Magistratura democratica
Leggi e istituzioni

Il nuovo codice deontologico delle professioni infermieristiche

di Barbara Mangiacavalli
Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche
Il nuovo codice deontologico delle professioni infermieristiche, dà forma normativa a una visione della relazione di cura che tiene conto di temi contemporanei quali il fine vita, la vulnerabilità, la corretta informazione, la non discriminazione

Sempre più spesso i magistrati sono chiamati ad occuparsi di temi legati alla malattia, al fine vita, alla cura ed al benessere dei pazienti ed alle responsabilità degli operatori sanitari. Di qui l’esigenza, culturale e tecnica, di conoscere le regole etiche di una categoria – quella degli infermieri – che svolge un ruolo di cruciale importanza nella quotidiana assistenza dei cittadini, seguendo il percorso che ha portato alla loro elaborazione e le loro linee evolutive.

 

Le professioni infermieristiche sono le più numerose d’Italia con oltre quattrocentocinquantamila iscritti agli Ordini e le più numerose nel Servizio sanitario nazionale dove gli infermieri sono circa il 45% di tutti i dipendenti.

Hanno realizzato quest’anno, dopo dieci anni dal “vecchio codice” deontologico, il nuovo: 53 articoli per affrontare e declinare temi attuali per gli infermieri quali la libertà di coscienza ed il ruolo di persone che si relazionano con altre persone.

Il Codice fa proprie le sfide dei mutamenti demografici ed epidemiologici del paese: la prevenzione, la cura, la riabilitazione, l’ospedale, il territorio, sono categorie di attività, non sono solo luoghi e spazi fisici, ma anche territori esistenziali in cui l’uomo vive: vulnerabilità, cronicità, longevità, disabilità non-autosufficienza.

Il Codice racconta come l’infermiere vive in questi territori: per l’assistenza infermieristica la persona vive la sua ricerca di benessere in ogni condizione si trovi e proprio facendo forza sulla sua difficoltà. La fragilità è caratteristica ontologica; la vulnerabilità è elemento di relazione di cura.

Fermo restando il restyling completo del Codice per adeguarlo alla nuova epidemiologia, alle nuove norme e alla crescita professionale degli infermieri negli ultimi dieci anni, i concetti chiave dal punto di vista deontologico si possono articolare in un decalogo:

  1. L’infermiere è agente attivo nel contesto sociale a cui appartiene e in cui esercita.
  2. Il tempo di relazione è tempo di cura.
  3. L’infermiere riconosce che la contenzione non è un atto terapeutico.
  4. L’infermiere non si sostituisce ad altre figure professionali.
  5. L’infermiere ha una posizione di protezione dei confronti del cittadino assistito.
  6. L’infermiere presta particolare attenzione alla cura del dolore e al fine vita.
  7. L’infermiere ha libertà di coscienza.
  8. L’infermiere utilizza mezzi informatici e social media per comunicare in modo scientifico ed etico, ricercando il dialogo e il confronto.
  9. L’infermiere cura la propria persona e il decoro personale.
  10. L’infermiere non svolge attività di natura consulenziale e peritale se non è in possesso delle specifiche competenze.

Nel Codice ci sono poi passaggi importanti per la professione come il principio della non discriminazione, l’importanza dell’agire professionale fondato su evidenze, il positivo riferimento all’importanza della formazione, il richiamo alla lealtà e collaborazione con gli altri colleghi, l’attivazione dell’infermiere a tutela del paziente nei casi di privazioni, violenze o maltrattamenti; il rispetto della volontà del paziente.

Il Codice deontologico riconosce l’infermiere come professionista e come persona; riconosce il cittadino come curato e come persona; riconosce la società nella quale viviamo e quella in cui vorremo vivere; riconosce la normativa attuale e ne prefigura la sua evoluzione.

