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L. 119/13, le novità in materia
di contrasto al c.d. femminicidio

di Emma Rizzato
Magistrato collaboratore alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
Riflessioni sulle nuove norme contro la violenza di genere
dal punto di vista del Pubblico Ministero
L. 119/13, le novità in materia<BR>di contrasto al c.d. femminicidio

Il testo di legge, in vigore dal 16/10/13, ha sostanzialmente mantenuto fede all’impianto normativo introdotto con la legislazione di urgenza.

Lacune e disarmonie rilevate da acuti lettori del D.L sono state colmate e corrette. In alcuni casi forse l’occasione di correggere e/o ampliare il testo allo scopo di apprestare una piu’ puntuale ed efficace tutela della persona offesa/soggetto debole, vittima di violenza di genere, non è stata pienamente colta.

Nell’esaminare alcune delle novità legislative, il punto di osservazione prescelto e’ quello dell’ufficio del Pubblico Ministero, chiamato ad affrontare molteplici nuovi incombenti.

La legge oltre ad introdurre nuove modifiche ha apportato integrazioni alle norme del codice penale e di procedura penale interessate dal decreto.

Con riguardo alle problematiche di diritto intertemporale, in generale le nuove disposizioni operano dalla data di entrata in vigore del D.L. ovvero dalla data di entrata in vigore della Legge se da questa apportate.

Le modifiche alle norme del codice penale (nella specie circostanze aggravanti e aumento di pena per l’art. 612 bis c.p.) si applicano solo ai fatti commessi dalla data di introduzione del D.L o delle Legge di conversione.

Le modifiche di natura processuale (ivi comprese le nuove misure introdotte – 384 bis - e l’aumento dei casi di quelle previste ex art. 282 bis ) operano dalla data di entrata in vigore del D.L o della Legge, se da questa introdotte, applicandosi anche ai procedimenti pendenti con riferimento agli atti che ancora non hanno esaurito i loro effetti, data l’assenza di norme transitorie (presenti solo per la nuova ipotesi di arresto obbligatorio), in ossequio al principio tempus regit actum. Le modifiche che vanno ad incidere sulla competenza (in particolare quella del Giudice di Pace) appaiono soggette al medesimo principio a meno che il giudice non sia stato già investito del giudizio nel qual caso dovrebbe applicarsi la legge in vigore quando il PM ha esercitato l’azione penale (perpetuatio jurisdictionis).  

Infine le modifiche in tema di procedibilità dovrebbero ritenersi soggette al principio di cui all’art.2 c.p. (applicazione della legge più favorevole al reo) data la natura mista dell’istituto della querela.

Le modifiche introdotte dal D.L e recepite dalla Legge di conversione in punto di diritto sostanziale muovono tutte dall’idea di valorizzare la relazione affettiva in sé stessa, sganciata dal vincolo matrimoniale o dalla convivenza (prima essa era menzionata solo nella circostanza aggravante dell’art 612 bis c.p., per la quale ora rileva anche la relazione affettiva che sia in essere al momento del fatto). Tale moderna visione della problematica chiaramente prende le mosse da una puntuale osservazione di dati di realtà che evidenziano quanto spesso la relazione affettiva, soprattutto se conclusa, conduca a tragici epiloghi ai danni delle donne. E’ pur vero che qualche dettaglio in più nella descrizione della stessa avrebbe forse giovato, date le possibilità difficoltà nel rinvenire in relazioni meno convenzionali la sussistenza di una relazione affettiva rilevante ai fini della consumazione del reato).

Si menziona a questo proposito l’aggravante dell’art. 609 ter co. 5 quater (che dà rilievo alla relazione affettiva presente o conclusa) e, in tema di misura di prevenzione dell’ammonimento, il richiamo, nella definizione di violenza domestica,anche a “persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa”. Sempre con riguardo alle aggravanti dell’art 609 bis, la legge di conversione ha innalzato l’età della vittima da 16 a 18 anni (609 ter n.5).

