Magistratura democratica
Prassi e orientamenti

Viaggio di un lavoratore esposto all'amianto all'interno del pianeta giustizia

di Roberto Riverso
Giudice del lavoro Tribunale di Ravenna
Nell'approccio al problema dell'amianto il tema della giustizia deve avere un ruolo centrale, anche in vista di nuove soluzioni normative da elaborare
Viaggio di un lavoratore esposto all'amianto all'interno del pianeta giustizia

Premessa

Il tema della Giustizia deve essere considerato centrale nell’approccio al problema amianto, anche in vista dell’articolazione di nuove soluzioni normative che sarebbe quanto mai necessario elaborare, se la politica fosse ancora in ascolto dei problemi del lavoro e dei cittadini; e pensasse ad apprestare soluzioni piuttosto che a declamarle.

La Conferenza governativa di Venezia del novembre 2012 risultava carente proprio nella mancanza di una sessione dedicata alla Giustizia; e carente sul tema si rivela anche il Piano Amianto che è stato approntato dopo la Conferenza.

Se questa esigenza prioritaria di Giustizia, connaturata all’argomento, viene rimossa, ogni iniziativa e riflessione in materia nasce monca; perché le legittime esigenze di protezione terapeutica, ambientale, previdenziale, risarcitoria non possono essere neppure concepite se non in chiave prospettica: alla luce delle ingiustizie che sono state praticate ai danni delle persone, del lavoro e dei territori dove esse sono vissute. Se non ci si chiede in sostanza perché è avvenuto quello di cui ci occupiamo: come sia potuta  accadere questa strage di lavoratori e di cittadini vigente una Costituzione che dal 1948 stabilisce fin dall’art.1 il primato del lavoro, la prevalenza della salute e della dignità del lavoro, rispetto al profitto ed all’iniziativa economica? Come sia potuto accadere un ribaltamento così  eclatante delle regole, se è vero come è vero che della nocività dell’amianto si sapeva fin dall’inizio del 1900 (se ne parla nel r.d.14.6.1909 n. 442 in tema di lavori ritenuti insalubri; idem, nel d.lgt. 6/8/1916 n.1136; e nel r.d.1720/1936)?

Su questa esigenza, qualche anno fa, tirando le fila di una ricerca sulla giurisprudenza (in materia civile, penale e previdenziale) scrissi di una difficile giustizia per i lavoratori esposti. Era un eufemismo; avrei dovuto scrivere di una giustizia quasi impossibile: perché pur non dovendosi dimenticare lodevoli eccezioni (per tutte le sentenze pronunciate a Torino sul caso Eternit), sono veramente troppi gli accidenti cui vanno incontro le vittime esposte all’amianto e molto gravi le storture praticate nell’applicazione delle norme.

Qualche notizia storica

3. La storia dell’amianto èsegnata fin dalle sue origini da un’impressionante serie di diritti negati e di omissioni: di misure di protezione; rilevazioni e controlli; adeguate previsioni nel sistema assicurativo obbligatorio; pagamenti di premi da parte dei datori di lavoro; mancanza di norme e processi; violazione di norme perfino costituzionali, oltre che interne e comunitarie, come è a tutti noto. Un buco nero di omissioni che ha prodotto e continua a produrre – da sola - la più elevata cifra di morti sul lavoro ogni anno, infortuni compresi, come accertò la Commissione lavoro del Senato (c.d. Smuraglia) con la relazione 22 luglio 1997.

Ecco perché le istituzioni sono tenute ad occuparsene; non per una pietosa concessione nei confronti di nessuno, ma per cercare di riparare ad un torto ampiamente consumato, che ha radice in un’enorme colpa collettiva ed interroga la responsabilità politica di un’intera classa dirigente del nostro Paese; come ricordano gli atti parlamentari, nel corso di un dibattito alla Camera nel 1993 in cui si da atto delle pressioni delle lobbies dell’amianto per non recepire le norme di prevenzione europee  dettate in materia fin dal 1981.

Volendo operare una pur sintetica rassegna su come viene affrontato il tema a livello giudiziario (anche ai fini propositivi di cui si dirà) e cercare di rimanere comprensibili a tutti, occorre mettersi nei panni di un lavoratore esposto (o di una vittima) o di un suo familiare; e iniziare un ipotetico viaggio processuale all’interno del pianeta giustizia. Ed ecco cosa potrebbe accadergli.

Giustizia penale

Se una vittima si aspetta un verdetto dalla giustizia penale il più delle volte gli verrà recapitato un non prevenuto. Migliaia di vittime all’anno: migliaia di processi non fatti. Molte volte per archiviazioni scandalose disposte anche con un timbrino. Addirittura talvolta sostenendosi che non sia possibile identificare i legali rappresentanti di società importanti, per individuare i quali basterebbe richiedere una visura camerale.

