Magistratura democratica
Giurisprudenza e documenti

Il danno tanatologico da infortunio sul lavoro

di Linda D'Ancona
Consigliere sezione Lavoro Corte di Appello di Roma
Dalla sentenza commentata si riproprone il tema della competenza specializzata per materia e l'attribuzione di alcuni tipi di controversie al giudice del lavoro
Il danno tanatologico da infortunio sul lavoro

La sentenza in commento ripropone con urgenza il tema della competenza specializzata per materia e dell’auspicabile attribuzione di alcuni tipi di controversie al Giudice del lavoro.

La sezione civile del Tribunale di Ravenna ha respinto la domanda dei familiari di F. G., volta ad ottenere il risarcimento del danno per il decesso del loro congiunto, morto il 19.4.2004 a seguito di un infortunio sul lavoro.

Dalla lettura della descrizione dell’evento non ne è chiara la dinamica: il Tribunale esordisce enunciando che il G. è morto a seguito di un “incidente” verificatosi presso un immobile in corso di ristrutturazione, di proprietà di una dei due convenuti; prosegue riportando il capo di imputazione formulato dal Pubblico Ministero nel processo penale, che non si è celebrato per effetto del patteggiamento proposto dall’imputato, ratificato con sentenza del giudice penale; afferma che nel rapporto di ufficiali di polizia giudiziaria USL erano state formulate tre ipotesi circa la dinamica dell’infortunio; si addentra in una descrizione analitica delle dichiarazioni rese dai testi escussi, i quali nulla hanno riferito di utile ai fini della ricostruzione dell’evento; conclude pertanto che sulla base delle testimonianze “non è in alcun modo possibile ricostruire l’incidente e soprattutto ricondurre lo stesso ad una responsabilità diretta del presunto committente”.

Il Tribunale non ha tenuto conto di alcuni capisaldi fondamentali in materia di prevenzione e protezione dagli infortuni sul lavoro, nonché in materia di nesso di causalità nelle ipotesi in questione.

L’infortunio si è verificato sotto la vigenza del D. Lgs. 626/1994 e successive modificazioni, poi sostituito dal Testo Unico D. Lgs 81/2008. Orbene, è incontestato che F. G. fosse presente su quello che è da definirsi come un vero e proprio cantiere edile, a prescindere dall’esposizione di cartelli e dall’esistenza della relativa licenza o autorizzazione a costruire; è lo stesso Tribunale ad affermare, nell’incipit della sentenza, che “l’incidente” era avvenuto presso un immobile in fase di ristrutturazione.

Pertanto il committente dei lavori, ossia il proprietario dell’immobile in fase di ristrutturazione, aveva sin dall’inizio delle opere una precisa responsabilità, ossia quella di circoscrivere l’ambiente di lavoro, impedire l’accesso ad estranei, fornire a chiunque si recasse sul cantiere i necessari dispositivi di protezione, che per i lavori su impalcature consiste, quantomeno, nell’imbracatura di sicurezza per evitare cadute. Ne consegue che potevano ricorrere, nel caso di specie, due ipotesi: o il Ghinassi non era stato autorizzato ad entrare nel cantiere, e quindi il proprietario dell’immobile, quale committente dei lavori, rispondeva di omissione per non aver circoscritto il cantiere ed aver impedito l’accesso ad estranei, così da evitare che terzi potessero accedervi e rischiare la vita; oppure il Ghinassi era stato autorizzato, ad un qualsiasi titolo (rapporto di lavoro non regolarizzato, rapporto di cortesia o di amicizia, lavoro a titolo gratuito o altro), ed allora il proprietario – il quale è per definizione normativa il committente delle opere – doveva fornirgli i dispositivi di protezione individuale, quali appunto l’imbracatura anticaduta, le scarpe antifortunistiche, l’elmetto di protezione (cfr. elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale – allegato IV al D. Lgs. 626/1994).

In proposito, la giurisprudenza, con orientamento costante da oltre vent’anni, ha affermato che in tema di violazione di normativa antinfortunistica in un cantiere edile, per "ambiente di lavoro" deve intendersi tutto il luogo o lo spazio in cui l'attività lavorativa si sviluppa ed in cui, indipendentemente dall'attualità dell'attività, coloro che siano autorizzati ad accedere nel cantiere e coloro che vi accedano per ragioni connesse all'attività lavorativa, possono recarsi o sostare anche in momenti di pausa, riposo o sospensione del lavoro (Cass. pen. n. 2989/1992; Cass. pen. n. 3694/2003; Cass. pen. n. 44591/2009; Cass. pen. n. 31679/2010; Cass. pen. n. 28780/2011; Cass. pen. 42021/2011).

