Magistratura democratica
Leggi e istituzioni

Un nuovo strumento di formazione per i praticanti avvocati presso gli uffici giudiziari: il tirocinio ex D.M. 17 marzo 2016 (n. 58)

di Jenny Incardona
Tirocinante presso il Tribunale di Livorno
Con questo decreto, cosa cambia nel panorama già esistente?

Il 2 maggio 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero della Giustizia 17 marzo 2016, n. 58, recante la disciplina dell’attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari, quali la Corte di Cassazione, la procura generale presso la Corte di Cassazione, le Corti di appello, le procure generali presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici e i tribunali di sorveglianza, i tribunali per i minorenni, le procure della Repubblica presso i tribunali ordinari e presso i tribunali per i minorenni, la Corte dei conti, la procura generale presso la Corte dei conti, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, le Commissioni tributarie nonché il Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi regionali. Quanto ai tirocini interessati dalla nuova disciplina, si tratta di quelli iniziati dopo l’entrata in vigore di detto decreto.

I destinatari di questo nuovo strumento di formazione sono tutti i praticanti avvocati interessati all’affiancamento ad un magistrato che, al momento della presentazione della domanda, siano inseriti nel registro di cui all’art. 41, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, non abbiano riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni né siano stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza ed abbiano già svolto sei mesi di tirocinio presso un avvocato iscritto all’ordine o presso l’Avvocatura dello Stato.

Oltre al possesso dei detti requisiti, la domanda di partecipazione deve altresì attestare i dati dell’avvocato presso cui il praticante ha già svolto il periodo di tirocinio, il punteggio di laurea conseguito dal praticante, la media riportata negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, nonché ogni altro requisito di professionalità ritenuto rilevante.

L’attività di praticantato presso gli uffici giudiziari può essere svolta anche presso uffici giudiziari diversi, purché in ciascun ufficio essa abbia una durata di almeno sei mesi. La durata complessiva del tirocinio non deve superare i 12 mesi.

Se le domande di partecipazione presentate superano la disponibilità dell’ufficio giudiziario, questo riconoscerà preferenza nell’ordine alla media degli esami, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica.

Al fine di assicurare coordinamento tra l’attività di pratica ed il tirocinio, i capi degli uffici giudiziari elaborano d’intesa con il Consiglio dell’ordine degli avvocati un progetto formativo cui deve conformarsi l’attività del praticante avvocato.

Con precipuo riferimento alla formazione del praticante ammesso allo svolgimento del tirocinio, egli assisterà alle udienze e alle camere di consiglio e coadiuverà in tutte le sue attività il magistrato affidatario, il quale lo guiderà nello studio dei fascicoli e nella redazione delle minute dei provvedimenti.

Contestualmente allo svolgimento del tirocinio presso gli uffici giudiziari, il praticante potrà svolgere attività di lavoro subordinato, pubblico o privato, nonché continuare a frequentare lo studio professionale di un avvocato iscritto all’ordine o l’Avvocatura dello Stato o l’ufficio legale di un ente pubblico, purché con modalità e orari idonei a consentire l’effettivo e puntuale svolgimento del tirocinio.

Lo svolgimento del tirocinio, infatti, non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.

Il D.M. in oggetto si premura, poi, di specificare come il praticante abbia preclusa sia la possibilità di accedere ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali verte in conflitto di interessi, che la possibilità di rappresentare o difendere le parti dei procedimenti svolti dinanzi al magistrato affidatario. Valgono  per il praticante avvocato obblighi di riservatezza e riserbo con riguardo alle attività svolte ed alle informazioni acquisite durante lo svolgimento di queste. Fondamentale è, quindi, la comprensione da parte del praticante dell’importanza e delicatezza della sua posizione all’interno dell’ufficio giudiziario, tanto che il tirocinio può essere interrotto in qualsiasi momento dal capo dell’ufficio, anche su proposta del magistrato affidatario, non solo per sopravvenute ragioni organizzative, ma anche per il venir meno del rapporto fiduciario.

Al termine del periodo di tirocinio, il praticante avvocato redige una relazione sottoscritta dal magistrato affidatario, che reca l’indicazione analitica e puntuale delle attività svolte. Detta relazione è poi trasmessa, a cura dell’ufficio, al consiglio dell’ordine degli avvocati presso cui è iscritto il praticante avvocato per il rilascio del certificato di compiuto tirocinio.

Orbene, sommariamente descritta la disciplina di cui al Decreto Ministeriale del maggio 2016, si deve rilevare come l’introduzione di tale importante possibilità per il praticante avvocato si inscriva in un più ampio disegno di inserimento dei giovani laureati nel sistema della giustizia.