Il più delle volte perché i magistrati accolgono già in fase di indagini, e senza contraddittorio, la falsa teoria dell’unica fibra killer. Per cui non si potrà mai sapere con certezza logica dove e quando un lavoratore abbia potuto inspirare quella letale. 

Questa prima mancanza di giustizia produce una rottura sociale, che non è meno grave della mancanza di risarcimento civile o di riconoscimento previdenziale; perché impedisce l’attribuzione di senso ad un sacrificio (di rispondere alla domanda perché sono vittima?); di ricostruire una storia personale e familiare.  

Li vediamo queste persone nelle aule dei tribunali; domandano soltanto giustizia, cioè di essere riconosciute come persone che hanno subito un torto. 

Giustizia civile

Per quanto riguarda la giustizia civile, una ricerca sui casi di lavoratori deceduti per mesotelioma  (nell’ultimo ventennio) rivela la peculiarità, tutta italiana, di una giurisprudenza più realista del re, che nega cioè il risarcimento del danno civilistico laddove il giudice penale avrebbe condannato seguendo gli arresti più aggiornati in tema di colpa e nesso causale della IV sezione penale della Corte di Cassazione. E’ una vistosa contraddizione di sistema (un capovolgimento di logiche, criteri di giudizio, funzioni delle responsabilità) perchè la responsabilità civile deve rappresentare una fronteria più avanzata dell’ordinamento dinanzi ad un fatto antigiuridico.

Da noi nella materia della responsabilità per malattie professionali succede il contrario; la vicenda si presenta rovesciata: è più facile, in sostanza, assistere ad una condanna penale, che ottenere un risarcimento del danno. Mentre, secondo i principi, dovrebbe essere l’opposto; perché nel diritto penale occorrono requisiti più rigorosi per potere affermare la responsabilità degli imputati per motivi che sono a tutti noti.

a.-La prima eccezione che una vittima ed un familiare si vedrà opposto in Italia agendo in un giudizio per ottenere il risarcimento danno è che rivolgendosi al più naturale giudice del lavoro abbia sbagliato competenza, perché deve fare due processi per lo stesso fatto: una causa davanti al giudice del lavoro per i danni ereditati dalla vittima. Ed una causa del tutto autonoma, ed il più delle volte anche in un’altra città, davanti al giudice civile, per i danni reclamati come familiare (con quali rischi e lungaggini e difficoltà è facile immaginare).

Ovviamente le norme in vigore consentono di superare facilmente questa incomprensibile ed incostituzionale bipartizione che viola il principio del processo giusto e celere. Ma la nostra giurisprudenza non è in questo senso. Se poi la vittima volesse estendere la sua domanda di danni, oltre che al datore di lavoro (individuale o societario Y), al dirigente direttore dello stabilimento o all’amministratore X; ed allora dovrà fare una ulteriore causa davanti ad un terzo giudice civile, che potrebbe anche stare in una città diversa.

Negli Stati Uniti tutte le cause civili del Paese relative allo stesso problema dell’amianto sono state accentrate in un unico ufficio competente (secondo una soluzione che agevola la specializzazione, equilibra le soluzioni ed i risarcimenti). In Italia per lo stesso decesso da lavoro obblighiamo a fare due o tre cause, anche davanti a tre giudici totalmente diversi.

b.- Altra eccezione, ancora più assurda, che si vedrà sempre opporre la vittima o il familiare che agisce per il risarcimento è che abbia sbagliato il responsabile convenuto, ossia che non doveva citare in giudizio la società Y esistente, ma la società Z che non esiste più (e che esisteva all’epoca della condotta di esposizione consumata molti anni prima). Siccome, come sappiamo, tra esposizione e successiva malattia passano molti anni, le nuove società (costitute per fusione, incorporazione o passaggi di d’azienda, ecc) sosteranno sempre in tutte le cause di amianto che difettano di legittimazione passiva: ossia non c’entrano niente. Ma che c’entrano, che ne so giusto per fare degli esempi, le vecchie ANIC, AGIP, ENICHEM, ERIDANIA o addirittura l’IRI al posto di FINCANTIERI  o delle nuove società esistenti, ecc.  

