Magistratura democratica
Osservatorio internazionale

L’eccidio dei Limmari, una strage mai dimenticata *

di Guido Raimondi
presidente della Corte europea dei diritti dell’uomo
Se oggi la Corte Edu esiste e assolve il compito di proteggere i diritti fondamentali in tutta Europa, lo si deve alla reazione della società europea di fronte alle indicibili atrocità che hanno segnato la storia della Seconda guerra mondiale

Sono molto grato agli organizzatori di questo evento commemorativo dei tragici fatti accaduti a Pietransieri, nel bosco dei Limmari, settantacinque anni fa, in particolare all’on. Giovanni Legnini e al sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato, per aver voluto includere chi vi parla e dunque, attraverso di me, la Corte europea dei diritti dell’uomo, tra coloro che oggi sono chiamati a intervenire.

In effetti, e su questo tornerò, se oggi la Corte esiste e può assolvere il suo compito di proteggere i diritti fondamentali in tutta Europa, questo si deve proprio alla reazione della società europea di fronte alle indicibili atrocità che avevano segnato la storia della Seconda guerra mondiale. Tra le pagine più orribili di questa storia è certamente da annoverare la strage dei Limmari, che quindi, insieme ad altri purtroppo numerosi tragici fatti, è all’origine della ragion d’essere dell’istituzione che ho l’onore di presiedere, e che credo svolga una preziosa funzione nell’interesse di noi tutti cittadini europei.

Prima di proseguire, però, desidero rivolgere un pensiero devoto e rispettoso alla signora Virginia Macerelli, unica sopravvissuta della strage, oggi presente tra noi. Ho letto con partecipazione e commozione il suo racconto dell’eccidio. Parole agghiaccianti, che nella loro scarna semplicità – e nelle quali è assente ogni traccia di odio verso i responsabili – descrivono l’orrore del massacro della sua famiglia e dei paesani, un orrore che gli occhi di una bambina di sette anni sono stati costretti a vedere, e a conservare nella memoria fino ad oggi. Grazie, signora Virginia, di essere qui con noi.

Da anni il sindaco Di Donato è impegnato a conservare e a trasmettere la memoria di questi tragici fatti. Perché, come ha detto lui stesso, e qui lo cito: «…l’esercizio della memoria è il miglior modo per consentire ai giovani, attraverso la conoscenza del passato, di capire quanto accade oggi ed evitare così che si ripetano ancora una volta i tragici errori che sconvolsero la vita delle nostre famiglie».

In un momento nel quale le istituzioni europee, che esistono perché vi fu quella tragedia, e che ci hanno garantito settant’anni di pace, sono sempre di più messe in discussione e criticate, l’esercizio della memoria è assolutamente necessario per il futuro di noi tutti.

La guerra e i suoi orrori furono, per l’Italia, il frutto della dittatura. La Convenzione europea dei diritti dell’uomo è una specie di polizza di assicurazione contro ogni possibile deriva autoritaria. Il suo rapporto con la democrazia e la preminenza del diritto è strettissimo. La preminenza del diritto è condizione indispensabile della democrazia per come questa è intesa nella Convenzione.

Nel suo preambolo, la Convenzione, nel riaffermare l’attaccamento degli Stati firmatari alle libertà fondamentali che costituiscono le basi stesse della giustizia e della pace nel mondo, dice con chiarezza che il loro mantenimento «… si fonda essenzialmente, da una parte, su un regime politico effettivamente democratico [corsivo aggiunto] e dall’altra, su una concezione comune e un comune rispetto dei diritti dell’uomo...». La Convenzione è stata concepita come uno strumento di concordia tra gli Stati europei intorno a un patrimonio comune d’ideali e di tradizioni politiche, di rispetto della libertà e di preminenza del diritto, uno strumento fondato sul concetto di società effettivamente democratica, caratterizzata dalla preminenza del diritto e sul rispetto dei diritti umani.

