Magistratura democratica
Prassi e orientamenti

Appunti per una relazione sul terrorismo di destra *

di Giovanni Salvi
procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma
Esauritosi il conflitto tra scelte ideologiche totalizzanti, caratterizzante la guerra fredda, il collante delle destre radicali diviene l’identità etnico-nazionale. Le destre radicali europee guardano quindi all’esperienza statunitense del suprematismo bianco e del super-nazionalismo. Nel mutuarne alcune opzioni organizzative, come la leaderless resistance, il riferimento al nazi-fascismo resta nei simboli e soprattutto nell’originario richiamo al rapporto tra suolo e cultura. Un ruolo fondamentale svolge il web, il cui uso è direttamente collegato alle modifiche di strategia politica. Deve di conseguenza cambiare anche l’approccio investigativo, basata su di una approfondita conoscenza delle nuove realtà.

1. Conoscere la storia dell’eversione di destra come premessa di un efficace contrasto

Gli eventi di queste settimane sembrano replicare le fasi di nascita del terrorismo degli anni ’70: il passaggio dall’uso di linguaggi aggressivi e disumanizzanti alla violenza di “opposte fazioni”, come un tempo si diceva; il passo successivo è nell’identificazione delle Forze dell’Ordine come bersaglio di violenze che dagli scontri di piazza giungono all’utilizzo di ordigni esplosivi, prima contro cose, poi contro persone.

Non ci tranquillizza il famoso detto per cui le tragedie si ripresentano come farse. Non sempre questo è vero. In realtà ciò che è davvero importante ricordare è che anche eventi o fenomeni in apparenza simili nascondono nel tempo e nei luoghi profonde diversità. Comprendere queste diversità è il compito fondamentale dell’interprete. L’elemento differenziale, infatti, è ciò che consente di cogliere la novità e dunque di apprestare gli strumenti necessari per affrontarla adeguatamente. Gli elementi comuni, invece, possono indurre in errore e far sì che si riproducano, nel nostro campo, le scelte investigative che si rivelarono efficaci in passato ma che ora non lo sono più.

Dobbiamo dunque imparare dall’esperienza ma non farcene dominare.

Il contesto in cui i movimenti radicali si inseriscono attualmente è profondamente mutato. Non è questa la sede per discuterne dettagliatamente, ma già a una primo, molto sommario esame appare evidente che l’idea stessa di movimenti di massa, fondati su apparati ideologici complessi e tali da prospettare totalizzanti visioni del mondo, in contrapposizione tra loro, è ormai lontana dallo scenario politico.

La comoda etichetta del “populismo” descrive (e in parte nasconde) una profonda trasformazione del rapporto tra individuo e autorità, corrispondente a quelle verificatesi nel più ampio scenario delle relazioni sociali ed economiche, con la perdita della sicurezza, la crisi dello Stato – nazione e il paradossale riemerge delle pulsioni identitarie in un mondo globalizzato.

D’altra parte, basta un rapido sguardo alle vicende del passato per misurare la distanza abissale dal presente.

Solo nel 2017 e dunque a più di quarant’anni dal 28 maggio 1974 la Cassazione ha definitivamente statuito la punizione di due degli autori della strage di Brescia. La condanna di Carlo Maria Maggi conferma il ruolo degli ordinovisti nella strategia che ebbe avvio alla fine degli anni ’60, mentre quella di Maurizio Tramonte conferma, purtroppo, il ruolo che in quelle vicende ebbero istituzioni della Repubblica. Ruolo emerso peraltro in molti altri procedimenti, alcuni conclusisi con condanne e altri con assoluzioni, spesso motivate proprio dal ruolo di occultamento che quegli apparati svolsero. Sarebbe troppo lungo ripercorrere anche solo per cenni la storia di queste deviazioni; su di esse vi è una letteratura ormai vasta.

D’altra parte è proprio in larga parte a causa di quelle vicende che il legislatore ha sentito la necessità di prevedere un’ipotesi di reato davvero singolare, sin dalla sua rubrica: il “depistaggio”[1], reato proprio del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, punito con la severa pena della reclusione da sei a dodici anni quando commesso in relazione ai reati contro la personalità dello Stato.

Quella stagione della nostra storia ha segnato in maniera profonda l’approccio alle investigazioni sui più gravi delitti e persino il rapporto stesso tra organi dello Stato. Basti pensare a quanto le riforme degli apparati informativi e di sicurezza del 1977 e del 2006 siano state segnate da quella e da altre analoghe vicende. Può affermarsi che quasi ogni articolo della legge del 2006 dialoghi con una questione emersa nell’ambito di procedimenti penali.

Lo stragismo può essere compreso solo se inserito nel contesto storico, persino geopolitico, in cui si inserì. Basti pensare alla rilevanza che nella vita dei movimenti della destra estrema e nelle loro relazioni con ambienti istituzionali (tra i quali all’epoca anche gli apparati informativi) ebbero la cultura militare e le teorie della guerra rivoluzionaria. Il contesto internazionale consentiva legami diretti tra organizzazioni dell’estrema destra e regimi militari. Questi legami sono stati accertati in diversi procedimenti, tra cui forse il più significativo è quello concernente l’attentato in danno del Vicepresidente della Democrazia Cristiana cilena, Bernardo Leighton, e della moglie, Ana Fresno Obole, avvenuto a Roma il 5 ottobre 1975, quale frutto dell’accordo tra Avanguardia Nazionale e Ordine Nuovo. Non è poi senza ragione che la pistola mitragliatrice Ingram, utilizzata da Pierluigi Concutelli per uccidere Vittorio Occorsio, provenisse da un lotto acquistato dal Ministero dell’interno spagnolo.

La sentenza della Corte d’assise di appello di Milano nel già citato processo per la strage di Piazza della Loggia, emessa a seguito dell’annullamento della decisione assolutoria, ricostruisce con una buona sintesi le vicende della destra stragista e in particolare di Ordine nuovo. Acquisizioni analoghe provengono dalle indagini romane (anche sui legami tra vecchie e nuove organizzazioni), fiorentine, bolognesi e milanesi e anzi la sentenza di Brescia, ultima in ordine di tempo, del complesso di quelle acquisizioni si giova.

Nonostante possa affermarsi che le risultanze processuali abbiano accertato, anche laddove gli esiti sono stati negativi in termini di condanne, i principali snodi del terrorismo stragista, resta ancora senza compiuta risposta la domanda circa le finalità ultime di quella strategia.

Erano esse la creazione delle condizioni di un pronunciamento militare, la stabilizzazione del quadro politico rispetto alle pulsioni libertarie degli anni ’60 oppure la franca prospettiva insurrezionale di un fascismo delle origini?

Il cambiamento del contesto di fondo dell’Italia di oggi rispetto agli anni ’70 del secolo scorso rende forse questo interrogativo destinato ai soli storici.

Da quelle vicende viene però un’avvertenza importante per gli investigatori che si trovano a fronteggiare nuove minacce.

 

2. Il mutamento degli schemi interpretativi. La destra romana dalla collaborazione alla “guerra contro lo Stato”

Le esperienze del passato possono indurci a continuare ad utilizzare schemi interpretativi che si rivelarono efficaci nel passato. Un buon esempio è dato dalle vicende dell’estrema destra romana.

Rinvio per un’analisi dettagliata agli scritti allegati[2]. Qui basti ricordare la difficoltà di percepire le modificazioni che il mutamento di contesto politico e le stesse indagini giudiziarie determinarono nelle scelte politiche della destra eversiva, in primis Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale, le due formazioni neofasciste più forti nell’area romana. Lo scioglimento di Ordine Nuovo, decretato dal Ministro dell’interno, Taviani, sulla base della sentenza di primo grado[3] che aveva affermato il carattere illecito, di ricostituzione del Partito fascista, del movimento, ebbe conseguenze che fu difficile comprendere immediatamente. Lo schema interpretativo, originato dalle stesse inchieste che avevano portato allo scioglimento, nonché a quanto andava emergendo circa le compromissioni tra la destra eversiva (e per la verità anche quella parlamentare, come le indagini sulla strage di Peteano dimostrarono) e settori degli apparati dello Stato, portavano a considerare questi gruppi come ancillari a progetti golpisti e sostanzialmente privi di una loro autonoma identità politica, diversa dal richiamo al fascismo delle origini e repubblichino.

Certo, vi erano stati precedenti che indicavano la pericolosità di quei settori anche in danno delle forze di polizia, come l’uso a Milano di bombe a mano che causarono la morte dell’agente di Polizia Antonio Marino, il 12 aprile 1973. Lo stesso attentato mortale contro Vittorio Occorsio, il 10 luglio 1976, fu interpretato come un gesto di rappresaglia nei confronti del magistrato responsabile delle indagini che avevano portato alla condanna degli Ordinovisti e allo scioglimento del movimento.

Fu solo in seguito che fu possibile comprendere, grazie anche alla collaborazione dei primi pentiti, che quell’omicidio era stato voluto come parte di una strategia che considerava chiusa la via della collaborazione anticomunista e si poneva in diretta antitesi allo Stato democratico[4]. Questa difficoltà di comprensione fu anche causa dell’isolamento di Mario Amato, che aveva invece intuito la profondità della cesura politica nelle nuove generazioni. L’omicidio di Amato portò alla creazione del gruppo di lavoro della Procura di Roma e ad affrontare la realtà dello spontaneismo armato con lenti interpretative in grado di leggerlo.

Si comprese così l’evoluzione che si era ormai realizzata nella destra eversiva, verso modelli che interagivano con quanto andava avvenendo nella sinistra movimentista.

Nel volantino di rivendicazione dell’attentato mortale contro l’ufficiale della Digos che più strettamente lavorava con il pool romano, il capitano Francesco Straullu, ucciso il 21 ottobre 1981 insieme all’agente Ciriaco Di Roma, si legge:

«Non abbiamo né poteri da inseguire né masse da educare; per noi quello che conta è rispettare la nostra etica per la quale i Nemici si uccidono e i traditori si annientano. La volontà di lotta ci sostiene di giorno in giorno, il desiderio di vendetta ci nutre. Non ci fermeremo! Non temiamo né di morire né di finire i nostri giorni in carcere; l’unico timore è quello di non riuscire a far pulizia di tutto e di tutti, ma statene certi, finché avremo fiato, non ci fermeremo ….».

Quale maggiore chiarezza circa l’indifferenza dell’Uomo Solare al consenso delle masse; quale più chiara enunciazione del disegno politico di differenziazione individuale, di rivendicazione di una morale differenziata, che anima questi gruppi e che pone le basi per un loro potenziale utilizzo in disegni più vasti?

Vi sono profonde differenze anche tra le motivazioni dell’assassinio di Occorsio e quelle di Mario Amato, pur se in entrambe la vendetta, la punizione per il lavoro giudiziario, costituiscono elemento centrale.

