Magistratura democratica
Pillole di CGUE

Aprile 2014

di Alice Pisapia
Dottore di ricerca in diritto dell’Unione europea e Avvocato in Milano
Una selezione delle più interessanti decisioni della Corte di Giustizia europea del mese di aprile
Aprile 2014

Tutela dati personali

Sentenza della CGUE (Grande Sezione) 8 aprile 2014, causa C-288/12, Commissione europea contro Ungheria.

Tipo di procedimento: Ricorso per inadempimento

Oggetto: Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e libera circolazione di tali dati - Autorità nazionali di controllo - Indipendenza - Normativa nazionale che pone fine anticipatamente al mandato dell’autorità di controllo - Creazione di una nuova autorità di controllo e nomina di un’altra persona in qualità di presidente.

Con il presente ricorso la Commissione europea chiede alla Corte di constatare che l’Ungheria, ponendo anticipatamente fine al mandato dell’autorità di controllo per la protezione dei dati personali, è venuta meno agli obblighi incombenti in forza della direttiva relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. L’art. 28 della direttiva 95/46 obbliga gli Stati membri a istituire una o più autorità di controllo che esercitino in pena indipendenza le funzioni loro attribuite. L’esigenza di un controllo, da parte di un’autorità indipendente, dell’osservanza delle norme dell’Unione relative alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali risulta altresì dal diritto primario dell’Unione, segnatamente dall’art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’art. 16 TFUE. L’istituzione, negli Stati membri, di autorità di controllo indipendenti costituisce quindi un elemento essenziale del rispetto della tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali.

L’Ungheria ha posto fine al mandato del commissario senza rispettare le garanzie istituite dalla legge al fine di tutelare il suo mandato, compromettendo quindi la sua indipendenza ai sensi dell’art. 28 della direttiva 95/46 e venendo quindi meno agli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione.

 

Mercato interno:

Libera prestazione servizi

Sentenza della CGUE (Terza Sezione) 30 aprile 2014, causa C-390/12, Robert Pfleger e altri.

Tipo di procedimento: Domanda di pronuncia pregiudiziale da Landesverwaltungsgericht Oberösterreich - Austria.

Oggetto: Libertà professionale e diritto di lavorare, libertà di impresa, diritto di proprietà, diritto a un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale, principio del ne bis in idem - Giochi d’azzardo - Normativa restrittiva di uno Stato membro - Sanzioni amministrative e penali - Ragioni imperative di interesse generale - Proporzionalità.

La domanda pregiudiziale è stata sollevata nell’ambito di procedimenti instaurati dal sig. Pfleger e altri riguardo alle sanzioni amministrative disposte nei loro confronti per esercizio di gioco d’azzardo automatizzato senza licenza. All’origine della presente domanda di pronuncia pregiudiziale, stanno infatti quattro procedimenti in corso dinanzi al giudice del rinvio aventi tutti ad oggetto il fatto che, a seguito di controlli eseguiti in differenti luoghi dell’Alta Austria, è stato disposto il sequestro provvisorio di slot-machine senza autorizzazione, che sarebbero dunque servite all’organizzazione di giochi d’azzardo vietati della normativa nazionale.

La Corte nella sua sentenza precisa che una normativa di uno Stato membro, come quella oggetto dei procedimenti principali, che vieta l’esercizio di apparecchi automatici se le autorità amministrative non l’hanno prima autorizzato, costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi garantita dall’art. 56 TFUE. Tuttavia occorre valutare se una tale restrizione possa essere ammessa in via eccezionale, per ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, come prevedono esplicitamente gli artt. 51 TFUE e 52 TFUE, applicabili altresì in materia di libera prestazione dei servizi ai sensi dell’articolo 62 TFUE, o essere giustificata, conformemente alla giurisprudenza della Corte, per ragioni imperative di interesse generale. Per giurisprudenza costante della Corte, le restrizioni alle attività di gioco d’azzardo possono essere giustificate da ragioni imperative di interesse generale, quali la tutela dei consumatori e la prevenzione della frode nonché dell’incitamento dei cittadini ad una spesa eccessiva legata al gioco.