Nella sua giurisprudenza la Corte ha chiarito che gli elementi caratteristici di una società effettivamente democratica sono il pluralismo, la tolleranza e l’apertura mentale (Handyside c. Regno Unito (pl.), 7 dicembre 1976, § 49; Young, James and Webster c. Regno Unito, 13 agosto 1981, Serie A n. 44, § 63; di recente, Izzettin Dogan et a. c. Turchia (GC), 26 aprile 2016, §§ 108-109). In particolare, in Handyside la Corte ha sottolineato non solo l’importanza della libertà di espressione, protetta dall’articolo 10 della Convenzione, ma anche la necessità del rispetto di opinioni che sono diverse, e quindi del pluralismo come carattere essenziale della società democratica. La Corte ricorda in questa sentenza che la protezione della libertà di espressione non riguarda solo le informazioni e le idee che sono favorevolmente recepite ovvero sono ritenute innocue o indifferenti, ma anche quelle che offendono, turbano o disturbano lo Stato o qualunque settore della popolazione. Queste, dice la Corte, sono «… le esigenze di quel pluralismo, di quella tolleranza e di quell’apertura mentale senza i quali non vi è una “società democratica”». Con la sentenza Young, James and Webster c. Regno Unito, la Corte ha integrato questo concetto aggiungendo il rispetto delle minoranze. Dice la Corte che, anche se gli interessi individuali possono a volte esser subordinati a quelli di un gruppo, la democrazia non significa semplicemente che le opinioni della maggioranza debbano sempre prevalere: è necessario trovare un equilibrio che assicuri alle minoranze di essere trattate in modo equo ed adeguato ed eviti ogni abuso di posizione dominante.

Dico tutto questo perché nell’attuale quadro politico europeo sono purtroppo riconoscibili segni di una possibile compressione della preminenza del diritto e quindi della democrazia. Credo di rimanere su di un terreno esclusivamente giuridico dicendo che non ci sono modelli per così dire “semplificati” di democrazia – si è potuto parlare di “democrazia illiberale”! – che siano compatibili con la Convenzione europea. L’unico modello possibile per la Convenzione è quello della democrazia effettiva e pluralista che emerge con chiarezza dalla giurisprudenza.

Non c’è però nessuna garanzia che le premesse sulle quali si regge il sistema europeo di protezione dei diritti umani non vengano messe in discussione. Per questo l’esercizio della memoria è indispensabile, se vogliamo preservare questo patrimonio, che fino ad oggi ci ha protetto dalla dittatura e dalla guerra.

I fatti di Pietransieri si collocano, come sappiamo, nel quadro della strategia difensiva della Wehrmacht intorno alla cosiddetta Linea Gustav. Questa strategia includeva l’idea di far terra bruciata intorno alle formazioni partigiane, con l’ordine impartito alla popolazione civile di abbandonare interi paesi e determinate zone.

Per Pietransieri, il maresciallo Kesserling ordinò l’evacuazione, avvertendo che i trasgressori sarebbero stati puniti secondo le leggi di guerra tedesche.

Come purtroppo spesso accadeva, si andò molto oltre di quanto le leggi di guerra prevedevano e si colpirono non solo inermi civili, peraltro di umile condizione, ma le fasce più deboli della popolazione: le sanzioni per l’inottemperanza all’ordine comportarono la morte di 128 persone, tra cui 34 bambini.

Non si trattò di rappresaglia, cioè di una reazione in risposta a una determinata azione del nemico, ma di un atto terroristico premeditato e curato in ogni dettaglio per annientare la volontà della popolazione, distruggere il paese e rompere ogni collegamento fra i civili e le formazioni partigiane presenti nella zona.

Dicevo che il caso di Pietransieri non è isolato. Alcune vicende sono emerse a livello giudiziario.

Dal 1943 al 1945 nell’Italia centrale gli storici contano circa 700 stragi compute dai nazisti, con oltre 15 mila civili morti: le stragi rientravano in una politica di guerra il cui scopo era di colpire la popolazione e generare terrore, prevenendo ostilità e appoggio alle formazioni partigiane, e così operare la vernichtung (ossia l’annientamento) della popolazione nemica.