 

3. La “punizione” come idea centrale nell’eversione di destra. Differenze tra gli assassinii di Occorsio, Amato, Galli e Alessandrini

L’idea della vendetta è certamente comune anche alle organizzazioni terroristiche di sinistra, a partire dall’attentato al procuratore generale di Genova, Francesco Coco, ma nel tempo sarà sempre più chiara nelle maggiori formazioni della sinistra eversiva la volontà di inserirsi nelle dinamiche politiche attraverso gli atti terroristici, in una prospettiva più ampia di spinta verso un confronto che vedeva la ricerca della legittimazione politica della lotta armata. Gli omicidi di Guido Galli e di Emilio Alessandrini sono da questo punto di vista paradigmatici.

La “punizione” è inserita nel progetto politico dei gruppi della sinistra eversiva, radicalmente diverso da quello che anima i Nar. I due magistrati sono colpiti non per affermare la primazia dell’individuo differenziato né perché persecutori da punire. Al contrario, essi sono uccisi proprio perché – all’opposto – costituiscono il modello di magistrato garantista, in grado di operare efficacemente con i mezzi dello Stato di diritto, così impedendo la discesa verso la guerra civile, verso il riconoscimento politico dei combattenti rivoluzionari.

La rivendicazione dell’omicidio di Alessandrini è anch’essa chiarissima: «Alessandrini è uno dei magistrati che maggiormente ha contribuito in questi anni a rendere efficiente la Procura della Repubblica di Milano; egli ha fatto carriera a partire dalle indagini su Piazza Fontana che agli inizi costituivano lo spartiacque per rompere con la gestione reazionaria della magistratura, ma successivamente, scaricati dallo Stato i fascisti, ormai ferri vecchi, diventano il tentativo di ridare credibilità democratica e progressista allo Stato... Alessandrini era una delle figure centrali che il comando capitalistico usa per rifondarsi come macchina militare o giudiziaria efficiente e come controllore dei comportamenti sociali e proletari sui quali intervenire quando la lotta operaia e proletaria si determina come antagonista ed eversiva».

Nell’estrema destra la punizione e la vendetta manterranno invece un ruolo centrale. Non è un caso che siano stati colpiti “pennivendoli”, “infami”, “profittatori” e che solo gli arresti abbiano impedito l’uccisione di Pierluigi Vigna e di Michele Guardata, componente del pool di Roma.

Attraverso l’appello all’onore dell’uomo solare e all’azione, il cui valore è nell’azione stessa, si punta alla germinazione di iniziative spontanee. Per rendere più evidente questo effetto si fa ricorso a sigle diverse, che in realtà non corrispondono ad organizzazioni distinte. Nella progettualità eversiva si costruisce una rete, una struttura organizzativa leggera, basata essenzialmente sulla disponibilità di una piccola logistica comune e di legami diffusi di ambiente. Gli investigatori utilizzeranno, per comprendere questo meccanismo, la teoria dell’arcipelago. Pochi leader in grado di tenere uniti piccoli gruppi in costante mutamento; un misto di spontaneismo e di centralizzazione.

La realtà è sempre più complessa dei paradigmi che utilizziamo per interpretarla. Così, le indagini portarono ad emersione di collegamenti molto più articolati di quelli che si erano immaginati. Dal lato di Ordine Nuovo ciò è alle origini stesse dell’organizzazione che da essa germinò per portarne a compimento il progetto politico, Costruiamo l’Azione, sia per i legami con i vecchi Ordinovisti che per le venature stragiste (basti pensare al micidiale attentato con auto bomba, fortunatamente non esplosa, dinanzi al Csm e durante il raduno annuale degli Alpini). Questo percorso fu accertato anche per l’anima avanguardista. Lo spontaneismo armato fu dunque segnato, molto più in profondità di quanto si potesse immaginare, dai “vecchi arnesi del neofascismo”, come gli spontaneisti definivano Ordinovisti e Avanguardisti di vecchia scuola. In questo contesto, trovò spazio anche lo stragismo. Fu necessario così adeguare ancora gli strumenti interpretativi alla realtà che veniva emergendo.

  

4. Il rapporto tra strategie eversive e schemi interpretativi. Continuità e diversità. Dalla guerra fredda all’identitarismo

Questi schemi potrebbero oggi essere fuorvianti. Persino quello che più sembrerebbe attuale, come lo spontaneismo armato, è in realtà molto diverso dai movimenti del XXI secolo, anche quando essi condividono con quella esperienza la apparente mancanza di struttura, la liquidità, come si direbbe con espressione fin troppo abusata. Certo, le forme associative molto lasche, come appunto i Nar, possono costituire un modello dal punto di vista della possibilità di applicare anche ad esse lo schema tipico dell’associazione o della banda; da questo punto di vista vi sono somiglianze anche con alcune organizzazioni di matrice islamica.

L’elemento forse più significativo di utilità interpretativa è costituito dalla potenzialità di legami non necessariamente coerenti con i presupposti ideologici professati. L’estrema labilità delle forme organizzative e di conseguenza il collante costituito da una generica adesione ad ideologie riconosciute come vicine, fece sì in passato che si saldassero relazioni pericolose con ambienti apparentemente assai distanti. Basti pensare ai rapporti tra Pierluigi Concutelli, esponente di punta di Ordine Nuovo e dunque dei “vecchi arnesi del neofascismo” e il gruppo stretto intorno al carisma di Valerio Fioravanti. Altrettanto interessanti i rapporti con la malavita comune o con ambienti francamente stragisti, come quelli coagulatisi intorno alla rivista Quex.

Queste potenzialità di strappi radicali, non necessariamente meditati nel dibattito politico interno al gruppo, resero possibile l’utilizzazione per azioni “oscure” (se fosse stato provato il coinvolgimento dei Nar negli omicidi Pecorelli e Mattarella) o stragiste (come è provato dall’affermazione di responsabilità di esponenti dei Nar nella strage di Bologna). Queste stesse potenzialità, in contesti del tutto diversi su cui torneremo tra breve, potrebbero portare ad analoghi strappi le nuove organizzazioni di estrema destra, soprattutto qualora mutasse il quadro politico.

Non dimentichiamo che nelle indagini cd. Mondo di Mezzo, note anche come Mafia Capitale, il dato significativo è costituito dall’utilizzo dei legami politici, da un lato, e da quelli criminali, dall’altro, per la costituzione di un potere criminale che basava la sua forza sull’immagine di violenza, derivante dalla provenienza Nar e Terza Posizione. Ciò è avvenuto nel contesto romano, nel quale ex militanti di organizzazioni eversive hanno trovato spazio sia nella gestione della cosa pubblica che in diverse formazioni politiche

Altro aspetto di riflessione è costituito dal fatto che in organizzazioni non strutturate, come appunto i Nar ed altre analoghe, l’assenza di gerarchie formali consente il radicarsi di gerarchie di fatto, non meno vincolanti di quelle formalizzate, come in altri gruppi eversivi, di destra o di sinistra. Utili in questa direzione mi sembrano le indagini sui gruppi anarchici, che hanno portato in anni recenti a decisioni dissonanti circa la punibilità a titolo associativo di formazioni rudimentali.

Molto interessante mi sembra anche il profilo dell’uso del web come strumento di aggregazione. È questo, naturalmente, un elemento del tutto nuovo rispetto alle esperienze degli anni ’70, per l’ovvia ragione che solo nel XXI secolo la comunicazione via internet o con altre forme di comunicazione che non richiedono un collegamento diretto tra due o più interlocutori, hanno avuto diffusione oltre le reti militari. Ma non vi è solo questo. Vi sono aspetti molto più profondi della mera disponibilità di uno strumento che prima non c’era.

Si tratta infatti di un utilizzo non casuale; esso non dipende solo dalla disponibilità del mezzo come strumento di comunicazione di gruppo. Vi è qualcosa di più, che collega in maniera profonda il messaggio allo strumento. Le conseguenze di questo approccio interpretativo sono molte, come tra breve vedremo.

Nei movimenti della destra radicale si vanno riproducendo, in forma molto diversa, le dinamiche che in passato abbiamo potuto vedere.

Vi è certamente un collante unico, che però non sembra più il richiamo al nazifascismo, nelle sue manifestazioni storiche. Certo, questo rimane sia come base di fondo ideale, oltre che come strumento di identità, attraverso il richiamo a simboli (croci, saluti romani, denominazioni) di immediata percezione pubblica. Il vero collante è però oggi costituito dalla costruzione del nemico, dall’odio per il diverso. L’omofobia è certamente un elemento di questa costruzione totalizzante, ma due sono i veri cardini del discorso d’odio unificante: l’identità nazionale o etnica (e dunque, per contrasto, l’immigrazione) e l’antisemitismo. Quest’ultimo riprende l’antica connotazione populista – dunque non solo razzista – della lotta contro la plutocrazia, oggi la globalizzazione.

Occorre cogliere questa diversità rispetto al neofascismo degli anni ’60-70. Non solo perché è la diversità ciò che davvero rileva ed ha valore esplicativo. Ma anche perché nel panorama della destra radicale, non necessariamente eversiva e meno che meno terrorista, vi è invece chi fa politica in senso tradizionale, cercando consenso intorno al medesimo collante ideologico che può costituire la base del radicalismo estremo. La corrente di fondo, che è alla base tanto di questi movimenti sociali quanto della destra più radicale, è costituita, in maniera più o meno consapevole, dal discorso d’odio che si alimenta nella rivendicazione dell’integrità identitaria.

Il pericolo maggiore è costituito dal fatto che questa esigenza identitaria è effettivamente diffusa nella popolazione e dunque coglie, esasperandolo, un bisogno reale. Le origini di questo bisogno, se esso sia corrispondente ad una situazione effettivamente esistente, come esso si contrasti, sono tutte questioni di grande importanza ma che vanno ben al di là dello scopo di questo intervento. Qui basti sottolineare che il discorso d’odio è risposta esasperata a un problema avvertito come reale e che quindi vi è una potenzialità diffusiva ed offensiva che non può essere sottovalutata.

Altro elemento unificante di base è costituito dalla critica della rappresentanza politica e più in generale della élite, vista in contrapposizione all’immediatezza dell’espressione politica individuale, in corrispondenza della crisi della rappresentanza attraverso i corpi intermedi. Anche questo contribuisce a far sì che la politicità si costruisca intorno all’identità, che non è solo nazionale ma diviene etnica e culturale. Di qui la ripulsa per il diverso, per colui che partecipa di una cultura e appartiene ad un etnia considerate estranee alla Nazione, non più suolo ma essenzialmente appunto identità e tradizione.

Per inciso, questa trasformazione ci riporta indietro nel tempo e costituisce un altro punto di contatto, pur nella diversità, con le origini del nazismo, radicato nella concezione tradizionale di Patria intesa come indissolubile legame tra territorio e cultura (Kultur, in contrapposizione all’idea di civilizzazione, ritenuta di origine illuminista). Questa concezione ci porta, a sua volta, all’idea di comunità, come unico luogo in cui la politicità dell’individuo può manifestarsi.

  

5. Il web: interconnessione tra mezzi e fini. Il web non è neutro

Si comprende bene, a questo punto, perché con il web vi sia una compenetrazione tra strumento e fini. Così come le forme apocalittiche, millenaristiche di terrorismo islamista si sposano naturalmente con l’utilizzo del web come veicolo privilegiato di comunicazione, così il discorso d’odio identitario (in questo caso soprattutto anti islamico) e antisemita (in cui ritornano le antiche visioni della lobby demo-pluto-giudaica, in forma di globalizzazione[5]) trova nella diffusività non contrastata della comunicazione web il suo naturale habitat.