Eccezioni simili - in un giudizio civile, dove la responsabilità è impersonale ed un debitore non si può liberare dei debiti cambiando nome  - attraverso incorporazioni, fusioni, ecc.-  dovrebbero durare lo spazio di un minuto (come ha ricordato la Cass. 5473/2012)  ed invece no vengono largamente accolte determinando un rigetto in via preliminare delle domande di danno del lavoratore ammalato o dei loro familiari, senza alcuna istruttoria.

c.- Altro rischio a cui la nostra vittima andrà incontro nei nostri tribunali civili (più che nel penale), è di sentirsi dire che, pur avendo lavorato ad es. nelle coibentazioni delle navi Fincantieri e respirato miliardi di fibre al giorno, che non è però certo né probabile che egli abbia potuto inalare la fibra mortale sul lavoro. Perché sempre nel civile sono state scritte molte sentenze assolutorie in cui ha imperato l’assurda teoria della fibra Killer costruita sul pensiero distorto di Selikoff. La teoria cioè che basterebbe una fibra per una malattia e tutte le altre non contino niente; talchè non si potrà mai sapere con la certezza logica dove un lavoratore abbia potuto inspirare quella letale.

Dunque in molte sentenze si fa sempre riferimento ad un’unica fibra, senza tenere in nessuna considerazione la relazione statistica forte tra l’evento ed i milioni di fibre che sono state accertate presenti nell’ambiente di lavoro (e solo in quell’ambiente di lavoro) in cui ha lavorato quel lavoratore; dimenticando che il processo di cancerogenesi va inteso come processo probabilistico e che in tal senso non ha alcun significato parlare di dose trigger o scatenante; ponendosi soprattutto agli antipodi rispetto a quell’esigenza di rigore logico e di elevata credibilità razionale (V. diffusamente sul concetto di “probabilità logica, C.Brusco, La Causalità giuridica nella più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, in Cassazione Penale, 2004, 2599.) che costituisce il cuore dell’accertamento del nesso causale secondo la oramai consolidata giurisprudenza di legittimità (dalla sentenza 30382/2002 delle Sezioni Unite alla più recente sentenza della Cass. 42128/2008); l’analisi della quale conferma come tutto il ragionamento attorno al nesso causale si muove sul terreno della causalità probabilistica, intesa non in termini puramente quantitativi ma qualitativi secondo il modello della probabilità logica, alla stregua dei comuni canoni di certezza processuale (vedi C.Brusco, La Causalità giuridica nella più recente giurisprudenza, cit. 2599. Blaiotta, cit., 8079).

d.- Non sono da meno le sentenze assolutorie dove si è sostenuta la originale tesi secondo cui le fibre di amianto non siano polveri e quindi non sarebbero soggette all’applicazione della normativa cautelare sulle polveri (come hanno scritto diverse sentenze genovesi confermate anche in sede di legittimità; v. Corte di Cassazione n.7362 dell’11.4.2005).

Una sorta di gioco di parole che costituisce una vistosa violazione di legge, la quale in più luoghi, sia dettando le misure di prevenzione, sia regolamentando le malattie professionali, definisce espressamente come “polveri” le fibre d’amianto (artt. 22 e 24 dlgs 277/1991; Art. 24, 3 comma dlgs. 277/1991 “Se l'esposizione personale dei lavoratori alla polvere di amianto, espressa come numero di fibre per centimetro cubo in rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore, supera 0,1 fibre per centimetro cubo, il datore di lavoro attua le disposizioni degli artt. 25, comma 1, 26, comma 2, 27, comma 2, 28, comma 2, 30 e 35.”) e considera l’asbestosi come malattia provocata da “lavori che espongono comunque all’inalazione di polvere d’amianto” (all.8 al t.u. 1124/1965).

e.- Poniamo che alla fine un lavoratore o i suoi familiari riescano ad individuare un giudice competente, un soggetto passivo legittimato, un legame causale tra la malattia ed il lavoro svolto; una normativa protettiva ritenuta applicabile rispetto al torto subito, il calvario in sede civile, ai fini risarcitori, non è finito….. perché al momento della liquidazione dei danni si vedranno opporre il paradossale argomento secondo cui la perdita della vita nel nostro ordinamento non è di per sé danno risarcibile, mentre è risarcibile soltanto il danno terminale biologico, ovvero un danno temporaneo che dura dalla malattia al decesso e che solitamente ammonta in cifra a qualche migliaio di euro.

Forse non molti lo sanno. Eppure procurare la morte di una persona non costa nulla nel nostro ordinamento se lo si fa immediatamente; e costa molto poco se lo si fa lentamente. Sulla materia è però intervenuta di recente una storica sentenza garantista della Cassazione (la n. 1361/2014). Ma la materia è talmente ostica da digerire che subito altra sezione della Cassazione ha chiesto l’intervento delle Sez. Unite.

Alla fine nel nostro ordinamento costa di più ferire che uccidere. Vi sono sentenze che hanno liquidato somme più cospicue per una distorsione accidentale ad una caviglia, o per un colpo di frusta (in cui rileva anche il danno permanente) piuttosto che per risarcire la morte per mesotelioma procurata ad una persona a seguito di una penosa e devastante malattia professionale, in cui rileverebbe solo il danno biologico temporaneo.

