Magistratura democratica
Prassi e orientamenti

PCT: Lo scoglio della stampa sul percorso del processo civile telematico

di Enrico Consolandi
Giudice del Tribunale di Milano
Prassi locali concordate vs. statuizioni normative

Quando  uno degli artefici del processo telematico, uno di coloro che hanno contribuito a far nascere consolle e il PCT, come Roberto Braccialini auspica un ritorno alla carta, seppur in affiancamento al telematico, c'è da pensare concretamente a dove vada il processo italiano, fra documenti cartacei e documenti “elettronici”.

Mentre molti si confrontavano con realismo sulle difficoltà di cambiare il processo, di tradurre gli atti processuali in dati e poi in nuove informazioni, un legislatore entusiasta, forse troppo, nel 2012 pensava che un decreto legge che stabilisse una informatizzazione coatta fosse quel che ci voleva.

Peccato che  il governo che aveva fatto quel decreto legge, seguito dai successivi, abbia poi applicato alle spese della pubblica amministrazione tagli lineari, colpendo in particolare la informatizzazione e DGSIA alla quale riservava fondi in diminuzione e compiti crescenti, sino a questi mesi, in cui, ahimè tardi, s'è invertita la tendenza. 

La informatizzazione giudiziaria ne ha sofferto, proprio nel momento in cui avrebbe dovuto compiere il massimo sforzo, nel settore civile e anche in quello penale: all'appuntamento del 2014, poi prorogato al 2015, si è comunque arrivati largamente impreparati.

Se non si scelgono i settori in cui investire si scelgono implicitamente quali da far fallire: quelli che massimamente nel singolo momento storico di investimenti hanno bisogno. Cioè il nostro, quel processo telematico che si pensava di favorire con la obbligatorietà e in questo modo mette in mostra, invece, tutti i suoi limiti attuali.

I mancati sviluppi tecnologici  hanno aperto una grave questione tecnologica che, se poteva essere di importanza relativa in una regime facoltativo, diventa cruciale in tempi di informatizzazione coatta.

Al contempo la mancata formazione ed il non aver appoggiato lo sviluppo telematico con idonei mutamenti organizzativi e normativi, fa sì che la innovazione in cui si fidava due o tre anni fa sia oggi sentita da molti come un peso sull'attività lavorativa quotidiana.

 

MALUMORI

Così molti – avvocati, magistrati o cancellieri - chiedono di tornare o comunque di non abbandonare la carta; la informatizzazione coatta del processo coinvolge oggi non più soltanto sperimentatori o comunque uffici o persone disposte a investire le proprie energie sulle nuove tecnologie, ma anche chi è a disagio con l'informatica e sente le esigenze formative connesse alle nuove tecnologie come un inutile peso.

Una innovazione vince se davvero offre vantaggi tangibili, se le possibilità formative sono ampiamente disponibili, se il sistema è semplice e non necessita troppo apprendimento: non basta un decreto legge che renda obbligatoria una prassi sconveniente per imporla. Così oggi, se taluni vantaggi innegabilmente esistono, soprattutto per cancellieri e avvocati, vi sono anche incertezze e complicazioni normative, discontinuità nei servizi, pecche negli applicativi, che ostacolano l'affermarsi del processo telematico e lo rendono a taluni inaccettabile.  

Ci può essere una tendenza a sfruttare in termini politici questa protesta di chi è stato coinvolto nella informatizzazione senza volerla, ma certo non si può attribuire alla politica tutta la protesta.

Se la richiesta di continuare con la carta viene anche da chi è stato – ed è ancora - protagonista convinto dello sviluppo de PCT, come Roberto Braccialini, ciò significa che vi sono attualmente forti limiti, che c'è un oggettivo malessere del processo telematico, una strettoia che va compresa  per essere superata.

 

SCOGLI

Un primo ostacolo è sicuramente la formazione, necessaria al cambiamento culturale ed operativo, che, con i finanziamenti in calo, è stata lesinata e a volte non è stata di adeguata qualità: per insegnare a dei giuristi occorrono altri giuristi, persone che parlino lo stesso linguaggio, non vanno bene tecnici informatici o ingegneri.