Per sua natura il web consente l’aggregazione intuitiva, che non richiede conferme se non con il click del «mi piace» o «ti rifiuto»; l’aggregazione si realizza con poche parole d’ordine chiare, intorno alle quali si costruiscono siti di conferma ideologica, mediante partecipazione che può avere molti livelli.

La conseguenza immediata di queste forme di aggregazione è che esse consentono, anzi stimolano, azioni individuali o di piccoli gruppi. Non vi è bisogno di canali di comunicazione bidirezionali: una direzione, quella dal sito al percettore, è sufficiente per la formazione e la costruzione dell’azione. Meccanismo già visto in funzione con il terrorismo islamico e che in realtà ha avuto origine proprio nei movimenti Suprematisti negli Stati Uniti[6], che costituiscono oggi uno dei punti di riferimento della destra radicale europea più estrema[7].

Azioni individuali, anche di soggetti squilibrati, divengono così non solo possibili, ma parte della diffusione del messaggio[8]. Per restare alla cronaca di questi giorni, il neofascista col tricolore che spara ai “negri” per rappresaglia, è formato dal web e dal web riceve immensi consensi, che si trasformano poi anche in azioni di piccole masse e di gruppi organizzati. Dal web al web.

A questo si aggiunge il funzionamento dell’algoritmo di ricerca, che spinge verso informazioni omologhe a quelle da cui parte l’interrogante. Ciò comporta che anche motori di ricerca “neutri”, come Google (si è visto infatti che vi sono anche motori di ricerca dedicati), portano automaticamente verso informazioni di conferma di quelle di partenza. Un esempio davvero significativo è costituito dalla storia di Dylann Roff, che a 19 anni uccise 9 persone di colore in una chiesa di Charleston, nel North Carolina[9]. Nella confessione, in cui rivendicava l’attentato come parte del suo impegno di White Supremacist, Roff affermò di avere deciso di uccidere i “negri” dopo aver trovato su internet notizie circa il numero di omicidi che persone colore avevano commesso contro i bianchi. Il fatto è che quelle informazioni erano false. Google lo aveva indirizzato verso un sito, in realtà gestito da Suprematisti, che raccoglieva informazioni a senso unico; alle informazioni ufficiali, del tutto diverse, si accedeva solo con una ricerca complessa e mirata.

Il web costituisce dunque uno strumento in sé non neutro, rispetto alla formazione di consenso.

Per questa ragione, profonda e legata ai meccanismi formativi del consenso e dell’azione, il discorso d’odio è molto pericoloso anche quando l’azione concreta è lontana dalla volontà di chi lo esprime. Si pensi alla individuazione della presidente della Camera dei deputati come simbolo di identità negativa, con l’invito allo stupro, alle bambole gonfiabili o al pupazzo dato alle fiamme. L’uccisione di Jo Cox in Gran Bretagna è una chiara espressione di odio, che trasforma il discorso d’odio in azione per la tutela dell’identità nazionale ed etnica.

La reazione identitaria è stimolata dai fenomeni migratori, soprattutto quando incontrollati. È anche per questa ragione che le forme più gravi di radicalismo identitario nascono negli Stati Uniti, ove il razzismo ha radici lontane e mai sopite, e si diffondono poi attraverso siti web nel resto del mondo e anche in Italia.

  

6. Il White Supremacism e i movimenti della destra radicale europea. Stormfront e Il Giorno della Corda

Negli Usa esse prendono le forme del Suprematismo bianco, che si lega in maniera non sempre discernibile ad altri aspetti del fondamentalismo americano, dalla rivendicazione del diritto ad armarsi, al rifiuto dell’ingerenza statale, all’originalismo e letteralismo (nella religione come nell’interpretazione costituzionale)[10].

 

 

I più gravi fatti di terrorismo, prima del settembre 2001, negli Usa non sono da attribuirsi a movimenti islamici ma a organizzazioni o individui legati al Suprematismo bianco, mentre attacchi diffusi sono attribuibili ad organizzazioni o soggetti legati al fondamentalismo cristiano (come i molti omicidi di medici e paramedici da parte di “movimenti per la vita” antiabortisti).

Il collegamento non solo ideale con movimenti Suprematisti degli Stati Uniti è emerso in maniera molto interessante nel procedimento concernente il sito web Stormfront. La Procura di Roma ha ritenuto che il gruppo costituito in Italia intorno al sito fosse qualificabile come associazione agli effetti dell’art. 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975 n. 654. Molte interessanti questioni giuridiche sono state affrontate nel corso dei due processi cui le indagini hanno dato luogo; di esse si dirà tra breve, attraverso le decisioni della Corte di cassazione che hanno confermato la correttezza giuridica dell’approccio.

Qui interessa invece dar conto delle modalità con le quali il gruppo operava, aggregandosi intorno alla interlocuzione con il sito omonimo, avente base negli Stati Uniti. La dettagliata contestazione, tuttavia, non si limitava a descrivere le condotte di gestione del sito (in particolare di aree tematiche di discussione – threads – e di blog) ma le rapportava ad attività diverse, alle prime collegate, come la preparazione di materiale propagandistico, i volantinaggi ecc..

La Corte d’appello ha sintetizzato la ricostruzione dei fatti ad opera del giudice di primo grado.

Le imputazioni elevate nei confronti degli odierni appellanti sono riconducibili alla cd. Legge Mancino e, segnatamente, all’art. 3 della legge citata:

  • per avere promosso e diretto un gruppo finalizzato all’incitamento alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali attraverso il sito internet Stormfront;
  • per avere diffuso idee fondate sull’odio razziale ed etnico.

Le imputazioni sono state formulate in modo molto dettagliato, avendo il pubblico ministero indicato – oltre alla condotta di associazione finalizzata alla commissione di più delitti di diffusione di idee (on-line e tramite volantinaggio) fondate sulla superiorità della razza bianca, sull’odio razziale ed etnico e di incitamento a commettere atti di discriminazione e di violenza per motivi razziali ed etnici – anche gli specifici comportamenti e le singole condotte attribuite a ciascuno, nonché il ruolo da ciascuno ricoperto nella predetta associazione.

Il Tribunale, ha poi esaminato il contenuto del sito, riportando le discussioni e gli interventi a suo avviso più significativi, all’interno di quelli individuati nel corso delle indagini, rilevando come, dagli interventi in questione, emergesse l’esaltazione della razza bianca; l’odio verso gli ebrei, i neri e gli islamici; la negazione dell’Olocausto; elementi tutti che hanno portato il giudice a ritenere che il sito rappresentasse una forma di propaganda di idee discriminatorie, con incitamento all’odio razziale ed etnico.

In particolare il giudice si è soffermato sulle discussioni relative a:

  • la lista dei delinquenti italiani;
  • la vicenda di Marco Pasqua;
  • la vicenda relativa all’on. Fiano;
  • la pubblicazione della lista della Comunità ebraiche in Italia;
  • la vicenda relativa all’assalto dei senegalesi a Firenze;
  • la questione delle adozioni internazionali e delle sofferenze dei bambini palestinesi;
  • la vicenda relativa alla comunità rom di Pescara;
  • ed infine la vicenda relativa a Riccardo Pacifici.

Di ciascuno di tali interventi e discussioni, il giudice ha evidenziato alcuni punti salienti, che, secondo la sua valutazione, erano indicativi delle caratteristiche discriminatorie nei confronti delle razze diverse da quella bianca – all’interno della quale, secondo gli interventi comparsi sul sito, non dovevano essere considerati gli appartenenti alla etnia ebraica; con incitamento all’odio razziale ed etnico.

Il giudice ha quindi esaminato le condotte poste in essere dagli imputati, individuando il contributo causale dato da ciascuno nella vicenda; in particolare:

  • ha esaminato le condotte relative al sito Stormfront – affermando che gli imputati avrebbero «organizzato la piattaforma telematica; aperto singoli argomenti di discussione (threads); inviato contributi (post); e sarebbero stati titolari di un potere disciplinare nei confronti dei singoli partecipanti»;
  • ha individuato condotte diverse, consistite nella raccolta di fondi; nell’attività di volantinaggio; nella traduzione dei Diari di Turner; in pubblicazioni diverse apparse sul sito veraopposizione.org; nella realizzazione del cd. Inner Circle – vale a dire un gruppo ristretto di soggetti assolutamente affidabili -; fino ad arrivare alla formulazione di un progetto per la realizzazione di una struttura operativa non gerarchizzata, rivolta anche all’esterno, progetto estremamente dettagliato, che avrebbe consentito agli imputati di operare per la realizzazione dei loro scopi in modo maggiormente concreto e sicuro.

Attraverso tale disamina, dunque, il giudice di primo grado è arrivato ad affermare che, nel caso di specie, si è trattato di una associazione finalizzata alla propaganda di idee razziste attraverso la utilizzazione del sito internet.

Le condotte significative sono indicate dettagliatamente nelle sentenze di appello e di legittimità (allegati).

La Corte esamina la questione dei requisiti minimi di rilevanza penale del “gruppo o movimento” e se essi siano diversi da quelli previsti per il delitto associativo di parte generale, giungendo alla conclusione – in seguito confermata dalla Suprema corte – che è sufficiente per l’integrazione del reato una forma organizzativa minima, in grado però di superare il test di offensività.

Mi sembra molto importante sottolineare lo stretto rapporto ideale con organizzazioni suprematiste statunitensi[11]. Va considerato il diverso contesto legale in cui si inseriscono le condotte e la valutazione della loro rilevanza penale. Negli Stati Uniti, infatti, i discorsi d’odio (hate speeches) sono considerati comunque protetti dalla fondamentale importanza che ha il diritto di manifestazione del pensiero, sulla base del Primo Emendamento[12].

Nel processo Stormfront è stato ritenuto rilevante, tra l’altro, ai fini della valutazione del carattere illecito del gruppo, che fosse stata organizzata la traduzione di un libro, pubblicato nel 1978 con il titolo «I diari di Turner» dal militante suprematista William Luther Pierce (1933-2002), fondatore di National Alliance. Il volume è stato di recente tradotto anche in Italia, con prefazione di Giorgio Galli che ne illustra origini e finalità. In esso si immagina un futuro prossimo, nel quale la “razza bianca” è minacciata dalla soverchiante presenza di “negri”, ispanici ed ebrei. Solo una lotta senza quartiere[13] consente infine che si affermi la supremazia della razza e della sua cultura. Il governo legittimo è strumento della minaccia all’integrità della razza[14].

Il libro è stato considerato tra le fonti di ispirazione (anche per le dettagliate informazioni pratiche su come realizzare ordigni e su come combattere una guerra atipica, senza pietà) di alcuni dei terroristi bianchi, tra cui lo stesso Timothy McVeigh, autore della strage di Oklahoma City nella quale perirono 168 persone[15].