Tutto questo accade quando nel diritto si ragiona in nome di un astratto tecnicismo che rimuove la realtà (il dolore, le persone) e pretende di piegarla ai concetti; e non di fare il contrario, come dovrebbe essere.

Proposte

Ora, nella nostra materia e non solo, molte di queste ingiustizie sarebbero eliminabili se solo si approvassero alcune regole processuali già contenute ad es. nel disegno di legge del sen. Casson (n. 8 e Doc. XXII n. 2).

Proposte che servirebbero a migliorare il cammino della giustizia non solo nella nostra materia, ma in molti processi del lavoro.

E tutto questo a costo zero, facendo cioè risparmiare risorse allo Stato ed ai cittadini e favorendo l’armonizzazione dei giudicati. Ad es. con la concentrazione dei processi connessi in un'unica sede; o allargando la competenza del Giudice del lavoro alla responsabilità extracontrattuale; ed alla materia sanzionatoria del lavoro che (scandalo tra gli scandali) in Italia è affidata al giudice civile, il più delle volte onorario, che giustamente non distingue un cococo da un associato in partecipazione; un’apprendista da un invalido.

Questo per dire dell’effettività che si vuole assicurare ai precetti sanzionatori del lavoro in un Paese in cui vi sono diversi milioni di lavoratori in nero ed irregolari.

Ma ovviamente di queste cose semplici che farebbero fare passi avanti alla civiltà giuridica del nostro Paese nessuno si occuperà mai. Preferendosi discutere per anni di altri temi di distrazione di massa.

La giustizia sui c.d. benefici previdenziali amianto

Tutto questo è niente rispetto alle vicissitudini cui può andare incontro un lavoratore esposto all’amianto se volesse farsi riconoscere come tale ai fini dei c.d. benefici previdenziali (che sarebbe più giusto chiamare risarcimenti previdenziali). Benefici regolati da una sacrosanta normativa (la l.257/92) che, emanata sull’onda della condanna dell’Italia nel 1990 emessa della CGCE (per omesso recepimento della direttiva CEE 477/83 sull’argomento), non è piaciuta subito a nessuno. Avendo anzi sviluppato una vera e propria idiosincrasia negli enti e nei giudici chiamati ad applicarla e nello stesso legislatore, che dopo averla modificata più volte per ridurre la portata del beneficio ed i presupposti applicativi, se ne è subito liberato decretandone la morte addirittura con urgenza, grazie al decreto legge Maroni del 2003.

Allora per non usare qui parole inappropriate; prendo a prestito quella di un insospettabile dirigente medico legale dell’INPS (M. M. Covello), che sulla Rivista dell’istituto, Informazione Previdenziale, 2007, pag 589 s... così si esprime, affermando che l’applicazione dei benefici previdenziali è stata caratterizzata da “gestione assolutamente burocratica”, “palleggio o melina tra enti previdenziali”; “ingestibili intese con le parti sociali”; “sentenze dei Tribunali chiaramente inique e discriminatorie”; “iter burocratico farraginoso e costellato da intoppi e lungaggini e situazioni paradossali”.

Cosa altro aggiungere? a me tocca solo darne qualche rapida dimostrazione.

a. La conta delle fibre

Anzitutto senza che fosse scritto nella legge 257/1992 si è pretesa la conta ex post delle fibre fino a più di 100 fibre litro per oltre dieci anni, con onere della prova a carico dei lavoratori, in situazioni ambientali storicamente mutate, quando nessuno le ha contate prima le fibre, mentre avveniva la lavorazione. E ciò pur essendo risaputo che per l’amianto è nociva l’esposizione in sé e che non esista alcun limite di salvaguardia.

b. le lotterie delle ctu

In mancanza di seri accertamenti amministrativi CONTARP si sono costretti i lavoratori in processi infiniti; alla lotteria delle ctu e delle perizie fatte da esperti di varia provenienza, purchessia (igienisti industriali, chimici, anatomopatologi, medici del lavoro, medici legali; e persino…i carabinieri). Un metodo che inficia in partenza l’attendibilità e la confrontabilità dell’esito del giudizio dagli stessi formulato. Con riflessi evidenti sulla giusta soluzione delle cause, produttive spesso di disparità di trattamento per lavoratori esposti all’amianto nelle medesime situazioni ma giudicati diversamente a secondo del ctu.

