Magistratura democratica
Prassi e orientamenti

Sull'uso forense dell'età biologica

di Ornella Fiore
avvocato in Torino e socia ASGI
Al centro del documento Benso-Milani le difficoltà che le Scienze Biologiche, il cui linguaggio è essenzialmente probabilistico, hanno nel dialogare con le Scienze Giuridiche, che richiedono ragionevoli certezze
Sull'uso forense dell'età biologica

Il documento sottoscritto dal Prof. Benso e dal Prof. Milani trae origine dalla collaborazione instauratasi tra il primo e l’A.S.G.I. (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione) lo scorso anno, nell’ambito di un progetto concernente la tutela della salute dei cittadini stranieri richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale.

I concetti espressi in quella sede dal Prof. Benso, poi trasfusi nel documento in oggetto con le ulteriori considerazioni del Prof. Milani, risultano di fondamentale importanza, perché relativi ad un tema, quello dell’accertamento dell’età anagrafica per l’appunto, particolarmente spinoso e spesso poco approfondito eppure di estrema attualità, considerato che parte dei migranti presente sul territorio nazionale è priva di documenti e talvolta risulta impossibilitata a procurarseli, atteso che in molti Paesi le nascite non vengono registrate.

 D’altro canto, per comprendere l’ampiezza di questo fenomeno, basta pensare che, ancora nel 2006, non risultavano registrati circa 51 milioni di bambini, soprattutto in Asia e nell’Africa Sub-sahariana ( .

Di qui la decisione di tentare una divulgazione più ampia dei principi emersi, soprattutto in quegli ambiti in cui più pesanti sono gli esiti dell’accertamento dell’età sulla vita delle persone che vi vengono sottoposte: in primis, quello processual-penalistico e quello della regolamentazione amministrativa dell’ingresso e del soggiorno sul territorio nazionale di cittadini stranieri.

In tali contesti la minore o la maggiore età giocano infatti un ruolo determinante, se solo si considerano, da un lato, le caratteristiche che connotano il procedimento penale minorile rispetto a quello ordinario, con particolare riguardo alla disciplina delle misure cautelari, dall’altro i provvedimenti che la Pubblica Amministrazione può assumere nei confronti dei soggetti sottoposti alla verifica della relativa posizione sul territorio: inespellibilità e permesso di soggiorno per minore età per i minori stranieri non accompagnati; decreto di espulsione e possibile trattenimento presso i Centri di Identificazione e di Espulsione per i maggiorenni.

Le responsabilità in capo a chi, a vario titolo, interviene nelle operazioni di accertamento (medici, psicologi, ecc.) o di valutazione dei suoi risultati (magistrati, funzionari di PS ed anche avvocati) è quindi assai elevata e ne discende la necessità di verificare ab origine la validità e l’attendibilità dei metodi attualmente impiegati.

In tal senso, il documento dei due insigni studiosi mette fortemente in discussione il principale strumento attualmente impiegato in Italia per l’accertamento dell’età anagrafica, cioè quello basato sull’analisi della maturità scheletrica, assai diffuso perché celere nei risultati e meno costoso rispetto a perizie con approccio multidisciplinare.

A richiederlo, infatti, ed in via esclusiva, senza quindi l’accompagnamento di ulteriori test di approfondimento, sono soprattutto le autorità di pubblica sicurezza, qualora si accingano ad eseguire l’arresto in flagranza di soggetti privi di documenti che si dichiarino minorenni o debbano comunque assumere nei loro confronti provvedimenti, anche amministrativi, che implichino una limitazione della libertà personale: chiara la loro esigenza di ottenere rapidamente risposte certe.

Il punto è che molti presidi ospedalieri forniscono referti che certamente consentono di assumere decisioni giuridicamente rilevanti senza ulteriori rallentamenti, ma risultano privi di validità scientifica.

Questo perché molto spesso riportano semplicemente che l’età scheletrica del soggetto corrisponde ad una certa età anagrafica, talvolta indicando il metodo impiegato (Greulich e Pyle, ad esempio), raramente il margine di errore insito nell’interpretazione delle lastre da parte dell’operatore esperto (+/- 3 o 6 mesi),  quasi mai l’ampio margine di variabilità insito nel test effettuato (+/- 2 anni).