Spetta al giudice del rinvio assicurarsi, tenendo conto delle concrete modalità di applicazione della normativa restrittiva di cui trattasi, che quest’ultima risponda veramente all’intento di ridurre le occasioni di gioco, di limitare le attività in tale settore e di combattere la criminalità connessa al gioco stesso in maniera coerente e sistematica. Ne consegue che il giudice nazionale deve effettuare una valutazione globale delle circostanze alla base dell’adozione e dell’attuazione di una normativa restrittiva come quella oggetto dei procedimenti principali.

 

Questioni processuali

Sentenza della CGUE (Sesta Sezione) 10 aprile 2014, causa C-269/13 P, Acino AG contro Commissione europea.

Tipo di procedimento: Impugnazione della sentenza del Tribunale.

Oggetto: Medicinali per uso umano - Sospensione dell’immissione in commercio - Modifica delle autorizzazioni all’immissione in commercio - Divieto di immissione in commercio - Principio di precauzione - Proporzionalità - Obbligo di motivazione.

Con l’impugnazione, viene chiesto l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 7 marzo 2013, nella quale era stato respinto il ricorso di Acino diretto all’annullamento delle decisioni provvisorie della Commissione, relative alla sospensione dell’immissione in commercio di quattro medicinali per uso umano.

Nella sua decisione di primo grado il Tribunale aveva statuito che conformemente al principio di precauzione, nonché a motivo dell’ampio potere discrezionale di cui dispone la Commissione in materia, tale istituzione aveva potuto a buon diritto modificare le autorizzazioni all’immissione in commercio dei medicinali interessati. Relativamente all’inosservanza dei requisiti di prova, il Tribunale aveva ricordato che, nell’ambito del sistema di autorizzazione preventiva dei medicinali, la Commissione, conformemente al principio di precauzione, poteva limitarsi a fornire indizi seri e concludenti che, senza escludere l’incertezza scientifica, permettessero ragionevolmente di dubitare della composizione qualitativa e quantitativa dichiarata dei medicinali in oggetto e del rispetto di uno degli obblighi relativi al rilascio dell’autorizzazione di fabbricazione. Su tali basi, il Tribunale ha ritenuto che nel caso di specie la Commissione avesse sufficientemente motivato la modifica delle autorizzazioni relative ai medicinali in oggetto.

Nella presente impugnazione, la Corte rileva quindi che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nell’interpretazione del principio di precauzione. E’ infatti opportuno ricordare che, conformemente a tale principio, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte, quando sussistono incertezze riguardo all’esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure protettive senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi (v. sentenza 9 settembre 2003, Monsanto Agricoltura Italia e a., C236/01, in Racc. p. I8105; sentenze 26 maggio 2005, Codacons e Federconsumatori, C132/03, in Racc. p. I4167 e del 12 gennaio 2006, Agrarproduktion Staebelow, C504/04, inRacc. p. I679).

 

Libera circolazione persone

Sentenza della CGUE (Nona Sezione) 30 Aprile 2014, causa C-250/13, Birgit Wagener contro Bundesagentur für Arbeit - Familienkasse Villingen-Schwenningen.

Tipo di procedimento: Domanda di pronuncia pregiudiziale da Finanzgericht Baden-Württemberg - Germania.

Oggetto: Previdenza sociale - Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera - Lavoratori migranti - Presa in considerazione delle prestazioni familiari percepite in Svizzera nel calcolo, da parte di uno Stato membro, degli assegni per figli a carico - Integrazione differenziale.

La domanda pregiudiziale, presentata nell’ambito di una controversia in merito alla concessione degli assegni per figli a carico in Germania, verte sull’interpretazione del regolamento che stabilisce le modalità di applicazione relative all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno dell’Unione. I coniugi Wagener risiedono in Germania con i tre figli. La sig.ra Wagener non esercita alcuna attività lavorativa. Il sig. Wagener svolge un’attività lavorativa subordinata in Svizzera dal 1° ottobre 2006. A motivo di tale attività ha percepito, in franchi svizzeri, assegni familiari per i suoi tre figli per il periodo compreso tra l’ottobre 2006 e il novembre 2011. Nello stesso periodo, il sig. Wagener ha percepito anche in Germania assegni per figli a carico. Dato che la Familienkasse non era stata informata dell’esercizio dell’attività professionale del sig. Wagener in Svizzera, tali assegni sono stati corrisposti per intero.