La possibilità per chi svolge già la pratica forense di “metter piede” nelle stanze in cui il magistrato prende le sue decisioni è un’occasione importante e unica di comprendere un mondo, quale quello della magistratura, ed una funzione, quale appunto quella giurisdizionale, fisiologicamente distanti da quanto visto nella realtà dello studio professionale presso cui la pratica è svolta.

Ora è da chiedersi: questo nuovo strumento come si inserisce all’interno del panorama già esistente?

Molti sono i punti di contatto rinvenibili tra la nuova disciplina e quella relativa al tirocinio ex art. 73 decreto legge n. 69 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 98/13. Medesime sono, infatti, le attività svolte in affiancamento al magistrato affidatario, così come perfettamente sovrapponibile appare l’obbligo di riservatezza e riserbo imposto al tirocinante. In entrambi i casi, inoltre, l’esito positivo del tirocinio, e dunque della formazione, è attestato da una relazione finale sottoscritta dal magistrato affidatario.

Il rimando è dunque necessariamente alla disciplina di cui all’art. 73, il quale per primo ha introdotto lo strumento di formazione del tirocinio presso gli uffici giudiziari per i giovani laureati maggiormente meritevoli ed interessati ad una esperienza di formazione finalizzata all’accesso diretto al concorso per magistrato ordinario.

Sebbene il D.M. in esame paia inscriversi sulla via di un coordinamento tra la figura del tirocinante ex art. 73 e quella del praticante avvocato presso uno studio legale, a ben vedere i due tirocini, per quanto vicini, non arrivano a toccarsi, viaggiando su binari paralleli.

Questo è reso evidente dal contenuto dell’art. 5, comma 3, del D.M. in esame, ai sensi del quale «il praticante avvocato che abbia svolto l’intero periodo di tirocinio presso uno o più degli uffici di cui all’articolo 73, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e che sia in possesso dei requisiti previsti dal medesimo comma, al termine dei dodici mesi può presentare domanda a norma del comma 3 del predetto articolo per svolgere lo stage formativo per ulteriori sei mesi».

Dalla lettura di questo comma emerge, infatti:

- la non coincidenza dei due strumenti di formazione quanto ai requisiti di accesso;

- la non perfetta sovrapponibilità degli uffici giudiziari in cui detti tirocini possono essere svolti;

- la possibilità che il tirocinio ex D.M. 58/16 sia “convertito” in quello ex art. 73, laddove ne sussistano i requisiti.

Ciò chiarito, va rilevato come l’approntamento di questo strumento di coordinazione lasci purtroppo inalterato il vuoto di tutela per chi, cominciato il tirocinio ai sensi dell’art. 73 e forte della previsione legislativa della sostituzione di un anno di pratica forense, al momento del compimento dei sei mesi di pratica forense si ritrovi a ricevere risposte differenti dai diversi ordini professionali.

Non ragionevole appare, infatti, la diversità di trattamento tra chi, già tirocinante ex art. 73, decida di iscriversi al registro praticanti di Pisa piuttosto che di Livorno: per il primo non sarà sufficiente la semestrale frequenza, per il secondo il certificato di avvenuta pratica si avrà alla fine dei sei mesi.

Traendo le conclusioni dall’analisi del D.M. in oggetto, deve osservarsi come lo stesso introduca – ed è questa la novità più rilevante – la possibilità per chi, pur essendo interessato alla formazione presso un ufficio giudiziario in affiancamento ad un magistrato, si era visto negare detta possibilità dagli stringenti vincoli di accesso al tirocinio disegnati dall’art. 73 co. 1 d.lgs. 69/13, quali la media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, l’aver conseguito un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e il mancato compimento del trentesimo anno di età.

Pur avendo il tirocinio ex DM 58/16 una durata inferiore rispetto al tirocinio introdotto nel 2013 (12 mesi anziché 18) e non recando l’esito positivo di detto tirocinio i corollari vantaggiosi di cui ai comma 11 bis e ss. dell’art. 73, di certo costituisce una importante possibilità di crescita professionale e personale per chi, già inserito in uno studio professionale, desideri prendere contezza di quanto avviene nelle stanze in cui la funzione giurisdizionale è esercitata.

Se la lettura data in questo articolo è corretta, certo è posto un problema di coerenza del sistema approntato, risultando la esclusiva finalità formativa del tirocinio un debole giustificativo dell’introduzione del nuovo strumento.