Stormfront costituisce indicazione chiara dei pericoli che può generare il fanatismo suprematista e come esso si leghi necessariamente al richiamo al nazifascismo. Nel sito di Stormfront (non più accessibile dall’Italia per decisione dell’autorità giudiziaria conseguente alla condanna) ed in altri analoghi (che possono con facilità essere visionati attraverso il web) impera l’esaltazione del nazismo e dei movimenti filonazisti degli Stati Uniti, che ebbero grande presa di massa negli anni immediatamente precedenti alla guerra[16].

 

20 febbraio 1939: raduno dell’Amerikadeutscher Volksbund Madison Square Garden di New York

 

Il ricorso a mezzi estremi, anche stragisti (persino all’arma atomica, nella fantasia di Pierce/Turner) è accettato perché considerato ultima risorsa rispetto alla dilagante invasione di subumani, come “negri, ebrei, omosessuali”, nella prospettiva di generare un vero e proprio conflitto di razza, che porterà finalmente all’utopia di un Stato incontaminato.

Di ascendenza politica statunitense è anche l’approccio al tema della struttura della dirigenza del gruppo, che ricorda quello già ricordato dello spontaneismo armato degli anni 70-80 (e la conseguente teoria dell’Arcipelago).

Uno degli organizzatori del movimento propone una struttura organizzativa che non costituisca un vero e proprio movimento ufficiale, ma un’organizzazione trasversale anonima «… senza sedi o tessere» che si richiama all’idea della Leaderless Resistance (letteralmente: Resistenza senza capi).

Il concetto della «resistenza senza capi» veniva mutuato da un documento, risalente al 1992, dal titolo Leaderless Resistance, scritto da Louis Beam, White Nationalist statunitense, nel corpo del quale veniva teorizzata una resistenza al potere costituito, formata in modo “orizzontale”, vale a dire senza capi, costituita da cellule indipendenti, sparse sul territorio, in modo tale da non offrire punti di riferimento al “sistema repressivo” e, quindi, salvaguardare l’esistenza dell’organizzazione stessa[17]. La proposta in Stormfront è più articolata e prevede una sorta di sistema misto, in questo richiamando – appunto – l’Arcipelago[18].

L’idea della alterità negativa è dunque centrale nel nuovo radicalismo di destra, che si caratterizza in maniera sostanzialmente diversa dal radicalismo politico, inserito nel contesto della guerra fredda e delle grandi contrapposizioni ideologiche, che caratterizzò il neofascismo del dopoguerra fino agli anni ’70.

Un caso particolare di organizzazione mista, che segue gli antichi modelli strutturati ma che utilizza nuove forme di comunicazione, è forse quello individuato nell’indagine Aquila Nera, concernente l’associazione denominata Avanguardia Ordinovista[19]. La procura della Repubblica dell’Aquila ha ottenuto numerose condanne in primo grado[20], mentre si attende l’esito dell’appello. L’aspetto su cui riflettere di questa singolare associazione (i cui membri parlavano con una certa libertà di commettere stragi terrificanti e attentati contro obiettivi mirati, replicando la strategia degli anni ‘70) è che essa rivendica ascendenze ordinoviste (richiama anche Avanguardia Nazionale ed in effetti risultano contatti con soggetti di rilievo di quest’ultima organizzazione, oltre che di provenienza Terza Posizione, di filiazione avanguardista) ma sembra priva di quella saldezza ideologica e di quella struttura quasi militare delle precedenti organizzazioni. L’uso del sito e di una pagina Facebook[21] come strumenti di propaganda e di reclutamento ha consentito l’impiego di agenti sottocopertura, il cui contributo sembra essere stato di notevole rilievo e che hanno deposto nel corso del dibattimento di primo grado.

Per inciso, questo gruppo – con la sua singolarità – ci ricorda che gli schemi sono fatti per aiutarci a comprendere e che non dobbiamo esserne schiavi.

Pur con le pretese ascendenze ordinoviste, il gruppo di Avanguardia Ordinovista non si sottrae alla tendenza xenofoba[22] e alla pratica del discorso d’odio, anch’esso legato alla xenofobia (contro coloro che vengono considerati amici degli stranieri)[23].

 

Immagine della presidente Boldrini con frasi che incitano all’odio e alla violenza.
Cfr. anche nota 24

 

 

7. La costruzione dell’alterità. Identitarismo e discorso d’odio. Xenofobia, antisemitismo, islamofobia. Destra radicale estrema ed islamismo

La rilevanza della xenofobia come collante ideologico fondamentale dei gruppi emerge dalla diffusione di azioni, più o meno spontanee, contro immigrati. Tra i raid più pericolosi vanno ricordati quelli contro immigrati bengalesi (a Roma chiamati banglaraid o banglatour) a volte terminati con l’uccisione delle vittime.

Non meno importante è l’utilizzo di segni xenofobi e razzisti nel corso delle manifestazioni sportive.

La fine delle organizzazioni tradizionali portò infatti, sin dalla fine degli anni ’80, alla politicizzazione dei fenomeni di tifo calcistico, soprattutto con caratterizzazione razzista e di estrema destra, anche se non mancano tifoserie con opposta colorazione. Oltre agli scontri nel corso di manifestazioni sportive, all’esposizione di simboli fascisti o nazisti, agli insulti antisemiti o xenofobi, il carattere francamente politico di questi movimenti può essere individuato nell’origine di alcuni leader (provenienti da organizzazioni storiche della destra eversiva) e in azioni, organizzate o spontanee, condotte al di fuori degli stadi (scontri di piazza anche di rilievo significativo e azioni punitive).

Organizzazioni particolarmente violente trovano la loro base nella tifoseria. La caratterizzazione politica in questi casi emerge solo dall’uso di slogan, manifesti, organizzazione di manifestazioni di piazza. Non vi è una reale proiezione sociale. Si tratta in larga parte di canalizzazione di sentimenti di generica opposizione.

Analoga rilevanza ha l’antisemitismo, che si manifesta – fuori degli stadi – soprattutto con azioni di vilipendio dei cimiteri o dei luoghi di memoria o di marcatura di negozi appartenenti ad ebrei. La capacità reattiva della Comunità ebraica, ad esempio a Roma, rende molto meno praticabili raid antisemiti, mentre la Comunità e i suoi luoghi simbolici restano gravemente esposti ad attacchi più determinati, provenienti dal terrorismo di matrice islamica.

In realtà, anche l’Islam è oggetto di movimenti di radicale contestazione, accomunato alla polemica contro l’immigrazione e accusato di imbastardire la cultura occidentale, di matrice cristiana (questi movimenti dimenticano di aggiungere giudaico-…). Questa tendenza è molto presente soprattutto in Paesi dell’est europeo e in parte in Francia, dove però assume forme diverse nel lungo processo di confronto che quella Nazione ha conosciuto a partire dalla decolonizzazione. In questo contesto ideologico si inseriscono le azioni violente contro gli immigrati, soprattutto di fede islamica.

La centralità di questo humus di fondo costituisce, almeno al momento, un antidoto efficace contro la possibilità di saldature tra movimenti neonazisti e l’ala più estrema dell’islam politico, come avvenuto in passato, soprattutto in funzione antisemita, seguendo le spinte che si originarono nuovamente in Italia negli anni ’80 in alcuni esponenti della destra radicale.

Sin dalla fine degli anni ’80, infatti, sono emerse contiguità e sinergie tra alcune organizzazioni della destra radicale e gruppi dell'integralismo islamico operanti in Europa. Questi ultimi, infatti, hanno manifestato talora interesse per i movimenti dell'estrema destra, ritenuta ideologicamente vicina alle posizioni espresse dall'Islam politico, in particolare per quanto attiene alla sua connotazione antimondialista e alla storiografia revisionista nella sua declinazione più estrema, quella negazionista. Peraltro la comunanza di intenti tra alcuni settori della destra estrema e ambienti islamici ha radici storiche lontane[24] e fondamenti ideali non meno profondi, visto anche il peso che Julius Evola ha nella destra europea e italiana in particolare.

La rivoluzione iraniana del 1979 ha poi rappresentato un modello per alcuni circoli intellettuali dell'estrema destra, che hanno colto nel rigore politico-religioso del khomeinismo la fonte cui ispirarsi per propugnare un «fascismo proletario ed anticapitalista», assumendo quindi l'Iran come baluardo di una politica antioccidentale ed antisionista. Il rapporto con organizzazioni e soggetti dell’Islam Shiita è già documentato ed è facilmente percorribile anche sul web.

Molto interessante è la rivista di studi geopolitici Eurasia, diretta da Claudio Mutti, di provenienza ordinovista. Importante in questo contesto fu Carlo Terracciano, spesso ricordato dalla Rivista Eurasia.

  

8. Differenze nella destra radicale. Legittimità delle opzioni identitarie e necessità di un linguaggio politico che eviti l’odio

L’humus comune non deve fare perdere di vista le notevoli differenze che esistono tra i movimenti della destra radicale.

Negli ultimi anni la destra radicale, strutturalmente segmentata ed ideologicamente pluralista, ha incrementato l’attivismo politico ed ha acquisito una rinnovata visibilità grazie alla concorrenza di due fattori:

  • la capacità d’intercettare il malessere sociale e le preoccupazioni delle fasce popolari dinnanzi a fenomeni socio-politici, quali il flusso migratorio verso l’Italia, lo stato di degrado ed insicurezza persistente in alcuni quartieri, la perdurante crisi occupazionale e alloggiativa[25];
  • l'utilizzo di un linguaggio semplice e diretto e di slogan d'effetto che, coniugati con la militanza attiva nei territori, ha consentito ai movimenti d’estrema destra di acquisire consenso e seguito.

Va poi considerato che una parte consistente della destra, un tempo radicale, va cercando una collocazione istituzionale che ne consenta l’ampliamento del consenso e quindi la caduta di pregiudiziali “antifasciste”. Si tratta di un fenomeno comune a molti Paesi europei, in forme, ancora una volta, tra loro molto diverse. Questa prospettiva costituisce il nuovo humus internazionale, profondamente diverso da quello del passato, che può tuttavia nuovamente costituire un punto di partenza per aggregazioni tra gruppi radicali.

La ricerca del consenso si basa su di un comune collante ed è dunque molto importante che in queste forze politiche maturi la consapevolezza della necessità di perseguire le legittime politiche, anche identitarie, senza generare fenomeni di rincorsa che possono divenire incontrollabili. Tra i rischi più gravi che vedo nel prossimo futuro vi è la possibilità che frange della destra radicale si sentano tradite dalla ricerca di un consenso più ampio da parte di formazioni che si richiamano ai valori comuni e si rendano disponibili per azioni di rottura.

Questa possibilità è resa ben chiara dalla strategia politica di Stormfront, nel cui sito vi è un thread dedicato espressamente ai politici di destra, che hanno tradito per avere ammorbidito le proprie posizioni in materia di immigrazione ed integrazione[26]; in questa strategia è ben chiaro il riferimento al Giorno della Corda.

  

9. Qualche considerazione in tema di sussunzione giuridica delle condotte. Negazionismo

Rilevante ai fini delle indagini in materia di delitti, associativi o meno, commessi con l’uso di internet, è la soluzione che la Cassazione ha dato, nella sentenza Stormfront[27], alle eccezioni difensive circa la giurisdizione e la competenza per territorio.