Un po’ più a Nord, altra direttiva di Hitler imponeva lo sgombero di ogni insediamento civile di qua e di là della linea difensiva tedesca.

Come a Pietransieri, anche Sant’Anna di Stazzema fu teatro di un eccidio di civili, voluto anche lì da Kesserling per terrorizzare la popolazione e troncare la connivenza tra questa e le bande partigiane.

Anche in questo caso non si trattò di rappresaglia, ma di un atto terroristico, premeditato e curato in ogni dettaglio, per annientare la volontà della popolazione, distruggere il paese e rompere ogni collegamento fra i civili e le formazioni partigiane presenti nella zona.

Richiamo questa vicenda, non solo per la similitudine con l’eccidio di Pietransieri (e di molti altri analoghi di cui l’Appennino fu teatro in quegli anni), ma perché di questa vicenda ha avuto modo di occuparsi la Corte di Strasburgo, in una decisione sui crimini di guerra nazisti in Italia.

Mi riferisco alla decisione Sommer c. Italia del 23 marzo 2010, nella quale la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di Gerhard Sommer, comandante dell’unità delle SS. responsabile del massacro di Sant’Anna di Stazzema.

In particolare, il ricorrente era stato condannato all’ergastolo nel 2005 dal Tribunale militare di La Spezia (condanna confermata dalla Corte d’appello militare di Roma l’anno seguente e poi dalla Cassazione nel 2008), che aveva ritenuto irrilevante il decorso di oltre 50 anni dai fatti, trattandosi di reato imprescrittibile.

Sommer aveva quindi adito la Corte europea, invocando l’art. 6 della Convenzione e il principio del giusto processo (protestando per il ritardo nell’apertura del processo nei suoi confronti e per la correlata difficoltà o addirittura impossibilità di trovare prove a sua difesa), l’art. 7 della Convenzione ed il principio di legalità (lamentando di esser stato punito con pena maggiore rispetto a quella prevista all’epoca dei fatti) e infine richiamando l’art. 14 della Convenzione ed il relativo divieto di discriminazione (censurando la mancata applicazione nei suoi confronti dell’amnistia, riservata ai cittadini italiani).

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che il ricorrente avesse avuto in Italia un processo nel suo insieme equo, essendo state prodotte le prove a suo carico in una procedura pubblica e in contraddittorio, con piena salvaguardia dei diritti di difesa, ed era stata applicata la pena prevista da disposizioni chiare di legge all’epoca vigenti: nessuna vendetta nel caso, ma solo giustizia, una giustizia che, pur tardi, ha fatto il suo corso, ma ha consentito di infliggere in modo giusto la pena di legge per il responsabile dell’eccidio. Secondo la Corte, il decorso del tempo, che sul piano sostanziale non assume rilievo in considerazione della gravità dei fatti e della giustificata imprescrittibilità prevista dalla legge, è pure irrilevante sul piano processuale, posto che le stesse difficoltà probatorie della difesa ha incontrato l’accusa.

Questi principi relativi alla responsabilità per crimini di guerra sono poi stati ulteriormente sviluppati nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, con riferimento ad altre vicende della Seconda guerra mondiale (ricordo in particolare la sentenza della Grande Camera Kononov c. Lettonia).

Quindi la Corte ha ben presente l’eccezionale gravità di questi episodi tragici, e adatta di conseguenza la propria giurisprudenza.

Oltre ai casi di persone condannate per crimini di guerra che si rivolgono alla Corte per lamentare la violazione dei loro diritti, come nel caso Sommer, la Corte può essere sollecitata ad occuparsi di vicende di gravissime violazioni dei diritti umani come la strage dei Limmari essenzialmente sotto due profili: da una parte quello degli obblighi procedurali che discendono dagli articoli 2 e 3 della Convenzione, cioè le norme che proteggono il diritto alla vita (art. 2) e stabiliscono il divieto di tortura o altre pene o trattamenti disumani o degradanti e, dall’altra, quello dei procedimenti civili iniziati dalle vittime o dai loro congiunti per ottenere un risarcimento dagli Stati responsabili.

