Magistratura democratica
giustizia internazionale

Giustizia per l’Ituri!

di Francesco Florit
Giudice presso il Tribunale di Udine
Sulla sentenza della Corte penale Internazionale nel caso Germain Katanga e la riqualificazione giuridica dei fatti contestati
Giustizia per l’Ituri!

La Provincia dell’Ituri, con una estensione pari a metà del Nord Italia ed una popolazione di appena 4 milioni di abitanti, si trova all’estremo nord orientale della Repubblica Democratica del Congo.

Confinante con l’Uganda, da cui è divisa dal Lago Alberto e dal sistema fluviale del Nilo Bianco, essa rappresenta, assieme alle Province del Kivu (Nord e Sud) la parte più tormentata della ex colonia belga. 

Meno ricca di minerali e risorse naturali rispetto al Kivu, e quindi meno attraente dal punto di vista geopolitico, non è stata tuttavia risparmiata, nel corso della Prima e della Seconda Guerra del Congo (1996-1997 e 1998-2003 rispettivamente) dall’invasione e stazionamento degli eserciti del Ruanda e dell’Uganda e dalle scorribande delle milizie delle fazioni contrapposte

Negli stessi anni in cui aveva luogo la Seconda Guerra del Congo (‘the Great War of Africa’, anni 1998-2003), una ulteriore situazione di belligeranza, su linee etniche, ha dato luogo al Conflitto dell’Ituri, una guerra nella guerra.

Come in altri territori dell’immenso continente africano, la divisione etnica, sopita per lungo tempo, era riemersa al termine dell’epoca coloniale, contrapponendo le etnie rurali, di tradizione agricola e stanziale (nel caso dell’Ituri, i Lendu), alle tribù tradizionalmente dedite alla pastorizia (gli Hema).Come in altre regioni africane, il conflitto era stato sobillato o comunque sfruttato dalle diverse fazioni politiche, al fine di ottenere l’appoggio delle comunità tribali nellaformazione di milizie.

Negli ultimi anni del regime di Mobutu Sese Seko (morto nel 1997), con lo Stato Congolese in dissoluzione e l’esercito incapace di qualsiasi iniziativa o resistenza, le milizie e le fazioni, anche nella Provincia dell’Ituri, sono proliferate. Un documento di Human Right Watch all’epoca del conflitto dell’Ituri, elencava 10 milizie, a volte dei semplici splinter groups (schegge), dalle sigle difficilmente distinguibili l’una dall’altra e spesso pronte a cambiare alleanze a seconda della convenienza. 

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In tale contesto di confusione e di insicurezza, ove popolazioni e territori sono allo sbando, allo stremo, ed alla mercè delle milizie, hanno avuto luogo gli episodi oggetto di un processo conclusosi con sentenza di condanna, pronunciata dalla Corte Penale Internazionale la settimana passata.

Specificamente, la vicenda processuale concerneva l’attacco alla cittadina di Bogoro, situata a metà strada tra il confine con l’Uganda e la capitale della Provincia dell’Ituri(Bunia.

La cittadina (abitata dall’etnia Hema) era anche un avamposto della milizia UPC (Unione dei Patrioti Congolesi) alla quale si contrapponevano le formazioni del FNI (Fronte di Integrazione Nazionale, in origine un partito politico) e del FRPI (Forza di Resistenza Patriottica in Ituri – il braccio armato del FNI), entrambe reclutate tra l’etnia Lendu.

La presa di Bogoro e di altri piccoli villaggi Hema, avrebbe successivamente consentito alle milizie Lendu di muovere verso la capitale Bunia, che l’esercito Ugandese aveva consegnato alle forze dell’etnia Hema. 

L’azione militare si è sviluppata alla fine del Febbraio del 2003, con un accerchiamento della cittadina da parte delle forze del FNI (agli ordini di Mathieu Ngudjolo Chui) e del FRPI (guidati da Germain Katanga). 

Nel corso dei combattimenti, centinaia di miliziani Lendu del FNI e del FRPI hanno inizialmente costretto l’avamposto UPC alla fuga ed hanno quindi condotto una azione di rappresaglia e di ‘terra bruciata’ (scorched earth) contro la popolazione, ammazzando centinaia di civili, rinchiudendo i sopravvissuti assieme ai cadaveri, violentando le ragazze e rapendole per costringerle alla schiavitù sessuale. Lanciarazzi, bazooka ed armi automatiche, ma anche machete, archi e frecce sono stati usati  dagli aggressori nel corso dell’offensiva.

