Magistratura democratica
Magistratura e società

La ripartenza della giustizia civile: l’esperienza di Torino

di Marco Ciccarelli
Presidente di sezione civile del Tribunale di Torino
Il riavvio dell’attività giudiziaria nel settore civile implica una progettualità. Qui di seguito alcuni spunti, partendo dall’esperienza del Tribunale di Torino

1. La “fase 2” nell’immaginario collettivo…

In questi giorni di restrizioni parlare del riavvio delle attività, del progressivo ritorno alla normalità, in una parola, della cosiddetta “fase 2”, è emotivamente coinvolgente. Perché permette a ciascuno di proiettarsi oltre questo momento difficile, di godere del desiderio di ciò che oggi non può fare ma sa, con ragionevole certezza, che presto o tardi potrà tornare a fare. E anche perché spalanca le porte alle preoccupazioni legate alle difficoltà economiche e sociali che la pandemia ha innescato. Il coinvolgimento emotivo va però oltre questa basilare pulsione verso i propri desideri e le proprie paure e dipende dal significato di “tragedia collettiva” della fase che stiamo vivendo, e dalla volontà di farne occasione di progresso e di miglioramento. I ricorrenti paragoni del presente a un periodo di guerra e del prossimo futuro a un periodo postbellico, con le difficoltà ma anche con l’afflato di rinascita che ne conseguono, sono un esempio di questo comune sentire. Lo scrittore Paolo Giordano, nel suo libro “Nel contagio”, esprime questa sensibilità parlando della necessità di “acquistare un cuore saggio” e di “non permettere che tutta questa sofferenza trascorra invano”.

 2.   …e nella riorganizzazione degli uffici giudiziari

In che misura queste tensioni ideali possono essere trasfuse nell’attività di riorganizzazione degli uffici giudiziari conseguente alla pandemia? Il settore dell’amministrazione della giustizia è percepito dal cittadino come in perenne crisi, bisognoso di riforme, incapace di dare risposte tempestive ed efficaci. Chi opera all’interno di questa realtà è consapevole che la situazione è molto più variegata, caratterizzata da settori e territori diversamente efficienti. Per gli uffici e i settori già oggi efficienti l’auspicio per la “fase 2” è quello di ritornare alla normalità produttiva, assorbire in tempi rapidi i colpi della stasi, evitando che producano troppi danni in termini di arretrato e tempi di definizione dei processi. Per gli uffici meno efficienti il ritorno alla normalità è auspicabile solo come “male minore”; mentre l’obiettivo dovrebbe essere quello di un ripensamento complessivo dell’organizzazione, sfruttando anche gli strumenti che la legislazione dell’emergenza ha messo (per ora temporaneamente) a disposizione. Tuttavia, questo percorso verso una maggior efficienza è più agevole proprio per quegli uffici che già si trovano in una situazione favorevole, che sono meno gravati dal carico dell’arretrato, che possono contare su un avanzato grado di attuazione del processo telematico, che dispongono di spazi adeguati e di uffici per il processo già strutturati.

Per evitare che nel settore dell’amministrazione della giustizia la “sofferenza” (cioè il temporaneo blocco dell’ordinaria tutela giurisdizionale dei diritti) trascorra invano, occorre soffermarsi sull’organizzazione che gli uffici si sono dati nella fase di picco dell’epidemia; sul modo in cui stanno progettando la ripresa delle loro attività; sull’interlocuzione che riescono ad avere al loro interno e con gli altri operatori della giustizia.

3.  L’esperienza del Tribunale di Torino: dai primi segnali di allarme al lockdown

Il Tribunale civile di Torino è fra gli uffici che partono da una situazione vantaggiosa: per la consolidata capacità di gestione del processo telematico (back office centralizzato, sistema di prenotazione delle udienze di sfratto e PPT, accesso a molte cancellerie su appuntamento, URP e sportelli di prossimità), per i bassi tempi di definizione delle cause, per la presenza di UPP già da tempo strutturati.

Questo assetto organizzativo ha permesso di gestire la fase pre-lockdown (quel periodo che va indicativamente dal 20 febbraio al 9 marzo) con misure relativamente efficaci quali: la chiusura delle cancellerie sezionali e l’accentramento di ogni servizio di ricevimento del pubblico presso l’URP, dotato di sportelli “protetti”; l’ingresso contingentato e regolamentato nelle aule dove si tenevano le udienze più affollate (in particolare gli sfratti e i PPT), senza creare eccessivi assembramenti nelle aree antistanti, grazie alla prenotazione per fasce orarie di queste udienze. L’efficacia di queste misure è, per l’appunto, “relativa”; va cioè rapportata alla situazione di uffici che, non potendo contare su questo tipo di organizzazione (in gran parte preesistente all’emergenza) hanno necessariamente esposto il pubblico e gli operatori a un maggior rischio di contagio.