Sotto il primo profilo, si è affermato che anche per i delitti commessi attraverso l’accesso da remoto a un sistema informatico (nel caso di specie, un sito nato e gestito negli Stati Uniti) vale il principio di territorialità di cui all’art. 6 cp e che l’azione (o omissione) rilevante è quella con la quale si accede al sistema, per operarvi legittimamente o meno.  

Tale soluzione è fondata sulla ricostruzione operata dalle Sezioni unite, 17325/15, del funzionamento di un sistema informatico complesso, con riferimento al luogo di consumazione del delitto di cui all’art. 615 ter cp.

Nel reato associativo, poi, «è competente per ragioni di territorio il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del reato, da intendersi come luogo ove lo stesso è da ritenere con certezza realizzato e manifestato nelle forme minime necessarie e sufficienti per il perfezionamento della fattispecie in contestazione. E nulla esclude che anche per i reati tipicamente associativi tale luogo possa essere incerto e debba farsi ricorso a criteri integrativi o suppletivi»; la conseguenza è che, in assenza di elementi atti a determinare la competenza secondo il criterio principale, deve farsi ricorso a quelli suppletivi.

L’affermazione non è certo originale, ma è importante che essa venga ribadita con riferimento a delitto che si prospetta commesso all’estero, luogo ove si trova il server presso il quale è allocato il sito attraverso il quale si agisce. La Corte nota anzi che occorre non confondere la questioni di giurisdizione con quella di competenza per territorio[28].

Circa l’interpretazione del concetto di «associazione, movimento o gruppo» ai fini del rispetto dei principi di materialità e offensività della condotta, la Corte segue un percorso analogo a quello della Corte d’appello, nel quale però si accentua la rilevanza del profilo organizzativo nel rispetto dei principi costituzionali innanzi richiamati.

«Dalla previsione dell'art. 4, lett. b), della Convenzione sulla discriminazione e conseguita l'introduzione nel nostro ordinamento (che, a differenza di quelli di molti Stati Parte già incriminava espressioni di delinquenza plurisoggettiva che, trascendendo le forme più elementari del concorso di persone, venivano riferite al più complesso e articolato fenomeno dell'associazione per delinquere di cui all'art. 416 cod. pen.) di una ipotesi di reato in senso lato associativa, riferito alla commissione di un numero indeterminate di reati e connotata: da un lato dal più generico riferimento alle nozioni, alternative, di organizzazione, associazione, movimento o gruppo; dall'altro, dalla tipizzazione delle specifiche condotte di promozione, incitamento e propaganda della discriminazione razziale, realizzate dal sodalizio e finalisticamente da reprimere … omissis …».

Il legislatore, coscio del pericolo per l'ordine pubblico di una simile intesa, la promuove a reato di per sé, a prescindere dalla consumazione o meno dei delitti programmati. Quel che e certo, è che gli elementi o la struttura organizzativi che si evocano a substrato necessario del sodalizio non sono richiamati espressamente dalla norma. La loro sussistenza è tuttavia richiesta dalla giurisprudenza consolidata perché, e nella misura in cui, serve a dimostrare che l'accordo è seriamente contratto e l'associazione e effettivamente pericolosa perché ha capacita operativa: nel senso, cioè, che la mancanza di un qualsiasi supporto strumentale o organizzativo priva il delitto del requisito dell'offensività.

Un'analoga operazione ermeneutica consente, anzi impone, la disciplina particolare in esame.

È canone consolidato che allorché una disposizione interna ha la funzione di dare attuazione a un obbligo di legislazione, la prima deve per quanta possibile essere letta e interpretata in senso conforme alla normativa o direttiva recepita. E dalla lettura dell'art. 5 della Convenzione, da cui scaturisce la norma incriminatrice in esame, pare evidente che nella struttura della fattispecie l'obbligo d'incriminazione è riferito alla partecipazione a organizzazioni di qualsivoglia tipo «che promuovono ed incitano la discriminazione razziale». La oggettiva manifestazione di tali specifiche condotte, individuate dalla Convenzione non come meri possibili oggetto di cogitazioni dei fori interni ma avuto riguardo alia loro effettiva esternazione e direzione al proselitismo è da ritenere per conseguenza requisite essenziale della fattispecie cui si riferisce l'obbligo internazionale, secondo una interpretazione che sia, al contempo, convenzionalmente e costituzionalmente conforme, perché rispettosa, per tale via, anche dei principi di materialità e offensività.

Quanto all'offensività in concreto, correttamente e ragionevolmente i giudici del merito l'hanno quindi ravvisata nelle condotte addebitate ai ricorrenti la cui concretezza e pericolosità hanno ampiamente analizzato sia sulla base dei fatti accertati mediante acquisizioni telematiche, sequestri e intercettazioni; sia sulla considerazione degli apparati strumentali di cui gli imputati si servivano per disseminare tramite rete i loro messaggi, proposte e sollecitazioni di stampo marcatamente razzista e intrinsecamente violenti; sia avuto riguardo alia quantità, qualità e contenuto obiettivo di tali messaggi, proposte, sollecitazioni - di cui i capi d'imputazione si limitano a tracciare uno spaccato; sia, infine, con riferimento alle attività di finanziamento, volantinaggio materiale, organizzazione e realizzazione di manifestazioni e incontri parallelamente pure emerse: elementi tutti che risultano più compiutamente e plausibilmente descritti e analizzati, al fine di trarne la prova della sussistenza del fenomeno criminoso in predicate, nelle due conformi sentenze di merito».

Rilevante diviene di conseguenza anche ai fini della qualificazione della condotta associativa la questione delle modifiche introdotte all’art. 3 dalla legge[29]. Seguendo un orientamento ormai consolidato, la Corte afferma che, mentre istigazione e incitamento sono termini sostanzialmente del medesimo significato, altrettanto non può dirsi per “propaganda” e “diffusione”. La prima indica infatti una attività finalizzata a raggiungere un obiettivo, non necessariamente riscontrabile nella “diffusione”.

«A codeste considerazioni - afferma la Corte - può solo aggiungersi che nell'art. 4, lettera a), della Convenzione sulla discriminazione il termine usato era, letteralmente, disseminationche, pur essendo comunemente traducibile con diffusione, indirizza la polisemia della parola verso un'accezione che faccia emergere la direzione a far attecchire o germogliare i "semi" idealmente diffusi».

La Corte esclude poi che la punizione delle condotte di propaganda e di istigazione, anche in forma associativa, siano in contrasto con la libertà di espressione e con le garanzie convenzionali.

«E nel caso in esame siffatte condizioni all'evidenza contemporaneamente sussistono perché la sanzione penale, prevista dalla legge, è riferita a condotte lesive dei diritti altrui alla pari dignità e protezione sociale e che, giustificando e promovendo l'odio, la xenofobia, l'intolleranza razziale religiosa, e giustificando e inneggiando alla violenza in funzione di discriminazione razziale o religiosa, sono altresì oggetto di un obbligo internazionale di incriminazione (cfr., tra molte e da ultimo, Corte eur. dir. uomo, Grande camera, sent. 15 ottobre 2015, Perinchek c. Svizzera, ric. n. 27510/08, e ivi citate)».

Da quanto sin qui detto appare evidente l’importanza delle fattispecie di reato o delle circostanze aggravanti che puniscono condotte che favoriscono la diffusione delle idee d’odio.

La relazione che segue esaminerà queste e altre ipotesi di reato e le loro applicazioni concrete; farò qui solo un cenno alla punizione del negazionismo, in considerazione del recente intervento normativo e della rilevanza che la questione va assumendo, anche a causa del diffondersi della punizione della negazione del negazionismo, in Polonia, ove è sanzionato penalmente il fatto di affermare che Aushwitz era un campo di sterminio polacco o che i polacchi abbiano avuto parte nell’Olocausto, e in Turchia, ove è da tempo punito affermare, anche per ragioni di studio, che quello Armeno fu genocidio.

La legge europea 2017 (l. 20 novembre 2017 n. 167) con l’art. 5 ha modificato il comma 3bis dell’art. 3 della legge 654/75.

Il nuovo c. 3-bis recita: «Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232».

La modifica ha dato attuazione all’art. 1 della decisione quadro 2008/913/Gai, che prevede che gli Stati membri criminalizzino le condotte di:

a) istigazione pubblica alla violenza o all’odio nei confronti di un gruppo di persone, o di un suo membro, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all’ascendenza o all’origine nazionale o etnica;

b) perpetrazione di uno degli atti di cui alla lettera a) mediante la diffusione e la distribuzione pubblica di scritti, immagini o altro materiale;

c) apologia, negazione o minimizzazione grossolana dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, quali definiti agli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, dirette pubblicamente contro un gruppo di persone, o un membro di tale gruppo, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all’ascendenza o all’origine nazionale o etnica, quando i comportamenti siano posti in essere in modo atto a istigare alla violenza o all’odio nei confronti di tale gruppo o di un suo membro;

d) apologia, negazione o minimizzazione grossolana dei crimini definiti all’articolo 6 dello statuto del Tribunale militare internazionale, allegato all’accordo di Londra dell’8 agosto 1945, dirette pubblicamente contro un gruppo di persone, o un membro di tale gruppo, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all’ascendenza o all’origine nazionale o etnica, quando i comportamenti siano posti in essere in modo atto a istigare alla violenza o all’odio nei confronti di tale gruppo o di un suo membro.

Non si entra nel merito della questione se la previsione suddetta costituisca aggravante dell’ipotesi di reato punita dal primo comma del medesimo articolo, oppure ne costituisca una circostanza aggravante. Neppure si discutono i molti problemi individuati in sede di primo commento delle nuove norme e che rimandano a questioni già affrontate in altre realtà.

Mi limito ad accennare a qualche aspetto di specifica rilevanza circa la possibilità di utilizzare questa norma con funzione di anticipazione dell’intervento repressivo alle condotte prodromiche all’aggressione diretta del bene tutelato.

Molto delicato è il tema del rispetto del principio di tipicità, anche a seguito della sentenza del Consiglio costituzionale francese[30] che ha dichiarato l’illegittimità della legge che puniva la negazione del genocidio armeno[31], con riferimento a crimini diversi da quelli per i quali non vi sia già una sanzione costituita da una decisione di organismo giurisdizionale sovranazionale.

Mi pare che la punizione del negazionismo del carattere di genocidio dell’Olocausto sia certamente rispettosa dei principi di tipicità e soprattutto di materialità della condotta e di offensività, in considerazione sia del riferimento a condotte già vagliate sotto questo profilo dalla giurisprudenza, con riferimento al primo comma, sia al contenuto del concetto di Olocausto, sia – infine e come conseguenza di questi due aspetti – della chiara distinzione tra l’attività di studio e di discussione e quella di “negazione” o “grossolana minimizzazione”.

Se su questo punto non sembrano esservi incertezze, credo che anche la definizione dei crimini di genocidio, di guerra e contro l’umanità sia sufficientemente dettagliata.

Non si tratta infatti di punire la discussione storica o anche politica intorno alla sussistenza o alla qualificazione giuridico-storica di tali fatti, ma di quella particolare forma di utilizzazione politica della manifestazione d’espressione che è qualificabile come apologia, in senso penalmente rilevante, in un contesto finalizzato alla propaganda di idee che spingono all’odio razziale, etnico, religioso ecc.

