dal gip di Catanzaro per il delitto di cui all'art. 270-quinquies, cp, in quanto l’indagato era indiziato di avere realizzato «comportamenti univocamente finalizzati alla commissione di atti di terrorismo, dopo avere autonomamente acquisito informazioni strumentali a quel fine».

In particolare era stato accertato che l'indagato aveva scaricato da Internet svariati video «illustrativi di tecniche di difesa personale e di allenamento, o su come accertare di essere o meno spiati attraverso il telefono, nonché relativi alla preparazione di ordigni».

Inoltre era stato accertato che l'indagato aveva compiuto un viaggio in Turchia, che ne aveva programmato un altro in Belgio e che aveva avuto ripetuti contatti con ambienti islamici ultraradicali.

Da questo i giudici cautelari avevano dedotto che l'indagato «non si fosse limitato ad una mera raccolta di informazioni, procedendo invece ad un vero e proprio auto-addestramento», integrante la condotta tipica prevista dall'ultima parte dell'art. 270-quinquies, comma 1, cp, in base alla novella del 2015.

Secondo i giudici cautelari era chiaro che l'indagato avesse orientato la propria volontà verso percorsi e scelte di vita da contrapporre in chiave terroristica al mondo occidentale.

Nel suo ricorso la difesa, deducendo l'inosservanza della legge penale e il vizio della motivazione, ha censurato il provvedimento cautelare perché in esso non si era adeguatamente considerato che le attività meramente preparatorie degli atti terroristici devono comunque essere strumentali e univocamente dirette alla realizzazione di uno specifico e concreto programma di violenza, in grado di mettere in pericolo la struttura statale e l'ordine pubblico «pena la evidente incostituzionalità di un precetto penale che sanzioni una mera idea eversiva».

Orbene, secondo la difesa, il comportamento materiale tenuto dal prevenuto, che si era nella sostanza limitato a raccogliere le informazioni incriminate scaricandole da Internet, non poteva essere considerato come incontrovertibilmente rivolto alla commissione di atti violenti con finalità terroristica.

La Corte suprema, però, nel respingere il ricorso, ha ritenuto prive di fondamento le censure difensive.

Richiamando una giurisprudenza ormai collaudata, accreditata altresì dalla dottrina più autorevole, il supremo Collegio è tornato a ribadire, in generale, che il delitto previsto dall'art. 270-quinquies cp costituisce un reato di pericolo concreto a doppio dolo specifico, dovendo la condotta incriminata essere oggettivamente idonea alla realizzazione dell'evento perseguito e l'elemento psicologico essere caratterizzato dalla volontà di commettere atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali e dalla ulteriore volontà di perseguire una finalità terroristica[2].

Conseguentemente per la Corte è senz'altro condivisibile l'assunto secondo il quale «per la ravvisabilità del delitto di cui all'art. 270-quinquies cod. pen. (anche con riguardo alla ipotesi descritta nell'ultima parte del primo comma) è pur sempre necessario che il soggetto attivo ponga in essere comportamenti significativi sul piano materiale, senza limitarsi ad una semplice attività di raccolta di dati informativi».

Senonché, nella vicenda in esame, pur alla luce del principio sopra fissato, la Corte ha ritenuto che i comportamenti materiali tenuti dall'indagato dovessero, almeno sul piano indiziario, farsi rientrare nell'ambito operativo dell'ultima parte dell'art. 270-quinquies, comma 1, cp.

Come è noto e per meglio comprendere il pensiero della Corte su questo specifico punto, l'ultima parte dell'art. 270-quinquies, comma 1, cp, punisce «la persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'art. 270-sexies».

Secondo la Corte, che al riguardo richiama le parole del Tribunale del riesame, tale dettato normativo presuppone una consequenzialità sul piano cronologico, da cui discende che «alla acquisizione di informazioni si deve accompagnare l'esplicazione di una qualsiasi attività materiale avente finalità terroristica, che possa quindi considerarsi come volta a dare attuazione alle istruzioni acquisite, senza peraltro, ai fini dell'integrazione del reato, che sia necessaria la effettiva realizzazione della finalità».

Sicché, proseguono i giudici di legittimità, ad essere punita non è tanto «la mera acquisizione personale di informazioni, condotta in sé lecita e garantita dall'art. 21 Cost., bensì… l'utilizzo che di queste viene fatto da parte del c.d. 'lupo solitario', per porre in essere comportamenti supportati dalla finalità terroristica, secondo il modello del c.d. pericolo concreto».

Sulla base di queste premesse, dunque, la Corte è giunta ad escludere che, nella specie, l'indagato si fosse limitato ad una mera acquisizione personale di informazioni, dettata anche solo dalla curiosità.

Infatti, secondo la Corte, il viaggio dell'indagato in Turchia con uno zaino multitasche (con all'interno un pantalone di tipo militare, un tappeto da preghiera e un libro dei Fratelli Musulmani sulla condotta del buon osservante del Corano), il programmato viaggio in Belgio, poi non effettuato (nel cui territorio hanno dimorato soggetti che, di recente, sono stati coinvolti in gravissime vicende terroristiche, il possesso di due cellulari, uno dei quali abilitato a navigare in Internet, con pagine salvate che rimandavano a siti recanti video, anche violenti, sullo Stato islamico, e aventi in rubrica il numero di un soggetto che era stato in contatto con un magrebino, che sarebbe stato in seguito arrestato, a bordo di un treno, in possesso di armi ed esplosivi), i ripetuti contatti con individui legati a movimenti estremisti islamici, la quotidiana visione di filmati riconducibili alla propaganda terroristica per la formazione dello Stato islamico (che esaltavano la morte in nome di Allah nella lotta contro gli infedeli) e, da ultimo, lo scaricamento di svariati filmati su come difendersi, preparare ordigni e non essere spiati attraverso il telefono cellulare, hanno formato nel loro insieme un solido quadro indiziario da cui poteva, innegabilmente, dedursi che l'indagato volesse ricavare dai video scaricati, in particolare da quelli di taglio didattico, tutte le informazioni necessarie per il compimento di atti violenti di chiara ispirazione terroristica.

Dal quadro complessivo di tali elementi, pertanto, la Corte ha logicamente dedotto che l'indagato, scaricando i video esplicativi delle varie tecniche di difesa e di confezionamento di ordigni, avesse proceduto ad un vero e proprio auto-addestramento per essere in grado, poi, di realizzare materialmente atti violenti animati da finalità terroristica, con ciò attuando una condotta pacificamente rientrante nella seconda parte dell'art. 270-quinquies, comma 1, cp.



[1] L'ultima parte dell'art. 270-quinquies, comma 1, cp., è stata introdotta dall'art. 1, comma 3, lett. a), dl 18 febbraio 2015 n. 7, convertito, con modificazioni, nella l. 17 aprile 2015 n. 43.

[2] Nella sentenza in esame vengono passati in rassegna diversi arresti della Cassazione, fra cui spicca per importanza la sentenza Garouan (Sez. VI, n. 29670 del 20/07/2011).

23/05/2017
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