Per il primo aspetto si tratta di una questione che ha oramai, a distanza di 73 anni dalla fine della guerra, un valore soprattutto teorico per quanto riguarda le atrocità perpetrate durante il secondo conflitto mondiale. Tuttavia, è interessante accennare ai principi sviluppati dalla giurisprudenza, perché essi rivelano la grande preoccupazione della Corte di offrire la massima protezione possibile alle vittime di questi gravissimi episodi.

Dicevo che la Corte, in relazione agli articoli 2 e 3 della Convenzione, ha ricavato, accanto all’obbligazione diretta degli Stati di non privare le persone arbitrariamente della vita e di non sottoporle a tortura o altri trattamenti vietati, l’obbligo procedurale di indagare adeguatamente, con un’inchiesta effettiva e indipendente, sulle violazioni del diritto alla vita o all’integrità fisica delle persone. È ovvio che, per quanto riguarda i fatti verificatisi durante la seconda guerra mondiale quest’obbligo entra in tensione con l’applicabilità cd. ratione temporis della Convenzione, cioè con il fatto che la Convenzione non si applica retroattivamente e essa è entrata in vigore sul piano internazionale nel 1953 e per l’Italia nel 1955, quindi ben oltre la fine del conflitto. Bisogna aggiungere che, per i ricorsi individuali, occorreva fino al 1998 una specifica accettazione, che per esempio l’Italia ha offerto solo nel 1973. I fatti precedenti, se oggetto di ricorsi d’individui, comprese le vicende pur gravi della Seconda guerra mondiale, possono essere delibati dalla Corte solo per quanto accaduto dopo l’accettazione del ricorso individuale nel 1973, ma la Corte può verificare la conformità agli obblighi convenzionali delle indagini e dei processi giudiziari successivi alla data di riferimento [1].

Per quanto riguarda il secondo aspetto, cioè i procedimenti civili rivolti contro lo Stato responsabile e diretti ad ottenere un risarcimento, come nel caso deciso dal Tribunale di Sulmona nel 2017, la giurisprudenza della Corte per la verità non ha offerto grandi possibilità alle vittime dei crimini di guerra. La Corte si è occupata in particolare dell’esecuzione delle (invero pochissime) condanne risarcitorie pronunciate dai tribunali nazionali in vari Paesi europei (in particolare, Italia e Grecia): l’ostacolo alla tutela dei diritti delle vittime è dato dalle norme internazionali consuetudinarie relative all’immunità degli Stati, e in particolare all’immunità dello Stato tedesco avverso decisioni giudiziarie pronunciate dai giudici italiani o greci [2]. Nell’ambito dell’Unione europea la difficoltà derivata dall’impossibilità di applicare le norme comunitarie relative all'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale a pretese che traggano origine da un atto di potestà d’imperio [3].

È nota la sentenza della Corte internazionale di giustizia de L’Aja del 3 febbraio 2012, che ha distinto il piano sostanziale dell’esistenza di crimini vietati dal diritto internazionale con norme di livello di ius cogens, come i crimini di guerra e i crimini contro l’umanità, da quello processuale della loro repressione, piano che rimane condizionato dai limiti alla giurisdizione a protezione dell’immunità degli Stati.

Questa sentenza rimane un punto di riferimento per la Corte europea dei diritti dell’uomo, mentre si sa che in Italia la Corte costituzionale italiana ha adottato una posizione diversa, nell’alveo della quale si colloca la decisione del Tribunale di Sulmona dell’anno scorso.