Nelle mie peregrinazioni in Italia su questa materia ho conosciuto persone che sono state dichiarate da ctu previdenziali non esposte all’amianto ai fini contributivi perché ritenute esposti a 90 fibre, condannati al costo delle spese legali e delle perizie (condanna resa più agevole dalla modifica all’art. 92 del codice di procedura civile che l’ultimo Governo Berlusconi ha programmaticamente introdotto all’inizio della legislatura con la legge 69/2009); persone che dopo qualche mese gli è venuto il mesotelioma e sono deceduti (oltre al danno la beffa).

c.- La restituzione dell’indebito pensionistico

Con lo stesso ragionamento l’INPS pretende la restituzione delle pensioni erogate sulla base di consulenze ribaltate in appello da periti zelanti che contano le fibre una per una, mentre la norma parla di esposizione media.

Recentemente a Bologna vi è stato un caso monstre di un perito che in Appello per gli stessi ambienti e mansioni per alcuni lavoratori ha detto più di 100 fibre e per altri meno di 100; e pensionati che hanno dovuto contrarre mutui per restituire le somme percepite in primo grado.

E qui, va subito detto, andrebbe varata con urgenza, una giusta norma di sanatoria, come esiste da sempre nella materia pensionistica nell’ordinamento che vieta la restituzione dell’indebito in base a regole di civiltà introdotte nella tanto vituperata prima repubblica. Quando forse il Paese era più sensibile verso chi aveva problemi per tirare avanti, e non spendeva 15 anni a parlare di legge elettorale.

d.- Chi ha avuto ha avuto

Altri più sicuri e socialmente accettabili sistemi di accertamento sono stati pure sperimentati per l’applicazione della stessa normativa ma solo nei casi “più fortunati” relativi ad alcuni siti produttivi, attraverso tavoli tecnici ministeriali che hanno consentito ai lavoratori esposti di evitare l’alea del giudizio e delle disparità di trattamento.

Qui però l’applicazione della normativa previdenziale è stata caratterizzata da assurde discriminazioni tra categorie di persone che versavano nella stessa situazione, un applicazione all’italiana io dico…che ricorda  non a caso un motivo della canzone napoletana a tutti noto che dice “chi ha avuto ha avuto chi ha dato ha dato scurdamuci u passato…”.

d1.- Ed allora a parità di impianti produttivi alcuni lavoratori hanno beneficiato del più agevole accertamento contenuto negli atti di indirizzo ministeriali, altri no (il petrolchimico di Ravenna sì quello di Gela o di Ferrara o di Pisticci no).

e.- Ai già pensionati l’amianto non fa male

Ai pensionati ante 1992 si è detto che l’amianto non fa male, ed anche se hanno inspirato più amianto dei colleghi che hanno lavorato successivamente, i benefici nessun beneficio è stato mai loro attribuiti. Attraverso un linguaggio biforcuto; utilizzato anche dalla Corte Costituzionale: la quale dopo che per ben due volte (nella sent. 5/2000 e nella sentenza n. 127 dell’aprile del 2002) aveva sostenuto (testualmente) che “il beneficio ha una  funzione compensativa dell’obiettiva pericolosità dell’attività lavorativa svolta...,”. Quando viene adita dai pensionati, dopo solo qualche mese, cambia versione e dice (sentenza 434 del novembre 2002) che la funzione del beneficio è quella di ammortizzatore sociale, agevolare ottenere la pensione (agevolare all’esodo), che non può essere attribuito a chi è già in pensione! 

Una situazione che si è fatta però grottesca per i pensionati quando con l’entrata in vigore della normativa dettata dall’art. 47 del d.l.269/2003 (conv.con mod. in  l. 24.11.2003 n.326); il beneficio non serve per il conseguimento della pensione, ma solo ottenere un incremento dell’importo delle pensione; per dare appunto un’indennizzo di natura monetaria; che ben avrebbe potuto essere operato sulle pensioni dei pensionati.

f.- Malati di amianto non esposti all’amianto

Ancora peggio viene a tutt’oggi trattata la categoria dei lavoratori ammalati da amianto (certificati come tali dall’istituto assicurativo e fruitori di rendita erogata dall’INAIL ) che però… non sono considerati “lavoratori esposti all’amianto” ai fini dei benefici previdenziali! Anche per questi lavoratori ammalati, se andati in pensione fino al 27.4.1992 (prima del 28.4.1992), si è detto che non possono essere considerati esposti all’amianto perché appunto non possono essere  allontanati dal rischio (sic) o non possono essere agevolati all’esodo: anche se il rischio per essi si già tramutato in danno (!), anche se si ammalano oggi (!) come il collega che è andato in pensione dopo il 27.4.1992, a cui invece in beneficio viene pacificamente accordato. Per fare un esempio: anche oggi sicuramente, secondo le proiezioni statistiche, vi saranno state almeno due lavoratori che hanno scoperto di avere una malattia correlata all’asbesto; è possibile che uno di essi abbia cessato di lavorare prima e uno dopo il 28.4.1992, ancorché per entrambi la malattia sia emersa oggi nello stesso giorno: ebbene ad uno si di essi concede il beneficio ed all’altro  no!!