All’indomani del dl 8 marzo 2020 n. 11, il Tribunale ha assunto immediatamente (con provvedimento del 10 marzo) misure di drastico contenimento degli accessi: dapprima contingentando – di concerto con gli altri uffici ospitati nel Palazzo Caccia – il numero degli accessi esterni a 200 al giorno (un numero inferiore da 10 a 20 volte quello degli accessi medi giornalieri nei periodi “normali”). Poi specificando, settore per settore, l’ambito applicativo della sospensione delle udienze e dei termini prevista dal dl n. 11/20. Infine, vietando ai giudici di emettere provvedimenti di fissazione o rifissazione di udienze prima delle linee guida che sarebbero state concordate fra il Tribunale e il COA.

A distanza di pochi giorni (il 18 marzo) il Tribunale e il locale Ordine degli avvocati hanno concordato un primo protocollo (significativamente intitolato “Nessun si muova”) che – sul presupposto della drastica riduzione del personale amministrativo presente in ufficio, e della conseguente limitatissima possibilità di operare sui registri di cancelleria, i cui applicativi non sono accessibili da remoto – vietava agli avvocati fino al 15 aprile (termine poi prorogato all’11 maggio) i depositi di atti che non concernessero direttamente i procedimenti non sospesi (disponendo che tali depositi fossero “rifiutati” dalla cancelleria). Con separato provvedimento in pari data la dirigenza del Tribunale dettagliava le modalità con cui gli avvocati dovevano segnalare l’urgenza di trattazione e il modo in cui questa doveva essere gestita dai giudici e dalla cancelleria.

Il 23 marzo sono state varate le linee guida per la trattazione dei procedimenti urgenti ex art. 83, comma 3° lett. A) dl n. 18/2020, i cui punti salienti sono:

  1. interpretazione rigorosa dei procedimenti rientranti nel concetto di urgenza[1];
  2. necessità di motivata istanza di parte per chiedere la trattazione urgente, al di fuori di casi di urgenza normativamente tipizzati[2];
  3. preferenza per la modalità di trattazione dell’udienza con scambio di note scritte, laddove consentita[3];
  4. limitazione alla partecipazione personale delle parti alle udienze (“fisiche”), da celebrarsi, comunque, a porte chiuse e in aule specificamente individuate, idonee a permettere adeguato distanziamento.

Il combinato operare di queste stringenti limitazioni agli accessi e ai depositi ha sostanzialmente paralizzato l’attività ordinaria. E ha dato la sensazione (recepita e amplificata da alcuni articoli della stampa locale) di una misura “eccessiva”, tale da mortificare il diritto alla tutela giurisdizionale, e non giustificata in relazione alla possibilità di lavoro da remoto dei giudici.

 4. Le ragioni di una scelta

Le rigorose scelte di chiusura adottate dall’ufficio sono state concertate con il Consiglio dell’Ordine. E le linee guida sono state elaborate congiuntamente e condivise senza riserve da tutti i presidenti di sezione. Le ragioni di queste scelte vanno cercate, per un verso, nell’esigenza di gestire nel modo più efficace la fase strettamente emergenziale; e, per altro verso, nella volontà di porre le corrette basi per una ripartenza efficace e ordinata. Sotto il primo profilo, viene in considerazione non soltanto la necessità di assicurare il distanziamento prescritto dalla normativa emergenziale; ma anche quella di garantire la tutela di quegli interessi urgentissimi e indifferibili esclusi dal generalizzato regime di sospensione. La collocazione in smart working della quasi totalità del personale di cancelleria[4] non permetteva infatti la tempestiva accettazione degli atti in arrivo. Consentire il loro deposito indiscriminato avrebbe significato, in prima battuta, rendere difficile l’individuazione delle urgenze da trattare nella fase di sospensione; e, al momento della ripresa, gravare le cancellerie di una mole di arretrato difficilmente gestibile. Quanto al divieto di deposito dei provvedimenti dei giudici, esso trovava causa (oltre che nell’identica esigenza di non gravare il lavoro della cancelleria) nella volontà di programmare in modo corretto la fase della ripresa. La ricalendarizzazione delle udienze deve essere gestita secondo un’intelligenza unitaria e con una visione d’insieme, che tenga conto degli strumenti normativamente offerti per la trattazione, del loro orizzonte temporale, delle regole di protocollo concordate, dei limiti in cui l’ufficio può gestire (tenendo conto del numero e dell’adeguatezza degli spazi disponibili) le udienze “in presenza”. Tutti elementi che, nel momento in cui sono stati adottati questi provvedimenti (intorno al 20 marzo), ancora non erano definiti. Permettere che ciascun magistrato ricalendarizzasse le proprie udienze (o depositasse provvedimenti, come le riserve istruttorie, o le fissazioni dei ricorsi, che normalmente implicano la fissazione di un’udienza) avrebbe significato porre le premesse per una ripresa caotica. Non solo perché improntata a criteri e interpretazioni individuali e frammentarie; ma anche perché destinata a generare, nei destinatari dei singoli provvedimenti, aspettative (sui tempi e i modi di trattazione) difficili da mantenere.

