L’ordinanza n. 24/2017, con cui la Consulta ha chiesto alla Corte di giustizia di meglio chiarire senso e contenuti della regola disegnata dalla “sentenza Taricco”, è un capolavoro d’illusionismo percettivo: giacché costella di pacificanti trompes l’oeil la cruda immagine di orizzonti conflittuali. Un provvedimento-caleidoscopio, insomma, che formalmente propone all’interprete europeo, cui riconosce un ruolo costituente, una nuova e partecipata gestione dei controlimiti, ma che, sostanzialmente, annulla il margine di manovra dell’interlocutore: indicando nitidamente la sola replica destinata essere accettata-introiettata. Nel concludere la sua magistrale tela, la Corte costituzionale non perde l’occasione di ribadire l’indissolubile liaison fra legge parlamentare nazionale e giustizia penale, e di rammentare una volta in più l’allergia dei sistemi continentali al paradigma della giurisprudenza-fonte: specie là dove implichi effetti peggiorativi, e quale che sia il versante – sostanziale oppure processuale – interessato da quegli effetti
Sweetening the pill. Il caso Taricco e l'illusionismo prospettico della Consulta
Il tema della applicazione della pena in modi conformi alla dignità della persona privata della libertà e della conseguente necessità della espansione degli aspetti della persona stessa che più rischiano di venir compromessi o compressi dallo stato detentivo ormai da tempo, e per merito del brillante impegno di studiosi ed operatori professionali specializzati, attrae un qualificato dibattito sociale-istituzionale-giuridico. L'intensità della discussione sviluppatasi e la persuasività delle ragioni poste a fondamento di idee e soluzioni idonee a realizzare quella necessità hanno trovato compimento, quanto ad una delle dimensioni costitutive della personalità umana, quella dell'affettività destinata ad esplicarsi in una sfera di inviolabile intimità, nella sentenza n. 10 depositata il 26 gennaio 2024 dalla Corte costituzionale. Questa ha additivamente dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 26 luglio 1975 n.354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) là dove non prevede la possibilità di contatti, destinati a tradursi anche in momenti di intensa ed intima affettività, tra il detenuto e le persone a lui legate da vincoli parentali, giuridici e sociali. Questo saggio è dedicato alla breve rassegna dei coordinati argomenti impiegati, in progressiva successione, dalla sentenza.
Pubblichiamo un’interessante ordinanza, con la quale il Tribunale di Siena ha sollevato una questione di legittimità costituzionale relativa alla prosecuzione del giudizio dibattimentale, successivamente alla celebrazione dell’udienza di comparizione predibattimentale disciplinata dagli artt. 554-bis e ss. c.p.p.
Con la sentenza Corte cost. n. 10 del 2024 ai detenuti viene consentito il diritto a colloqui intimi con i partner della loro vita. Si tratta di una pronuncia spartiacque per il nitore con cui afferma il valore relazionale del principio di risocializzazione e il senso del limite che i diritti inviolabili impongono alla signoria della pretesa punitiva.
Le più interessanti sentenze emesse nel terzo quadrimestre del 2023
Muovendo dai precedenti della Consulta, il Tribunale di Ravenna propone nuova questione di costituzionalità dell’art. 3 Decreto n. 23/2015, laddove, a fronte di un vizio di identica gravità rispetto al licenziamento disciplinare, esclude quello per g.m.o. dalla tutela reintegratoria.
Sul libro di Giuliano Amato e Donatella Stasio (Feltrinelli, 2023)
Nell’articolo si esamina la recente sentenza della Corte costituzionale n. 161 del 2023 relativa ad una questione di costituzionalità dell’art. 6, comma 3, della L. 40 del 2004, recante norme in materia di procreazione assistita, laddove, esclude che, una volta avvenuta la fecondazione dell’ovulo, l’uomo non possa revocare il consenso all’impianto dello stesso nell’utero, a differenza di quanto è consentito alla donna a seguito di precedenti declaratorie d’incostituzionalità (sentt. 151 del 2009 e 96 del 2015). Nell’articolo si evidenziano sollecitazioni della Corte costituzionale al legislatore per interventi in materia.