Esiste una risposta razionale su questo punto?

g.- Risorse finanziarie e solidarietà. Lavoratori pubblici e militari

Certo come sempre si ricorda in questi casi, le risorse finanziarie sono poche nel nostro Paese; e potrebbero non bastare per tutti. Ma quando le risorse sono poche si distribuiscono equamente le poche che ci sono; non si praticano assurde discriminazioni; intollerabili per la Costituzione, perché dalla sperequazione non può mai nascere un sentimento di vera solidarietà sociale. E non può esistere che gli inclusi in una legge, possano sentirsi soddisfatti a fronte di chi ne sia stato escluso in modo così sperequato.

Come quando ad es. si discriminino i lavoratori pubblici dai privati; i militari dai civili. Eppure la norma sul piano letterale riconosce il beneficio (l’art.13 comma 8, l.257/92) ai “lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni” (per la giurisprudenza i destinatari del beneficio sono soltanto nei lavoratori dipendenti perché solo essi sono costretti a svolgere la loro attività nell’ambiente e con gli orari prescelti dal datore di lavoro e sono impossibilitati a ricorrere a misure di protezione contro l’azione nociva dell’amianto che non siano quelle predisposte dall’azienda, cfr. Cass. 26 luglio 2002, n. 11110; Cass. 10 aprile 2002, n. 5082).) e quindi non autorizza interpretazioni restrittive di sorta, nell’individuazione dei destinatari.

Ed a questo proposito abbiamo avuto la sentenza della Corte Costituzionale la n. 127/del 2002 sui ferrovieri, (che -  appunto del 2002 - interviene prima della nuova normativa emanata con l’art. 47 del d.l. 269/2003, conv. in l. 326/2003; dall’1.10.2003) nella quale si sostenne che l’interpretazione volta ad escludere dall’ambito dei destinatari del comma 8 dell’art.13. della legge 257/1992  qualsiasi lavoratore soggetto al rischio morbigeno per esposizione ultradecennale sarebbe stata incostituzionale (anche se si fosse trattato di lavoratori pubblici o non privati, non assicurati presso l’INPS, né presso l’INAIL ma altrove). 

Disse la Corte che esistono nella norma “plurimi elementi esegetici, i quali portano a ritenere che essa sia volta a tutelare, in linea generale, tutti i lavoratori esposti all'amianto, in presenza, beninteso, dei presupposti fissati dalla disposizione stessa, secondo quanto evidenziato dalla già ricordata sentenza di questa Corte n. 5 del 2000. Quindi a nulla può contare se i medesimi lavoratori fossero privati o pubblici, civili o militari; assicurati all’INPS o all’INPDAP  ecc. Tutto questo la Corte Costituzionale lo scrisse, va ribadito, nel 1992, prima che con l’art.47 del d.l.   269/2003 (conv. nella l.326/1993) venisse emanata la nuova disciplina dei benefici.

Questa tesi è stata ribadita esplicitamente dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1179 del 19/01/2007 a proposito dei marittimi, assicurati per gli infortuni sul lavoro non all’INAIL ma all’IPSEMA; anche qui è stato spiegato che la vera e decisiva ratio della pronuncia della Corte Cost. fosse l’esistenza del rischio e dell’assicurazione; e non la soggettività dell’ente che la gestisce; osservandosi che essa rappresenta l’unica “regola che si adegua ad un criterio di razionalità scevro da ingiustificate discriminazioni, secondo le indicazioni rinvenibili nelle citate sentenze costituzionali” (Cass. 1179/2007).

D’altra parte come si potrebbe pensare il contrario: che si possa praticare una discriminazione nell’accesso ai benefici previdenziali tra lavoratori parimenti esposti al rischio, solo perché gli uni dipendenti privati e gli altri dipendenti pubblici? gli uni civili e gli altri militari? Esiste una Costituzione in questo Paese; ed il principio di eguaglianza non è a disposizione del legislatore, tanto meno di decreti ministeriali della difesa o dell’interno  o di circolari interne INPS INAIL.

h.- La melina produce risultati

Ed invece si sono respinte in sede amministrativa le domande di lavoratori pubblici, di militari; e si continua a respingerle, perpetuando quel ritardo sistematico, quella melina di cui parla il dirigente medico INPS nel saggio di cui ho detto.

