Magistratura democratica
Tribuna aperta

Riforma della prescrizione: le ragioni della nostra protesta

di Gian Domenico Caiazza
Presidente Unione Camere Penali Italiane
Inauguriamo oggi anche la nuova rubrica Tribuna aperta, spazio destinato al “punto di vista esterno” che noi avvertiamo come necessità prima ancora che come rispetto della regola di un doveroso contraddittorio su temi in discussione. In occasione dell’astensione degli avvocati del 25 ottobre prossimo, motivata dalla riforma della prescrizione dei reati, ospitiamo l’intervento dell’avv. Gian Domenico Caiazza, Presidente dell’Unione Camere Penali Italiane

 La prescrizione – del reato, dell’azione, della pena – esprime un principio di civiltà giuridica fondamentale e difficilmente controvertibile: il potere dello Stato di inquisire, processare e punire il cittadino non può mai essere illimitato nel tempo. Solo una concezione autoritaria – primitiva, starei per dire – dello Stato può immaginare il contrario.

Il trascorrere del tempo è una tossina che, aggravandosi, diventa non oltre tollerabile, ed infine letale. Letale per la genuinità e la tenuta della prova; letale per il diritto della persona a difendersi provando ed alla ragionevole durata del processo; letale per la finalità rieducativa della pena.

Ci sono sistemi che privilegiano la prescrizione del reato, altri la prescrizione dell’azione: è semplicemente mistificatorio rappresentare il caso Italia come una eccezione alla regola. Quale sarebbe d’altronde la regola violata, tale da imporre questa ossessiva centralità del tema “prescrizione” nel dibattito sulla giustizia penale? Conosciamo forse sistemi processuali che affermino il principio per il quale il cittadino possa e debba rimanere in balia della giustizia penale per un tempo indefinito, cioè fino a quando lo Stato non si determini a pronunciarsi definitivamente? Certamente no.

Allora occorre chiedersi come mai non si parli d’altro, e non da ora. È un problema di misura, si potrebbe dire: in Italia ci sarebbero “troppe” prescrizioni. Ma con quale metro, con quali parametri pensiamo di stabilire questa misura?

La prescrizione colpisce – sono dati ufficiali del Ministero di Giustizia – grosso modo il 10% del totale dei procedimenti penali. Non saprei dire se è troppo o se è poco; so per certo che sono troppi i procedimenti.

 L’azione penale obbligatoria, come è a tutti noto, produce una quantità enorme di procedimenti penali, che nessuno si illude possano essere effettivamente trattati. Un tempo questo problema veniva gestito con le periodiche amnistie: un modo tutto sommato sensato di risolvere la bulimica, irrealistica pretesa dell’art. 112 della Costituzione. Sensato e democraticamente corretto, perché era un atto con il quale la politica si assumeva in modo trasparente la responsabilità di una scelta: l’elettorato giudicherà.

Non credo sia serio ragionare sulla prescrizione prescindendo da questa premessa, ma è esattamente quello che accade. Nè mi risulta esistano dati analitici circa la qualità -diciamo così- delle prescrizioni che maturano ogni anno; ma chiunque operi nella quotidianità della giustizia penale – magistrati, avvocati, personale di cancelleria – sa perfettamente come la gran parte di esse riguardi vicende bagatellari o poco più, fascicoli che nessuno comunque avrebbe nemmeno il tempo di trattare. Ed è questa esattamente la ragione per la quale il 60% delle prescrizioni matura nella fase delle indagini preliminari o entro l’udienza preliminare, ed un altro 15% circa entro la sentenza di primo grado.

Con grande onestà intellettuale – e con grande efficacia – il Procuratore Generale di Roma Giovanni Salvi ha detto, al Congresso Straordinario dell’UCPI di Taormina, che la prescrizione «è il nostro quantitative easing». Chapeau.