5. I protocolli per la trattazione delle udienze con note scritte e da remoto

Il dl n. 18/2020 (art. 83, comma 7°) offre ai dirigenti degli uffici un ventaglio di strumenti per contemperare l’esigenza di assicurare la tutela giurisdizionale dei diritti con quella, primaria, di tutela della salute. Il “minimo contemperamento” è il semplice rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno[5] (lett. g). Altre misure sono volte a contenere l’accesso agli uffici, disciplinandone tempi e modi (limitazione dell’accesso del pubblico e degli orari di apertura, accesso ai servizi con prenotazione, celebrazione udienze a porte chiuse). Innovative e di particolare interesse sono le disposizioni che permettono lo svolgimento delle udienze civili mediante scambio di note scritte (lett. h) e mediante collegamenti da remoto (lett. f). Queste disposizioni, che interferiscono sulle modalità di trattazione delle cause e toccano quindi il punto nevralgico di ogni processo civile, cioè il contraddittorio fra le parti, richiedono un delicato coordinamento con le norme del codice di rito. Il contesto emergenziale in cui sono state emanate e i tempi stringenti per dare loro attuazione hanno inevitabilmente compresso le possibilità di dialettica, confronto ed elaborazione scientifica. E hanno indotto molti uffici a integrare le scarne previsioni normative attraverso protocolli concordati con i locali ordini professionali. Un livello di concertazione basso: sia perché segue, anziché precedere, l’intervento normativo; sia perché coinvolge quasi esclusivamente i “vertici” degli uffici giudiziari e i rappresentanti della classe forense. D’altra parte, anche la cornice di riferimento di queste elaborazioni locali promana da organismi rappresentativi: la proposta di protocollo per la trattazione da remoto e con scambio di note scritte è stata elaborata dal C.N.F. in collaborazione con la Struttura tecnico organizzativa del CSM (S.T.O.) e con DGSIA. Questo però è forse l’unico livello di concertazione possibile in questa fase.

Il Tribunale di Torino si è dotato (fra il 10 e il 24 aprile) di diversi protocolli per la trattazione delle udienze mediante scambio di note scritte e da remoto. Un protocollo “generale”, che riguarda le cause trattate con il rito ordinario, col rito del lavoro e col rito sommario, oltre che i procedimenti cautelari. Questo documento fornisce anche una cornice di riferimento per la trattazione di materie specifiche, oggetto di separati protocolli: le esecuzioni, i procedimenti concorsuali, la famiglia. Due ulteriori protocolli disciplinano, infine, la ripresa delle attività e la trattazione da remoto e con note scritte per l’ufficio del Giudice di Pace.

Credo sia importante mettere in evidenza, più che i contenuti di dettaglio dei singoli protocolli, alcuni principi di riferimento che li ispirano. E che vogliono essere un contributo a quella “tensione verso il meglio” di cui si diceva all’inizio.