Sia in un caso che nell’altro il proprietario ovvero il titolare di altro diritto reale o il conduttore dell’immobile è, per definizione normativa, il committente delle opere, indipendentemente dalla regolarità dei lavori edili in corso e dal regolare rilascio di autorizzazioni edilizie: anche su tale punto è intervenuta la giurisprudenza, statuendo che è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del lavoratore il proprietario (committente) che affida lavori edili in economia ad un lavoratore autonomo di non verificata professionalità, ed in assenza di qualsiasi apprestamento di presidi anticaduta, pur a fronte di lavorazioni in quota superiore a metri due. (La Corte ha precisato che l'unitaria tutela del diritto alla salute, indivisibilmente operata dagli artt. 32 Cost., 2087 cod. civ. e 1, comma primo, legge n. 833 del 1978, impone l'utilizzazione dei parametri di sicurezza espressamente stabiliti per i lavoratori subordinati nell'impresa, anche per ogni altro tipo di lavoro) (Cass. pen. n. 42465/2010).

E’ evidente, pertanto, che andava in primo luogo affermata la sussistenza di un obbligo di garanzia, ex art. 2087 c.c., a carico del proprietario dell’immobile quale committente dei lavori edili, effettuati anche semplicemente a titolo gratuito: in materia di normativa antinfortunistica, l'obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro si estende anche ai soggetti che, nell'impresa, hanno prestato la loro opera in via autonoma (Cass. pen. n. 13917/2008; Cass. pen. n. 37840/2009).

La dinamica dell’infortunio, da ricostruirsi certamente anche attraverso una consulenza tecnica di ufficio (di un medico legale ovvero specializzato nella prevenzione degli infortuni sul lavoro), poteva essere individuata per stabilire specificamente di quale omissione della normativa antinfortunistica si era resa responsabile la committente, ma non certo per stabilire se vi era responsabilità del committente dei lavori oppure se si era trattato di un semplice “incidente”. Invero, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno già da tempo avuto modo di affermare che in forza della disposizione generale di cui all'art. 2087 cod. civ. e di quelle specifiche previste dalla normativa antiinfortunistica, il datore di lavoro è costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dall'art. 40, comma secondo, cod.pen. Ne segue che il datore di lavoro, seppure in una situazione di illegittimità (nella specie derivante dalla sua posizione di subappaltante di pura mano d'opera), ha il dovere di accertarsi che l'ambiente di lavoro (nella specie il cantiere edile apprestato dall'imprenditore appaltante) abbia i requisiti di affidabilità e di legalità quanto a presidi antinfortunistici, idonei a realizzare la tutela del lavoratore, e di vigilare costantemente a che le condizioni di sicurezza siano mantenute per tutto il tempo in cui è prestata l'opera (Cass. pen. n. 5 del 25.11.1998).

Ciò posto, la sentenza di patteggiamento intervenuta in sede penale non ostava in alcun modo ad un autonomo accertamento da parte del giudice in sede civile (art. 444 e ss.cpp); è evidente, poi, che il giudice civile doveva accertare la sussistenza di una responsabilità di tipo penale, facendo ricorso ai summenzionati principi, in quanto era necessario ricostruire il fatto e le posizioni di garanzia, rispetto alle quali vi era stata violazione degli obblighi facenti capo al proprietario dell’immobile ed al committente dei lavori.

Ne deriva che una prima responsabilità andava individuata in capo alla proprietaria dell’immobile, convenuta in giudizio dai congiunti del Ghinassi, con conseguente determinazione dell’entità del risarcimento; nella sentenza non si fa riferimento al tipo di azione esperita, ma appare chiaro che i congiunti abbiano chiesto il risarcimento del danno, anche non patrimoniale, causato dalla morte del loro parente.