Un secondo fronte è quello tecnologico: alcune difficoltà potrebbero essere superate perché il governo ha assicurato la disponibilità di quei fondi prima negati. E' da vedere però se saranno sufficienti per gli obiettivi, perché continua a mancare un piano  che misuri tempi, obiettivi e finanziamenti, tenendo conto anche delle necessità di formazione ed assistenza.

Si dice ora che  la spesa per l'informatizzazione tornerà quella che era in anni passati, diciamo al 2009-2010, ma nel frattempo il ritardo accumulato è grave, si sono perse professionalità importanti, si è generato uno sconforto crescente, mentre i benefici dei finanziamenti oggi promessi si vedranno solo fra qualche anno.

Soprattutto i finanziamenti non saranno sufficienti a risolvere i problemi di carenza di personale informatico del ministero, essendo le assunzioni impossibili per la legge che ha bloccato il turn-over, in particolare nella giustizia.

Le assunzioni da personale dismesso da altre amministrazioni non si sono ancora viste e non garantiscono le competenze necessarie, soprattutto in materia informatica.

Altro scoglio è quello della politica del personale giudiziario, in realtà un naturale corollario del processo telematico. Non si può pensare al processo telematico senza una profonda rinnovazione del modulo lavorativo;  per esempio è oggi possibile pensare al telelavoro, almeno parziale, in cancelleria, laddove non si debbano più manovrare solo fascicoli cartacei, ma soprattutto file,  ma ciò è possibile solo se è assicurato il funzionamento dei server, oggi in pericolo per la scarsità del personale, e se gli applicativi diventano affidabili. Ma comunque si tratta di pratica tutta da organizzare. 

La questione torna ad essere, almeno in parte, tecnologica, ma non si può andare avanti con i vecchi mansionari, le vecchie funzioni, i vecchi moduli lavorativi, che non prevedono funzioni tecniche dirigenziali: occorre sapere immaginare un nuovo rapporto di lavoro, nuovi strumenti, nuovi incentivi, per sollecitare un mutamento culturale negli operatori e comunque la assunzione di personale nuovo appare improrogabile.

Sul fronte normativo i molti provvedimenti, quasi sempre d'urgenza, spesso hanno aggiunto dubbi e hanno comunque mancato l'obiettivo di semplificazione che veniva sentito come primario da avvocati e magistrati.

Un progetto di legge delega presentato a marzo dal governo, che quale ultimo punto prevedeva anche qualcosa sul processo telematico, dando qualche speranza di organicità, è ancora allo stato di mero progetto, senza alcuna delega in atto.

 

DIFFERENTI DOTAZIONI – DIFFERENTI ORGANIZZAZIONI

Le sperimentazioni sono iniziate nel 2001: la differenza fra una sperimentazione e una prassi nazionale è la capacità di penetrazione, che si avrà solo se la innovazione darà vantaggi sensibili a tutti i soggetti coinvolti; invece molti, come si è visto, fra i magistrati, ma non solo, negano che il PCT sia un reale vantaggio per la loro posizione lavorativa.

In questa situazione molte realtà hanno comunque progredito sulla spinta locale e  si è arrivati a  sensibili disuguaglianze fra uffici differenti: a ben guardare però questa non è una caratteristica del solo telematico, poiché anche negli anni precedenti si registravano prassi ben differenti che portavano a risultati assai distanti nei Tribunali e nelle Corti italiane.

Il problema dunque, ancor prima di un utilizzo uguale della ICT nel processo, è di uniformità della giurisdizione[1]; ma al contempo questa difformità riflette condizioni differenti di carenza di personale, dotazione e organizzazione. Il processo telematico, annullando le distanze, ha solo contribuito a rendere le differenze più evidenti.

Differente nei vari uffici è anche la possibilità di utilizzo di stagisti che costituiscono una delle più riuscite esperienze di aiuto alla giurisdizione e formazione professionale in campo giuridico: anche gli stagisti non sono presenti in maniera omogenea negli uffici giudiziari, ma riflettono la diversa attenzione e fiducia riposte nell'impiego di giovani laureati.