Nella famosa sentenza n. 238 del 2014 la Corte costituzionale ha applicato per la prima volta con riferimento ad una sentenza di una corte internazionale la teoria dei cd. contro-limiti. In particolare la Corte costituzionale ha esaminato la costituzionalità della norma prodotta nel nostro ordinamento mediante il recepimento, ai sensi dell’art. 10, primo comma, Cost., della norma consuetudinaria di diritto internazionale sull’immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati. La Corte ha ritenuto fondata la questione, limitatamente all’estensione di detta immunità anche agli atti dello Stato straniero «che consistano in crimini di guerra e contro l’umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona». Successivamente la Corte di cassazione ha affermato che l'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti iure imperii costituisce una prerogativa (e non un diritto) riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività è preclusa nel nostro ordinamento, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 238 del 2014, per i delicta imperii, per quei crimini, cioè, compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali [4].

Resta da vedere se la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, come molti auspicano, conoscerà un’evoluzione. Il tempo lo dirà.

***

Direi in conclusione che questo rapido panorama sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo mostra che questa istituzione è certamente molto sensibile rispetto alle vicende che, come quella tragica dei Limmari, comportano violazioni gravissime dei diritti umani.

È legittima la domanda, che ci siamo posti, sul se la giurisprudenza, magari sulla spinta di autorevoli decisioni nazionali, come la sentenza del 2014 della Corte costituzionale, possa compiere ulteriori passi in avanti.

La considerazione più importante mi pare però quella che ho proposto all’inizio del mio intervento. Se oggi tutti noi possiamo godere di un sistema europeo di protezione dei diritti umani che ci tutela tutti efficacemente, e che è un baluardo posto a protezione della democrazia e contro la tirannia, questo si deve alla volontà degli Stati europei, all’indomani del secondo conflitto mondiale, di vincolarsi sul piano giuridico perché gli orrori che si erano visti in quella tragedia non avessero più ad accadere. «Mai più questo!» si disse allora e quel potente sentimento dette vita al progetto europeo e alla Convenzione.

Se questo è potuto accadere, lo dobbiamo al sacrificio delle innumerevoli vittime, quindi anche ai 128 caduti innocenti di Pietransieri e, ovviamente, a Virginia Macerelli, che ringrazio ancora della sua presenza tra noi.

 


[*] Intervento pronunciato nel corso del convegno L’eccidio dei Limmari. Una strage mai dimenticata, tenutosi a Roccaraso il 16 novembre 2018. L’autore è grato a Francesco Buffa per l’aiuto ricevuto nella preparazione del presente contributo

[1] In Italia la scoperta dei responsabili di gravi vicende del passato, ed ancor più l’emersione di gravi crimini a livello giudiziario, ha incontrato notevoli difficoltà, sia sul piano fattuale che su quello propriamente giuridico, in ragione degli ostacoli di varia natura esistenti per la conoscenza della verità. Per quanto detto si tratta di questioni rilevanti nell’ambito degli obblighi procedurali derivanti dagli art. 2 e 3 della Convenzione.

Tra i tanti, ricordo, per la sua enormità, un solo accadimento. Dal 1946 le indagini della Sezione investigativa speciale inglese (Special investigation branch) e dell’Ufficio americano per i crimini di guerra (War crimes office) avevano identificato e indicato i nomi dei responsabili di vari massacri compiuti dai tedeschi. Tuttavia, nel periodo tra il 1946 e il 1997, come emerso da un rapporto del Consiglio per la magistratura militare del 23 marzo 1999, molti procedimenti penali, in numero di 2274, per gravi crimini commessi in Italia dalle truppe tedesche durante la Seconda guerra mondiale, furono tenuti in una situazione del tutto atipica ed anomala di “archiviazione provvisoria” (disposta dai Procuratori generali dell’epoca negli anni ‘50), nascosti in un armadio (il tristemente famoso “armadio della vergogna”), sigillato con le porte di fronte al muro nel Tribunale militare di Roma, e così rimasero fino alla causale scoperta nel 1994.

[2] Quanto alla Cedu, il riferimento specifico è a tre sentenze del 2002, 2011 e 2012, rispettivamente Kalogeropoulou, Sfountouris, nonché Lechoritou.