Per altro verso si considera aggravato dallo status di coniugio il reato di atti persecutori anche se commesso da coniuge separato o divorziato. Come già evidenziato da altri colleghi, ciò potrebbe rendere ardua nella pratica la distinzione tra il reato di maltrattamenti e quello di atti persecutori aggravato, che prima della modifica si fondava proprio sull’assenza di attualità del vincolo (come affermato in varie pronunce dalla Giurisprudenza di Legittimità). Dovrà essere dunque accertato con chiarezza l’elemento della convivenza e/o della sussistenza di un vincolo di tipo familiare. Resta fermo il diverso regime di procedibilità delle due fattispecie, solo la prima procedibile di ufficio.

Tra le ulteriori rilevanti modifiche, si segnala

  - In relazione al reato di maltrattamenti, l’abrogazione dell’aggravante del fatto commesso su minore infraquattordicenne o in presenza di minore degli anni 18 (così come della medesima aggravante che era stata inserita nel reato di cui all’art.628 n. 3 sexies c.p.) e l’introduzione all’art. 61 n. 11 quinquies di una aggravante generale per tutti i reati commessi in danno o in presenza di minori (di anni 18) o in danno di persona in stato di gravidanza. Non essendo però stati richiamati i reati contro il patrimonio si ritiene che la aggravante di cui al n.3 sexies dia stata definitivamente abrogata. Positiva la valorizzazione delle condotte commesse in presenza di minori tout court, avuto riguardo alla diffusione di gravi problematiche psicologiche patite da chi abbia assistito a violenze esercitate su componenti del nucleo familiare (c.d.violenza assistita). 

- L’aumento di pena per il reato di minaccia (art.612 ) innalzato fino a euro 1032 con l’effetto plausibile di agevolare la determinazione della continuazione di questo reato sovente connesso con altri più gravi puniti con la sola pena detentiva.

La conferma delle nuove aggravanti dell’art 612 bis c.p., con l’estensione anche in questo caso della rilevanza della relazione affettiva in corso oltre che pregressa (innovazione che si armonizza con la modifica in tal senso nella descrizione della aggravante del reato di violenza sessuale al n.5 quater). In proposito resta qualche perplessità sull’attribuzione di un giudizio di maggiore gravità al fatto commesso attraverso strumenti informatici o telematici rispetto a quello commesso nelle forme tradizionali (es. pedinamenti, agguati, telefonate), oggettivamente di più pregnante impatto nella vita della vittima prescelta. Quanto alla procedibilità di questo reato, confermandosi la irrevocabilità della querela presentata, effettivamente più compatibile con reati che consentono l’adozione di misure cautelari, si è introdotta la facoltà di rimettere la querela ma limitatamente alla sola sede processuale e con esclusione dei casi perpetrati attraverso minacce reiterati nei modi di cui all’ art. 612 II co. C.p. Sembrerebbe dunque rimessa ora al Giudice la valutazione, assai delicata, della gravità delle minacce nel caso concreto, al fine di accettare o meno la remissione della querela, restando comunque poco chiaro, dato il richiamo all’art. 152 c.p. e 340 c.p.p. se la remissione possa essere anche extra processuale ovvero resa alla PG o tramite procuratore speciale.

La attenuazione del regime di irrevocabilita’, da molti criticato, risulta forse nonin linea con alcune pronunce della Corte di Strasburgo e con i le indicazioni contenute nella Convenzione di Istanbul di recente ratificata dall’Italia, ma, critiche a parte, l’obiettivo di impedire remissioni non spontanee ma frutto dipressioni da parte dell’indagato o di tipo ambientale appare realizzabile anche prevedendo limitate eccezioni alla regola della irrevocabilita’. Infatti Sotto l’aspetto, meno nobile, della gestione del carico di notizie di reato in materia da parte degli uffici di Procura, la rimettibilita’ della querela solo davanti alla A.G. procedente non consentira’ comunque lo smaltimento rapido di fascicoli relativi a casi di scarsa gravità o innescati da querele pretestuose o presentate all’interno di dinamiche di coppia in fase di separazione, poi riconciliatesi. Sarà necessario dunque un attento e scrupoloso esame della reale volontà della persona offesa nel momento genetico del procedimento, da parte della P.G. soprattutto. E’ evidente che una vittima poco convinta o mossa da scopi altri, mai sarà in grado di sostenere un esame credibile e un controesame efficace in sede processuale.  