  1. La prima scelta di fondo è stata quella di integrare il tessuto normativo mancante nel decreto legge. Quest’ultimo introduce due innovative modalità di trattazione del processo (scambio di note scritte e udienza da remoto), senza raccordarle con le norme del codice di rito. La mancanza è meno grave per la trattazione da remoto, che realizza pur sempre un’udienza “fisica” (pur se a distanza), nel corso della quale possono essere svolte le medesime attività di un’udienza tradizionale. Più complesso il coordinamento dell’udienza mediante scambio di note scritte, perché il deposito di queste note, a seconda del tipo di udienza di cui si tratti e delle scansioni assegnate al loro deposito, interferisce sul contraddittorio. Il Protocollo adottato dal Tribunale contiene disposizioni dettagliate sul provvedimento di fissazione dell’udienza e la sua comunicazione o notificazione, sui termini da assegnare nei diversi casi, sul contenuto e la funzione delle note, sull’attività del giudice, delle parti e della cancelleria prima, durante e dopo l’udienza. Si tratta – ovviamente – di scelte discutibili e migliorabili[6]. Ma si tratta pur sempre di “scelte”, con cui l’ufficio (inteso in senso ampio, comprensivo del Foro locale) si assume la responsabilità di elaborare e suggerire una interpretazione uniforme di norme che – per il loro contenuto generico – necessitano di interpretazione integrativa.
  2. La seconda linea portante del Protocollo è quella di offrire una chiara indicazione sull’ambito di applicazione delle nuove norme; individuando specificamente i casi in cui va preferita la trattazione scritta e quelli in cui va preferita quella da remoto[7]. Anche qui, quelle proposte non sono le uniche soluzioni possibili né necessariamente le migliori. Ma sono scelte che tengono conto della situazione dell’ufficio, del suo livello di informatizzazione, della disponibilità di spazi adeguati per le udienze fisiche, del lavoro che ciascuna modalità di trattazione fa ricadere sui servizi di cancelleria. La scelta di fondo è quella di preferire la trattazione scritta nei casi in cui lo scritto è … meno rilevante, cioè nei casi in cui l’udienza “sostituita” dalla trattazione scritta si risolve normalmente in un richiamo ad atti difensivi già depositati (così nelle udienze di precisazione conclusioni, ammissione prove o giuramento del CTU). La trattazione scritta è indicata come alternativa a quella da remoto nei casi in cui l’udienza è luogo reale di trattazione, quando cioè gli scritti già depositati sono il presupposto di difese orali funzionali a integrarli o contestarli (così nelle udienze di discussione, in quelle di trattazione di procedimenti cautelari, in quelle di prima comparizione). In questi casi al giudice è stata lasciata la scelta di individuare la modalità di trattazione più adeguata al caso concreto.
  3. La terza linea di intervento è, forse, la più importante; sicuramente la più ardita. La sua finalità è quella di dotare l’ufficio di un orizzonte temporale più ampio per programmare la “fase 2”, prevedendo che – con il consenso delle parti – le udienze mediante scambio di note scritte o con trattazione da remoto si svolgano anche in date successive al 30 giugno 2020[8], purchè “fissate”, cioè calendarizzate (o “ri-calendarizzate”), in data precedente. I presupposti di questa scelta vanno ricercati, in punto di diritto, nel principio dispositivo e in quello di conservazione degli atti processuali che hanno raggiunto il loro scopo; e, in punto di fatto, nell’esigenza di assicurare una celere ripresa dell’attività giudiziaria, che – in una fase di pandemia ancora in corso – non potrebbe essere assicurata attraverso le modalità di trattazione ordinarie (le quali, anzi, sono destinate a subire ulteriore rallentamento a causa degli imperativi sul distanziamento, che rendono concretamente non fruibili molti spazi fino a ieri utilizzati). In questo modo gli avvocati e le parti – chiamate a esprimere l’eventuale dissenso (vincolante) rispetto alla modalità di trattazione prescelta dal giudice – sono coinvolti e responsabilizzati sulla gestione del processo e sulla sua durata. E’ questo anche un modo per recuperare, a livello di singola causa, quella “concertazione” che l’emergenza epidemica ha impedito di svolgere in fase di elaborazione delle norme.

 6. L’utilizzo degli spazi

La disponibilità e la regolamentazione di uso degli spazi sono, in ogni settore sociale ed economico, il punto focale per organizzare la ripresa delle attività. Gli uffici giudiziari non fanno eccezione a questa regola e, infatti, molte fra le misure che i dirigenti possono adottare (ex art. 83 comma 7 dl n. 18/20) riguardano proprio i tempi e i modi di accesso agli uffici, sia per i servizi al pubblico che per le udienze. Queste misure organizzative sono adottate sentita l’autorità sanitaria regionale ed hanno la esplicita finalità di “evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone”. Il problema degli spazi – soprattutto nel settore civile – è reso meno drammatico dalla possibilità di sostituire l’udienza con uno scambio di scritti difensivi; oppure di svolgerla nel “non luogo” di uno spazio virtuale. La concreta incidenza di queste misure e il loro orizzonte temporale diventano quindi decisivi per poter programmare razionalmente l’utilizzo degli spazi. Per questo motivo a Torino, dopo la prima fase di rigorosa e stringente limitazione degli accessi, si è scelto di intervenire sull’utilizzo degli spazi solo dopo l’approvazione dei protocolli, che offrono una prospettiva ragionevolmente affidabile sul numero di udienze che potranno essere trattate con le nuove modalità.