Nei casi richiamati, ricorrenti erano gli aventi diritto delle vittime dei massacri di Distomo e Kalavrita perpetrati in Grecia nel 1943 e 1944, durante la Seconda guerra mondiale dalle forze di occupazione tedesche.

Il primo caso, Kalogeropoulou c. Grecia e Germania, era stato introdotto da 257 cittadini greci, parenti delle vittime del massacro di Distomo; questi avevano ottenuto in primo grado davanti a tribunale greco condanne della Germania al risarcimento in loro favore dei danni morali e materiali subiti, ed avevano cercato di eseguire tali sentenze nei confronti dello Stato tedesco, pignorando relativi beni di proprietà situati sul territorio greco. Le giurisdizioni nazionali superiori avevano però annullato le decisioni, in applicazione del principio di immunità dello Stato tedesco. La Corte di Strasburgo ha escluso che vi fosse una violazione degli articoli 6 della Convenzione e dell’art. 1 del Protocollo n. 1 addizionale, affermando che la concessione di immunità sovrana a uno Stato in procedimenti civili persegue lo scopo legittimo di osservare il diritto internazionale nell'interesse delle buone relazioni tra gli Stati attraverso il rispetto della sovranità di un altro Stato; inoltre, le misure adottate da un'Alta Parte contraente che riflettono le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute in materia di immunità dello Stato non possono essere generalmente considerate come una restrizione sproporzionata del diritto di accesso a un tribunale.

Analogo il caso Sfountouris ed altri c. Germania, ove i parenti delle 218 vittime del massacro di Distomo avevano ottenuto in Grecia condanna della Germania, ed avevano quindi cercato di eseguirla sia in Italia (con successo, considerata la posizione all’epoca della Cassazione italiana, espressa dalla sentenza Ferrini n. 5044/2004 ed altre), sia in Germania, ove però tutti i tribunali (prima il Tribunale di Bonn, poi la Corte d’appello di Colonia, quindi la Corte federale di giustizia ed infine la Corte costituzionale federale) respinsero il ricorso, ritenendo la questione degli indennizzi di guerra una questione pubblicistica solo tra Stati, senza possibilità di tutela giurisdizionale risarcitoria per i singoli individui nei confronti dello Stato. La Corte Edu ha quindi avallato tale ultima conclusione, ritenendo che i ricorrenti non avessero alcuna legittima aspettativa, né nel diritto interno né in quello internazionale, che potesse fondare l’applicazione dell’art. 1 Prot. 1.

[3] Nella prospettiva del diritto dell’Unione europea si può menzionare il caso Lechoritou c. Germania ed altri 26 Stati dell’Unione europea. Qui erano ricorrenti gli aventi diritto delle vittime del massacro di Kalavryta in Grecia. Nel giudizio nazionale risarcitorio intentato innanzi ai giudici greci, al rigetto in primo grado per il principio di immunità degli Stati, aveva fatto seguito in appello la proposizione da parte della corte di Patrasso di questione interpretativa pregiudiziale innanzi alla Corte di giustizia delle comunità europee per sapere se poteva esaminare la domanda dei ricorrenti ai sensi della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 relativa alla competenza giudiziaria dell'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. La Corte di giustizia di Lussemburgo, nella sentenza 15 febbraio 2007 (causa C-292/05), ritenne che la pretesa dei ricorrenti traeva origine da un atto di potestà di imperio, il che la escludeva dal campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles, indipendentemente dalla sua natura civile nel diritto greco. I ricorrenti quindi, contestando l’interpretazione resa dalla Corte di Giustizia, avevano convenuto gli Stati dell’Unione europea innanzi alla Corte di Strasburgo, ma quest’ultima ha dichiarato manifestamente infondata la domanda, ritenendo la pronuncia comunitaria, resa dall’organo competente a interpretare la Convenzione di Bruxelles, motivata ampiamente ed in modo non arbitrario.

[4] Sez. unite, sentenza n. 21946 del 28 ottobre 2015 e Sez. unite, sentenza n. 15812 del 29 luglio 2016.

02/01/2019
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