Possiamo allora lasciare al dott. Davigo questa sua lacerante e perfino oscura ossessione, come al Ministro Bonafede la sua disinformata demagogia populista, e ricondurre il tema su un piano di razionale, rigoroso, civile confronto?

Questa è, andando al nòcciolo della questione, la ragione vera della protesta dei penalisti italiani. La nostra ambizione, probabilmente smodata, è quella di riuscire a sanificare il dibattito sulla prescrizione, a spogliarlo di ogni orpello ideologico, a salvarlo dalla crassa ignoranza di chi pretende di governare il fenomeno con norme raffazzonate ed iperboliche, così restituendogli dignità, sensatezza, e soprattutto comprensibilità da parte della pubblica opinione.

Se racconti alla gente che la prescrizione è il privilegio degli imputati ricchi e potenti che possono guadagnarsela grazie agli stratagemmi dei loro costosissimi avvocati, certo che non c’è partita. E se, tra centinaia di migliaia di procedimenti lasciati morire per prescrizione, tiri su ogni volta quello che salvò Berlusconi e quell’altro che salvò Al Capone, vuol dire che non ti interessa discutere seriamente.

Ma noi che conosciamo davvero il problema, noi comunità dei giuristi italiani – avvocatura, magistratura, accademia – che sappiamo nel dettaglio di cosa si stia parlando, non possiamo e non dobbiamo consentire che questioni di questa complessità siano abbandonate a simili mistificazioni, che le trasfigurano prima in ossessioni sociali compulsive, e subito dopo in sciagurate riforme legislative.

Sciagurate ed insensate, perché la riforma Bonafede riesce ad un tempo ad incistare nel nostro sistema penale un principio mortale -resti il cittadino in balia del suo inquisitore e del suo giudice sine die- e ad abbaiare alla luna, visto che l’abrogazione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado inciderà si e no sul 25 per cento del problema, statistiche ufficiali alla mano. Un capolavoro, d’altro canto degno di un legislatore che riesce a sancire che la prescrizione dopo la sentenza di primo grado “resta sospesa fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio”, una boutade esilarante, se non stessimo parlando di cose drammaticamente serie.

Quali sarebbero, peraltro, questi reati di grande allarme sociale che si prescrivono con tale inaccettabile facilità da esigere, a furor di popolo, una così grossolana riforma?

La violenza sessuale si prescrive in 30 anni (termine di dodici anni raddoppiato ed aumentato di un quarto in caso di interruzione ex art. 161 comma 2 c.p.) e con i medesimi criteri di calcolo l’omicidio stradale in 30 anni e fino a 45 nelle varie ipotesi aggravate, in 25 anni e fino a 50 l’inquinamento ambientale che causi morte o lesione; in 37 anni e 6 mesi il disastro ambientale, in 24 anni lo scambio elettorale politico-mafioso, in 40 anni l’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, in 60 anni il sequestro di persona a scopo di estorsione, in 30 anni l’associazione mafiosa; ed ancora, in 30 anni la corruzione in atti giudiziari, in 15 anni e 9 mesi la induzione indebita, , in 12 anni la corruzione per l’esercizio delle funzioni, da 17 anni e 6 mesi fino a 25 anni e 3 mesi i maltrattamenti in famiglia a seconda delle aggravanti, in 25 anni la rapina e l’estorsione, in 15 anni  la concussione, in 18 anni e 9 mesi la bancarotta fraudolenta; e potrei continuare.

Tutti questi termini, come è noto, sono stati appena due anni fa ulteriormente prolungati con la riforma Orlando fino ad altri tre anni complessivamente per i due gradi di giudizio successivi alla sentenza di primo grado. Non basta?

Noi penalisti riteniamo semmai scandalosi la gran parte di questi termini di prescrizione, perché consentono che il cittadino rimanga prigioniero di indagini e processi già per un numero intollerabile di anni. Occorre davvero impudicizia e sprezzo della verità per sostenere che sia necessario molto di più: interrompere la prescrizione dopo il processo di primo grado.