A tale proposito, il documento Benso/Milani chiarisce come esista un’ampia variabilità nella maturazione osservabile tra coetanei in simili condizioni di vita e di salute, appartenenti alla stessa etnia e classe sociale (variabilità biologica), sì da condurre a ritenere che l’età cronologica di soggetti con una determinata età scheletrica vada ricompresa entro un range di +/- 2 anni attorno all’età media corrispondente ad uno specifico grado di maturazione: “L’entità di questa variabilità biologica deve essere sempre indicata nel referto, che, in caso contrario, non ha significato dal punto di vista scientifico” (doc. commentato, d’ora innanzi BM, pag. 4)

A ciò si aggiunga che tutti i metodi che derivano l’età scheletrica dal grado di ossificazione della mano e del polso si fondano sulle radiografie di bambini ed adolescenti nati a Cleveland (Ohio) negli anni ‘30 (Greulich e Pyle) o all’interno della popolazione britannica di ceto medio-basso degli anni ’60 (Tanner-Whitehouse 2) o dei tardi anni ’90 (Tanner-Whitehouse 3): ne deriva che applicarli tout court a ragazzi o adolescenti provenienti da aree del mondo connotate da un diverso patrimonio genetico, differenti abitudini alimentari, stili di vita e caratteristiche ambientali significa andare incontro a quella che Benso e Milani definiscono distorsione sistemica, evitabile soltanto se fossero disponibili dati sufficienti che consentissero di adattare quei tipi di esame alle varie etnie per le quali più frequentemente vengono richiesti.

Ma poiché così non è, bisogna ammettere che il grado di variabilità riscontrabile nella maturazione ossea di persone provenienti, ad esempio dall’Africa Sub-sahariana o dall’Asia, potrebbe essere anche più elevato rispetto ai +/- 2 anni rilevati per i soggetti appartenenti ad una medesima popolazione (doc. BM, pag 4).

Ecco perché, se a seguito di una radiografia polso/mano effettuata con il metodo TW2, il ragazzo risultasse avere età scheletrica pari a 14 anni, “il perito dovrebbe limitarsi a refertare nel modo seguente: se il soggetto in esame fosse un ragazzo inglese di ceto medio, nato negli anni Cinquanta, avrebbe circa il 94 % di probabilità di avere età cronologica compresa tra 12 e 16 anni” (doc. BM, pag 3). Questo sarebbe quindi il contenuto idoneo a rendere scientificamente valido il referto di un esame radiologico volto ad accertare l’età anagrafica di una persona.

Ulteriore elemento che incide in maniera significativa sull’incertezza della stima dell’età cronologica a partire dalla maturazione scheletrica è dato dal grado di errore medio riconducibile all’operatore esperto nella valutazione di una radiografia di buona qualità, quantificabile in +/- 3 o 6 mesi: “l’imprecisione riflette il grado di discrezionalità dell’operatore nella lettura della radiografia” (doc. BM, pag 4).

In alcuni casi, come accennato, sui referti rilasciati a seguito di esame radiologico del polso/mano compare questo unico margine di errore, senza che però venga precisato a cosa faccia riferimento: ciò costituisce il frutto di una “confusione concettuale tra “imprecisione”, nella valutazione del grado di maturazione scheletrica, e “incertezza”, nella stima dell’età cronologica, … assai diffusa tra radiologi ed endocrinologi.  Essa trasmette false certezze all’autorità giurisdizionale o di pubblica sicurezza che può avere richiesto l’accertamento” (loc.ult.cit.)

Infatti, se certamente si tratta di un’indicazione utile per l’interpretazione corretta del referto, non è di per sé sufficiente a renderlo scientificamente valido: come detto, occorre sempre anche la segnalazione degli indici di variabilità biologica, senza i quali mancherebbero dati fondamentali per la completa valutazione del caso.

D’altro canto, la centralità che il grado di esperienza degli operatori che conducono la lettura dei dati radiologici assume nell’attendibilità del referto risulta anche dal “Protocollo per l’accertamento dell’età dei minori secondo il modello dell’Approccio multidimensionale” (c.d. “Protocollo Ascone”), sviluppato da un apposito Gruppo Tecnico interistituzionale e multidisciplinare istituito presso il Ministero della Salute e composto da rappresentanti dei Ministeri della Salute, degli Interni e della Giustizia e poi sottoposto alla valutazione ed al parere del Consiglio Superiore di Sanità.

Tale protocollo sanitario è stato redatto a fronte della necessità di definire prassi condivise su tutto il territorio nazionale in tema di accertamento dell’età dei minori non accompagnati privi di documenti, stanti le significative differenze talvolta riscontrabili tra le diverse aree geografiche italiane (e spesso anche nell’ambito di una medesima città o di uno stesso ospedale, a seconda del grado di esperienza del medico incaricato o del suo approccio in materia; risulta che alcune strutture ospedaliere negano la possibilità di effettuare l’esame radiologico del polso/mano senza scopo terapeutico ma con l’unico obiettivo di accertare l’età cronologica dell’individuo).