Al fine di garantire l’effetto utile delle norme anticumulo dirette a garantire al beneficiario di prestazioni corrisposte da più Stati membri un importo complessivo delle prestazioni identico a quello della prestazione più favorevole a cui ha diritto in virtù della legislazione di uno solo di tali Stati, l’art. 107 del regolamento n. 574/72 deve essere inteso nel senso di riferirsi alla conversione delle prestazioni pagate dallo Stato di svolgimento dell’attività lavorativa ove tale pagamento si effettui in qualunque ipotesi, mentre il pagamento delle prestazioni previste dallo Stato di residenza si effettua soltanto a determinate condizioni, ed è dunque condizionato e incerto.

In una controversia come quella di cui al procedimento principale, il beneficiario degli assegni familiari corrisposti dallo Stato di svolgimento dell’attività lavorativa risiede nello Stato membro che concede l’integrazione differenziale degli assegni familiari cosicché gli assegni versati dallo Stato di svolgimento dell’attività lavorativa sono trasferiti allo Stato di residenza. Solo dopo il pagamento di tale prestazione da parte dello Stato di svolgimento dell’attività lavorativa e della conversione del suo importo nella valuta dello Stato di residenza, l’interessato può beneficiare di tale integrazione in quest’ultimo Stato qualora l’importo convertito sia inferiore a quello della medesima prestazione dovuta a titolo della legislazione dello Stato di residenza.

 

Tutela ambiente

Sentenza della CGUE (Decima Sezione) 10 aprile 2014, causa C-85/13, Commissione europea c. Repubblica italiana.

Tipo di procedimento: Ricorso per inadempimento

Oggetto: Trattamento delle acque reflue urbane

La Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo garantito la raccolta e il trattamento delle acque reflue urbane scaricate in aree sensibili di diversi agglomerati collocati in Lombardia, Valle d’Aosta, Sardegna, Sicilia e Lazio, è venuta meno agli obblighi derivanti dai Trattati. Nel suo ricorso, la Commissione sostiene che la Repubblica italiana non ha rispettato gli obblighi ad essa incombenti per quanto riguarda 50 agglomerati. La Corte valuta il ricorso fondato e emette sentenza dichiarativa di condanna nei confronti dell’Italia.

 

Politiche di concorrenza

Aiuti di Stato

Sentenza della CGUE (Prima Sezione) 3 aprile 2014, causa C-559/12, Repubblica francese contro Commissione europea.

Tipo di procedimento: Impugnazione avverso sentenza del Tribunale.

Oggetto: Aiuto di Stato - Aiuto sotto forma di garanzia implicita illimitata in favore de La Postederivante dal suo status di ente pubblico - Esistenza della garanzia - Presenza di risorse statali - Vantaggio - Onere e livello della prova.

Con la sua impugnazione, la Repubblica francese chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 20 settembre 2012 (Francia/Commissione T154/10). In primo grado il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso presentato dalla Francia circa l’esistenza di una garanzia illimitata dello Stato a favore de La Poste, confermando quindi la valutazione della Commissione. Il Tribunale ha infatti ritenuto che la Commissione avesse fornito elementi sufficienti a stabilire che tale garanzia configurava un vantaggio, atteso che essa non era tenuta, trattandosi di aiuti già concessi, a procedere alla dimostrazione degli effetti reali della misura controversa. Esso ha parimenti precisato che, a questo proposito, non andava operata alcuna distinzione fra gli aiuti esistenti e gli aiuti illegittimi.

La Corte respinge tutti i motivi di ricorso presentati valutando il Tribunale ha correttamente motivato la propria decisione, non ha commesso alcun errore di valutazione nel ritenere che per dimostrare l’esistenza di una siffatta garanzia, la quale non risulta espressamente da alcun testo legislativo o contrattuale, la Commissione sia legittimata a fondarsi sul metodo del complesso d’indizi seri, precisi e concordanti, per verificare se esista, in diritto interno, un concreto obbligo in capo allo Stato di impegnare le proprie risorse al fine di coprire le perdite.

 

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 3 aprile 2014, causa C-224/12 P, Commissione europea contro Regno dei Paesi Bassi e ING Groep NV.

Tipo di procedimento: Impugnazione avverso una sentenza del Tribunale.

Oggetto: Settore finanziario - Grave perturbazione dell’economia di uno Stato membro - Aiuto di Stato a favore di un gruppo bancario - Forma - Conferimento di capitale nel contesto di un piano di ristrutturazione - Decisione - Compatibilità dell’aiuto con il mercato comune - Presupposti - Modifica dei presupposti di restituzione dell’aiuto - Criterio dell’investitore privato.