L’espletamento del periodo di tirocinio, infatti, come detto, costituisce sicuramente un momento di conoscenza diretta dell’attività del magistrato, di contatto con le difficoltà del decidere e con le responsabilità proprie del giudice, nonché un essenziale momento di conoscenza di sé e delle proprie attitudini personali, ma si tratta di obiettivi facilmente raggiungibili in un periodo di tempo di durata inferiore a quella di 12 mesi prevista dal nuovo strumento.

Dispiace constatare, peraltro, come inspiegabilmente il D.M. 58/16, pur risalendo al maggio 2016, non sia stato oggetto della pubblicità che avrebbe meritato da parte dei tribunali e dei vari Consigli dell’ordine degli avvocati, tanto che non è in dubbio che molti di coloro che avrebbero la volontà di iniziare un percorso di formazione in un ufficio giudiziario non siano neppure a conoscenza dell’esistenza di questa possibilità.

A conclusione della breve disamina del contenuto della nuova disciplina, è d’uopo cercare di trarre sommariamente le fila della questione, considerando il nuovo strumento di formazione sia alla luce sia delle potenzialità che esso esprime  che delle lacune di disciplina che esso presenta.

A fronte del grande apporto positivo che in potenziale il D.M. reca, restano irrisolti taluni aspetti della disciplina sin qui sommariamente descritta, quale ad esempio quello di comprendere cosa possa fare chi decide solo in un momento successivo all’espletamento del periodo di tirocinio di intraprendere la strada dell’avvocatura o quale sia la sorte di chi ha già intrapreso l’attività di stage o di pratica forense.

Un’altra importante questione che si pone è, poi, quella dell’effettivo  rispetto della “meritocrazia” che il d.lgs. 69/16 nel suo art. 73 mirava a garantire.

Per quanto, infatti, i due strumenti viaggino fianco a fianco senza reali punti di contatto, se non quello dell’art. 5 comma 3 prima richiamato, in concreto vengono ad inscriversi nel medesimo contesto e – in parte – nei medesimi uffici giudiziari. Si provvederà, dunque, alla predisposizione di due differenti graduatorie selettive all’interno del medesimo ufficio giudiziario? Ci saranno dei posti riservati ai soli tirocinanti-praticanti ex D.M. 58/16? 

Alla luce di tutti gli interrogativi sollevati, deve quindi concludersi come anche in questo caso, come per il tirocinio ex art. 73 d.l. 69/13, il rischio più preoccupante è quello che sia stata progettata la strada senza avere la certezza che esista modo di costruirla. Moltissime e solo in parte esaminate in questo articolo sono, infatti, le domande che la disciplina predisposta solleva, le lacune e le questioni che all’atto pratico si presenteranno e che, nella fortunata ipotesi di risposta, troveranno soluzioni differenti. Una bellissima copertina, insomma, che si spera non nasconda una racconto deludente.

25/01/2017
Altri articoli di Jenny Incardona
Se ti piace questo articolo e trovi interessante la nostra rivista, iscriviti alla newsletter per ricevere gli aggiornamenti sulle nuove pubblicazioni.
Per un modello leggero (ma non un “guscio vuoto”!) di ufficio per il processo
Giugno 2003. In coda ad un dibattito veramente intenso promosso dall’Associazione nazionale magistrati su protocolli, processo e organizzazione, sulla scia delle riflessioni maturate in quel contesto sul valore essenziale dell’organizzazione delle risorse a disposizione della giurisdizione per rendere effettivo il principio della ragionevole durata del processo, parte uno scambio di corrispondenza molto fitto su questi argomenti tra un giudice civile, un dirigente amministrativo ed un docente universitario che in capo a pochi mesi approda ad una felice formula organizzativa, la quale riassume in sé l’esigenza di coordinare le risorse esistenti in vista della migliore funzionalità per il processo
02/05/2017
Una esperienza di stage formativo ex art. 73 del decreto legge 69/2013
Il tirocinio raccontato da due punti di vista: un magistrato formatore e una stagista
25/02/2015
Far fare i 'faristi'!
Appunti per un uso consapevole dei tirocinanti "del fare" e per un modello di organizzazione del giudice penale dibattimentale
25/11/2014
Tirocini formativi e ufficio per il processo: un’occasione da non sprecare
L’art. 50 del decreto 90/14 (attualmente in corso di conversione) introduce una prospettiva di sicuro interesse per gli studenti che puntano al concorso in magistratura e al tempo stesso offre una concreta possibilità per gli uffici di disporre di una struttura di supporto al lavoro giudiziario
15/07/2014