In ordine all’altra figura di garanzia, quella del committente dei lavori, anche in tal caso può affermarsi che sussiste in capo a quest’ultimo un preciso obbligo di garanzia, ex art. 2087 c.c., anche qualora i lavori siano stati eseguiti in economia ed in virtù di un rapporto di amicizia o per pura cortesia. Nella sentenza in commento si afferma che il coniuge della proprietaria era il committente dei lavori, e tale circostanza emergeva, evidentemente, dai documenti prodotti e dalle testimonianze raccolte. In proposito, è sufficiente richiamare la giurisprudenza sopra citata, nonchél’orientamento secondo cui In tema di infortuni sul lavoro - in virtù della previsione di cui all'art. 6, comma secondo, D.Lgs. n. 494 del 1996, come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 528 del 1999 - il committente ed il responsabile dei lavori devono verificare l'adempimento da parte dei coordinatori degli obblighi di assicurare e di verificare il rispetto, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché la corretta applicazione delle procedure di lavoro. Ne consegue che al committente ed al responsabile dei lavori non è attribuito dalla legge il compito di verifiche meramente 'formalì, ma una posizione di garanzia particolarmente ampia, comprendente l'esecuzione di controlli sostanziali ed incisivi su tutto quel che concerne i temi della prevenzione, della sicurezza del luogo di lavoro e della tutela della salute del lavoratore, accertando, inoltre, che i coordinatori adempiano agli obblighi sugli stessi incombenti in detta materia. (Cass. Pen. n. 14407/2011).

Pertanto era ben possibile, in base alla formulazione della domanda ed all’individuazione dei soggetti potenzialmente responsabili, pervenire ad una pronuncia di condanna al risarcimento del danno, dovuto ai congiunti del Ghinassi; ciò ovviamente all’esito di un’istruttoria che prevedesse anche, come già sopra evidenziato, l’espletamento di una consulenza tecnica di ufficio, di natura medico-legale.

Alla luce di tali considerazioni, appare evidente che la mancata conoscenza della normativa specifica in materia di prevenzione e protezione dagli infortuni sul lavoro e dalle malattie professionali, nonché la mancata conoscenza degli orientamenti giurisprudenziali, ormai consolidati, in materia, può determinare una non idonea gestione del processo, nella fase dell’istruttoria, e può condurre ad esiti non condivisibili e non coerenti rispetto al complesso di norme da applicare alla fattispecie.

Sarebbe logico, quindi, che le azioni di accertamento della responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale, derivanti da omissione di norme in materia di infortuni sul lavoro, fossero attribuite alla competenza specializzata del giudice del lavoro, mediante l’introduzione di una norma che intervenga sull’art. 409 cpced ampli la competenza del giudice del lavoro, consentendo nel contempo di applicare a tali controversie il rito del lavoro, sicuramente più rapido e più incisivo, considerata anche la possibilità di ricorso ai poteri officiosi del giudice ex art. 421 cpc.

A tale ultimo proposito, si segnala che è stata avanzata una proposta di modifica dell’art. 409 cpc, con ddl n. 8 del 15.3.2013 da parte dell’On. Casson; il disegno di legge mira ad attribuire alla competenza specializzata del Tribunale in funzione di Giudice del lavoro le controversie in cui gli eredi del lavoratore agiscano per il risarcimento del danno derivato dall’infortunio sul lavoro, nel quale il loro congiunto abbia perso la vita, ovvero del danno da malattia professionale, sempre nel caso di decesso del lavoratore. Infatti secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, le controversie in cui gli eredi agiscano per il risarcimento del danno, sia iure proprio che iure hereditatis, sono di competenza del giudice civile e non del giudice del lavoro, con l’evidente perdita di professionalità specifica che da ciò deriva (da ultimo, Cass. Sez. III civ. n. 20355/2005; Cass. III Sez. civ. n. 3650/2006; sul punto vedasi anche R. Riverso, fumo passivo, malattia professionale e responsabilità datoriale. Questioni processuali e sostanzialiin giurisprudenza di merito, anno 2012).

Appare pertanto auspicabile che la competenza in materia di risarcimento del danno da infortunio sul lavoro sia attribuita ex lege al Giudice del lavoro; la riforma sarebbe certamente più funzionale alla ripartizione delle competenze già voluta dalla L. 533/1973 ed inoltre permetterebbe di sfruttare la specifica professionalità del giudice del lavoro.

 

 

19/07/2013
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