Con la sua impugnazione la Commissione europea chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 2 marzo 2012 (Paesi Bassi e ING Groep/Commissione T29/10 e T33/10) con cui quest’ultimo ha accolto le domande di parziale annullamento della decisione 2010/608/CE della Commissione del 18 novembre 2009, concernente l’aiuto di Stato eseguito dai Paesi Bassi nel quadro di una misura di sostegno alle attività illiquide e del piano di ristrutturazione di ING. Con la sentenza impugnata il Tribunale ha accolto i tre motivi dedotti dal Regno dei Paesi Bassi e il primo motivo sollevato dalla ING annullando parzialmente la decisione controversa in quanto, il Tribunale ha considerato che non era possibile che la Commissione si sottraesse al proprio obbligo di esaminare la razionalità economica della modifica delle condizioni di rimborso alla luce del criterio dell’investitore privato, adducendo come unico motivo che l’apporto di capitale, oggetto del rimborso, costituirebbe già di per sé un aiuto di Stato.

Si deve osservare preliminarmente che la discussione dinanzi al Tribunale riguardava non l’applicazione concreta del criterio dell’investitore privato alla modifica delle condizioni di rimborso dell’apporto di capitale, ma l’applicabilità di tale criterio. Ne consegue che l’applicabilità del criterio dell’investitore privato ad un intervento pubblico dipende non dalla forma in cui il beneficio è stato concesso, ma dalla qualificazione di detto intervento in quanto decisione adottata da un azionista dell’impresa di cui trattasi. Inoltre tale criterio compare tra gli elementi che la Commissione è tenuta a prendere in considerazione per dimostrare l’esistenza di un aiuto e non costituisce pertanto un’eccezione che si applica unicamente su richiesta di uno Stato membro qualora sia stato constatato che ricorrono gli elementi costitutivi della nozione di aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune. Il Tribunale ha dichiarato, senza commettere errori di diritto, che non era possibile per la Commissione sottrarsi al proprio obbligo di esaminare la razionalità economica della modifica delle condizioni di rimborso alla luce del criterio dell’investitore privato. Pertanto ha giustamente considerato che è solo in esito a tale esame che la Commissione può concludere o meno per la concessione di un vantaggio supplementare.

Atteso che nessuno dei sei motivi dedotti dalla Commissione a sostegno della sua impugnazione può trovare accoglimento, quest’ultima dev’essere respinta in toto.

 

Politiche di concorrenza

Intese e pratiche concordate

Sentenza della CGUE (Prima Sezione) 30 aprile 2014, causa C-238/12 P, FLSmidth & Co. A/S contro Commissione europea.

Tipo di procedimento: Impugnazione avverso una sentenza del Tribunale.

Oggetto: Concorrenza - Intese - Settore dei sacchi industriali di plastica - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE - Competenza del Tribunale estesa al merito - Obbligo di motivazione - Imputazione alla società controllante dell’infrazione commessa dalla società controllata - Responsabilità della controllante per il pagamento dell’ammenda inflitta alla controllata - Proporzionalità - Procedimento dinanzi al Tribunale - Durata ragionevole del procedimento.

Con la sua impugnazione, la FLSmidth, società a capo di un gruppo di società che opera nei settori dell’ingegneria, delle attività minerarie e della costruzione, chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea (T65/06) con la quale quest’ultimo ha parzialmente respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione della Commissione relativa ad un procedimento ai sensi dell’art. 101 TFUE.

A seguito di una denuncia di una società concorrente e dopo aver svolto le necessarie indagine previste dal diritto europeo, la Commissione ha inflitto alla Trioplast Wittenheim un’ammenda di circa 17 milioni EUR tenendo conto di una riduzione del 30% concessa in applicazione della comunicazione sulla clemenza. Di tale importo, la FLSmidth e la FLS Plast sono state ritenute responsabili in solido per la somma di circa 15 milioni EUR mentre la Trioplast Industrier è stata ritenuta responsabile per la somma di circa 7 milioni EUR.

Nella presente decisione la Corte conferma le conclusioni del Tribunale e condanna inoltre la FLSmidth al pagamento delle spese.

 

03/06/2014
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