L’episodio, denunciato dalle autorità congolesi all’ICC nel 2004, ha portato nel 2007 all’arresto dei leaders delle due milizie, Germain Katanga e Ngudjolo Chui (nel frattempo, divenuti rispettivamente generale e colonnello dell’esercito congolese come ‘prezzo’ del processo di pace) su ordine dell’ICC.

I due warlords venivano quindi trasferiti a L’Aja per rispondere di 7 capi di imputazione per crimini di guerra (per omicidio; trattamento inumano o crudele; schiavitù sessuale; coscrizione di bambini –child soldiers; attacco della popolazione civile; devastazione; distruzione di proprietà – art.8.2, lettere a) e b)dello Statuto della Corte) e 3 per crimini contro l’umanità (omicidio; atti inumani; schiavitù sessuale – art7.1, lettere a), g) e k) dello Statuto della Corte). Per inciso, condotte-base simili (es.:omicidio, schiavitù sessuale) vengono classificate come crimini di guerra o contro l’umanità a seconda degli ulteriori elementi qualificatori esistenti, quali lo stato di conflitto, l’attacco sistematico contro una popolazione civile

Ad essi veniva attribuito il ruolo di “indirect co-perpetrators”: secondo l’accusa, i due capi delle milizie Lendu avevano avuto un ruolo nella organizzazione e pianificazione dell’attacco ma non vi avevano preso parte materialmente. 

Il processo, iniziato alla fine di Novembre 2009, si è concluso, nella fase istruttoria, a fine Maggio 2012

Nel Novembre dello stesso anno, dopo che le parti avevano esposto i rispettivi final arguments, vi è stata la separazione dei procedimenti nei confronti dei due imputati, Germain Katanga e Ngudjolo Chui

Mentre nei confronti di Ngudjolo Chui è stata immediatamente pronunciata una sentenza di assoluzione (per insufficienza di prove), nei confronti di Germain Katanga il Trial Panel ha informato le parti che avrebbe considerato la possibilità di procedere alla riqualificazione giuridica del titolo della responsabilità, da “indirect co-perpetrator” ad “accessory”.

Questo è uno dei punti più rilevanti e controversi della vicenda processuale, e merita un approfondimento.

Nell’accusare i due capi-milizia di crimini di guerra e crimini contro l’umanità, il Procuratore non attribuiva a Katanga di aver fisicamente commesso i crimini, ma sosteneva che essi erano stati commessi dalle sue truppe secondo un piano ‘escogitato’ (hatched) da Katanga (e da Ngudjolo Chui) per ‘spazzare via’ (wipe out) Bogoro.

In sostanza, secondo l’accusa Katanga aveva ‘usato la sua milizia per eseguire i crimini.

All’inizio del processo, dopo la lettura delle imputazioni, Germain Katanga aveva negato le accuse e si era protestato innocente.

Secondo il modello tradizionale del Common Law, la dichiarazione ha luogo all’inizio del processo (art.64.8 lettera (a) dello Statuto della Corte), quale atto formale (plea) di risposta all’invito della Corte rivolto all’imputato a pronunciarsi colpevole o innocente in relazione alla materia delle accuse.

Inoltre, nel corso del processo, l’imputato aveva accettato di rendere testimonianza sotto giuramento, in relazione alle accuse, come originariamente formulate. Secondo la procedura (art.67.1 (g) dello Statuto) l’imputato non può essere costretto a testimoniare ma se lo fa, presta giuramento; l’imputato può inoltre fare dichiarazioni scritte o orali senza prestare giuramento (art.67.1 (g)). Ovviamente, può scegliere il silenzio e non può essere costretto a confessare la propria colpevolezza.

Nel corso della sua deposizione, Katanga non aveva negato la commissione di atrocità a Bogoro ma aveva negato di aver comandato la milizia nel corso dell’attacco. Tuttavia, egli aveva parlato del suo ruolo di coordinatore nella preparazione dell’attacco alla cittadina congolese.