Il reato di lesioni ha infine subito una modifica in termini di competenza. Infatti le ipotesi di lesioni commesse contro i soggetti di cui all’elenco del 577 II co o contro il convivente sono divenute di competenza del Tribunale, “dimenticandosi”la legge, incomprensibilmente, davanti al Giudice di Pace le ipotesi aggravate di cui al 577 n.1, ovvero quelle commesse ai danni del discendente e del’ascendente.

Con riguardo al diritto processuale sono state numerose le innovazioni introdotte dal D.L. significative di un intervento strutturato in più direzioni: sostegno, anche economico, alla vittima di violenza di genere (avviso di poter nominare un difensore ex art. 96 c.p.p. e gratuito patrocinio concesso anche al di fuori dei limiti previsti; doveri di informazione da parte della PG, presidi sanitari e istituzioni pubbliche sui centri anti violenza presenti nella zona di residenza della stessa nei casi di denuncia di reati  ex art. 582e 582) e valorizzazione del suo apporto attraverso la configurazione di un piu’ ampio diritto di essere informata circa l’andamento del provvedimento cautelare emesso nel procedimento di cui è parte; introduzione di nuove ipotesi di permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica, la cui definizione resta immutata, previo parere o proposta dell’A.G. procedente (art. 18bis d.lvs 286/98); infine ampliamento degli strumenti di repressione dei reati contemplati dal decreto.

La legge di conversione, non deviando dal solco segnato con la legislazione diurgenza ha infatti opportunamente modificato l’art. 266 c.p.p. inserendo tra i reati che consentono le intercettazioni telefoniche anche quello di atti persecutori (art.612bis); ha confermato l’ambito dei delitti per i quali era possibile chiedere la misura coercitiva dell’allontanamento dalla casa familiare prevista dall’art.282 bis, già esteso ai reati di cui agli artt. 582 e 612 II co commessi ai danni di prossimi congiunti o del convivente, consentendo la adozione di misura in tutte le ipotesi del 582 c.p., eccetto il caso di lesioni con malattia inferiore ai 20 giorni e ha inoltre introdotto la possibilità di controllo sull’esecuzione della misura  del c.d. braccialetto elettronico (art. 275 bis c.p.p.).

Riguardo alle previsioni che impongono di obblighi di informazione della P.O. ha inserito il tassello mancante dell’obbligo di comunicazione delle vicende relative a ogni tipo di misura cautelare, dunque anche custodiali quella dell’obbligo/divieto di dimora, prima limitato a quelle previste agli art. 282 bis e 283 ter c.p.p.. Infatti era apparso poco ragionevole che solo per queste ultime misure fosse stata contemplata questa serie di adempimenti nei confronti della p.o..L’articolato e impegnativo per le parti, procedimento di comunicazione ha riguardo alle richieste di revoca e sostituzione e alle decisioni in punto di revoca e sostituzione. Le prime vanno notificate a pena di inammissibilità a cura della parte richiedente alla p.o. o suo difensore, che potranno presentare memorie ex art.121 c.p. dando vita ad un eventual pre-contradditorio sul destino della misura. L’obbligo di notifica contestuale richiederà dunque che la richiesta dovrà essere accompagnata dalla prova della notifica. Le seconde vanno notificate a cura della Polizia giudiziaria anche ai servizi socio-assistenziali che seguono l’indagato.