Nel palazzo di giustizia di Torino – come accade in molti uffici italiani – i giudici civili tengono normalmente udienza nelle proprie stanze. Il palazzo – relativamente recente, ma progettato per un rito civile prevalentemente collegiale, oggi non più vigente – dispone di un certo numero di aule di udienza che, col tempo, sono state in parte destinate a servizi amministrativi e in parte utilizzate per le udienze collegiali di alcune sezioni, o per le udienze con rilevante afflusso di persone (convalide di sfratto, pignoramenti, separazioni). Si sono quindi individuate, di concerto con l’autorità sanitaria, le aule idonee a ospitare le udienze (monocratiche e collegiali) nel rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fra le persone; e si sono poi assegnate le aule alle singole sezioni, secondo un calendario articolato su 6 giorni settimanali, mattina e pomeriggio (escluso soltanto il sabato pomeriggio). Alle singole sezioni è stata richiesta una programmazione delle attività di udienza, a partire dal 12 maggio e fino al 31 dicembre, esclusivamente nei giorni e nelle aule assegnate, vietando, quindi, ogni udienza al di fuori di quegli spazi.

Sono provvedimenti di grande impatto sull’esercizio dell’attività giudiziaria. Da un lato, ne permettono la ripresa sin dal 12 maggio, evitando di adottare la misura “estrema” prevista dal comma 7 lettera g (rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio); una misura tutt’altro che “ipotetica” in una realtà ancora ad alta diffusione del contagio come quella piemontese. Dall’altro, prescrivono modalità di trattazione delle udienze che, entro un orizzonte temporale di media durata (31 dicembre 2020), limitano in modo incisivo il numero di cause che ciascun giudice può trattare: a fronte della attuale illimitata disponibilità di un’aula di udienza per ciascun giudice (che coincide con il suo ufficio), utilizzabile con la massima elasticità organizzativa, le possibilità di fissare udienza “fisica” vengono compresse nei giorni e negli orari assegnati a ogni sezione e a ogni giudice. E’ una misura che fa gran conto sulla possibilità di recuperare gli spazi (fisici e, di conseguenza, processuali) perduti attraverso le forme di trattazione innovative, scritta e da remoto, introdotte dal decreto.

7. Il riavvio delle attività e la rifissazione delle udienze

I provvedimenti di cui si è parlato – che, com’è ovvio, non esistevano nel momento in cui è stato adottato l’iniziale “lockdown dell’ufficio” – sono il presupposto per programmare una ordinata ed efficace ripresa delle attività ordinarie. Come si è detto, sono misure fra loro collegate. I protocolli definiscono il perimetro di applicabilità e l’orizzonte temporale delle nuove modalità di trattazione. I provvedimenti sull’utilizzo delle aule di udienza presuppongono che una parte dell’attività giudiziaria possa svolgersi, per un certo tempo, con quelle modalità; individuano il verosimile “fabbisogno residuo” delle sezioni (cioè gli spazi indispensabili per tenere le udienze che richiedono la trattazione fisica); e assegnano questi spazi prescrivendone un utilizzo omogeneo (su tutti i giorni e gli orari della settimana) e conforme alle indicazioni dell’autorità sanitaria.

L’individuazione di un orizzonte di medio periodo (possibile grazie alla previsione dei protocolli di cui si è detto al punto 5 c) è l’elemento chiave che consente ai giudici di ri-calendarizzare le udienze non tenute (dal 9 marzo all’11 maggio) e anche quelle successive, facendo conto su quelle modalità e su quegli spazi.

C’è anche un altro, decisivo elemento, che permette l’effettiva ripartenza delle attività: il rientro in servizio di una parte significativa del personale amministrativo collocato in smart working dall’inizio di marzo. Com’è noto, l’efficacia del lavoro da remoto di questo personale si è rivelata inconsistente a causa della mancata apertura all’utilizzo da remoto degli applicativi che gestiscono i registri di cancelleria (SICID e SIECIC). Fino alla fine di aprile, i servizi di cancelleria sono stati presidiati da un limitatissimo numero di addetti, appena sufficiente a gestire le urgenze definite dal D.L. 18/20. L’ordine di blocco dei depositi (interni ed esterni) adottato con il protocollo “Nessun si muova” trova la principale ragion d’essere in questa carenza di personale amministrativo. Dall’inizio di maggio, grazie alle misure precauzionali adottate, l’ufficio ha potuto gradualmente incrementare il personale in presenza.