Una volta conclusa l’attività istruttoria, protrattasi per 265 giorni di udienza nel corso dei quali erano stati sentiti 55 testimoni, due expert-witnesses (periti o consulenti tecnici della Corte) ed addirittura dopo aver sentito le arringhe difensive, il Trial Panel, con una decisione a maggioranza, ha informato le parti che ‘intendeva considerare una riqualificazione (re-characterization) dei fatti del caso sottoposto in relazione al tipo di responsabilità (mode of liability) attribuibile a Germain Katanga’

Infatti, in base alla reg.55 delle Regole della Corte, il Trial Panel ‘in ogni fase del processo’ può procedere alla riqualificazione giuridica dei fatti contestati ovvero (come nel presente caso) della forma di partecipazione dell’accusato, con il limite del rispetto dei fatti così come contestati e descritti nell’imputazione.

Qualora ricorra tale eventualità, deve essere assicurato all’imputato (i) tempo adeguato per la preparazione della difesa e (ii) la possibilità di riesaminare testimoni o di esaminarne di nuovi (reg. 55.3)

Inevitabilmente, la preannunciata riqualificazione della forma di responsabilità, per di più a maggioranza, ha sollevato molte critiche.

Si è paventato da parte dei difensori, la violazione delle regole del fair trial poiché, si è detto, il cambio della accusa (o di un suo fondamentale profilo) una volta esaurita la fase della acquisizione delle prove e della discussione, pone l’imputato nella pratica impossibilità di trovare ulteriori elementi a discolpa, sulle nuove accuse (o sul nuovo titolo di responsabilità), anche in considerazione del degradarsi della situazione di sicurezza nella martoriata provincia dell’Itur.

Un appello incidentale avverso la decisione di riqualificazione, formulato dalla difesa, è stato tuttavia rigettato dalla Camera d’Appello a maggioranza, che ha comunque espresso preoccupazione per la possibile violazione del diritto di Katanga ad un processo in tempi ragionevoli, data la (tardiva) decisione del Trial Panel.

Il giurista nostrano avrà certamente percepito, nella vicenda processuale di cui si discute, l’eco della sentenza Drassich (Corte EDU, Seconda Sezione, 11 Dicembre 2007, ricorso 25575/04) che ha posto dei limiti al potere del giudice di dare al fatto la qualificazione giuridica considerata più corretta e che ha evidenziato come il principio di cui all’art.521 c.p.p. vada coniugato con la previsione dell’art.6 della Convenzione EDU, laddove si prevede il diritto dell’imputato di ‘essere informato circa la natura e i motivi dell’accusa’, da intendersi, nell’interpretazione della Corte, come comprensiva anche della qualificazione giuridica della accusa stessa.

Tornando al caso Katanga, il Trial Panel, con decisione del 21 Novembre 2012,ha preannunciato la probabile riqualificazione, nella decisione finale, del titolo di responsabilità dell’imputato da ‘indirect co-perpetration’ (art.25.3 (a) dello Statuto della Corte: ‘chi commette il crimine, individualmente o unitamente ad altri o attraverso altri, siano o meno tali altre persone penalmente responsabili’) a ‘complicity’ (art.25.3 (b): ‘chi contribuisce in qualsiasi modo all’esecuzione di crimini … commessi da un gruppo di persone che agiscono per uno scopo comune’

I termini usati dalla Corte erano tali da lasciar intendere che la riqualificazione avrebbe avuto luogo: “the Majority hereby informs the parties … that the legal characterisation of facts relating to Germain Katanga’s mode of participation is likely to be changed and that the Accused’s responsibility must henceforth also be considered having regard to another paragraph of article 25(3) of the Statute”.

Così è stato.

Con la decisione assunta la scorsa settimana, Germain Katanga è stato trovato colpevole dei maggiori crimini in imputazione, riqualificati secondo quanto preannunciato dalla Corte.

La Corte ha stabilito che ‘l’imputato ha dato un significativo contributo alla commissione dei crimini da parte della milizia, assistendo i suoi membri a pianificare l’operazione contro Bogoro. La corte ha ritenuto che Germain Katanga agì nella consapevolezza del piano criminale ideato dalla milizia per colpire la predominante popolazione Hema di Bogoro. I crimini di omicidio, attacco contro civili, distruzione e saccheggio erano parte del piano’.

Assicurando il rifornimento di armi alla milizia, egli ne ha rinforzato la capacità di colpire e la superiorità bellica nei confronti della milizia UPC, di stanza a protezione della cittadina.