Il Codice è quindi uno strumento fondamentale per lo sviluppo della professionalità degli infermieri, uno strumento che per questo non poteva essere calato dall’alto, ma doveva arrivare a compimento con un processo democratico importante. Per questo abbiamo ritenuto di compiere un percorso durato anni, con passaggi temporali legati al fatto che durante questo periodo sono cambiate le norme ed è stato necessario adeguarsi.

È intervenuta la legge n. 3 del 2018 ed è cambiata la natura giuridica della Federazione e degli Ordini, c’è stato un momento di rinnovo elettorale, sono intervenute altre norme come la legge n. 24 del 2017 (cosiddetta legge Gelli), la legge n. 219 del 2017 (sulle disposizioni anticipate di trattamento e sul testamento biologico), quindi un contesto di riferimento che ci ha messo in condizione di ripensare molto di ciò che era stato scritto fino a quel momento e ripartendo dal ragionamento precedente ha portato a una rilettura ulteriore del Codice deontologico.

E poiché, ad esempio, nella legge 219 del 2017 non ci sono molti riferimenti diretti all’infermiere, ma si citano prevalentemente altre professioni e, in alcuni casi, l’équipe, nel nostro Codice abbiamo rinforzato tutti i temi collegati al dolore, al fine vita, alla volontà espressa dalla persona legata alle disposizioni anticipate di consenso, alla relazione nel momento di fine vita cercando di colmare un aspetto che la legge regolamenta poco rispetto alla nostra professione.

Abbiamo la responsabilità di lavorare oggi per quella che sarà la nostra professione dei prossimi dieci anni, perché dieci anni passano in fretta così come sono passati e appena terminati quelli dalla stesura del precedente Codice. E dobbiamo farlo per capire dove la nostra professione vogliamo collocarla e immaginarla e dobbiamo capire dove è immersa oggi.

Oggi è immersa in un contesto demografico che ci vede, insieme agli altri professionisti, più vecchi e al lavoro per sempre più anni. Non era così dieci anni fa. Si sta molto modificando l’età media degli infermieri e molti infermieri mancheranno in misura rilevante nei prossimi anni.

Il Codice del 2009 è arrivato proprio agli albori della crisi che ha colpito i paesi occidentali. Anche l’Italia ne è stata vittima dal punto di vista delle nuove difficoltà organizzative che hanno a che fare anche con la deontologia professionale: blocco del turnover, blocco delle assunzioni, blocco dei contratti di lavoro, libera professione usata come forma parasubordinata e poco consapevole delle sue potenzialità.

Queste sono le riflessioni che abbiamo condiviso con il Comitato centrale e che abbiamo ritenuto di condensare nel Codice che non nasce a tavolino e con il contributo di pochi, ma che si è sviluppato un po’ alla volta con quarantadue incontri negli anni della sua elaborazione.

Nel 2015 un gruppo di esperti ha elaborato un testo presentato agli Ordini a fine 2016. Poi abbiamo aperto le consultazioni – per prima volta in assoluto – e attivato sul nostro portale la modalità con cui i singoli infermieri potevano commentare e suggerire integrazioni alla bozza di codice. Questi commenti sono arrivati direttamente all’Ordine di appartenenza che ha avuto il ruolo poi di trasmetterli alla Federazione o sintetizzandoli o aggiustandoli dentro una cornice o così come erano arrivati. La consultazione è partita il 6 febbraio 2017, è terminata il 31 maggio 2017 ed è stata prorogata ancora di un mese.

Si è poi aperta una consultazione con le nostre associazioni professionali – chiusa a luglio 2017 – molte delle quali ora, in virtù della legge n. 24 del 2017, sono Società scientifiche e quattordici di loro hanno fornito un contributo direttamente alla Federazione.

Il secondo semestre dell’anno ha lavorato solo il Comitato centrale che ha letto, valutato e integrato tutte le osservazioni pervenute dalle consultazioni. Poi, tra la fine del 2017 e l’inizio del 2018, c’è stato l’avvicendamento del rinnovo dei Consigli direttivi e del Comitato centrale e successivamente, con i nuovi direttivi è ripreso il lavoro sul Codice deontologico.