La stessa sentenza della Corte europea, Grande camera, nel caso innanzi citato Perincek c. Svizzera, che pure ha condannato lo Stato per avere punito il ricorrente, ha affermato principi che non negano affatto la possibilità di perseguire condotte di diffusione dell’odio, attraverso il negazionismo. Ha invece ribadito che di ciò appunto deve trattarsi e non della mera espressione di opinioni, per quanto storicamente infondate. Innanzitutto la Corte ha ribadito (precedente Corte eur. dir. uomo, Seconda sezione, sent. 17 dicembre 2013, Perinçek c. Svizzera, ric. n. 27510/08) che la qualificazione di genocidio in sé rispetta il principio di tipicità (nelle forme della precisione della descrizione della condotta punibile e della prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie). La sentenza conferma anche che la punizione di quelle condotte può essere necessaria ai fini della tutela dell’ordine pubblico e della dignità delle vittime. Sul terzo dei presupposti che la Corte individua nel bilanciamento tra diritti di libertà e loro limiti, la necessità dell’intervento sanzionatorio in una società democratica, la sentenza richiama i criteri già elaborati in passato in tema di crimini d’odio e che non ritiene verificati nel caso concreto. Il giudizio negativo è dunque limitato al caso specifico.

Non sempre i criteri così chiaramente indicati dalla Suprema corte in materia di rispetto dei principi costituzionali di materialità e offensività della condotta e di interpretazione, che ne conseguono, dell’art. 3 delle legge 654/5 sono applicati in maniera convincente. Mi riferisco ad esempio alla propaganda di idee fondate sula superiorità o sull’odio razziale o etnico (o religioso …) come valutata dalla Cass. Sez. VI, 25 giugno 2015 n. 36906 con riferimento al concetto di discriminazione diretta e indiretta. Il caso riguardava un volantino nel quale si rappresentavano persone di colore, rom, cinesi, islamici ecc., ognuno nell’atto di realizzare una condotta ad essi attribuita in funzione della loro qualità personale: spaccio di droga, furto, vendita di oggetti falsificati, attentati ecc.. La distinzione tra discriminazione proveniente dalle qualità personali invece che dalle condotte delittuose appare davvero non coerente con i principi richiamati. È infatti evidente che non sono i delitti ad essere oggetto di derisione nelle vignette, ma le condotte astrattamente attribuite per genere secondo appartenenze a gruppi (etnici, di razza, di religione). 

Va infine segnalato l’orientamento giurisprudenziale che ancora la possibilità di punire l’apologia o le manifestazioni del disciolto partito fascista al pericolo che da quelle condotte deriva per la tutela del bene giuridico coinvolto.

Pur apprezzandosi la correttezza di tale orientamento, mi sembra che non sempre esso sia stato applicato con coerenza. Mi riferisco ad esempio alla sentenza della Sez. I, sentenza 20/02/2018 n. 8108, che richiama peraltro il precedente 11038/2017 anch’essa relativa a vicende milanesi.

È infatti massima consolidata quella per cui il delitto di cui all'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645 (come modificato dall'art.11 della legge 22 maggio 1975, n. 152) è reato di pericolo concreto, che non sanziona le manifestazioni del pensiero e dell'ideologia fascista in sé, attese le libertà garantite dall'art. 21 Cost., ma soltanto ove le stesse possano determinare il pericolo di ricostituzione di organizzazioni fasciste, in relazione al momento ed all'ambiente in cui sono compiute, attentando concretamente alla tenuta dell'ordine democratico e dei valori ad esso sottesi.

Escludere tale pericolo quando il saluto romano è fatto nel contesto di una manifestazione pubblica di commemorazione di “camerati” da parte di organizzazioni politiche che si richiamano espressamente al fascismo rende difficile dare un senso all’anticipazione della soglia dell’intervento penale, che pure il legislatore ha certamente voluto.

Concludo con un’osservazione. La violenza politica quasi mai porta alla conquista del potere o comunque alla realizzazione degli obiettivi dichiarati. Ciò non vuol dire però che essa non abbia effetti di notevole rilievo.

L’attentato che provocò la morte del premier israeliano Yitzhak Rabin determinò nell’immediatezza una reazione di solidarietà e addirittura un aumento, nei sondaggi, della percentuale di favorevoli al progetto di pace avviato da Rabin. Questo effetto durò poco. L’assenza del protagonista politico e soprattutto l’insicurezza determinata da quello e da altri attentati portò nel breve volgere di pochi mesi, da novembre 1995 al giugno 1996, al capovolgimento politico dell’elezione di Benjamin Netanyahu e all’interruzione del processo di pace. A pochi giorni dall’anniversario della strage di via Fani le stesse considerazioni vengono alla mente, insieme agli perduti irreparabilmente alla democrazia a causa della strategia della tensione.

 

 

 

 



[*] Pubblichiamo il testo della relazione tenuta a Milano il 19 marzo 2018 al corso «Terrorismo internazionale e interno. Fattispecie penali e strumenti di contrasto» organizzato dalla Struttura territoriale di formazione decentrata del Distretto di Milano della Scuola superiore della Magistratura (N.d.R.).

[1] Il delitto di frode in processo penale o depistaggio è stato introdotto all’art. 375 del cp dall’art. 1, comma 1, della legge 11 luglio 2016 n. 133. Nell’unica decisione sin qui pubblicata dalla Corte di cassazione, la n. 2557/17 non ancora massimata, in materia cautelare, si afferma che la nuova fattispecie si distingue dal favoreggiamento, dalla falsa testimonianza e dalle false dichiarazioni al pm perché sono richiesti dolo specifico e qualificazione soggettiva. Partendo da tale ultimo aspetto e cioè dalla correlazione necessaria tra attività depistante e qualifica soggettiva, la Cassazione richiama quale origine delle scelte legislative gli «inquietanti episodi di depistaggio» registrati nella recente storia della Repubblica. Il principio di diritto afferma che «l’art. 375 cp si configura come reato proprio dell’attività del pubblico ufficiale, o dell’incaricato di pubblico servizio, la cui qualifica preesista alle indagini e sia in rapporto di connessione funzionale con l’accertamento che si assume inquinato, cosicché la condotta illecita deve risultare finalizzata proprio all’alterazione dei dati che compongono l’indagine o il processo penale, che gli è demandato di acquisire o dei quali sia venuto a conoscenza nell’esercizio della sua funzione, e risulta quindi posto in condizione di spiegare il proprio intervento inquinante”.

[2] Relazione, Dal terrorismo politico alle nuove forme di terrorismo globale: la precomprensione dei fenomeni sociali e criminali e il ruolo della magistratura, tenuta nel corso della formazione decentrata della Cassazione intitolato a Vittorio Occorsio, 1° marzo 2017; Relazione, settembre 2017, Conferenza dei presidenti delle Corti d’appello dell’Unione europea,’s-Hertogenbosch, How to combine antiterrorism laws with the protection of human rights. The experience of an Italian prosecutor’s office (testo in inglese). Per la conoscenza del terrorismo romano degli anni ’70 restano insuperati il lavoro collettaneo, coordinato da V. Borraccetti, Eversione di destra, terrorismo, stragi. I fatti e l'intervento giudiziario, Quaderni di Questione Giustizia, Milano, Franco Angeli, 1986 , e F. Ferraresi, La destra radicale, Milano, Feltrinelli, 1984 e Minacce alla democrazia: la Destra radicale e la strategia della tensione in Italia nel dopoguerra, Milano, Feltrinelli, 1995.

[3] Il decreto è del Ministro dell’interno, sentito il Consiglio dei ministri. Nella legge Scelba il presupposto era la “sentenza” che accertava il carattere di partito fascista dell’organizzazione, ma non se ne richiedeva il passaggio in giudicato. Di conseguenza fu il ministro Taviani a deliberare lo scioglimento di Ordine Nuovo nel 1973, sulla base della sentenza di primo grado; tale fatto portò poi all’omicidio del procuratore Occorsio. La legge Scelba consente anche lo scioglimento nei casi di urgenza, e dunque prima della sentenza, ma con decreto legge. La legge Mancino prevede lo scioglimento dell’organizzazione che abbia carattere razzista, xenofobo ecc. (cioè le fattispecie di reato e di aggravante previste dalla legge, non coincidenti con la ricostruzione del partito fascista) con atto del Ministro, sentito il Consiglio dei ministri, ma solo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza. La sospensione (non lo scioglimento) dell’organizzazione può essere invece disposta dal giudice su istanza del pubblico ministero, in ogni stato e grado del procedimento e dunque anche nella fase delle indagini. È significativo che il procuratore della Repubblica possa agire anche ad istanza del Governo (per richiamo alla legge 17/1982). Il presupposto è dunque la pendenza del procedimento/processo per i reati di cui al decreto legge n. 122/93 conv. in legge 205/93 (Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa, dunque non per l’ipotesi di ricostruzione del partito fascista) e che vi sia pericolo nel ritardo per l’attesa della definitività della sentenza.

[4] Vincenzo Vinciguerra rivendica la strage di Peteano, 1972, nella quale restarono uccisi tre Carabinieri e altri mutilati, come primo atto del passaggio della destra eversiva alla lotta contro lo Stato, anticipatoria cioè dell’omicidio di Occorsio. In realtà quell’attentato si inseriva pienamente nella strategia della tensione e infatti la responsabilità fu attribuita, in un primo momento, all’estrema sinistra. «Un’altra strage dei rossi», commentano ridendo gli ordinovisti, ascoltando le notizie in televisione, secondo la testimonianza di uno di loro. Peteano è di grande importanza nelle vicende della destra radicale, in quanto esempio paradigmatico dello sviamento delle indagini, finalizzato ad impedire il potenziale emergere delle strette relazioni costruite nel tempo tra gruppi eversivi ed apparati militari e di sicurezza. Le indagini portarono, in diversi processi, alla condanna di alti ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, di legali, di periti. Secondo l’ipotesi più ragionevole, anche se non accolta dalla Corte d’assise di Roma, quelle condotte di “depistaggio” si spiegano con il timore che l’attentato potesse svelare il saccheggio di un deposito occulto di armi del Sid (Nasco), destinato alla struttura Stay Behind, reso possibile dalla permeabilità di quella struttura di contro-invasione ad impiego di contro-insorgenza e ai rapporti con movimenti eversivi. La scoperta della violazione del Nasco di Aurisina fu all’origine della trasformazione radicale di Stay Behind, dell’allontanamento di molti suoi appartenenti, della distruzione di documenti e della completa ristrutturazione dell’archivio (1973). Lungi dall’essere esempio di guerra aperta contro lo Stato, Peteano è chiara espressione delle tattiche di guerra rivoluzionaria, inserite nella strategia della tensione.
La difficoltà di comprendere fino in fondo questi intrecci si può sperimentare nelle teorie cospirative che affermano l’innocenza di Valerio Fioravanti e del suo gruppo per la strage di Bologna, nonostante le condanne definitive in più processi successivi, sul presupposto che i Nar rivendicarono i loro attentati e che Fioravanti e Mambro hanno in seguito ammesso le loro responsabilità per quei delitti diversi ma non per la strage. Queste teorie, che si spera relegate nella pubblicistica, non tengono conto del legame assai stretto tra azione e rivendicazione. Questa tipologia di strage non può essere rivendicata. Anzi l’effetto aggiuntivo di terrore è l’incertezza dell’interpretazione, che rende ancora più difficile l’elaborazione e la reazione. Gli attentati sui treni e la strage di Bologna ne sono esempio chiarissimo. Le stragi di sciiti ad opera di sunniti, invece, non escludono la rivendicazione e anzi, quando essa non vi è direttamente, è solo perché l’atto è leggibile in sé, senza alcun bisogno di esser spiegato. Di conseguenza, la partecipazione alla strage del primo tipo non può essere confessata dal militante spontaneista, perché essa rivelerebbe l’ambiguità del percorso rivoluzionario. Prova evidente di ciò è nella negazione da parte di Pierluigi Concutelli di aver partecipato all’attentato in danno di Bernardo Leighton, commesso in collaborazione con Servizi segreti stranieri, come accertato da sentenze passate in giudicato anche se Concutelli fu assolto in un giudizio, tenutosi prima della individuazione delle fonti di prova che hanno consentito la condanna di mandanti ultimi e intermedi.