La Corte tuttavia non ha ritenuto provato in capo all’imputato la autorità di comando, cioè di dare ordini e di pretenderne l’esecuzione, né la autorità di punire i comandanti in campo. Conseguentemente, come preannunciato, ha modificato il titolo della responsabilità.

La Corte non ha determinato la pena. Ciò avverrà ad una successiva udienza, da tenersi, in ossequio all’art.76 dello Statuto, al fine di consentire alle parti di ‘produrre prove o osservazioni … rilevanti ai fini della determinazione della pena’.

Sin d’ora si possono prevedere le critiche che pioveranno sulla Corte per il modo in cui il processo è stato condotto e per la dilatazione dei tempi causata dal mutamento della qualificazione dei fatti.

La dissenting opinion del membro belga della corte (Judge Christina Van den Wyngaert) è stata ritenuta così critica e veemente da parte degli altri membri del Collegio, da richiedere una replica a difesa della propria decisione. Judge Christina Van den Wyngaert aveva descritto la riqualificazione della responsabilità come ‘un inammissibile fondamentale mutamento nella narrazione della accuse’. Il membro dissenziente si era spinta al punto di affermare che i colleghi avevano “mould[ed] the case against the accused in order to reach a conviction” (avevano rimodellato il caso contro l’accusato al fine di raggiungere una condanna).

Espressioni così divisive non sono certo comuni nelle corti internazionali ed in ogni giurisdizione in cui l’opinione dissenziente sia prevista e certamente non giovano alla reputazione di una istituzione che deve affrontare ancora un lungo cammino per il riconoscimento globale e che deve lottare ogni giorno contro le critiche che, in maniera spesso puramente strumentale, ne denunciano la mancanza di obbiettività e la strumentalità alle politiche delle potenze ex-coloniali (…).

Si è osservato inoltre che, come in casi precedenti, la necessità di mutare la qualificazione giuridica dei fatti (o del titolo della responsabilità) è dipesa da insufficienze delle indagine e si è appuntato la responsabilità nell’ufficio del Procuratore dell’epoca (Mr. Moreno Ocampo). 

Per il penalista italiano, abituato ad un uso ‘disinvolto’ dei poteri giudiziali ex art.507 e 422 c.p.p. e convinto della pressoché totale libertà di qualificazione giuridica dei fatti (iura novit curia), quantomeno prima della ‘dottrina Drassich’, non apparirà strano che il giudice si arroghi il diritto di procedere ad una ampia ‘ri-caratterizzazione’ dei fatti.

Ma nell’arena giuridica internazionale, nella quale i principi di Common Law sono veicolati con maggiore facilità (grazie anche al fattore linguistico) e sono rappresentati come standard e garanzie processuali di livello superiore a quelle del diritto continentale, il mutamento dei termini giuridici della accusa è un fatto lacerante tanto quanto il mutamento dei fatti dell’accusa.

Infatti, nell’archetipo processual-penalistico di Common Law, l’indictment (decreto di rinvio a giudizio) contenente le charges (accuse), una volta formulato, diviene immutabile perché destinato ad essere sottoposto ad una giuria che è giudice solo del fatto e che emette un verdetto in termini binari (si/no; guilty/not guilty), senza possibilità di apportare modifiche.

Seppure tale regola si è venuta temperando in tempi recenti con la introduzione,in talune giurisdizioni di Common Law, del sistema delle Alternative Charges (il Pubblico Ministero formula più ipotesi di accusa nello stesso Indictment; la pratica, seppure rara e non ben vista, non è vietata nemmeno da noi: Cass.pen., sez.I, 16.4.2007, n.24753) ovvero delle included offences, la mentalità del Common Lawyer è restia ad ammettere applicazione generale alla regola e soprattutto a riconoscere al giudice il potere di riqualificare autonomamente i fatti.

In conclusione, parafrasando il titolo di un classico della scienza politica moderna, si può affermare che il Clash of (juridical) civilizations è all’origine (implicita, e forse inconsapevole) delle vicissitudini della Corte nel caso di Germain Katanga. 

Il comunicato stampa del 7 marzo 2014 relativo alla decisione con i link al summary e alle foto dell'udienza può leggersi qui.

La sentenza, per ora disponibile solo in francese, può leggersi qui

 

25/03/2014
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