Su queste premesse, il Tribunale e l’Ordine degli avvocati, subito dopo l’approvazione dei protocolli, hanno concordato una road map per il progressivo riavvio delle attività, con la quale si specificano gli atti e i provvedimenti che nelle ultime settimane prima della fine della sospensione (e cioè dal 20 aprile all’11 maggio) possono essere depositati. E’ un documento importante perché ciascuna categoria di operatori è responsabilizzata – attraverso un programma concordato dal dirigente dell’ufficio e dall’organismo rappresentativo – rispetto al lavoro dell’intera “filiera produttiva”. Ai giudici si chiede di scaglionare il deposito dei provvedimenti per tener conto del limitato numero di personale amministrativo presente in ufficio. I depositi esterni degli avvocati vengono gradualmente riaperti, dando precedenza a quelli che meno impegnano le cancellerie nell’attività di accettazione e a quelli che presentano maggiore urgenza. Agli avvocati si raccomanda di rispettare la tempistica indicata e di non sollecitare le cancellerie, avvertendo che i tempi di accettazione potranno essere sensibilmente diversi da quelli normali.

8. I procedimenti decisionali nella fase di emergenza

Le scelte organizzative di cui si è parlato producono effetti immediati e notevoli. Non solo sulle modalità di lavoro dei magistrati, degli avvocati e del personale amministrativo; ma anche sull’atteggiarsi del contraddittorio nel processo, sui tempi di trattazione delle cause e dunque, a cascata, sulla tutela dei diritti. Il tema della “deviazione” dei procedimenti decisionali dell’emergenza rispetto a quelli ordinari è oggetto di generale attenzione in tutti gli ambiti e a tutti i livelli. I provvedimenti che i capi degli uffici possono adottare in base ai commi 6 e 7 dell’art. 83 richiedono che siano “sentiti l’autorità sanitaria regionale … e il Consiglio dell’ordine degli avvocati”. La consultazione con l’ordine degli avvocati è, probabilmente, il massimo livello di concertazione realisticamente compatibile con l’urgenza con cui devono essere adottate le misure organizzative. Un maggior livello di condivisione può essere recuperato attraverso il coinvolgimento dei presidenti di sezione e, tramite loro, dei giudici dell’ufficio, nella fase di elaborazione delle regole di protocollo. Un procedimento che, a Torino, è stato seguito, sia per le linee guida (indicazioni a valenza e contenuto prevalentemente interni all’ufficio), sia per i protocolli (che hanno invece il significato di un “accordo” fra diversi soggetti). E’ però evidente che la necessità di assumere in tempi rapidi decisioni urgenti ha limitato la possibilità di coinvolgimento e di ascolto. Ed è anche evidente che i protocolli dell’emergenza non hanno la stessa natura dei protocolli conosciuti nell’esperienza pluridecennale degli osservatori per la giustizia civile. Questi ultimi nascono dal confronto fra le diverse categorie degli operatori di giustizia, da una esperienza vissuta che, in quanto riconosciuta come “virtuosa”, viene condivisa e raccomandata. I protocolli di oggi sono regole per gestire l’emergenza, per integrare norme nuove e manifestamente generiche, per orientare giudici, avvocati e personale amministrativo. Non nascono da un’esperienza sedimentata e discussa, ma da una prima astratta interpretazione, condivisa nei limiti di quanto l’urgenza ha consentito di fare.

L’adozione di questi protocolli e linee guida non solo è pienamente legittima in base alle previsioni del dl n. 18/20; ma rappresenta anche una scelta organizzativa virtuosa. Nel periodo del contagio, questi provvedimenti mettono a disposizione – non tanto dei giudici e degli avvocati, quanto delle parti e, quindi dei diritti che queste fanno valere nel processo – degli strumenti “in più”, per trattare il processo in modo compatibile con la norma primaria sottesa a tutta la legislazione emergenziale: la tutela della salute. E’ peraltro evidente che, trascorso il periodo emergenziale, i nuovi assetti organizzativi potranno e dovranno aprirsi a un maggior confronto. Sotto il profilo esegetico (ammesso che le nuove norme sulla trattazione scritta e da remoto sopravvivano), per migliorare e integrare le indicazioni interpretative offerte dal protocollo. Sotto il profilo gestionale, per verificare la capacità dei nuovi assetti di assicurare, nella stessa misura, la tutela dei diritti e il benessere organizzativo di tutti gli operatori.