Tra le raccomandazioni contenute nel documento, avallate anche dal Consiglio Superiore di Sanità nel parere espresso il 25.2.2009, figura altresì quella relativa all’assegnazione delle indagini sull’età a “centri di riferimento accreditati e selezionati per expertise”: “le variabili individuali quali la razza, l’alimentazione, il livello socio-economico e l’eventuale presenza di patologie sullo sviluppo osseo sono oggetto di intenso dibattito nella comunità scientifica e sembrano influenzare in misura significativa l’outcome della valutazione; gli operatori devono quindi prendere attentamente in considerazione tutti questi aspetti, in particolar modo l’etnia dei soggetti da valutare”.

Il “Protocollo Ascone” non nega in radice rilevanza all’esame radiologico polso/mano ai fini dell’accertamento dell’età anagrafica, ma lo inserisce nell’ambito di una valutazione integrata, da affidare preferibilmente ad un pediatra, dei dati risultanti altresì dall’esame fisico del soggetto interessato, eseguito mediante misurazioni antropometriche, ispezione dei segni di maturazione sessuale, identificazione degli eventuali disturbi dello sviluppo e definizione dello stadio di dentizione.

Inoltre, si sottolineano, da un lato, l’importanza della presenza di un mediatore culturale al momento dell’effettuazione dei vari test menzionati e del consenso informato del soggetto, dall’altro, la necessità che con l’età cronologica venga “sempre indicato anche il margine di errore e nel dubbio di attribuzione dell’età cronologica deve essere applicato il principio della presunzione della minore età, come previsto dalla normativa nazionale e dai principi di diritto sanciti a livello internazionale”.

Ulteriore indicazione contenuta nel Protocollo, particolarmente significativa a fronte di una prassi diffusa di segno radicalmente opposto, è costituita dalla trasmissione dei risultati dell’accertamento dell’età eventualmente effettuato alla medesima banca dati in cui confluiscono gli estremi identificativi di un soggetto, onde evitare di dover ripetere ad ogni fermo la stessa procedura, con costi inutili per la collettività e l’esposizione ingiustificata della persona a radiazioni ravvicinate.

Risulta evidente che l’adozione a livello nazionale di un simile protocollo risolverebbe numerosi problemi e costituirebbe certamente un buon punto di partenza nell’ottica di una maggiore tutela degli adolescenti stranieri coinvolti, eppure, ad oggi, ciò non si è ancora verificato.

Di conseguenza, in assenza di linee-guida precise e valide per tutti, ogni struttura ospedaliera (ed, all’interno di questa, ogni medico) continuerà ad operare a propria discrezione, effettuando esami radiologici seguendo il metodo ritenuto preferibile e con una refertazione che potrà seguire o meno i canoni menzionati: starà quindi anche all’operatore giuridico, sulla base delle fonti comunque disponibili in materia, valutare l’attendibilità della certificazione sanitaria richiesta.

A tale proposito, pare doveroso richiamare le prassi assunte negli altri Paesi dell’Unione Europea, talvolta decisamente più rigide rispetto all’utilizzo dei test di maturazione ossea ai fini dell’individuazione dell’età anagrafica, sia pur nell’ambito di un approccio multidisciplinare.

Emblematico è il caso della Gran Bretagna: a fronte di una netta presa di posizione del Parlamento, non sono infatti previsti esami radiologici nella procedura volta all’accertamento dell’età, perché considerati, a tale scopo, imprecisi e contrari all’etica medica.

Nell’autorevole studio “Medical, statistical, ethical and human rights considerations in the assessment of age in children and young people subject to immigration control”, pubblicato il 14.5.2012 sul British Medical Bulletin Advance Access, gli argomenti impiegati per dimostrare l’imprecisione insita nei test radiologici ricalcano perfettamente quelli esposti nel documento Benso/Milani, mentre risulta estremamente significativo che radiologi, dentisti e altri medici che accettino l’impiego delle radiografie a scopi meramente amministrativi e non terapeutici vengano richiamati a responsabilità nette: secondo gli autori non sarebbe ammissibile giustificare l’adozione di simili metodi con la bassa entità delle radiazioni alle quali viene sottoposto un soggetto in caso di esame radiografico del polso/mano; infatti, comunque verrebbe violato il fondamentale ed universale principio “ALARA” (As Low As Reasonably Achievable), secondo il quale, prima di sottoporre una persona a radiazioni di qualunque tipo, ciascun medico dovrebbe considerare se i vantaggi ottenibili siano effettivamente più rilevanti rispetto ai pericoli ricollegabili a quel tipo di esame, considerato che le radiazioni ionizzanti vengono comunque identificate quali potenziali fattori di rischio per il meningioma.