 

LO SCOGLIO  DELLA  STAMPA

Qui si inquadra il problema della carta nel processo telematico:  in alcuni uffici viene sentito come prioritario il problema di chi debba provvedere alla stampa, compito cui si negano i Cancellieri, gli avvocati ed i giudici. Tuttavia in altri uffici questo non è un problema, laddove necessiti la stampa si è trovato il modo di procurarla al giudice, quando necessario.

Anche nell'ambito dello stesso ufficio accanto a giudici che non riescono a fare a meno della stampa ve ne sono altri che anelano a poter vedere tutto solo a video.

Anche questo è un aspetto della variabilità dei modi della giurisdizione.

A fronte di ciò il compito di intervenire con una normativa, come tale necessariamente generale e astratta, che il governo stesso si è attribuito nella l. 132/2015 modificando il c. 9 dell'art. 16 bis[2] del d.l. 179/2012 appare pressoché impossibile, oltre che inopportuno.

Se il telematico sostituisce la carta i costi di gestione possono diminuire, ma se al telematico si aggiunge la gestione del fascicolo cartaceo i costi aumentano.

Oggi però in alcuni casi la doppia gestione è inevitabile.

E' il caso della assegnazione e fissazione dei procedimenti ad opera dei presidenti;   della visione dei fascicoli precedenti alla obbligatorietà del telematico; della consultazione dei fascicoli di primo grado in appello; di gran parte della volontaria giurisdizione e del fallimentare, ove i sistemi non sono ancora a punto; infine gli applicativi sono addirittura inesistenti per l'intervento del PM nel processo civile.

A questo si aggiunge un fattore umano e culturale di disagio di alcuni, in realtà molti, giudici nel leggere a video memorie pensate per la carta o soltanto le memorie più ponderose; su questo, sul miglioramento delle memorie affinché siano pensate per l'informatica il progresso sarà necessariamente lento. Così pure sarà lento il passaggio, altrettanto culturale, alla sintesi raccomandata spesso vanamente dalle leggi, ultima in senso di tempo la l. 132/2015.

Lo strumento normativo – o paranormativo come sarà questo decreto privo di forma regolamentare, ma che necessariamente di regolamento avrà il contenuto -  rispetto all'evolversi della tecnologia, delle dotazioni e del modo di scrivere dei difensori,  è troppo rigido, lento da modificarsi e può diventare fattore di conservazione: anche per questo i protocolli, o le intese organizzative degli uffici,  sono stati ad oggi lo strumento di regolazione della innovazione, ottimi per duttilità ed adattabilità alle caratteristiche concrete degli uffici, intesi anche come aggregazioni di diverse professionalità e di diversi interessi che spesso si combinano più facilmente a livello locale che nazionale.

Una norma che stabilisse il doppio binario, ancorché provvisoria, sarebbe  errata e si trasformerebbe facilmente  in alibi per arrestare l' inserimento delle nuove tecnologie ed il miglioramento anche culturale del PCT,  che il “paracadute” cartaceo rende poco necessario.

Fra i due binari, uno necessariamente verrebbe abbandonato o diverrebbe secondario,  per la impossibilità del già esiguo personale di coltivarli entrambi.

E' poi noto che in Italia il confine fra provvisorio/temporaneo e  definitivo è assai labile: la spinta alla innovazione soprattutto nel settore pubblico è lenta, sia per carenza di incentivi che per una burocrazia sostanzialmente conservatrice e questo è avvertibile anche nel PCT ove la sperimentazione iniziata nel 2001 ha portato frutti concreti solo dopo alcuni lustri.

I modi per procurare la copia cartacea sono molteplici: il lavoro dei Cancellieri, quello degli stagisti,  la stampa diretta del giudice, specie se questi preferisce lavorare a casa propria, il centro stampa centralizzato e, last but not least, la cortesia dell'avvocato.