 9.  Il “buono da salvare”

L’esperienza traumatica che l’amministrazione della giustizia sta vivendo in questi giorni ha prodotto anche dei “buoni frutti”? Al di là degli insegnamenti che ogni passaggio negativo della vita porta con sé, c’è qualcosa degli assetti organizzativi adottati in questo periodo che potrà essere salvato e mantenuto per avere domani, in condizioni normali, una giustizia migliore?

E’ forse presto per rispondere a questa domanda. Fra pochi giorni i giudici e gli avvocati cominceranno a sperimentare le udienze “virtuali”, in cui la presenza delle parti è surrogata dal deposito di note difensive; e le udienze da remoto, in cui la comunicazione diretta, visiva e uditiva, sono salvaguardate, ma in assenza del diretto contatto fisico. L’adeguatezza di queste forme di trattazione è oggetto di dibattito acceso in questi giorni, per lo più riguardante il settore penale, dove sembra prevalere un netto sfavore. Nell’ambito civile le posizioni sono più differenziate e probabilmente influenzate dall’esperienza soggettiva dei singoli, dal tipo di udienza a cui ciascuno, istintivamente, si riferisce quando pensa a una “udienza civile”. Le opinioni sin qui espresse sono, però, “pre-giudizi”; perché non possono basarsi sulla esperienza concreta di udienze che, fino ad oggi, non ci sono state; e non possono valutare, se non in via astratta e ipotetica, la loro adeguatezza a sostituire una trattazione ordinaria. Le attività che si svolgono in una udienza civile variano moltissimo a seconda del rito e del tipo di udienza; in molti casi (e, tipicamente, per certe tipologie di udienze), la trattazione si risolve in un richiamo agli scritti già depositati; il grado di “coinvolgimento emotivo” della discussione di una causa civile è, normalmente, limitato e le “suggestioni “ di una discussione orale, pur se tecnicamente complessa, possono adeguatamente essere veicolate dal mezzo telematico. Più difficile sembra invece, attraverso questi mezzi, l’esercizio dei poteri di direzione e coordinamento riservati al giudice (in particolare le richieste di chiarimento ex art. 183, comma 4°, l’interrogatorio libero delle parti, la formulazione di una proposta transattiva, che è innegabilmente più efficace se formulata al cospetto “fisico” delle parti). E’ però importante poter sperimentare i nuovi strumenti, per esprimere, un domani, opinioni maggiormente consapevoli. Anche per questo il Protocollo adottato dal Tribunale di Torino ha ampliato l’orizzonte temporale di loro utilizzo, coinvolgendo e responsabilizzando gli avvocati rispetto alla scelta. Sperimentare significa anche poter valutare quale modalità di trattazione è più adeguata in relazione alla singola fattispecie: una possibilità, questa, che solo oggi abbiamo a disposizione.

Ci sono anche altri “buoni frutti” di questa esperienza. Il primo è il completamento del processo civile telematico, con l’estensione dell’obbligo di deposito telematico a tutti gli atti e documenti, previsto – seppure, allo stato, in via temporanea, fino al 31 luglio – dall’art. 83 comma 11 dl n. 18/20.

Il secondo è l’attenzione a modalità di trattazione dei processi “ordinate”, rispettose – prima ancora che del distanziamento sociale oggi imposto dalla pandemia – delle esigenze e della dignità delle persone che vengono a contatto col servizio giustizia. Rispettare gli orari di udienza, attivare servizi di prenotazione delle udienze affollate, evitare assembramenti di persone in attesa, assicurare l’accesso ai servizi con prenotazione, convocare le parti in udienza solo quando realmente necessario, … Sono misure utili oggi a contenere la diffusione del contagio; ma che sarebbe uno spreco dimenticare domani, quando potranno, se non altro, contribuire alla qualità percepita del servizio reso nei nostri uffici. Alcune di queste misure, già strutturali nel Tribunale di Torino, si sono rivelate utili – come si è detto – già nella fase di gestione dell’emergenza precedente il lockdown.