Ancora più sorprendente è l’argomento che vorrebbe sostenere un effetto benefico della riforma sul ricorso alle impugnazioni da parte dell’imputato: allontanata la chimera della maturazione della prescrizione nei successivi gradi di giudizio, l’avvocato scoraggerà il cliente, e perciò diminuiranno appelli e ricorsi per Cassazione.

A volte noi penalisti ci chiediamo se viviamo la nostra professione nelle stesse aule frequentate da chi sostiene simili teorie, o se viviamo in un mondo a parte.

Un difensore impugna una sentenza perché sostiene l’innocenza del proprio assistito, o la colpevolezza per un titolo di reato meno grave, o in punto di pena. E dunque lo farà fino a quando avrà la possibilità anche solo di far guadagnare al proprio assistito un giorno in meno di detenzione, ed altrettanto doverosamente se l’impugnazione sarà in grado comunque di allontanare i tempi di esecuzione della pena. La riforma Bonafede, allungando a dismisura i tempi dei giudizi di appello e Cassazione, per ragioni talmente ovvie da non meritare nemmeno di dover essere illustrate, rafforzerà ancora di più le speranze di un allontanamento della (eventuale) esecuzione della pena.

Dunque l’impugnazione meramente speculativa a fini di prescrizione si riduce ad ipotesi di scuola assolutamente marginali e statisticamente insignificanti (imputato confesso che non contesta la qualificazione giuridica del fatto e che sia stato condannato al minimo della pena con il massimo delle attenuanti concedibili).

Quanto al giudizio di Cassazione, è appena il caso di ricordare che l’ipertrofia delle sentenze di inammissibilità dei ricorsi proprio al fine di congelare il termine prescrizionale alla fase della proposizione del ricorso pretesamente “speculativo” ha da tempo vanificato (con numeri in verità allarmanti, sui quali qui non mette conto di soffermarsi) ogni possibile abuso del diritto di impugnazione.

Alle corte: non vi è una sola ragione per manomettere l’istituto della prescrizione più di quanto non sia già accaduto appena due anni fa con la riforma Orlando. Nel nostro sistema processuale al collasso, la prescrizione non è la patologia ma è semmai il rimedio alla patologia, cioè l’unico serio e doveroso rimedio alla durata irragionevole dei processi, sulla quale invece occorre concentrare ogni sforzo riformatore.

Sappiamo bene quale sia il problema: nessun sistema accusatorio sopravvive a sé stesso se celebra un numero di dibattimenti materialmente insostenibile. È un vizio radicale del sistema, che paralizza l’amministrazione della giustizia e dà forza a chi, con questo pretesto, vuole intervenire riducendo le garanzie processuali ed eludendo il comando costituzionale del giusto processo (immediatezza ed oralità della acquisizione della prova in contraddittorio tra le parti).

Al Tavolo Ministeriale i penalisti italiani si sono seduti indicando al Ministro le tre aree decisive di intervento, e lo ha fatto d’intesa con ANM, dando prova di come il dialogo serio possa essere fruttuoso per tutti: potenziamento dei riti alternativi (patteggiamento, abbreviato condizionato, ed altre forme negoziali alternative a cominciare dalla messa alla prova); rafforzamento (in termini di filtro, ovviamente) della regola di giudizio sia per l’esercizio dell’azione penale che per la decisione del Giudice della Udienza preliminare; forte depenalizzazione, a cominciare dallo sterminato universo dei reati contravvenzionali.

Gli approdi di quel tavolo furono vanificati da contrasti interni alla trascorsa maggioranza: lavoriamo per riprendere quel percorso virtuoso di dialogo e di confronto serio, non ideologico, rispettoso della verità, dei dati statistici, della quotidiana esperienza forense.

Un orizzonte nel quale la riforma della prescrizione non può avere cittadinanza: questo è per noi davvero un obiettivo irrinunciabile, per il quale siamo impegnati con ogni sforzo, e con tutta la determinazione possibile.

24/10/2019
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