[5] Le teorie cospirazioniste sono uno dei veicoli fondamentali di diffusione dell’odio razziale e più in generale della delegittimazione delle istituzioni. Esse hanno un’antica storia che, per quello che ci riguarda, possono forse farsi risalire alla costruzione della cospirazione giudaica nei Protocolli dei Savi di Sion. È molto interessante riflettere sull’origine storica del cospirazionismo moderno, legato all’antisemitismo ma profondamente diverso da quelli antichi, nella fondazione stessa di “destra” e “sinistra” nel corso della Rivoluzione francese, come ci dicono J. Camus e N. Lebourg, Far Right Politics in Europe, The Belknap Press of Harvard University Press, 2017. Ritroviamo analogie nelle teorizzazioni antiglobalistiche, ad esempio su Soros.

[6] Ringrazio in modo particolare il dr. Alessandro D’Amelio, che sta completando uno stage presso l’Ambasciata degli Stati Uniti in Italia, per il contributo di conoscenza che mi ha fornito.

[7] Come segnala D’Amelio, I gruppi di estrema destra utilizzano con costanza internet e lo considerano un mezzo importante attraverso il quale possono diffondere le loro idee. David Duke, nazionalista bianco, sostenitore del suprematismo ed ex Gran Maestro del Ku Klux Klan, si è detto affascinato da questo mezzo di comunicazione di massa e ha più volte dichiarato che avrebbe contribuito a far trionfare la sua visione politica ed etica. Gli Arian Nations sono stati fra i primi gruppi che hanno fatto uso di internet. Occorre considerare che the Arian Nations è l’organizzazione più pericolosa, fortemente radicata com’è nelle carceri e per il forte legame che è in grado di creare tra i membri, attraverso l’utilizzo di forme di fidelizzazione (anche violenta), il supporto a chi è in difficoltà e la formazione ideologica, che costituisce un collante di notevole rilevanza. I gruppi di estrema destra ricorrono anche all’utilizzo di vari social media, fra cui Facebook, Twitter e Instagram. Oggi l’estrema destra americana si trova in parte “rinchiusa” in una galassia di social alternativi e di nuova creazione: oltre al più noto Gab, ci sono le alternative a Facebook come Wrong Think (settemila utenti) o Seen.Life (particolarmente attivo sul fronte anti-islamico), portali come PewTube (la versione Alt-right di YouTube) e addirittura l'alternativa suprematista a Tinder, Wasp.love, pensato per chi vuole "preservare il proprio retaggio". Metapedia è una versione alternativa di Wikipedia sulla cui homepage si trova un grafico che mostra "scientificamente" come i neri sono più propensi al crimine dei bianchi, che racconta come l'Olocausto sia una tragedia solo secondo la "versione politicamente corretta della storia" e in cui Barack Obama è considerato un musulmano che ha avuto come mentore un comunista. Occorre poi considerare la versione Alt-right di Google: Good Gopher, un motore di ricerca in cui si ottiene il ranking più elevato, invariabilmente, testate cospirazioniste e di estrema destra e in cui si pubblicizza un aggregatore di "notizie censurate".

[8] Il legame tra la destra radicale, lo strumento Internet e l’azione individuale è ben colto con riferimento non solo al terrorismo di matrice islamica. I Lone Wolfs in realtà sono altrettanto diffusi nell’area ideologica del suprematismo bianco, come ad esempio afferma D. Byman, How to Hunt a Lone Wolf, in Foreign Affairs, marzo/aprile 2017, proprio a partire da Beam e il suo movimento leaderless, di cui si dirà tra breve.

[9] Citata nella recensione su La Lettura dell’11 marzo 2018 del volume di Safiva Umoja Noble, Algorithms of Oppression. How Search Engines Reinforce Racism, New York University Press, 2018.

[10] Una corrente molto importante della destra radicale statunitense è costituita dai movimenti identitari, che tendono a differenziarsi da quelli Suprematisti per la centralità che essi dedicano alla identità etnica per la formazione di una comunità statale bianca, occidentale, ottenuta attraverso mezzi soft di pulizia etnica. Significativo di questa tendenza è il molto influente movimento Alt-Right (Destra Alternativa), la cui origine si deve a Richard Spencer.

[11] Legame emerso già nel 1997, nell’ambito di un procedimento trattato dal compianto collega Pietro Saviotti, concernente la nascente sezione italiana del movimento Hammerskinheads, di derivazione statunitense, il quale si stava affermando a livello europeo e che in Italia già contava sedi e militanti sparsi sul territorio nazionale.

[12] Molte polemiche ha infatti destato la sentenza Holder [Attorney general degli Stati Uniti] c. Humanitarian Law Project, 2010, nella quale la Corte suprema ha dichiarato legittima la previsione del Patriot Act che rende punibili come material support alle organizzazioni terroristiche straniere, come definite nella legge, anche condotte rientranti nella tutela del Primo Emendamento. La sentenza non si estende però oltre i detti confini e dunque non rende punibili in sé gli hate speeches.

[13] Un luogo politicamente centrale nella costruzione politico – letteraria di Pierce/Turner è il Giorno della Corda: «1° Agosto 1993. Oggi è stato il Giorno della Corda. Un giorno triste e sanguinario, ma inevitabile. Oggi, per la prima volta da settimane, tutto è tranquillo e pieno di pace nella California meridionale. Ma la notte è piena di un orrore silenzioso; da decine di lampioni, di pali del telegrafo e di alberi in questa vasta zona metropolitana pendono delle forme contorte. Nelle zone illuminate le si vedono ovunque. Sono stati usati perfino i cartelli stradali agli incroci e praticamente ad ogni angolo di strada che ho attraversato stasera andando al quartier generale c’era un corpo dondolante, quattro per ogni incrocio. Appesi ad un solo cavalcavia a circa un miglio da qui ce n’era un gruppo di trenta, ciascuno con un identico cartello attorno al collo che portava la didascalia stampata: “Traditore della Razza”. (...) Stanotte in città ci sono molte migliaia di corpi femminili penzolanti, tutti con un cartello identico appeso al collo. Sono le donne bianche che erano sposate o vivevano con negri, con ebrei o con altri maschi non di Razza Bianca». Nei Diari si accetta lo scenario apocalittico (sterminio di tutti i “negri” e l’uso di armi atomiche) come condizione e premessa della rinascita.

[14] Secondo un commento in un blog, gli strumenti della persecuzione governativa sono vari, dalle tasse al signoraggio bancario, dalle ipoteche non più riscattabili ai media progressisti, dai sindacati comunisti all’immigrazione selvaggia. Proprio la questione dell’immigrazione è l’innesco di questa bomba micidiale; perché “si sa”, dicono i “patrioti”, sono “il latino” ma soprattutto “il negro” gli agenti provocatori di cui “l’ebreo” si serve per annichilire “l’ariano”.

[15] Esempio di commento in sito nazionalsocialista accessibile, https://wotansvolk.com/ (accesso 5 febbraio 2018): «I Diari di Turner raccontano di una Rivoluzione negli Stati Uniti che conduce al rovesciamento del Governo Federale, alla guerra nucleare e, infine, a una guerra di razza, la cd. #Rahowa, o Racial Holy War (lett. Sacra Guerra Razziale). Tutti i gruppi contrari alla razza bianca europea, americana intesa come razza bianca occidentale, tradizionalista, conservatrice ed identitaria, cioè una vera e propria etnia non contaminata e non disposta ad essere soggiogata da altre subdole razze parassite: come gli ebrei, i gay e i non bianchi, sono deportati».

[16] Nel sito innanzi citato vi sono ampi riferimenti ai movimenti nazisti statunitensi pre-guerra mondiale: Il 20 febbraio 1939, l’Amerikadeutscher Volksbund tenne un imponente un raduno americano al Madison Square Garden di New York, dove ebbe la partecipazione di più di 20000 patrioti , e dove si denunciarono le cospirazioni ordite dagli Ebrei e il presidente Roosevelt come un loro affiliato.

[17] Molto interessante è la struttura organizzativa volutamente rudimentale di Alt-Right, resa possibile dall’esistenza di Internet, e che è costituita intorno alla diffusione di luoghi di discussione e di disseminazione di idee. Altro elemento che fa riflettere sulla connessione tra le potenzialità del web e la nuova destra radicale.

