Magistratura democratica
Giurisprudenza e documenti

Legittima la rimozione da parte di Facebook delle pagine di Forza Nuova dal social network

Nel ricorso si lamentava la disattivazione da parte di Facebook delle pagine di Forza Nuova

Il provvedimento che pubblichiamo è stato adottato dal Tribunale di Roma, sezione per i diritti della persona e immigrazione, in data 23 febbraio 2020, pubblicato il 24 febbraio.
Nel ricorso si lamentava la disattivazione da parte di Facebook delle pagine di Forza Nuova, delle sue articolazioni locali e di gruppi a lei affiliati (come Lotta Studentesca e il Sindacato Nazionale Lavoratori Italiani – Sinlai, fondato da Forza Nuova), nonché la disattivazione degli account di alcuni singoli utenti, tutti amministratori delle pagine disattivate. In particolare i ricorrenti ritenevano che tale condotta avesse violato il loro diritto fondamentale alla libera manifestazione del pensiero. Una questione simile era stata affrontata dal Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, che aveva accolto il ricorso proposto da Casapound ordinando di ripristinare le pagine e gli account rimossi (ordinanza del 12 dicembre 2019 nel procedimento n. 59264/2019).
Con questo provvedimento il ricorso è stato invece rigettato ritenendo legittima la condotta di Facebook. Il provvedimento dopo un escursus di tutta la normativa nazionale sovranazionale applicabile nella materia in questione, delle condizioni contrattuali e standard della Community alle quali chiunque deve aderire per potersi iscrivere a facebook, nonché della giurisprudenza nazionale e sovranazionale, conclude per la legittimità della risoluzione del contratto da parte di facebook nei confronti dei ricorrenti. Nel provvedimento, in linea con la normativa e la giurisprudenza nazionale sovranazionale esaminata, si afferma infatti che il diritto alla libera manifestazione del pensiero incontra il limite del rispetto degli altrui diritti fondamentali, primo tra tutti il rispetto della dignità umana ed il divieto di ogni discriminazione, a garanzia dei diritti inviolabili spettanti ad ogni persona. Sicchè la risoluzione del contratto da parte di Facebook non aveva violato alcun diritto fondamentale dei ricorrenti, i quali avevano utilizzato i loro account e le pagine di Forza Nuova da loro amministrate per diffondere “discorsi d’odio”, vietati dalle clausole contrattuali e dagli standard della Community sottoscritti dai ricorrenti.

24/02/2020
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