Il terzo frutto positivo è l’uniformità organizzativa che alcuni uffici sono stati in grado di assicurare; evitando che, di fronte a sospensioni dei processi e dei termini processuali, al venir meno del personale amministrativo, al susseguirsi di norme frammentarie e incomplete, le risposte e le soluzioni individuali dei singoli magistrati producessero disorientamento e disomogeneità di trattamento. Certamente le soluzioni adottate dovranno essere nuovamente discusse “in tempo di pace”, bilanciandole con altri interessi ed esigenze, oggi necessariamente recessivi. Ma l’uniformità di indirizzo e l’omogeneità di organizzazione costituisce un indiscutibile punto di forza del servizio reso da un ufficio giudiziario.

10. Non farsi (più) trovare impreparati

Quanto di buono è nato dall’emergenza potrà far sì – se valorizzato e reso strutturale – che “tutta questa sofferenza non sia passata invano”[9].

Ma “avere un cuore saggio”[10] significa anche eliminare gli ostacoli che hanno reso così pesante, durante l’emergenza di oggi, il blocco degli uffici giudiziari. Primo fra tutti l’impossibilità di gestire da remoto gli applicativi che governano i registri di cancelleria (SICID e SIECIC). Questa impossibilità crea una netta asimmetria operativa fra i magistrati – pienamente in grado di gestire l’intero processo da remoto, tanto più con gli strumenti oggi messi a disposizione dalla legislazione dell’emergenza – e il personale amministrativo – la cui “modalità di lavoro ordinaria” (cioè il “lavoro agile”, secondo l’art. 87 dl n. 18/20) preclude ogni possibilità di operare sui registri; cioè di svolgere la principale ed essenziale prestazione a cui è chiamato.

Pur comprendendo le ragioni di sicurezza addotte dal Ministero che hanno impedito l’apertura da remoto di questi applicativi, va segnalata con forza l’urgenza che questi ostacoli siano superati. Perché la novità e l’imprevedibilità di quanto stiamo vivendo giustifica il temporaneo sacrificio della tutela giurisdizionale dei diritti; ma sarebbe da stolti farsi trovare impreparati una seconda volta.

 

 

[1]Si potranno quindi considerare “urgenti” i procedimenti in cui il rinvio della trattazione possa arrecare un grave e irreparabile danno, da valutarsi in concreto, a diritti fondamentali (p. es. salute, casa di abitazione, sopravvivenza dell’attività di impresa). La valutazione dell’urgenza – entro l’orizzonte temporale del presente provvedimento – va fatta anche tenendo conto del fatto che il D.L. 18/2020 ha sospeso i procedimenti esecutivi in genere fino al 15 aprile 2020 ex art. 83 secondo comma 6 D.L. 18/2020 e l’esecuzione di tutti i provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi dell’art.103 comma sesto D.L. citato fino al 30 giugno 2020”.

[2]l’urgenza sarà valutata d’ufficio e la eventuale richiesta di trattazione urgente dovrà essere contenuta nel corpo dell’atto con motivazione specifica in ordine alle ragioni per cui la ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In ogni caso dovrà essere flaggata urgenza del deposito per consentirne la individuazione”.

[3]Tutte le udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori dovranno essere trattate mediante scambio telematico di note scritte e successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice, ai sensi dell’art. 83, comma 7°, lettera h) dl citato”.

[4] In questa fase è stato operativo un presidio composto, mediamente, da una sola persona per ciascuna cancelleria sezionale e da due persone per il backoffice centralizzato.

[5] Oggi 31 luglio, come da dl 30 aprile 28 n. 2020.

[6] Ed anzi già “migliorate”, poiché il Protocollo firmato il 10 aprile è stato già emendato da una sua seconda versione sottoscritta il 24 aprile, che modifica la disciplina della prima udienza mediante note scritte.

[7] Il Protocollo indica i casi in cui “L’udienza mediante scambio di note scritte dovrà essere disposta, in via preferenziale, rispetto alle altre modalità di trattazione”: si tratta delle udienze di precisazione conclusioni, ammissione prove e giuramento del CTU o richiesta di chiarimenti allo stesso. Individua poi i casi in cui l’udienza scritta “potrà essere disposta dal giudice, qualora non ritenga più opportuna la trattazione da remoto o quella tradizionale”. Individua infine i casi in cui il giudice – tenendo in considerazione il livello di formazione acquisito dai soggetti coinvolti e la disponibilità di assistenza tecnica nell’ufficio – “potrà disporre la trattazione da remoto dell’udienza”.

[8] Oggi 31 luglio, come da dl 30 aprile 28 n. 2020.

[9] Paolo Giordano “Il Contagio”, richiamato in apertura.

[10] V. nota che precede.

28/05/2020
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