Di qui, il carattere “non etico” e “potenzialmente illegale” di una procedura che comporterebbe l’inutile esposizione del soggetto a rischi non controbilanciati da alcuna effettiva utilità.

Anche secondo il Separated Children in Europe Programme (SCEP), l’impiego di esami medici per l’accertamento dell’età dovrebbe costituire un’eccezione ed andrebbe fortemente limitato, considerato che tutti quelli utilizzati attualmente in ambito europeo non sono in grado di fornire risultati certi e possono invece rivelarsi eccessivamente invasivi (si pensi all’esame della maturazione sessuale) o pericolosi per la salute di chi vi si sottopone (test radiologici).

D’altro canto, una simile presa di posizione risulta conforme agli standard internazionali adottati in tema di accertamento dell’età, volti a considerare in primo luogo l’interesse del presunto minore coinvolto: l’approccio multidisciplinare risulta menzionato nel General Comment n. 6 del 2005 alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, concernente il trattamento dei minori non accompagnati al di fuori del Paese d’origine, in cui si dice espressamente che va evitato ogni rischio di nuocere all’integrità fisica del minore.

Anche l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati si è espresso in merito attraverso l’adozione di specifiche linee-guida, raccomandando, da un lato, l’impiego di un approccio multidisciplinare in cui i metodi clinici vengano applicati con accuratezza e senza nuocere al minore, dall’altro, la presa d’atto da parte delle autorità dei margini di errore insiti nelle valutazioni mediche.

In definitiva tutta la letteratura scientifica è concorde nell’evidenziare che nessun accertamento oggi disponibile consente di pervenire con sicurezza all’individuazione della corretta età cronologica (definibile come “il tempo intercorso dalla nascita al momento dell’esame, definita allo stesso modo per tutti”; v. doc. BM, pag. 2) di un soggetto, proponendosi piuttosto lo scopo di ridurre il grado di variabilità esistente (e mai del tutto eliminabile) rispetto alla sua età biologica (definibile come “il grado di maturazione raggiunto dal soggetto al momento dell’esame, che varia da soggetto a soggetto”; loc.ult.cit.).

Occorre perciò rassegnarsi all’idea che qualunque metodo impiegato consentirà di collocare l’età dell’interessato entro un range più o meno ampio, a seconda dello strumento di misurazione, di chi lo utilizza e delle caratteristiche intrinseche del soggetto.

Quindi, per quanto detto ed a fronte dell’autorevolezza delle fonti citate, qualunque operatore giuridico o amministrativo riceva una certificazione medica che asserisca in termini di sostanziale certezza e senza ulteriori precisazioni che “l’età ossea del soggetto corrisponde ad un’età anagrafica di 18 anni o più” non potrà che trarne le dovute conseguenze

DOCUMENTI UTILI

UNICEF Children and the Millennium Development Goals: Progress Towards a World Fit for Children. New York: United Nations Children’s Fund, 2007

 www.unicef.org/worldfitforchildren/files/Children_and_the_MDGs_Final_EN.pdf

A.Aynsley –Green, T.J. Cole, H. Crawley, N. Lessof, L.R. Boag, R.M.M. Wallace: “Medical, statistical, ethical and human rights considerations in the assessment of age in children and young people subject to immigration control”, British Medical Bulletin Advance Access, 14.5.2012 (http://www.aynsley-green.com/documents/2013/04/medical-statistical-ethical-and-human-rights-considerations-in-the-assessment-of-age-in-children-and-young-people-subject-to-immigration-control.pdf ).

Il documento Separated Children in Europe Programme (SCEP) scaturisce da un’iniziativa congiunta di International Save the Children Alliance e dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati e figura oggi come un network di organizzazioni non governative. Il documento citato nel testo è il “Position Paper on Age Assessment in the Context of Separated Children in Europe” del 2012, (http://www.refworld.org/docid/4ff535f52.html).

General Comment n. 6 del 2005 alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, in http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/comments.htm, specialmente punto n. 31

UN High Commissioner for Refugees (UNHCR). Guidelines on Policies and Procedures in Dealing with Unaccompanied Children Seeking Asylum, February 1997. “Inherent margins of error in medical assessments

22/07/2013
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22/07/2013