Questi fattori vanno combinati a seconda della disponibilità ed esigenze di ciascun ufficio e addirittura di ciascun giudice: vi sono uffici sottoorganico in Cancelleria e altri sovraorganico, uffici con parecchi stagisti e uffici che ne sono privi, avvocati cui portare una stampa non pesa e altri che lavorano a chilometri di distanza dall'ufficio, magistrati che preferiscono stampare solo se gli è necessario ed altri che non vogliono o non possono aprire la loro consolle per leggere le memorie ed hanno necessità della stampa.

Anche per questa variabilità delle condizioni di lavoro il decreto privo di natura regolamentare di cui al comma 9 art 16 bis dl 179/2012 dovrebbe per prima cosa non intervenire in quelle situazioni in cui un accomodamento per le copie cartacee è stato trovato: non sono pochi gli uffici ove la copia cartacea non è un problema, mentre sicuramente in altri costituisce un problema superabile con accordi locali. Ma inevitabilmente la soluzione di un ufficio non andrebbe bene nell'altro.

Quindi il “non-regolamento” dovrebbe rispettare gli accordi e le prassi esistenti laddove non diano problemi.

Dove accordi, protocolli o prassi non siano stabiliti vanno incentivati, magari stabilendo – suggerendo più che altro, visto che il decreto  non potrebbe avere carattere prescrittivo - modi di formazione e di modifica. In ogni caso va affrontato anche il problema della pubblicità di queste prassi sulle copie cartacee.

Solo in ultima ipotesi si dovrebbe arrivare ad una “non-regolamentazione” centralizzata per decreto.

 

PRASSI LOCALI CONCORDATE vs. STATUIZIONI NORMATIVE

Nel PCT la spinta locale e la prassi condivisa è stata la vera forza trainante, nella incertezza di una guida centrale, specie dal 2009 in poi, e sarebbe un errore ora far prevalere una organizzazione centralizzata che passi sopra alle intese locali, facendo a meno del formidabile motore spontaneistico che sin qui ci ha sorretti.

Per quanto riguarda il coinvolgimento dei riluttanti questo non può che fare  affidamento su una robusta semplificazione delle procedure, sulla formazione ed assistenza   e sul miglioramento della affidabilità dei sistemi: ancora una volta la questione si fa tecnologica ben più che normativa e ciò vale anche sulla necessità della carta.

Rispetto alle oggettive difficoltà del nostro sistema processuale nell'informatizzazione coatta, voluta dal 2012 a oggi dal nostro legislatore, sarebbe dunque errata una risposta normativa tanto nel senso di abolire la carta, quanto di ripristinarla, ma anche la proposta  mediata di affiancamento non può essere disposta con norme - o para-norme - ma va gestita con intese locali in uno sforzo di miglioramento del servizio, nel quale oggi l'aspetto tecnologico appare primario.

Del resto sul processo telematico l'Italia intera è oggi un cantiere, un fenomeno nuovo e in rapida crescita, nel quale vanno messi in conto differenti sviluppi,  disarmonie, difficoltà e fin anche contrasti, ma la esperienza sin qui maturata ha insegnato che la statuizione normativa ha aiutato poco ed a volte è stata fattore di difficoltà e rigidità, mentre molto  più utili sono stati il coinvolgimento, l'ascolto di tutte le categorie interessate, la gestione delle situazioni locali.

E così bisogna continuare. 



[1]Con il d.l. 83/2015 è venuta meno la necessità delle autorizzazioni al processo telematico di cui all'art. 35 dm 44/2011, di dubbia legittimità e variegate su tutto il territorio italiano, che istituzionalizzavano la “pelle di leopardo” fra uffici più e meno telematici, per cui la differenza è oggi funzione della sola diversa organizzazione.

[2]Questo il testo normativo: “con  decreto  non  avente  natura regolamentare  il  Ministro   della   giustizia   stabilisce   misure organizzative per l'acquisizione anche di copia cartacea  degli  atti depositati con modalita' telematiche nonche' per la  riproduzione  su supporto analogico degli atti depositati con le  predette  modalita', nonche' per la gestione  e  la  conservazione  delle  predette  copie cartacee.

12/10/2015
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