Magistratura democratica
giurisprudenza di merito

Deposito telematico degli atti introduttivi: prime pronunce favorevoli

di Gianmarco Marinai
Giudice del Tribunale di Livorno e Referente per l'Informatica del Distretto di Firenze
Commento a Trib. Milano 7 ottobre 2014
Deposito telematico degli atti introduttivi: prime pronunce favorevoli

Come evidenziato in un precedente intervento su questa rivista, la mancanza di norme chiarificatrici nella legge di conversione del d.l. 90/2014 (l. 114/14) e nei successivi interventi normativi sta inevitabilmente dando vita a una serie di pronunce in tema di Processo Civile Telematico che adottano ora interpretazioni letterali e restrittive della normativa, ora interpretazioni evolutive e permissive, il tutto con evidenti ricadute negative sulla possibilità degli operatori di adoperare al meglio gli strumenti PCT.

In particolare, una delle questioni che si verificano più frequentemente riguarda la possibilità di depositare telematicamente atti diversi rispetto a quelli che l'art. 16-bis d.l. 179/2012 impone di depositare telematicamente (il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite e degli ausiliari del giudice, i ricorsi per decreto ingiuntivo, ecc.), in particolare, gli atti introduttivi del giudizio e la comparsa di costituzione.

Nel contributo citato (cui rimando per una disamina meno sintetica), avevo optato per la soluzione più permissiva.

Il provvedimento del Tribunale di Milano del 7 ottobre 2014 fa propria tale interpretazione e ammette la possibilità di depositare telematicamente la comparsa di risposta, un atto, cioè, non contemplato nell'elenco dell'art. 16-bis cit..

Il giudice milanese premette che il Tribunale ha ottenuto, fin dal 2010, il decreto dirigenziale ex art. 35 d.m. 44/2011 di autorizzazione al deposito telematico, decreto che contempla tra gli atti che possono essere depositati telematicamente anche la comparsa di risposta.

A mio avviso, il richiamo alla presenza di tale decreto era sufficiente a risolvere la questione nel caso concreto. Non appare, infatti, pensabile che il d.l. 179/2012 e il successivo d.l. 90/2014, che hanno introdotto il regime di obbligatorietà per il deposito telematico di talune tipologie di atti processuali, senza nulla specificare sulla possibilità di deposito telematico degli atti non da essi specificamente menzionati, possano essere interpretati addirittura nel senso di aver vietato il deposito di atti non contemplati, in special modo per quegli uffici che avevano già ottenuto un decreto ministeriale ex art. 35 d.m. 44/11.

In sostanza, quindi, è oggi davvero arduo dubitare del fatto che decreti ministeriali riferiti ad atti non espressamente contemplati dal d.l. 179 o dal d.l. 90 (o anche da altri successivi) abbiano perso efficacia.

Dunque, negli Uffici che hanno ottenuto il d.m. autorizzativo sarà possibile, senza alcun dubbio, ovvero continuerà ad essere possibile, depositare atti non contemplati dalle nuove norme.

Ma, quid juris per gli Uffici che non hanno mai ottenuto decreti ministeriali ex art. 35, o i cui decreti non contemplano la comparsa di risposta, gli atti introduttivi, o comunque atti diversi da quelli indicati nel d.l. 179/2012 (e successivi)?

Il tribunale di Milano ritiene, condivisibilmente, che anche tali atti possano essere legittimamente depositati per via telematica.

Innanzitutto – afferma il giudice milanese – nessuna norma né legislativa né regolamentare ha conferito alla DGSIA il potere di individuare il novero degli atti depositabili telematicamente oppure la tipologia di procedimento rispetto alla quale esercitare la facoltà di deposito digitale, limitandosi l'art. 35 d.m. 44/2011 a prevedere che alla DGSIA spetti esclusivamente il potere di accertare e dichiarare “l’installazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio”.

Superato tale primo ostacolo formale, dev'essere vagliata la validità dell'atto telematico alla luce delle norme processuali.

Si vede, allora, che il deposito telematico della comparsa di costituzione soddisfa tutti i requisiti di forma sanciti dal c.p.c., in quanto:

a) la comparsa è sottoscritta con firma digitale (il che le conferisce la stessa efficacia della scrittura privata ex art. 2702 c.c., a norma degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale: d.lgs. 82/2005);

b) il deposito è effettuato utilizzando le regole tecniche e le specifiche previste dalla normativa regolamentare del PCT;

c) l'atto ha superato i controlli manuali della cancelleria che ne certifica il deposito;

d) l'atto giunge a conoscenza del giudice e delle altre parti che lo possono visualizzare negli strumenti informatici del PCT (consolle del magistrato, consolle avvocato, Portale Servizi Telematici, ecc.).

Conseguentemente, anche se la norma dell'art. 16-bis d.l. 179/2012 (o altre successive) non autorizza espressamente il deposito telematico degli atti diversi da quelli per i quali prevede l'obbligo del deposito telematico, e anche se la circolare interpretativa del ministero del 27.6.2014 afferma (in realtà, del tutto apoditticamente) che permane la necessità di richiedere il provvedimento ministeriale di abilitazione alla ricezione degli atti introduttivi e di costituzione in giudizio, non è prevista alcuna sanzione processuale per detto deposito telematico, né è rinvenibile alcuna norma processuale che possa rendere in qualche modo illegittimo il deposito.

Come più sopra rilevato, il provvedimento è senz'altro condivisibile, anche se forse ci si poteva spingere oltre e affermare l'intervenuta abrogazione per incompatibilità dell'art. 35 del D.M. 44/2011.

Ed invero, se il decreto dirigenziale ex art. 35 d.m. 44/2011 aveva la finalità di accertare e dichiarare “l’installazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio”, non appare dubbio che il legislatore, introducendo – con l'entrata in vigore a partire dal 30.6.2014 del d.l. 90/2014 – l'obbligatorietà del deposito telematico non solo delle memorie endoprocessuali per i nuovi procedimenti, ma anche l'obbligatorietà del deposito telematico del ricorso per decreto ingiuntivo (che, di sicuro, è un atto introduttivo del giudizio), ha compiuto una volta per tutte, ex lege, la valutazione dell'idoneità delle attrezzature informatiche e dei servizi di comunicazione telematica di tutti gli Uffici giudiziari, il che rende del tutto superflua una nuova valutazione da parte del dirigente del Ministero.

La norma, pertanto, ad avviso di chi scrive, deve ritenersi abrogata per incompatibilità, il che risolve, alla radice, il problema della legittimità del deposito telematico di qualunque atto processuale.

05/11/2014
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