Sembra che per quanto attiene invece alla comunicazione dell’adozione di misure, obbligo in carico all’Autorità di PS competente in favore della P.O. e dei servizi socio-assistenziali del territorio, esso sia rimasto circoscritto ai casi di cui agli artt. 282 bis e 283 ter c.p.p. Da rilevare, quale modifica all’art. 282 quater cp.p., che quando l’indagato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza, il responsabile ne dà comunicazione al pubblico ministero e al giudice procedente per le loro valutazioni sulle eventuale attenuazione della misura cautelare ex 299 c.p.. Tale comunicazione non sembra comportare per le parti alcuna vincolo su eventuali decisioni di revoca o sostituzione della misura. Ad avviso della scrivente il giudice, benché destinatario di comunicazione autonoma, dovrà comunque attendere il parere del P.M. sulla richiesta prima di procedere.

A monte di questi obblighi di informazione verso la P.O. risiede quello principale (ex art. 101 c.p.p) che si colloca al momento della acquisizione della notizia di reato (di qualsiasi tipo) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e del diritto di accedere al patrocinio a spese dello Stato (che alla vittima di reati di genere spetta qualunque sia il reddito). Pare evidente che di tali facoltà la p.o. dovrà essere messa a conoscenza con atto apposito nei casi in cui la notizia non scaturisse da una sua querela.

Se da un lato non v’è dubbio che l’introduzione di condizioni volte a sollecitare una partecipazione più diffusa e consapevole della p.o. al procedimento penale sia da salutare positivamente, dall’altro specialmente la previsione di molteplici obblighi di informazione sull’andamento delle misure cautelari, a parte aumentare notevolmente il numero degli adempimenti che gravano sull’ufficio del Pubblico Ministero, potrebbe non condurre verso costruttivi interscambi con la p.o., specie nei casi assai frequenti di  vittime che una volta attivato il procedimento, sono refrattaria ad ogni successivo coinvolgimento. Non resta che stare a vedere quali saranno gli sviluppi pratici di queste innovazioni senza dubbio influenzate dalle più recenti riflessioni della giurisprudenza della Corte EDU e della direttive europee in particolare 2012/29/UE relative alle norme minime in materia di protezione di vittime di reato.

A completamento del quadro degli obblighi di informazione della p.o. introdotti dalla legge di conversione, si segnala l’avviso della richiesta di archiviazione (ex art.408 c.p.p.) ora esteso a tutti i delitti commessi con violenza alla persona, non limitatamente al reato di cui all’art.572 c.p., come nel D.l., con termine per l’opposizione alla richiesta elevato a 20 giorni. Ciò comporta una estensione amplissima e poco comprensibile del numero dei reati coperti da questa previsione, a meno che non si interpreti nel senso che l’avviso sia dovuto solo per i reati di tale natura contemplati da D.L. e legge di conversione.

A corredo della precedente previsione, anche la notifica dell’avviso 415 bis c.p.p. al difensore della persona offesa o in mancanza, alla stessa, deve essere effettuata anche per i reati di maltrattamenti e di atti persecutori. Con estensione per questo ultimo reato del limite alla proroga delle indagini preliminari di cui al comma 2 ter dll’art.406 c.p.p.

Viene confermato nella legge l’arresto obbligatorio in caso di flagranza di reati ex art. 572 e 612 bis c.p., consumati o tentati. Non certo agevole la valutazione della sussistenza della flagranza per la P.G. trattandosi di reati abituali che richiedono dunque la dimostrazione di una serialità di condotte offensive. Sarà dunque opportuno che gli operanti acquisiscano eventuali precedenti denunce a carico del soggetto o che raccolgano al momento dell’intervento adeguate informazione da parte della p.o. .