Tutto questo non a caso ovviamente. Perché la reiezione, sempre e comunque, della domanda di rivalutazione contributiva in sede amministrativa serve ad eludere le legge e neutralizza l’effettività del beneficio; il lavoratore rimane al lavoro e matura i suoi normali contributi; dopo di che quelli da amianto, se mai verranno, non gli serviranno più a nulla.

E’ questo un fatto ingiusto che lede il diritto della persona ad andare in pensione quando lo ritiene lui; ma è anche un comportamento che vanifica gli effetti di una legge dello Stato. Insomma qui serve che si riaffermi anche il principio di legalità; e che in uno Stato di diritto le regole vanno osservate, anzitutto dagli apparati pubblici.

Se del caso anche a fini risarcitori.   

i.- Interesse ad agire e rischio esodati

Ed allora ecco cosa fanno i giudici per venire incontro a queste persone, e per rendere ancora più avvilente il loro percorso all’interno del pianeta giustizia. 

Se volessero cercare di capire se e quando possano andare in pensione, dopo il diniego dell’INAIL e dell’INPS o del loro Ente competente, i lavoratori devono ovviamente rivolgersi ai giudici per domandare i benefici previdenziali.

Ebbene i giudici per lo più dicono a questi lavoratori che non possono nemmeno fare la domanda; che non possono cioè agire in giudizio mentre sono al lavoro, perché prima di andare in pensione non hanno interesse a sapere se gli spetta o meno l’aumento per l’amianto. Perché nel nostro ordinamento non sarebbero concesso di disturbare i giudici con azioni di mero accertamento. E questo viene detto nonostante sia a tutti evidente che, come affermato dalla Corte Cost. nella sentenza n. 5/2000, qui nemmeno si tratta di azioni di mero accertamento, in quanto i lavoratori promuovono un azione costitutiva volta a incrementare la loro posizione contributiva con la condanna dell’INPS; come si fa con tanti altri tipi di contributi di cui si può chiedere l’accredito mentre si è al lavoro (come es. per malattia e infortunio, disoccupazione, periodi di lavoro in nero). 

Nonostante questo, in molte sentenze non si utilizza alcuna logica; e si dice ai lavoratori che per agire in giudizio devono prima dimettersi del lavoro ed intentare una causa. Dopo di che se perderanno la causa e si ritroveranno senza pensione e senza lavoro; pazienza, andranno ad incrementare la categoria dei c.d. esodati che solo in Italia si poteva produrre, grazie ad un'altra legge dello Stato sempre sensibile (si fa per dire) alle esigenze dei lavoratori. 

Diversamente stiano al lavoro a maturare normali contributi che prenderanno il posto di quelli da amianto che rimarranno poi inutilizzabili. 

Una situazione pazzesca, a dir poco kafkiana; che produce perdita di effettività del diritto ed un danno per i titolari. Ma in che genere di ordinamento stiamo vivendo se per vedersi riconosciuto un diritto contestato, ad un lavoratore venga imposto di sacrificare un diritto certo (come il posto di lavoro), col rischio poi di non vedersi attribuito nessun diritto?

La normativa in questione piace tanto a giudici ed al legislatore che, nonostante la sua derivazione costituzionale nei principi di solidarietà, l’hanno infarcita di termini burocratici e di decadenze. Come già detto, un termine di decadenza tombale ad effetti sostanziali è stato stabilito da chi ha avuto fretta di chiudere per sempre la partita (era il 2003 governo di centro destra, Ministro del lavoro Maroni), come se si trattasse di una elargizione graziosa: un diritto a scadenza....come un prodotto ortofrutticolo.

Un’aberrazione di cui bisognerebbe chiedere subito la rimozione. E che in è stata poi in parte rimossa ma solo per i siti che avevano beneficiato degli atti di indirizzo ministeriale, con la legge finanziaria del 2008 promossa dal governo di centro sinistra; ministro del lavoro Damiano.... che ha consentito di riparare ad alcune assurdità e sperequazioni prodotte dalla data di scadenza rigida che contraddistingueva il riconoscimento dell’esposizione negli originari atti di indirizzo ministeriale. Tutto questo va detto anche perché ogni tanto, è utile ricordare che le leggi hanno anche un nome ed un cognome.

l.- Decadenza tombale per diritti costituzionali?

L’ultimo ordigno che rischia di vanificare dalle fondamenta questa normativa previdenziale è di natura processuale; ed è stato escogitato di sana pianta dai giudici ed ovviamente subito recepito e consolidato dal legislatore (con una delle Manovre Economiche del governo Berlusconi 2011; art. 38, comma 1, lettera d, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in Legge 15 luglio 2011, n. 111). E’ un ordigno incostituzionale che si chiama decadenza previdenziale ed ha riguardo ai termini per l’esercizio dell’azione in giudizio; un termine triennale.