[18] “Pensavo alla fine di aggiungerci 1 appendice personale, che sarebbe questa Gerarchia verticale, organizzazione classica di un gruppo. Un capo globale, dei capi locali, vari gradi di responsabilità all'interno dell'organizzazione. Pregi: ci sono dei riferimenti per chiunque voglia avere a che fare con un gruppo organizzato in tal modo e si ha comunque un certo ordine interno. I nemici colpiscono o corrompono la testa, tutto crolla o quasi. Se un nemico riesce ad infiltrarsi e a salire di grado passo dopo passo, tutto sarà distrutto dall'interno. Inoltre si rischia di trascurare la meritocarzia in quanto eventuali elementi nuovi con ottime capacità farebbero fatica ad emergere a scapito dei cosiddetti leaders storici attaccati al potere. Organizzazione orizzontale, senza tessere di partito autoschedanti, senza capi ufficiali. Leaderless resistance è, ad esempio, autonomi nazionalisti o anche, guardando oltreoceano ad una scena decisamente antigovernativa e molto radicale nelle azioni, The Order. Mancanza di gerarchia ufficiale non significa mancanza di organizzazione, anzi, a volte l'organizzazione orizzontale è spinta ad esser più efficace proprio da questa apparente “falla di gerarchia”. Ognuno si sente più responsabilizzato in virtù del fatto che non ci sono capi ufficiali. Un altro pregio di questo metodo è che i nemici non possono corrompere i vertici come accade in caso di gerarchia classica, in quanto questi vertici non esistono. Si aggirano inoltre le varie leggi contro la libertà di associazione, in quanto non vi è alcuna associazione ufficiale. Inoltre gli elementi validi riescono ad emerger più facilmente e più velocemente, vi è maggior meritocrazia. Questo metodo di organizzazione ha però anche dei difetti impliciti: la mancanza di un capo che prenda decisioni in presenza di conflitti interni e il fatto che la mancanza di capi possa implicare che diverse persone egocentriche possano prendersi meriti che magari non hanno a scapito di persone più meritevoli ma meno egocentriche. Questi problemi possono essere risolti rispettivamente con la creazione di una sorta di Comitato non ufficiale per prendere decisioni e con una sorta di educazione al non egocentrismo rivolta alle persone all'interno del giro. Non silba sed anthar, non per sé stessi ma per gli altri, come recita uno storico slogan in ambito invisible empire [si tratta in realtà di un’espressione utilizzata dal Ku Klux Klan]. Insomma, bisogna prendere il meglio e scartare il peggio da entrambi i metodi di organizzazione. E usando un gergo molto caro alla destra radicale, si può quasi parlare di “terza via”. La mia proposta è: leaderless resistance a livello aggregato e gerarchia mobile a livello particolare, ovvero in Qualche capitolo fa si era parlato di sede mobile, ora si parla di gerarchia mobile, ovvero di singoli capi temporanei e dedicati a singole attività. Questo servirebbe ad avere i pro della gerarchia mobile a livello locale senza avere i contro della gerarchia fissa a livello globale. La gerarchia temporanea a livello locale sarebbe considerata come organo organizzativo vicino alla base e non come organo di controllo dei capoccia. La gerarchia fissa a livello globale viene invece spesso considerata come organo di controllo da parte di persone lontane dalla base, talvolta anche accusate, a torto o a ragione, di usare il movimento per questioni personali. dici che ci sta? Se nessuno prima di me ha proposto 1 cosa simile (sistema misto) nemmeno negli States allora mi esalto tantissimo».

[19] L’indagine ha visto i Carabinieri impegnati in operazioni tecniche (intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche eseguite sia tramite un programma sniffer denominato “Whireshark” che tramite trojan con il quale è stato “infettato” un pc in uso al principale indagato), in servizi di osservazioni e pedinamenti, nonché attività sotto copertura eseguita ai sensi dell’art. 9, comma 1 lett. B) e comma 2, L. 146/2006 e successive modifiche.

[20] È contestato il “reato p. e p. dall’art. 270 bis cp, per aver promosso, costituito, organizzato (e cercato modalità di finanziamento) un’associazione denominata “Avanguardia Ordinovista”, capace di “evoca[re] tradizioni a noi molto vicine” tramite la creazione di un CENTRO STUDI “PROGETTO OLIMPO” che richiama gli ideali del disciolto movimento politico “Ordine Nuovo”, alla quale partecipano con il proposito del compimento di atti di violenza (tramite attentati a Equitalia, magistrati e forze dell’ordine) al solo fine di destabilizzare l’ordine pubblico e la tranquillità dello Stato e poi introdursi tramite un’apparente attività lecita di partecipazione alle elezioni con il partito da loro creato, all’interno dell’ordine democratico quale unica soluzione alla destabilizzazione sociale”. Il gruppo aveva previsto azioni contro magistrati, uomini politici, amministratori; a tal fine aveva organizzato il furto di numerose armi di un collezionista, andato a vuoto grazie all’intervento degli agenti sotto copertura.

[21] Fu registrato il dominio internet www.progettolimpo.wordpress.com nonché una pagina Facebook.

[22] Il 26 settembre, ilcapo dell’organizzazione posta la frase: «1-10-100-1000 OCCORSIO»,la inserisce come introduzione a una notizia ripresa dal sito web www.imolaoggi.it, riguardante una condanna avuta da un rumeno accusato di stupro: «Stefano Manni ha condiviso un link tramite M. P. . 1-10-100-1000 OCCORSIO. Rumeno picchia e stupra una ragazza: una multa e neanche un giorno di carcere | Imola Oggi www.imolaoggi.it»

[23] Il 24 settembre 2013, viene postata un’immagine della presidente della Camera, Laura Boldrini, con accanto frasi che incitano all’odio e alla violenza.

[24] Durante il nazismo i contatti e le convergenze tra il regime ed il mondo dell’Islam politico furono molteplici, a partire dal rapporto privilegiato che in chiave antigiudaica legò Hitler al Gran Muftì di Gerusalemme, Haj Amin Al-Usayni. Quest'ultimo, in particolare, contribuì al reclutamento e alla organizzazione delle Waffen SS musulmane, le unità militari islamiche che combatterono a fianco dell'Asse. Alla base della pulsione verso il nazismo vi fu anche il desiderio di emancipazione dei popoli arabi, che videro nella seconda guerra mondiale e nella strategia politico-militare nazifascista un'opportunità per liberarsi dal giogo coloniale delle potenze occidentali (Inghilterra e Francia in primis) e per risolvere la questione sionista, fidando nella promessa tedesca che nessun ebreo europeo sarebbe entrato in Palestina.

[25] Si pensi all’attivismo di CasaPound Italia, basato sulla gestione di occupazioni abusive di case popolari, sulla presenza nelle periferie, anche con la distribuzione di beni di prima necessità, sulla difesa dei “diritti degli italiani” rispetto agli immigrati. Il legame dello ius sanguinis, come base della cittadinanza, a sua volta considerato in senso escludente, con la xenofobia e con la tutela dei “diritti degli italiani” è ben documentato dall’episodio verificatosi recentemente in una zona periferica romana. Militanti di estrema destra, facenti riferimento anche a Casa Pound, impedirono lo sgombero di una casa popolare illegalmente occupata e che doveva essere consegnata a una famiglia di cittadini italiani, in cui però la donna era di colore. Qui la radice francamente razzista del movimento emerge senza infingimenti.

[26] «Nel corso dell’attività investigativa, venivano acquisiti elementi in ordine alla creazione, da parte del movimento che ci occupa, di profili (dossier personali) relativi a esponenti della destra radicale, i quali, ... , non rispettavano i principi cardine dell’identitarismo razziale e che venivano definiti “mischia razze” e “traditori razziali», in quanto avevano avuto rapporti sentimentali con persone di razza non bianca. L’attività di schedatura è risultata da un’e-mail, giacente nella casella di posta elettronica 88sergio@libero.it, avente il seguente oggetto: «sui mischiarazze di merda».
Sono state acquisite, tra l’altro, le schede di:

  • A. C., dirigente storico di Fiamma Tricolore, il quale viene accusato di aver sposato una donna di origini eritree;
  • M. B.,del circolo milanese Ritter, punto di riferimento per la locale area neofascista ed etno-nazionalista, accusato di aver sposato una cittadina cinese, proprietaria di un ristorante cinese in Milano.

I documenti rinvenuti sono corredati di fotografie dei vari personaggi, indirizzi, numeri di cellulare e targa dell’autovettura. La principale accusa mossa ai predetti è quella di non avere coscienza razziale e di essere colpevoli di mescolanza razziale. Appare significativo segnalare che l’autore delle schedature concludeva i documenti, rivolti ai suoi lettori, con il seguente messaggio: «Questo è solo l’inizio. Fate tesoro di queste segnalazioni, ed agite secondo coscienza razziale».Èevidente il richiamo al Giorno della Corda e alle azioni contro coloro che attentano alla purezza della razza.

[27] Sentenza Prima sezione, in data 16 febbraio 2016, n. 34713/16.

[28] Già nella decisione della Corte nel cautelare, Terza sezione n. 33179/2013, si affermavano i medesimi principi: «8. Sono pertanto infondati i rilievi svolti dalla difesa sul punto della pretesa assimilazione dello Scarpino ad un direttore di giornale, e della sua non responsabilità per i contenuti delle comunicazioni scambiate attraverso il blog, (tra l'altro proprio questa Sezione ha chiarito che il blog non rientra nella definizione di "stampato" previsto dalla L. n. 47 del 1948, art. 1 con la sentenza n. 23230 del 10/5/2012). 9. D'altra parte, e per completezza, va precisato che nessun rilievo può essere attribuito al fatto che il sito internet-madre sia stato da tempo costituito all'estero ed ivi operi su un server estero. È principio consolidato che nei reati associativi, per determinare la sussistenza della giurisdizione italiana occorre verificare soprattutto il luogo dove si è realizzata, in tutto o in parte, l'operatività della struttura organizzativa, mentre va attribuita importanza secondaria al luogo in cui sono stati realizzati i singoli delitti commessi in attuazione del programma criminoso, a meno che questi, per il numero e la consistenza, rivelino il luogo di operatività del disegno. L'art. 6 cp sintetizza l'interesse dello Stato a punire coloro che, in qualche modo, abbiano posto in essere una attività illecita che abbia violato le norme penali, attribuendo così valenza espansiva ad una frazione di attività commessa nel territorio dello Stato anche da taluno che partecipi al sodalizio, in modo che l'applicazione della norma penale si estenda a tutti i compartecipi ed a tutta l'attività criminosa dovunque realizzata (cfr. Sez.6, n. 4378 del 7/11/1997, dep. 25/3/1998, Cao Len Huot, Rv. 210812). Infatti la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio, ossia il luogo ove si sia manifestata l'operatività dell'associazione, piuttosto che il luogo in cui si è radicato il pactum sceleris (Così Sez. 2, n.22953 del 16/05/2012, dep. 12/6/2012, Rv. 253189 e conforme, tra le tante, Sez. 1, n. 45388 del 7/12/2005, dep. 14/12/2005, Rv. 233359) e "quando non sia chiaro il luogo in cui l'associazione opera o abbia operato e non sia possibile far ricorso al luogo fili consumazione dei reati-fine, trovano applicazione i criteri suppletivi dell'art. 9 cpp." (cfr.Sez. 5, n. 2269 del 12/12/2006, dep. 23/1/2007, Rv. 236300). 10. Nel caso di specie, va richiamato un precedente con il quale questa Corte ha affermato che il giudice italiano è competente a conoscere della diffamazione compiuta mediante l'inserimento nella rete telematica Internet di frasi offensive e/o immagini denigratorie, anche nel caso in cui il sito web sia stato registrato all'estero, purché l'offesa sia stata percepita da fruitori che si trovino in Italia (cfr. Sez. 5, n. 4741 del 17 novembre 2000, dep. 27 dicembre 2000, proc. contro ignoti, non mass.). Anche nel caso di specie le attività poste in essere dall'indagato e gli altri, volti ad attività da svolgersi in Italia (fare proselitismo tra gli utenti italiani del sito ed ad istigare atti dimostrativi nel territorio italiano) incardinano senza ombra di dubbio la giurisdizione penale italiana».

[29] L’art. 1 del dl. 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, alla lettera a) prevedeva la punizione con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico , ovvero incita a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”; a seguito della modifica normativa di cui all’art. 13 della legge 24 febbraio 2006 n.85, il termine diffonde è sostituito da “propaganda” e “incita” da “istiga”.  

[30] Conseil constitutionnel, 28 febbraio 2012, Décision n° 2012-647 DC.

[31] O meglio dei genocidi «riconosciuti come tali dalla legge francese», giacché il punto dolente era costituito proprio dal fatto che la qualificazione giuridica derivava da una decisione politica.

27/04/2018
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