Sono state recepite le indicazioni e le novità delle varie leggi intervenute in questo periodo ed è stato riattivato un ciclo di audizioni perché con i rinnovi sono cambiati molti Consigli direttivi ed è stato necessario raccogliere ulteriori contributi dagli Ordini, dalle società scientifiche e in più da esperti tra cui due magistrati, un giurista, un esperto di filosofia e storia dell’assistenza infermieristica, due eticisti; è stato coinvolto anche il tavolo interreligioso per un confronto con le religioni monoteistiche abramitiche oltre a quella cattolica.

Abbiamo audito le associazioni di cittadini e pazienti, che hanno dibattuto in gruppi di lavoro e hanno dato suggerimenti importanti e, infine, svolto una breve audizione prima della presentazione in Consiglio nazionale per la discussione, con il ministro della Salute, presentando non il testo del Codice, ma le novità su cui avevamo dibattuto: il ministero della Salute tra l’altro è l’organo di vigilanza della Federazione degli Ordini.

Le caratteristiche del nuovo Codice sono massima trasparenza e condivisione; le norme deontologiche, vincolanti, hanno più volte orientato i magistrati e contribuito alla formazione di decisioni giurisprudenziali.

D’altra parte, di fronte a questa evoluzione, sembra difficile immaginare che le norme deontologiche possano restare confinate nell’alveo delle regole sociali e morali, escludendo ogni loro capacità di influenzare il processo di ricerca, selezione e interpretazione delle regole da applicare ai casi concreti.

La norma deontologica è espressione di specifiche esperienze, di prassi consolidata del settore, di principi di comportamento e per questo può anche dare, come appunto fa rispetto alle decisioni della Magistratura, forma concreta ai principi e alle clausole generali dell’ordinamento giuridico. Le sue norme acquistano efficacia giuridica se intervengono su materie disciplinate da norme di principio, e possono quindi essere recepite per dare ad esse contenuto concreto.

La inosservanza delle norme deontologiche è sanzionata dagli Ordini e l’obiettivo comune degli articoli che compongono il Codice è il bene e il rispetto della persona assistita – della sua volontà e dei suoi diritti, riservatezza compresa – e della sua famiglia.

Si tratta di un Codice messo a punto anche alla luce di una nuova responsabilità piena e diretta dell’atto infermieristico compiuto in autonomia dal professionista infermiere.

Il professionista infermiere sceglie in autonomia e si assume la responsabilità delle sue scelte. Per autonomia si intende la possibilità di esercitare le attività assistenziali, negli ambiti di propria competenza, in funzione della tutela del malato, dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità del servizio e si intende l’insieme delle conseguenze alle quali ciò espone.

Esistono diverse tipologie di responsabilità, penali, civili, ma la responsabilità deontologica/disciplinare è la responsabilità che discende dalla violazione di una fonte normativa quale il Codice deontologico, che ha una funzione fondamentale: regola il comportamento professionale che ognuno declina nella particolarità del caso clinico o del contesto organizzativo per offrire la migliore risposta in termini di salute; risposta che non può trovarsi nel codice, ma dentro l’agito consapevole e ragionato di tutti gli iscritti di cui il Codice è a supporto.

La deontologia infermieristica rappresenta un punto d’incontro tra i valori umani e professionali, le istanze dei cittadini e il progresso della civiltà tecnologica. Il dovere della scienza si pone al servizio dell’ideale di bene e la promessa genera fiducia, relazione, benessere, umanità piena.

21/11/2019
Altri articoli di Barbara Mangiacavalli
Se ti piace questo articolo e trovi interessante la nostra rivista, iscriviti alla newsletter per ricevere gli aggiornamenti sulle nuove pubblicazioni.