Magistratura democratica
Magistratura e società

Conciliare e risarcire non sono la stessa cosa. Notarella in margine ad un convegno di Villa Vigoni

di Francesco Buffa
Consigliere della Cassazione distaccato alla Corte europea dei diritti dell'uomo

Il testo che pubblichiamo contiene il report di Leander Beinlich relativo al convegno tenutosi dall'11 al 13 maggio 2017 a Villa Vigoni, sul lago di Como, ed intitolato Rimedi contro l’immunità. Riconciliando il diritto internazionale e quello nazionale dopo la sentenza della Corte costituzionale italiana n. 238/2014.

La sede del convegno è emblematica non solo perché è la sede della Associazione bilaterale di scambi culturali tra Italia e Germania, ma anche perché – quale oggetto di diritto di proprietà dello Stato tedesco – è stato il bersaglio di una richiesta di iscrizione ipotecaria in sede esecutiva di sentenza di condanna della Germania al risarcimento di danni in favore di deportati della seconda guerra mondiale.

Le questioni al centro del convegno sono note[1]: a fronte di pretese risarcitorie di alcuni cittadini italiani deportati in territorio tedesco ed assegnati al lavoro forzato, fatte valere innanzi alle corti italiane nei confronti della Germania, la Corte internazionale di giustizia ha affermato il principio di immunità della Germania; a tale pronuncia ha fatto seguito l’intervento del legislatore italiano volto ad assicurare il rispetto di quel principio; quindi, su sollecitazione del tribunale di Firenze, la sentenza della Corte costituzionale n. 238/14 ha applicato – per la prima volta – la dottrina dei contro-limiti alla sentenza ICJ ed ha dichiarato illegittime le norme nazionali preclusive delle riparazioni.

Il convegno si è articolato in cinque sessioni.

La prima sessione ha esaminato le preoccupazioni tedesche, che riguardano i pericoli dell’apertura di un vaso di Pandora, potenzialmente illimitato e con effetti dirompenti, in relazione alla molteplicità di ricorsi, decisi, pendenti o proponibili, dalle vittime ed anche dai loro eredi; a tale prospettiva si è contrapposta quella volta a ricercare il superamento negoziato degli effetti della sentenza costituzionale, anche per effetto di un obbligo negoziale “soft” derivante secondo alcuni da un obiter dictum della sentenza della Corte internazionale, fermo però il timore che la disponibilità alla negoziazione possa non essere ritenuta preclusiva dell'accesso alla giustizia dei danneggiati, mantenendo quindi l’esposizione tedesca nelle corti italiane al pericolo suddetto.

La seconda sessione ha esaminato le preoccupazioni italiane: in tale ambito, se il punto di partenza è la dottrina dei controlimiti affermata in sede costituzionale, si è peraltro sottolineata l'esigenza di superare un protezionismo legale, ricorrendo anche al principio della protezione equivalente, che è tecnica ben più flessibile; si è, per altro verso, evidenziato che il riconoscimento di tutela alle vittime pone con sé tre tipi di rischi:

- il pericolo della reciprocità, il pericolo cioè che l'Italia sia assoggettata, come convenuta, a procedimenti analoghi a quelli che oggi riguardano la Germania;

- il rischio del forum shopping, connesso con la possibilità che cittadini di altri Stati agiscano innanzi alle corti italiane per avere tutela qui riconosciuta;

- infine, il rischio di frustrazione delle vittime, perché l'applicazione del principio di immunità precluderebbe in ogni caso l'esecuzione delle decisioni pur favorevoli ai danneggiati.

Il terzo panel si è occupato della prospettiva europea ed ha rilevato che, nonostante il fatto che il diniego dell'immunità tedesca sia nato da due paesi dell'Unione europea (Italia e Grecia), la questione resta comunque estranea al diritto europeo, pur consuetudinario.

Per converso, l'eccezione al principio di immunità è causa di tensioni intracomunitarie e, in assenza di strumenti europei di soluzione del contrasto, si è affermato che dalla comune appartenenza al sistema europeo discende un obbligo politico di trovare soluzioni amichevoli.

La quarta sessione ha riguardato la prospettiva internazionale. Su tale piano si è rilevato da un lato il rischio della non-compliance, derivante dal fatto che all’inadempimento del rispetto di principi potrebbero far seguito contrapposti inadempimenti. Per altro verso, si è rilevato che il diritto internazionale pone l'obbligo di bilanciamento tra interessi contrapposti e che tale profilo, in virtù dell'apertura costituzionale al diritto internazionale, dovrebbe entrare nel giudizio costituzionale, portandovi il principio di immunità come elemento di composizione con il diritto di accesso alla giustizia; da altri, invece, si è sottolineato che il principio di immunità non consente bilanciamenti.

Un quinto panel ha infine cercato di proporre soluzioni al problema, prospettando due profili: in primo luogo, l’esigenza di circoscrivere il problema ai soli casi emersi, e dunque non solo al conflitto in questione (la seconda guerra mondiale), ma anche ai soggetti specificamente interessati (gli IMI, Italian Military Internees); in secondo luogo, l’esigenza di superare un approccio formale e positivista cercando piuttosto soluzioni concordate, in attuazione di un obbligo procedurale di negoziazione; da ciò l’opportunità di creazione di un fondo intergovernativo, su iniziativa dell’Italia per ragioni pratiche, il cui compito sia quello di dare una soluzione, che deve comunque essere limitata al caso concreto.

Il report di Leander Beinich (alla cui lettura integrale si rimanda per ulteriori dettagli) riporta in modo neutro gli aspetti del dibattito delle varie sessioni e le soluzioni ivi prospettate, senza formulare giudizi critici.

Chi scrive non può invece non esprimere due considerazioni.

La prima: le soluzioni del convegno come riferite nel report appaiono insoddisfacenti, perché sul piano teorico la categoria della sovranità (intesa come immunità) ha ceduto da tempo il passo alla “sovranità dei valori” e il rispetto dei diritti inviolabili della persona ha assunto, anche dell'ordinamento internazionale, il ruolo di principio fondamentale, tutelato anche e soprattutto contro gli Stati[2]. E questo non riguarda solo il conflitto ed il caso in questione, ma ogni gross violation dei diritti umani in tempo di guerra.

La seconda: già una cosa è conciliare, altra è risarcire il danno; se poi, anche per ragioni pratiche e nella consapevolezza della difficoltà di una cooperazione del debitore in questa materia, si ritiene necessaria o più utile una soluzione concordata, perché questa sia equa l’entità del danno deve rimanere il punto di partenza di ogni trattativa[3]; pare quindi imprescindibile partire da un esame della materia maggiormente focalizzato sulla posizione delle vittime, e sui loro diritti fondamentali da tutelare, per tracciare linee risolutive della questione.

Ma di questo nel convegno non sembra si sia parlato.

_____________

[1] Per un dettagliato esame delle stesse, si rimanda al numero 1/2015 di Questione Giustizia trimestrale (Obiettivo 2, I diritti fondamentali tra obblighi internazionali e Costituzione).

[2] Così S. Senese, Corte costituzionale e sovranità, in I diritti fondamentali tra obblighi internazionali e Costituzione, cit.

[3] Si vedano in tema le osservazioni critiche di L. Baiada, Quale memoria? I crimini nazifascisti senza giustizia, in questa Rivista on line, 27 gennaio 2017

21/07/2017
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