Con riguardo alla nuova misura dell’allontanamento urgente dalla casa familiare ad opera della P.G. nei casi di flagranza dei reati di cui all’art. 282 bis co.6 (art.384 bis c.p.p.), il legislatore ha costruito un nuovo caso di giudizio direttissimo (art.449 co.5), prevedendo che su ordine del P.M., la P.G. stessa provveda a citare l’imputato per il giudizio e la convalida dell’arresto, rectius, misura entro le successive 48 ore. La legge richiede che la P.G. prima di disporre l’allontanamento si premunisca dell’autorizzazione del P.M., anche orale (poi confermata per iscritto) e motivare nel verbale di arresto circa la sussistenza di fondati motivi di reiterazione del reato che pongano in grave pericolo la vita ol’integrità anche psichica della p.o. Essendo già previsto l’arresto obbligatorio per alcuni dei delitti menzionati dall’art. 282 bis co.6, (es. l’art. 609 bis), sembrerebbe che la nuova misura sia adottabile solo per i reati che non consentono l’arresto obbligatorio o facoltativo. Ad es. il reato di lesioni aggravate o procedibili di ufficio, spesso la prima “spia” di rapporti a rischio di un crescendo di dinamiche violente.

Regolati anche i modi di acquisizione della querela in forma orale da parte della vittima al momento dell’intervento per i reati che la richiedono.

Correttamente il divieto di assumere informazioni utili per le indagini dall’indagato in stato di arresto o fermo (350 co.1. c.p.p.), è stato esteso anche alla persona sottoposta all’allontanamento d’urgenza, che di fatto viene assimilato all’arresto.

Sempre sul terreno delle modifiche procedurali, attinenti alla fase delle indagini preliminari, gli art. 572, 609 undecies e 612 bis c.p. entrano a far parte della lista di reati per i quali la P.G. può avvalersi di uno psicologo o psichiatra infantile nella raccolta di sommarie informazioni da parte di minori. L'esperto dovrà essere nominato dal P.M., al quale spetta dunque di selezionare validi professionisti da reperire e nominare in caso sia richiesta assistenza alla P.G. alle prese con testimoni/vittime minori di età.

In tema di prova dichiarativa della vittima vulnerabile, raccolta in sede diincidente probatorio, il D.L. aveva aggiunto all’art.398 co. 5 c.p.p., anche l’art.572 c.p. tra i reati per i quali il giudice deve adottare particolari modalità in caso di vittima minorenne. Peccato però che a questa importante modifica non abbia fatto seguito uno speculare adattamento dell’art.190 bis c.p. che ammette l’acquisizione dei verbali delle dichiarazioni di vittime già escusse in incidente probatorio e in altri casi stabiliti, senza necessità dunque di reiterare l’esame. I reati di cui all’art.572 e 612 bis c.p. non sono stati aggiunti a quelli già indicati dalla norma. Non sono state parimenti introdotte novità nemmeno circa la videoregistrazione delle dichiarazioni della vittime minori di età, al fine di una loro utilizzazione come prova, ad adeguamento di quanto raccomandato nella direttiva europea citata in materia di protezione delle vittime di reat 

Positivo invece il raccordo con l’art.498 4 ter. c.p.p. che ora inserisce anche l’art. 572 c.p. tra i reati per i quali l’esame della minore o del maggiorenne infermo di mente possa realizzarsi mediante modalità protette (l’uso di un vetro-specchio e impianto citofonico). Inoltre anche nel caso di vittima maggiorenne, con l’introduzione del comma 4.quater, il giudice potrà ora valutare liberamente la personalità della vittima e la delicatezza della testimonianza da rendere in relazione al tipo di reato, e, se opportuno, su istanza di parte, disporre di procedere con modalità protette.

Le norme modificate dal dl n. 93/2013 convertito in L. N. 119/2013 nel testo redatto da Maria (Milli) Virgilio e Silvia Santunione e la facilitazione alla lettura proposta dalle stesse Autrici si possono leggere qui.

 

Leggi anche: GUIDA AL PROVVEDIMENTO di F.Menditto

 

28/10/2013
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