Ebbene nonostante che per un’infinità di volte la Corte Costituzionale avesse detto che secondo la massima Carta i diritti previdenziali siano imprescrittibili ed insuscettibili di decadenza, perché i diritti sociali sono della persona e non possono perdersi per mancanza di esercizio: se una persona non chiede la pensione  quando le spetta, la potrà sempre chiedere in futuro; magari perderà i ratei pregressi; ma non perderà mai il diritto costituzionale alla pensione ed alla previdenza.

Nonostante questa stessa normativa processuale (l’art.47 DPR  639/1970) nel 1991 sia stato oggetto di una norma di interpretazione autentica e perciò vincolante  per i giudici (nel 1991 con l’art. 6 d.l. 103/1991 n. 103, conv. in l. 166/1991, tutt’ora vigente) e dice ancora che il ritardo nell’azione previdenziale produca soltanto l’estinzione del diritto ai ratei pregressi. E nonostante per tre volte le Sezioni Unite della Cassazione (sentenze 6491/1996; 12720 e 12710 del 2009) avessero affermato che in base a questa stessa normativa (art.47 DPR  639/1970) non esiste nessuna decadenza dall’azione in materia di adeguamento delle prestazioni, pensionistiche e non; i giudici (a partire dalla Corte di Cassazione, seguita a ruota da quasi tutta la giurisprudenza di merito) dando ulteriore prova di una risalente, quasi incoercibile, idiosincrasia nei confronti della normativa in materia previdenziale amianto, si sono inventati (proprio e solo per l’amianto) di sana pianta l’istituto della c.d. decadenza tombale dall’azione, con perdita definitiva non solo dei ratei pregressi, ma dello stesso diritto alla rivalutazione contributiva per sempre (e con pesanti condanne alle spese per i lavoratori; un caso è stato deciso addirittura con ordinanza  dalla Cassazione n. 1629/2012). E ciò solo per l’amianto.

Si tratta di un istituto giuridico che però non esiste nell’ordinamento, il quale conosce invece la decadenza dalla domanda processuale, che non può mai seppellire  il diritto sostanziale! Succede così che, con un balzo all’indietro di oltre 2000 anni, la Corte di Cassazione arrivi a capovolgere il diritto civile moderno, il quale a partire dall’ottocento viene inteso come un sistema di diritti soggettivi (civili anzitutto) preesistente e separato dal processo (il quale appartiene ad un ramo diverso dell’ordinamento, quello pubblicistico). Lo ricordava di recente Proto Pisani nella “Introduzione sulla atipicità dell’azione e la strumentalità del processo”, in Foro Italiano 2012, V, 1 e ss, il quale parla in proposito di una rivoluzione copernicana:  “è sufficiente che il diritto civile preveda una situazione soggettiva di pretesa perché il relativo titolare possa agire in giudizio per la sua tutela senza la necessità di alcuna norma sostanziale o processuale che autorizzi l’azione”.

La Cassazione torna, invece, al diritto romano della c.d. età classica, quando i rimedi venivano prima del riconoscimento dei diritti, caducando con la loro estinzione ogni pretesa sostanziale; una tesi che contrasta con i più elementari canoni della Costituzione e che fa della decadenza c.d. ad effetti tombali un istituto immorale del diritto previdenziale. La giurisprudenza che si è formata sulla decadenza ex art.47 cit. ha reso anzitutto illeggibile una situazione assai chiara dal punto di vista normativo;  finendo per affossare  un diritto Costituzionale dei lavoratori .

Conclusione

Penso sia necessario che chi abbia responsabilità politiche si attivi al più presto per riparare a questi monstra  giuridici di cui abbiamo detto;  che in definitiva cercano soltanto di risparmiare sulla pelle di persone già pesantemente offese (non per nulla la norma sulla decadenza è stata inserita nella manovra economica dal Governo Berlusconi con il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, cit.). Mostruosità del genere si producono quando l’applicazione della legge si rivolta contro le esigenze umane per cui è stata pensata.  

Ciò è potuto avvenire perché si sono smarrite quelle ragioni di giustizia sostanziale che erano alle origini della normativa; e che non bisogna mai stancarsi di ripetere - come un mantra se necessario - ogni volta si discuta di queste questioni (a costo di sembrare monocordi o maniacali). 

E arrivata l’ora per porre mano ad una normativa che in questa materia non consideri il diritto un insieme di procedure e di sofismi che vivono in un modo a parte, ma uno strumento che serve a restituire diritti, ossia una dimensione soggettiva a persone cui per lungo tempo è stata negata. E per colpa di tanti. 

12/11/2014
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